Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891 /2021
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Civile
Il Giudice Unico Dott. Filippo Fontani ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Capecchi (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in OI in via IV Novembre n. 5 on indirizzo pec: pec, come da procura in atti;
Email_1
-attore -
CONTRO
(Cod.Fisc. ) rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._3
Avv.ti Lorenzo Magrini (Cod. Fisc.: ) e Marco Magrini (Cod. C.F._4
Fisc.: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._5
Monsummano Terme (PT), Via Vittorio Veneto n° 100 indirizzo PEC:
e Email_2 Email_3
-convenuto -
E
nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. ) quale erede della IG.ra C.F._6
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Capecchi (Cod. Persona_1
Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
OI in via IV Novembre n. 5 con indirizzo pec: pec, come da procura in atti Email_1
-terzo chiamato-
quali chiamati all'eredità di Controparte_3
, contumaci Persona_2
- terzi chiamati - Conclusioni ex art. 281 sexies cpc precisate all'udienza del 29/01/2025
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
ha citato in giudizio allegando che costei, all'inizio Parte_1 CP_1 degli anni 2000, aveva rialzato il piano di campagna del proprio giardino modificando il
Pag. 1 a 6
manufatto da reputarsi una costruzione in violazione delle distanze legali. In particolare quelle dalla finestra del piano terra rivolta verso il muro. La stessa convenuta aveva anche piantumato, lungo il confine, una siepe che per sua tipologia è da ritenersi a misura non regolamentare.
Sulla base di tali presupposti ha chiesto al Tribunale che sia accertata e dichiarata la natura illegittima della costruzione del terrapieno e del muro di contenimento eseguiti dalla IG.ra sulla sua proprietà (particelle n. 33 e 381 del foglio di mappa CP_1
n. 7 del Comune di Larciano), in quanto realizzati in violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. ed ex art. 907 c.c.; condannare la convenuta alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa;
accertare e dichiarare che, la messa a dimora delle piante lungo la rete di recinzione sul terreno della IG.ra , viola l'art. CP_1
892 c.c. perché piantate a distanza inferiore ai minimi di legge dal confine della proprietà dell'attore e conseguentemente disporre per l'estirpazione; con vittoria di compensi e spese di lite.
si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare di essere autorizzata CP_1 alla chiamata in causa di , moglie dell'attore, comproprietaria Persona_2 dell'immobile e dunque litisconsorte necessaria.
Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree allegando quanto segue: alcun terrapieno era stato realizzato;
il piano di campagna era rimasto invariato;
il muro definito dall'attore come di contenimento era stato ricostruito come quello precedente ,presente sul confine fra le proprietà e crollato all'inizio dell'anno 2000; la finestra del piano terra dell'abitazione dell'attore era da ritenersi una luce e non una veduta e quindi non assoggettabile alla disciplina codicistica per le vedute;
le piante innestate lungo la rete di recinzione, che sormonta il muro di confine fra le proprietà, erano in realtà disposte a distanza conforme a quella prescritta dal codice civile.
in via subordinata al mancato accoglimento delle superiori eccezioni ha CP_1 formulato anche domanda riconvenzionale tesa ad accertare l'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione, del diritto a mantenere il muro divisorio a distanza non legale, essendo ivi presente da oltre venti anni.
Disposta l'integrazione del contraddittorio e ritualmente costituitasi la terza chiamata la causa, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prove per testi e CTU.
Esaurita l'attività istruttoria è stata interrotta per il decesso della terza chiamata;
riassunta verso i chiamati all'eredità la causa è stata trattenuta in Persona_2 decisione, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 29/1/2025 sulla base delle seguenti conclusioni.
Parte attrice: “nel merito: come nell'atto di citazione e nella memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma cpc;
in via istruttoria: insiste per l'escussione degli ulteriori testi indicati e non sentiti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma cpc e per la sostituzione del
Pag. 2 a 6 CTU per i motivi dedotti a verbale di udienza del 27/6/2023 ed a verbale di udienza del
10/10/2023”
Per il terzo costituito in giudizio quale erede di , Persona_2 CP_2
: “nel merito: come in comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria: per
l'escussione degli ulteriori testi indicati e non sentiti nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma cpc”.
Per la convenuta. “ …nel merito rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto;
in ipotesi […] ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare
l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro di confine oggetto di causa delimitante i terreni rappresentati dalle particelle n°33 e n°381 foglio di mappa 7
Catasto Fabbricati Comune di Larciano, di proprietà della Comparente da quelli di proprietà rappresentati al medesimo catasto al foglio di mappa 7, Controparte_4 mappale 275, ed il terrapieno da esso contenuto all'attuale distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti del Comune di Larciano e comunque dall'art. 873 c.c.. Con vittoria di spese e onorari di causa;
in via istruttoria per l'escussione del teste indicato nella Memoria 183 n.2 e non ammesso..”.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU incaricato (dep. 8.6.23), così come integrato su richiesta delle parti, è emerso quanto segue: il muro per cui è lite è stato riedificato a seguito del crollo di quello preesistente. Il medesimo manufatto è risultato tenere un andamento conforme al piano originario di campagna. Alcun elemento è stato appurato volto a dimostrare l'innalzamento artificiale del livello del terreno da parte della convenuta.
A pagina 2 dell'integrazione peritale (dep. 26/8/2023) il CTU ha anche avuto modo di precisare come, dalla consultazione delle pratiche edilizie ovvero DIA n° 1421 / 2009 del 27.01.2009 ( Demolizione e ricostruzione volumi annessi u.i. ) , pratica 10780 / 2011
( variante alla DIA 1421 - Demolizione e ricostruzione volumi annessi u.i. ) , e SCIA n°
53/2019 per prosecuzione dei lavori di cui al permesso a costruire n° 18 del 02.07.2011 e successiva variante in corso d'opera del 04.05.2012 per un fabbricato residenziale sito in
Via Ghianda, non abbia trovato materiale tale da indurlo a variare le conclusioni raggiunte nell'elaborato principale.
Ha accertato anche che le dimensioni del muro, nonostante la sua realizzazione con differenti tecniche costruttive (c.d. “ a gradoni”), non siano da ritenersi differenti rispetto a quelle del manufatto preesistente crollato;
e come dagli atti di causa non sia emersa la variazione della naturale pendenza del terreno ad opera della convenuta (cfr. CTU pag.
12).
Il CTU altresì accertato come la “finestra” del piano terra dell'immobile dell'attore abbia la qualità di “luce” e non di veduta e che la siepe posta sul confine sia formata da piante di “lauro” con altezza inferiore a metri 3 e dunque piantumata a distanza conforme a quella prevista dal Codice Civile.
Pag. 3 a 6 Si legge a pagina 6 della nella CTU: “ ..Inoltre , come si riporta sull' elaborato grafico
( all.to 1 ) e come si evince dalle foto n° 2 e 2 bis sono presenti due file di siepi di lauro
(paragonabili alle siepi di alloro). La prima è posta ad una distanza dal muro di recinzione pari a mt. 0,53 , la seconda ad una distanza pari a mt. 1,74. La prima siepe finisce prima dell' inizio della luce prop. ed ha un' altezza pari a mt. 1,50 Pt_1 circa , la seconda, invece , finisce prima della fine dello scannafosso ed ha un' altezza di circa mt. 2,50…”.
In conclusione dall'elaborato peritale, nella sua forma integrata, si può evincere come alcun elemento sia stato acquisito a sostengo della tesi attorea dell'innalzamento del piano di campagna e della realizzazione di un terrapieno sopraelevato, avvalendosi della costruzione di un muro di cinta difforme rispetto a quello accertato come preesistente;
la presenza della veduta al piano interrato non abbia trovato alcuna conferma ed anzi dalle misurazioni peritali e dai rilievi grafici la stessa sia collocata ad una quota tale da impedire la veduta sul fondo del vicino (rilievo fotografico 6 CTU pag.9).
Dall'istruttoria orale il Geometra indotto dalla parte attrice, all'udienza del CP_5
9.2.2023 ha reso una testimonianza poco puntuale ed esauriente, essendo stato chiamato a deporre su fatti risalenti ad un ventennio prima.
Ha comunque precisato di essere stato interpellato da “più di venti Parte_1 anni fa per una problematica a livello di confini di un terreno che intendeva acquistare..”.
Sui capitoli di prova da 5 a 9 il testimone non ha saputo fornire una risposta e precisare se i fatti capitolati fossero realmente accaduti.
Particolarmente IGnificativo è quello indicato dal capitolo 5) che, come gli altri, non ha trovato conferma e che mette conto ritrascrivere: “..che a partire dall'anno 2002 la quota di campagna del terreno di proprietà della IG.ra sorretto dal muro CP_1 rappresentato nelle fotografie che Vi si mostrano (doc.n. n. 2a, n. 2b, n. 3, n. 4 di parte attrice e n. 3 di parte ) è stata alzata mediante conferimento di terra;
sul capitolo Per_1
6) il giorno 7/10/2002 avete scattato le fotografie che Vi si mostrano (cfr.doc.n. 3 di parte
)”. Per_1
La testimonianza, invece, resa da oggi divenuto parte in causa a tutti gli CP_2 effetti, anche se confermativa rispetto ai fatti dei dedotti nei capitoli di prova, non può ritenersi risolutiva rispetto alle altre evidenze probatorie, posto l'interesse implicito all'esito favorevole del giudizio. Inoltre la sua deposizione risulta anche contraddittoria rispetto a quanto emergente per tabulas dai documenti di causa a proposito della presenza dell' altro “muro” sul confine” e sulla sua riedificazione . Sui capitoli indicati dalla convenuta ex art. 183/6 cpc n. 2), infatti, ha avuto modo di precisare come “ non è mai esistito un muro” ; “non esisteva nessun muretto.. questo delle foto è il muro che hanno fatto ora..”.
Anche la deposizione della teste è risultata generica e non risolutiva: ha riferito Tes_1 di aver visto “..buttare la terra.. ma non mi sono mai interessata di questa cosa. Io abitavo lì accanto;
io ricordo i lavori fatti da ma non mi ha mai interessato sapere cosa CP_1 facevano o cosa non facevano non erano affari miei..”.
Pag. 4 a 6 La deposizione, invece, resa da risulta poco attendibile sia per il Testimone_2 vincolo di parentela con l'attore sia perché trasferitosi altrove dall'anno 1982.
Di contro l'Arch. indotto a testimone dalla convenuta, ha riferito: di essere Tes_3 da oltre trent'anni suo professionista di fiducia;
della presenza di un muro di confine successivamente crollato e della sua ricostruzione;
della sua altezza corrispondente a quella del muro crollato;
del fatto livello del terreno dell'attore da sempre più basso rispetto a quello della convenuta;
della presenza di tre finestre, due alte rispetto a cui non
è cambiato niente, e l'altra “ una luce bassa e quella è sempre stata lì così..” ; sulla rispondenza del muro attuale rispetto a quello “a secco” che c'era. “..Quindi non è cambiato niente..”.
Di analogo tenore è stata la deposizione resa da ma di minor valore Testimone_4 dirimente posto il legame di parentela con la convenuta.
Si deve ritenere, pertanto, che il declivio della proprietà della convenuta verso quella dell'attore sia sempre esistito e che l'originario confine fra le proprietà in causa fosse costituito da un muro a secco sormontato da una recinzione;
muro crollato all'inizio del
2000 e ricostruito a partire nell'anno 2002 con misure analoghe al precedente;
che l'abitazione dell'attore si sia sempre trovata ad una quota del livello del terreno inferiore rispetto a quella della CP_1
Non avendo trovato la domanda attrice puntuale e circostanziata conferma, dovrà essere respinta. La domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta in via subordinata all'accoglimento della domanda principale non deve essere, quindi, vagliata.
Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta. Le spese legali, invece, tra i chiamati in causa rimasti contumaci e la convenuta, posto il reciproco mancato svolgimento di attività difensive, dovranno essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OI , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1891 / 2021 RG, introdotto da;
Parte_1 CP_2
quale erede di , contro il
[...] Persona_2 CP_1 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge le domande proposte da e Parte_1 CP_2 quale erede di , terza chiamata in causa.; Persona_2
2) condanna e alla rifusione delle spese Parte_1 CP_2 di lite a che liquida a titolo di compensi in euro 919,00 per la di CP_1 studio della controversia;
in euro 777,00 per la fase introduttiva;
in euro 1680,00 per la fase di trattazione;
in euro 1701,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese
Pag. 5 a 6 generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
a titolo di esborsi euro 312,00.
3) compensa le spese di lite tra e CP_1 Pt_1 [...]
. CP_3
4) Pone il pagamento della CTU a carico definitivo della parte attrice.
Così deciso in OI lì 25/3/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 6 a 6