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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 903/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO Parte_1
RABINO
- attrice contro
(C.F.: ) con sede in Asti, frazione Revignano n. 122/N Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D'OPERA
Udienza di precisazione delle conclusioni: 18.2.2025
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
“la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata pari a 25.000 € con il favore delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1
tribunale di dichiarare risolto per inadempimento imputabile alla controparte il contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa d'impianti idraulici all'interno di una unità abitativa (ex
Chiesa nel complesso Opera Pia Milliavacca) sita in Asti via Milliavacca n. 11 - angolo via Giobert n.
22) nonché svolgendo domanda di ripetizione di quanto versato e risarcimento del danno.
A sostegno della domanda l'attrice ha riferito che:
- nel 2021 la società aveva incaricato la società di Parte_1 CP_1 fornire e posare impianti idraulici all'interno di una unità abitativa (ex Chiesa nel complesso Opera Pia
1 Milliavacca) sita in Asti via Milliavacca n. 11 - angolo via Giobert n. 22 e che per la fornitura e l'esecuzione delle opere era stata concordata fra le parti la complessiva somma di euro 29.000,00;
- l'attrice aveva corrisposto complessivamente euro 25.000,00 alla convenuta, mentre le opere erano state realizzate in misura percentuale pari al 50% e non erano state ulteriormente proseguite e completate nonostante i solleciti inviati a CP_1
- nonostante i solleciti e la dichiarazione di risoluzione del contratto con richiesta di restituzione delle somme pagate la resistente non aveva né risposto, né completato i lavori, né restituito le somme versate.
2. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita a mezzo deposito documenti e ammissione d'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze enunciate dalla stessa.
All'udienza fissata per l'interpello il legale rappresentante della società non è però comparso.
L'attrice ha rassegnato le conclusioni definitive limitando la domanda alla restituzione di quanto versato e senza insistere nella originaria ulteriore richiesta di risarcimento del danno, del resto non dettagliata in atti.
La causa è stata avviata a decisione nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c.
4. L'esistenza del titolo e il pagamento della somma allegata dall'attrice in adempimento del contratto stipulato con la convenuta si possono considerare provati sulla scorta delle fatture prodotte in atti ed emesse dalla convenuta che indicano le causali dei pagamenti richiesti e degli esiti dell'interrogatorio formale, atteso che il legale rappresentante della convenuta non si è presentato, nonostante la regolare intimazione, all'udienza fissata per il suo esperimento.
Alla luce dell'art 232 c.p.c., visti gli altri elementi documentali in atti, si possono infatti ritenere ammesse le circostanze enunciate nei capi di interrogatorio formale dedotti da parte attrice e sintetizzate nel paragrafo 1 della presente sentenza.
L'esecuzione assolutamente parziale delle opere rispetto a quanto stabilito e nell'indisponibilità a completarle costituisce inadempimento senz'altro estremamente grave e quindi idoneo a giustificare la risoluzione del contratto alla luce della giurisprudenza che ammette tale rimedio anche in relazione al contratto di appalto nell'ipotesi in cui “…l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità…” (così Cassazione civile sez. VI, 18/05/2012, n.7942) e cfr. anche Cassazione civile sez. II,
08/01/2024, n.421 ove si ammette l'applicabilità della generale disciplina in tema di risoluzione anche al contratto di appalto nel caso di mancata completa esecuzione delle opere e, ancor prima, Cassazione
2 civile sez. II, 14/06/1990, n.5828 “La disposizione dell'art. 1662, comma 2, c.c., in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzione dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dagli art.
1453 s. c.c., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa.”
Il contratto va quindi dichiarato risolto e l'appaltatore condannato a restituire quanto ricevuto a titolo di corrispettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi assoluti della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA risolto il contratto stipulato per la fornitura e posa di opere idrauliche da collocare in Asti, via Cattedrale angolo via Giobert presso l'unità immobiliare Ex Chiesa facente parte del complesso immobiliare Opera Pia Milliavacca, per grave inadempimento della società CP_1
CONDANNA la società convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro
25.000,00;
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 535,00 per esborsi ed €
2.550,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18 febbraio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 903/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO Parte_1
RABINO
- attrice contro
(C.F.: ) con sede in Asti, frazione Revignano n. 122/N Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D'OPERA
Udienza di precisazione delle conclusioni: 18.2.2025
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
“la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata pari a 25.000 € con il favore delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1
tribunale di dichiarare risolto per inadempimento imputabile alla controparte il contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto la fornitura e posa d'impianti idraulici all'interno di una unità abitativa (ex
Chiesa nel complesso Opera Pia Milliavacca) sita in Asti via Milliavacca n. 11 - angolo via Giobert n.
22) nonché svolgendo domanda di ripetizione di quanto versato e risarcimento del danno.
A sostegno della domanda l'attrice ha riferito che:
- nel 2021 la società aveva incaricato la società di Parte_1 CP_1 fornire e posare impianti idraulici all'interno di una unità abitativa (ex Chiesa nel complesso Opera Pia
1 Milliavacca) sita in Asti via Milliavacca n. 11 - angolo via Giobert n. 22 e che per la fornitura e l'esecuzione delle opere era stata concordata fra le parti la complessiva somma di euro 29.000,00;
- l'attrice aveva corrisposto complessivamente euro 25.000,00 alla convenuta, mentre le opere erano state realizzate in misura percentuale pari al 50% e non erano state ulteriormente proseguite e completate nonostante i solleciti inviati a CP_1
- nonostante i solleciti e la dichiarazione di risoluzione del contratto con richiesta di restituzione delle somme pagate la resistente non aveva né risposto, né completato i lavori, né restituito le somme versate.
2. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita a mezzo deposito documenti e ammissione d'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze enunciate dalla stessa.
All'udienza fissata per l'interpello il legale rappresentante della società non è però comparso.
L'attrice ha rassegnato le conclusioni definitive limitando la domanda alla restituzione di quanto versato e senza insistere nella originaria ulteriore richiesta di risarcimento del danno, del resto non dettagliata in atti.
La causa è stata avviata a decisione nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c.
4. L'esistenza del titolo e il pagamento della somma allegata dall'attrice in adempimento del contratto stipulato con la convenuta si possono considerare provati sulla scorta delle fatture prodotte in atti ed emesse dalla convenuta che indicano le causali dei pagamenti richiesti e degli esiti dell'interrogatorio formale, atteso che il legale rappresentante della convenuta non si è presentato, nonostante la regolare intimazione, all'udienza fissata per il suo esperimento.
Alla luce dell'art 232 c.p.c., visti gli altri elementi documentali in atti, si possono infatti ritenere ammesse le circostanze enunciate nei capi di interrogatorio formale dedotti da parte attrice e sintetizzate nel paragrafo 1 della presente sentenza.
L'esecuzione assolutamente parziale delle opere rispetto a quanto stabilito e nell'indisponibilità a completarle costituisce inadempimento senz'altro estremamente grave e quindi idoneo a giustificare la risoluzione del contratto alla luce della giurisprudenza che ammette tale rimedio anche in relazione al contratto di appalto nell'ipotesi in cui “…l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità…” (così Cassazione civile sez. VI, 18/05/2012, n.7942) e cfr. anche Cassazione civile sez. II,
08/01/2024, n.421 ove si ammette l'applicabilità della generale disciplina in tema di risoluzione anche al contratto di appalto nel caso di mancata completa esecuzione delle opere e, ancor prima, Cassazione
2 civile sez. II, 14/06/1990, n.5828 “La disposizione dell'art. 1662, comma 2, c.c., in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzione dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dagli art.
1453 s. c.c., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa.”
Il contratto va quindi dichiarato risolto e l'appaltatore condannato a restituire quanto ricevuto a titolo di corrispettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi assoluti della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA risolto il contratto stipulato per la fornitura e posa di opere idrauliche da collocare in Asti, via Cattedrale angolo via Giobert presso l'unità immobiliare Ex Chiesa facente parte del complesso immobiliare Opera Pia Milliavacca, per grave inadempimento della società CP_1
CONDANNA la società convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro
25.000,00;
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 535,00 per esborsi ed €
2.550,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18 febbraio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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