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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
ED IL RE PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
AR GR CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GUIDO TORRE (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti CHRISTIAN CP_1 P.IVA_1
LO SC (c.f. ), ET CA (c.f. C.F._3
) e LI CI (c.f. C.F._4 C.F._5
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note per trattazione scritta
Per l'appellato: come da note per trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.744/2024 pubblicata il 20.1.2025 il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 1.12.2023 da , erede del CP_2
pensionato , volto ad ottenere l'annullamento Controparte_3
dell'atto di accertamento del 22.06.2023 con il quale l'istituto ha CP_1
chiesto la restituzione di € 9.741,89 per somme indebitamente percepite a seguito della revocazione della pensione di invalidità in quanto prestazione collegata al reddito, in relazione al periodo 1.5.2013 – 31.12.2014.
Il Tribunale ha ritenuto valide, ai sensi dell'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010, tutte le comunicazioni che l'ente ha inviato al pensionato e successivamente alla sua erede;
ha escluso l'obbligo della notifica al curatore in quanto nessuna norma prevede una particolare tutela dell'inabilitato per la ricezione delle comunicazioni postali, rientrando quest'ultima attività tra gli atti di ordinaria amministrazione;
ha ritenuto valide tali comunicazioni anche ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale avendo l' prodotto la cartolina di ricevimento in data 10.7.23 CP_1
inviata all'erede; ha considerato generiche le ulteriori contestazioni della ricorrente.
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 , figlia ed erede Parte_1
di nel frattempo deceduta, propone appello lamentando CP_2
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non essendovi prova della richiesta di comunicazione dei redditi da parte dell' , e ribadendo che CP_1
le comunicazioni di sospensione e revoca della pensione andavano effettuate anche al curatore del soggetto inabilitato, con la conseguenza che le comunicazioni devono ritenersi come non avvenute. Ne discende anche la violazione dei termini normativamente previsti per l'adozione, da parte dell' , dei provvedimenti di sospensione e di revoca. Ribadisce che, in CP_1
ogni caso, il de cuius non avesse l'obbligo di comunicare la propria pag. 2/5 situazione reddituale posto che per il periodo in questione (2013-2014) e negli anni successivi fino alla data del decesso (01.06.2018) aveva beneficiato della solo pensione di invalidità. Eccepisce inoltre la prescrizione del preteso diritto dell' al recupero della somma richiesta, CP_1
rilevando, infine, l'assenza di dolo del pensionato.
L' resiste CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.11.2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'indebito per cui è causa origina dal mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 comma 6 lett. c L. n. 122/2010 di comunicazione del reddito “nei modi e nei tempi e nelle modalità stabilite” dall'ente previdenziale che, nella fattispecie, allega di aver inviato apposita richiesta in data 1 settembre 2014 (cfr. all.0 di parte appellata), ed invoca la natura sanzionatoria della previsione normativa, che prescinde dal fatto che vi sia un nuovo reddito da dichiarare, imponendo in ogni caso un onere di collaborazione che, nella fattispecie, l ritiene non essere stato assolto. CP_1
Tanto chiarito, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure,
l' non ha provato di aver effettivamente richiesto al di CP_1 CP_2
comunicare i redditi del 2013, non essendo stata fornita prova della ricezione della comunicazione datata 1.9.2014 (cfr. doc. 0 fascicolo CP_1
di primo grado). CP_1
La successiva comunicazione di sospensione del 4.10.2015 risulta pervenuta al che ha sottoscritto la cartolina di ricevimento (cfr. doc. CP_2
1a e 1b fascicolo di primo grado) ma trattasi pacificamente di CP_1
pag. 3/5 soggetto inabilitato (cfr. decreto di nomina di curatore di soggetto inabilitato, doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Anche il provvedimento di revoca risulta comunicato direttamente al soggetto inabilitato (con notifica perfezionata per compiuta giacenza;
cfr. doc. 2° e
2b fascicolo di primo grado). CP_1
Ora, la valutazione del Tribunale sul punto non può condividersi, posto che ciò che viene in evidenza non è la semplice ricezione di comunicazioni inviate a mezzo posta raccomandata (che integra al più mero fatto giuridico), quanto gestione di provvedimenti che incidono sulla situazione patrimoniale del soggetto incapace, implicando peraltro lo svolgimento di attività entro determinati termini, con conseguenti effetti sanzionatori (cfr.
Cass. n. 12531/2015).
La mancata comunicazione al curatore del provvedimento di revoca e delle comunicazioni ad esso prodromiche determina l'inefficacia del provvedimento.
L'appello viene pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara l'insussistenza dell'indebito su pensione cat INVCIV n 07029893 di relativa al Controparte_3
periodo 01.05.2013 / 31.12.2014 per € 9.741,89, oggetto di causa
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, delle CP_1
spese di lite del doppio grado, che liquida in € 3.000,00, per il primo grado ed in €3.200,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
pag. 4/5 Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
AR GR CA ED IL RE
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
ED IL RE PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
AR GR CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GUIDO TORRE (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti CHRISTIAN CP_1 P.IVA_1
LO SC (c.f. ), ET CA (c.f. C.F._3
) e LI CI (c.f. C.F._4 C.F._5
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note per trattazione scritta
Per l'appellato: come da note per trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.744/2024 pubblicata il 20.1.2025 il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 1.12.2023 da , erede del CP_2
pensionato , volto ad ottenere l'annullamento Controparte_3
dell'atto di accertamento del 22.06.2023 con il quale l'istituto ha CP_1
chiesto la restituzione di € 9.741,89 per somme indebitamente percepite a seguito della revocazione della pensione di invalidità in quanto prestazione collegata al reddito, in relazione al periodo 1.5.2013 – 31.12.2014.
Il Tribunale ha ritenuto valide, ai sensi dell'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010, tutte le comunicazioni che l'ente ha inviato al pensionato e successivamente alla sua erede;
ha escluso l'obbligo della notifica al curatore in quanto nessuna norma prevede una particolare tutela dell'inabilitato per la ricezione delle comunicazioni postali, rientrando quest'ultima attività tra gli atti di ordinaria amministrazione;
ha ritenuto valide tali comunicazioni anche ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale avendo l' prodotto la cartolina di ricevimento in data 10.7.23 CP_1
inviata all'erede; ha considerato generiche le ulteriori contestazioni della ricorrente.
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 , figlia ed erede Parte_1
di nel frattempo deceduta, propone appello lamentando CP_2
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non essendovi prova della richiesta di comunicazione dei redditi da parte dell' , e ribadendo che CP_1
le comunicazioni di sospensione e revoca della pensione andavano effettuate anche al curatore del soggetto inabilitato, con la conseguenza che le comunicazioni devono ritenersi come non avvenute. Ne discende anche la violazione dei termini normativamente previsti per l'adozione, da parte dell' , dei provvedimenti di sospensione e di revoca. Ribadisce che, in CP_1
ogni caso, il de cuius non avesse l'obbligo di comunicare la propria pag. 2/5 situazione reddituale posto che per il periodo in questione (2013-2014) e negli anni successivi fino alla data del decesso (01.06.2018) aveva beneficiato della solo pensione di invalidità. Eccepisce inoltre la prescrizione del preteso diritto dell' al recupero della somma richiesta, CP_1
rilevando, infine, l'assenza di dolo del pensionato.
L' resiste CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.11.2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'indebito per cui è causa origina dal mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 comma 6 lett. c L. n. 122/2010 di comunicazione del reddito “nei modi e nei tempi e nelle modalità stabilite” dall'ente previdenziale che, nella fattispecie, allega di aver inviato apposita richiesta in data 1 settembre 2014 (cfr. all.0 di parte appellata), ed invoca la natura sanzionatoria della previsione normativa, che prescinde dal fatto che vi sia un nuovo reddito da dichiarare, imponendo in ogni caso un onere di collaborazione che, nella fattispecie, l ritiene non essere stato assolto. CP_1
Tanto chiarito, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure,
l' non ha provato di aver effettivamente richiesto al di CP_1 CP_2
comunicare i redditi del 2013, non essendo stata fornita prova della ricezione della comunicazione datata 1.9.2014 (cfr. doc. 0 fascicolo CP_1
di primo grado). CP_1
La successiva comunicazione di sospensione del 4.10.2015 risulta pervenuta al che ha sottoscritto la cartolina di ricevimento (cfr. doc. CP_2
1a e 1b fascicolo di primo grado) ma trattasi pacificamente di CP_1
pag. 3/5 soggetto inabilitato (cfr. decreto di nomina di curatore di soggetto inabilitato, doc. n. 4 fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Anche il provvedimento di revoca risulta comunicato direttamente al soggetto inabilitato (con notifica perfezionata per compiuta giacenza;
cfr. doc. 2° e
2b fascicolo di primo grado). CP_1
Ora, la valutazione del Tribunale sul punto non può condividersi, posto che ciò che viene in evidenza non è la semplice ricezione di comunicazioni inviate a mezzo posta raccomandata (che integra al più mero fatto giuridico), quanto gestione di provvedimenti che incidono sulla situazione patrimoniale del soggetto incapace, implicando peraltro lo svolgimento di attività entro determinati termini, con conseguenti effetti sanzionatori (cfr.
Cass. n. 12531/2015).
La mancata comunicazione al curatore del provvedimento di revoca e delle comunicazioni ad esso prodromiche determina l'inefficacia del provvedimento.
L'appello viene pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello, dichiara l'insussistenza dell'indebito su pensione cat INVCIV n 07029893 di relativa al Controparte_3
periodo 01.05.2013 / 31.12.2014 per € 9.741,89, oggetto di causa
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellante, delle CP_1
spese di lite del doppio grado, che liquida in € 3.000,00, per il primo grado ed in €3.200,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
pag. 4/5 Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
AR GR CA ED IL RE
pag. 5/5