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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3677 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato TRALLI Parte_1 C.F._1
IN
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NI LU
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: procedimento ex art. 479-bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate dalla ricorrente in data
30/05/2025 e dal convenuto in data 27/05/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati i figli il 24/01/2015 e Per_1
il 07/06/2017. Per_2
2. Con sentenza n. 2030/2023, pubblicata il 28/11/2023, questo Tribunale, accogliendo ricorso congiunto dei genitori, ha così regolato i loro rapporti personali ed economici con i figli minori:
- affidamento condiviso della prole;
- collocazione prevalente dei due bambini assieme alla AD nella casa familiare di Modena, via
Cuba n. 73 (in comproprietà tra le parti in ragione della metà ciascuna), assegnata all'odierna ricorrente;
- predisposizione di calendario di frequentazioni con il padre, trasferitosi in abitazione poco distante sempre a Modena;
- obbligo del padre di versare alla AD euro 600,00 mensili complessivi a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (euro 300,00 mensili per ogni figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
- suddivisione dell'assegno unico per la prole erogato dall' a metà tra i genitori. CP_2
3. Con ricorso del 15/07/2024, dunque proposto nemmeno otto mesi dopo, ha Parte_1 domandato disporsi ex art. 473-bis. 29 c.p.c. una sensibile diminuzione delle concordate frequentazioni dei due figli con il padre, chiedendo addirittura, innanzi tutto, la loro sospensione in via di urgenza ex art. 473-bis. 15 c.p.c.
La ricorrente ha lamentato generici disagi e insofferenza di e nell'incontrare il Per_1 Per_2 convenuto.
4. Con decreto del 16/07/2025, l'istanza urgente è stata respinta, non risultando “nemmeno allegate in ricorso specifiche condotte inadeguate tenute dal padre nei confronti dei bambini, tali cioè da giustificare l'asserito disagio di questi ultimi a trascorrere tempo con lui”.
5. si è poi ritualmente costituito in giudizio chiedendo respingersi le pretese Controparte_1 avversarie e, anzi, di aumentare le proprie frequentazioni con i figli – cui ha riferito essere da sempre molto legato – nonché ammonire la controparte a rispettare le prescrizioni del Tribunale e, in particolare, non denigrare la figura paterna.
Il convenuto ha dato atto di come l'odierna iniziativa della ricorrente altro non costituisca se non l'ennesimo pretestuoso tentativo messo in atto da quest'ultima per ostacolare i suoi normali rapporti con i figli.
6. All'esito della prima udienza, tenuta il 26/11/2024, con ordinanza ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. del 28/11/2024:
2 - sono stati provvisoriamente confermati i patti trasfusi nella sentenza di cui al punto n. 2 della narrativa che precede, “non essendo prima facie emerse circostanze tali da consigliarne l'immediata modifica”;
- è stata quindi disposta CTU con il dott. il quale, a evasione dell'incarico Persona_3 ricevuto, ha depositato il proprio elaborato in data 08/05/2025.
7. Non si è resa necessaria ulteriore istruttoria. I contendenti hanno così depositato note conclusive e discusso oralmente la causa all'udienza in data 01/07/2025.
§
A) Occorre, in primo luogo, precisare come il Collegio condivida nella sua interezza l'operato del
CTU, il quale ha svolto il proprio lavoro peritale nel costante contraddittorio con i CTP nominati dai contendenti, ha colloquiato a più riprese con i genitori, tanto congiuntamente quanto separatamente,
e ascoltato e in modo approfondito. Per_1 Per_2
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalla Difesa della ricorrente, si richiama anzi tutto il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 02/02/2015, n. 1815; Cass. 31/08/2018, n. 21504).
Ciò debitamente premesso, il dott. chiariti i criteri metodologici e procedurali seguiti, ha Per_3 evidenziato i seguenti elementi:
a) assenza di problematiche sul piano delle competenze;
entrambi i genitori sono cioé idonei a fornire ai figli mantenimento, cura, educazione ed istruzione, e non risultano affetti da psicopatologie che possano incidere direttamente sulle capacità genitoriali;
(pagina 31)
b) la funzione riflessiva della AD risulta invece compromessa da tendenza a “distorsioni al servizio del sé”, legate a interpretare le dinamiche relazionali e le motivazioni presenti nei figli in funzione delle proprie istanze rivendicative verso il loro padre, come se i figli dovessero rappresentare un prolungamento dei suoi desideri e volontà; da ciò deriva una tendenza manipolativa, rivolta ad attribuire a se stessa il ruolo di “salvatrice” in chiave narcisistica a scapito dell'altro genitore svalutandone le funzioni;
di quanto precede la ha scarsa consapevolezza;
il padre, dal canto Pt_1 suo, risulta sovente troppo arrendevole e rinunciatario nel contrastare le istanze “appropriative” della AD (pagine 31-32);
c) è emerso in modo chiaro come la AD stia da tempo adottando condotte costantemente rivolte ad allontanare i figli dal padre, denigrandone la figura, cercando di sostituirsi a essa e così esautorandola dalle relative funzioni;
simili comportamenti non sono riscontrabili nel padre;
(pagina 32).
Sempre a pagina 32 della relazione, si legge, quindi, la seguente puntualizzazione, che il Collegio
3 ritiene essere la più significativa e comprovante la bontà della complessiva ricostruzione e valutazione offerta dal dott. che, come detto, si condivide nella sua interezza: “colpisce nei due figli, Per_3 più marcatamente in , lo scarto tra le affermazioni molto forti e quasi “crudeli” che Per_1 producono sul padre (sino ad affermare che lo “odiano”) e, da un lato, l'assenza di una reale partecipazione emotiva, dall'altro il mancato riferimento a concrete circostanze e comportamenti paterni che giustifichino il loro rifiuto. I loro racconti appaiono poco verosimili e privi di un aggancio esperienziale, derivanti con ogni probabilità dalle rappresentazioni che sono loro proposte dall'ambiente materno e dall'ostilità che da questo percepiscono. Le loro affermazioni risultano, di conseguenza, automatiche e stereotipate, come se fossero prodotte per soddisfare le aspettative del genitore di riferimento.”
La circostanza, emergente ictu oculi dallo stesso verbale dell'approfondito ascolto dei due bambini
(pagine 20-27), costituisce, a ben vedere, la più inequivocabile conferma di quanto, del resto, riscontrato dallo stesso G.I. a seguito della prima lettura del ricorso della ove, come visto, Pt_1 non risultavano nemmeno allegate (e, quindi, tantomeno dimostrate) specifiche condotte realmente inadeguate, in tesi tenute dallo che giustificassero sentimenti a tal punto CP_1 esplicitamente aspri e radicali (notoriamente tipici degli adulti) in bambini di così tenera età, i quali, pertanto, all'evidenza hanno ripetuto con insistenza e in modo didascalico opinioni e concetti loro instillati dalla ricorrente, che detti sentimenti senza dubbio da tempo nutre nei confronti del convenuto.
B) Anche per tali ragioni non si è proceduto a nuovo ascolto dei due piccoli, come la ha Pt_1 richiesto, verosimilmente nella speranza che una loro ulteriore identica narrazione assertiva di pretesi disagi e odio (cui, con agevole previsione, si sarebbe assistito) sortisse migliori effetti se udita dal
G.I. (tra l'altro non curandosi dell'esperienza per certo spiacevole che ogni interazione con l'A.G. costituisce inevitabilmente, a maggior ragione per bambini di quell'età).
L'incombente, infatti, risultava:
- non solo manifestamente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.), in quanto e Per_1
sono lontani dal compiere gli anni 12, nonché, come sottolineato in modo condivisibile dal Per_2
CTU, hanno capacità di discernimento assai ridotta (pagina 33);
- ma anche, e soprattutto, dannoso, poiché li avrebbe costretti a rievocare ancora una volta in modo didascalico idee che non appartengono loro e di cui anzi il vero interesse dei minori impone celere superamento.
C) Come ben rimarcato dal CTU a pagina 37 del proprio elaborato, “Si rende necessario intervenire con la dovuta tempestività per evitare che la situazione si radichi ulteriormente e si stabilizzi, provvedendo a riequilibrare i tempi di frequentazione secondo un criterio di pariteticità”. Di ciò la
4 AD (come purtroppo accade nella più parte di simili casi) non ha acquisito, nemmeno in corso di causa, consapevolezza di sorta, dato che, dopo apparente atteggiamento collaborante durante le operazioni peritali, non appena concluse le stesse ha riassunto le pregresse condotte ostacolanti.
Quest'ultimo rilievo emerge in modo nitido dalla lettura delle note conclusive della ricorrente, ove non solo si rinvengono infondate critiche all'operato del dott. come detto invece Per_3 ineccepibile, ma addirittura vengono riproposte in modo sostanzialmente pedissequo le iniziali generiche e bagatellari doglianze.
La in altri termini, continua nei fatti a pretendere (così come all'inizio del procedimento) che Pt_1 si assecondi la mera volontà (manipolata) dei minori di non frequentare il padre, disancorata da concreti, e soprattutto rilevanti, fatti. Si tratta di volontà non solo, come detto, non genuina, ma anche manifestamente contraria al loro vero interesse, che, tutto all'opposto, è quello di fruire di effettiva,
e non apparente, bigenitorialità, così come sancito dal chiaro disposto dell'art. 337 ter, primo comma,
c.p.c.
Non solo.
Ergere bambini, oltre tutto in tenera età, a sovrani del se e come frequentare un genitore (in difetto, ripetesi, di tangibili motivi), come auspica la ricorrente, oltre che di per sé impensabile, favorisce l'emersione e il consolidamento di tratti narcisistici (infatti già nitidamente presenti in che Per_1 occorre subito arrestare.
D) Si precisa che il Collegio non intende entrare, né tantomeno prendere posizione, nella nota disputa, invero dal carattere per lo più nominalistico, circa l'astratta esistenza o meno della sindrome da cosiddetta alienazione parentale, quanto piuttosto si limita ad accertare, sulla base dei chiari elementi emersi in giudizio, di cui ora si è dato conto, concrete condotte, ripetute e costanti, tenute dalla ricorrente e aventi manifesta finalità di osteggiare il regolare rapporto tra i figli minori e il padre, dunque a impedire la fruizione di reale bigenitorialità e, come tali, per certo contrarie al loro interesse.
Nessun dubbio, poi, che la prova di simili condotte ostacolanti possa – e, invero, debba – essere rinvenuta nell'incapacità dei minori (nonché, in questo caso, della stessa AD) di contestualizzare accadimenti concreti e non bagatellari tali da ingenerare un sentimento addirittura estremo come l'odio per il padre (ascoltato dalla bocca di , risultando evidente, in mancanza, che simili Per_1 opinioni, e conseguenti radicali decisioni (vista anche l'età dei minori), siano stati ingenerati (con incessante lavorio quotidiano) dal solo adulto che, per ovvie ragioni, aveva interesse a farlo.
Disconoscere una simile evidenza, infatti, determinerebbe la sostanziale impossibilità in primis di far emergere condotte del genere (purtroppo, come noto, facenti parte della quotidianità del contenzioso familiare) e soprattutto, il che è più grave, di porvi rimedio, così definitivamente frustrando la fruizione di effettiva bigenitorialità, primo e più importante interesse, ripetesi, di ogni minore.
5 E) Ugualmente nessun dubbio che per limitare, o anche solo rendere significativamente diseguali, le frequentazioni dei figli minori con un genitore, occorra prova inequivoca di sue precise e concrete condotte di sicura gravità (tossicodipendenza, alcolismo, violenza, per citare le più comuni), tali cioè da rendere un simile intervento dell'A.G. nell'indiscutibile interesse della prole;
intervento che, invece, assolutamente non si giustifica per meri disagi, insofferenze, fastidi, dipendenti da diversità caratteriali dei genitori, del loro metodo educativo, dell'empatia e similari – del resto fisiologiche, si badi, anche in ogni famiglia unita – oltre tutto pressoché sempre acuiti da ogni separazione (per responsabilità degli adulti coinvolti).
Tutto all'opposto, occorre proprio non tramutare simili ricorrenti evenienze nel grimaldello per radicare dannose sperequazioni nelle frequentazioni tra figli e genitori. Si tratta, infatti, di difformità
(rectius varietà) personali e caratteriali che, lungi dal costituire un problema per i figli, rappresentano anzi un arricchimento, dal momento che l'armoniosa crescita dei minori impone, tra le varie cose, anche l'acquisizione di capacità di adattarsi e sapersi rapportare a personalità e caratteri di vario genere (a maggior ragione, oltre tutto, se trattasi del padre e della AD).
Con paragone meno azzardato di quanto possa prima facie apparire, ritenere diversamente sarebbe, del resto, come consentire ai figli di saltare a loro insindacabile piacimento ogni lezione scolastica tenuta da insegnante non gradito perché severo, poco empatico, suscitante disagio, tensione, ecc.
Nel regolare le frequentazioni tra figli e genitori, insomma, il Giudice deve evitare di incorrere nell'errore di pronunciarsi sul genitore “migliore” sul piano caratteriale o del metodo educativo – compito ben lungi da quello attribuitogli dalla legge – oltre tutto, in tesi, appiattendosi sull'insindacabile volere del minore, che, in tal modo, verrebbe pienamente investito di responsabilità che nemmeno lo devono sfiorare.
Se così fosse, peraltro, la mole del contenzioso in materia, già eccessiva, aumenterebbe in modo esponenziale, e soprattutto il principio di parità genitoriale, cardine della legge 08/02/2006, n. 54
(attuativa, tra l'altro dell'art. 30 Cost.), resterebbe mero simulacro privo di effettivo contenuto, cedendo il passo all'inevitabile riproposizione dello stereotipo “genitore di serie A / genitore di serie
B” il cui superamento è stato, meritoriamente, tra i principali obiettivi dell'introduzione dell'affidamento condiviso ormai venti anni addietro.
All'opposto, il Giudice, verificata l'assenza di condotte di conclamata gravità – come, nel caso di specie, per certo il padre mai ha tenuto – non può che disciplinare le frequentazioni tra figli e genitori in modo tendenzialmente omogeneo, nel rispetto – reale e non meramente nominale – del principio
(anche costituzionale) di parità genitoriale, solo idoneo a tutelare davvero l'interesse dei minori, principio che nelle frequentazioni ha la sua prima e principale estrinsecazione concreta.
F) Si provvede, in conclusione, a stabilire in dispositivo nuovo e più ampio calendario di
6 frequentazioni di e con il padre, anche tenuto conto di quanto paventato, invero Per_1 Per_2 con agevole previsione, dal CTU a pagina 42 del proprio elaborato: “Qualora subentrino difficoltà nel rispetto del piano genitoriale a seguito di condotte non collaborative o ostative da parte della sig.ra potranno essere applicate misure sanzionatorie amministrative (in termini di Pt_1 coercizione indiretta) sino a provvedimenti di inversione della collocazione o inerenti il regime giuridico dell'affidamento, sino alla nomina di un curatore speciale”.
Nello specifico, se il regime di affidamento condiviso può, quanto meno per il momento, ancora essere confermato, appare invece prioritario introdurre tempi di frequentazione pressoché identici con ambo i genitori – così da porli, anche agli occhi della prole, su un piano di parità – tanto durante il calendario ordinario quanto nel corso dei vari periodi di vacanza.
Tale modifica, che si cala su inalterata situazione economico patrimoniale delle parti (le quali non ne hanno nemmeno allegato, e tantomeno dimostrato, mutamento di sorta) impone la revisione delle relative statuizioni in precedenza concordate, nello specifico diminuendo, a far data dalla presente decisione, il contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario della prole dai precedenti euro 600,00 mensili a euro 300,00 mensili (euro 150,00 mensili per ciascun figlio), ferma la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico per la prole erogato dall' . CP_2
Fondata e da accogliere, infine, per quanto esposto, la domanda di ammonimento che il padre ha rivolto alla AD (art. 473-bis. 39 c.p.c.).
G) Si dispone, come in dispositivo, un monitoraggio sul nucleo da parte del Servizio sociale della durata di anni due, al precipuo fine di vigilare sul rigoroso rispetto delle frequentazioni paterne come ora regolate.
H) I genitori, in particolar modo la AD, vengono altresì invitati a intraprendere quanto prima, con l'ausilio del Servizio sociale monitorante, percorso di sostegno alla genitorialità.
I) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari.
Per le medesime ragioni, la ricorrente rimborserà al convenuto quanto da egli pagato al CTU.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. n. 2030/2023, pubblicata il 28/11/2023:
7 1. così regola le frequentazioni tra i figli minori della coppia nata il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...] e il padre Controparte_1 calendario ordinario:
a) prima settimana: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
b) seconda settimana: dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
vacanze natalizie: gli anni dispari il periodo dal 23 al 30 dicembre e quelli pari il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo 2 consecutive, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, i relativi periodi verranno scelti con priorità dalla AD negli anni dispari e con priorità dal padre negli anni pari;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario e il ritiro dei minori avverrà presso il centro estivo frequentato o, in mancanza, alle ore 16:00 presso il genitore che li avrà con sé in quel momento e il riaccompagnamento avverrà al centro estivo frequentato o dall'altro genitore entro le ore 9:00;
2. ammonisce la AD di astenersi dal tenere condotte che costituiscano ostacolo alla regolare frequentazione di e con il padre, in particolare evitando di denigrare, Per_1 Per_2 direttamente o indirettamente, la figura di quest'ultimo;
3. incarica il Servizio sociale di svolgere un monitoraggio di anni due sul nucleo, in special modo vigilando sul rigoroso rispetto del calendario di frequentazioni paterne ora stabilito;
il Servizio sociale invierà, al termine, relazione al Giudice tutelare e segnalerà immediatamente alla Procura minorile eventuali condotte dei genitori, o anche di terzi, tenute in violazione delle odierne prescrizioni;
4. invita i genitori a intraprendere quanto prima, con l'ausilio del Servizio sociale monitorante, percorso di sostegno alla genitorialità;
5. obbliga il padre a versare alla AD euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla presente sentenza,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 150,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. attribuisce ai genitori l'assegno unico per la prole erogato dall' in ragione della metà CP_2 ciascuno;
7. condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate in euro 7.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
8. condanna la ricorrente a rifondere al convenuto quanto da egli pagato al CTU;
9. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale incaricato di svolgere il monitoraggio (Modena).
9 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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