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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6184 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annamaria Zoncu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annamaria Zoncu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/08/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 165, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 18.08.2012, giusto atto di matrimonio registrato presso il predetto Comune anno 2012 Parte 2 - Serie A - Atto n. 165, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi, di seguito riportate, fatto salvo
Pag. 2 di 3 per l'assegno di mantenimento in favore della prole che viene aggiornato agli indici ISTAT.
2) e verranno affidate ad entrambi i genitori che CP_2 Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale e dovranno assumere, sempre, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le minori continueranno a vivere con la madre e risiederanno, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione in Cagliari alla Via Efisio Melis n. 48.
3) Il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie tutte le domeniche e durante la settimana quando vorrà, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro il giorno in cui le figlie trascorreranno con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive in modo, comunque, da assicurare alle minori la possibilità di vedere entrambi.
4) Le parti concordemente determinano in € 475,00 la somma che il Sig. CP_1
dovrà corrispondere mensilmente alla Sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento delle due figlie, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
L'anzidetta somma verrà aggiornata annualmente in proporzione all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici ISTAT.
Le spese straordinarie occorrenti per le minori e che i coniugi si impegnano a concordare fra loro (spese mediche significative non a carico del SSN, rette scolastiche, viaggi d'istruzione, attività sportive etc.) saranno a carico degli stessi in parti uguali.
Il genitore che avrà anticipato la spesa concordata avrà diritto al rimborso del 50% dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6184 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annamaria Zoncu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annamaria Zoncu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/08/2012 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 165, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 18.08.2012, giusto atto di matrimonio registrato presso il predetto Comune anno 2012 Parte 2 - Serie A - Atto n. 165, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi, di seguito riportate, fatto salvo
Pag. 2 di 3 per l'assegno di mantenimento in favore della prole che viene aggiornato agli indici ISTAT.
2) e verranno affidate ad entrambi i genitori che CP_2 Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale e dovranno assumere, sempre, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le minori continueranno a vivere con la madre e risiederanno, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione in Cagliari alla Via Efisio Melis n. 48.
3) Il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie tutte le domeniche e durante la settimana quando vorrà, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro il giorno in cui le figlie trascorreranno con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive in modo, comunque, da assicurare alle minori la possibilità di vedere entrambi.
4) Le parti concordemente determinano in € 475,00 la somma che il Sig. CP_1
dovrà corrispondere mensilmente alla Sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento delle due figlie, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
L'anzidetta somma verrà aggiornata annualmente in proporzione all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici ISTAT.
Le spese straordinarie occorrenti per le minori e che i coniugi si impegnano a concordare fra loro (spese mediche significative non a carico del SSN, rette scolastiche, viaggi d'istruzione, attività sportive etc.) saranno a carico degli stessi in parti uguali.
Il genitore che avrà anticipato la spesa concordata avrà diritto al rimborso del 50% dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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