TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 11.12.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado, iscritta al n° 6679/2023 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Teodori, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Francesco Buonamici
71;
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Federico De Marco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Velletri via Consolare Latina
33;
APPELLATA
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c dell'11 dicembre 2025;
FATTO E DIRITTO
La società indicata in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1258/2023 emessa in data
12.5.2023 dal Giudice di pace di Velletri nel giudizio n. R.G. 234/2018 deducendo che l'appellante, in prime cure, aveva agito per il risarcimento del danno subito da in occasione Controparte_2 del sinistro occorso in data 25.5.17 in Artena via Velletri 34; che quest'ultimo era occorso a causa della condotta tenuta dall'autovettura VW Golf targata FC181BY di proprietà di;
che il Controparte_3 relativo conducente aveva svoltato a sinistra senza verificare il sopraggiungere di altre auto e dare la precedenza;
che la sentenza di prime cure aveva rigettato la domanda formulata dall'appellante ritenendo
1 che non fosse stata data la prova del nesso causale tra i danni riportati all'autovettura del sig. e CP_2 il sinistro;
che nel CAI sottoscritto tra le parti erano invece annotate le parti danneggiate di tale ultima auto;
che i danni provocati erano poi provati dalla documentazione fotografica in atti;
che la sentenza era quindi erronea e viziata;
che il giudice non aveva poi ammesso la chiesta CTU estimativa dei danni;
che la sentenza era stata motivata in maniera non adeguata e conferente, non consentendo quindi la comprensione delle ragioni di fatto e di diritto poste a relativo fondamento.
Per questi motivi
, ha chiesto di revocare la sentenza gravata ed accogliere la domanda risarcitoria formulata in prime cure.
All'udienza del 4.6.2024, trattata ex art. 127 ter c.p.c., su istanza di parte appellante, era stato concesso termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in quanto indicante quale termine per la costituzione dell'appellata quello di 20 giorni anziché 70. Si è costituita l'appellata Controparte_1
con comparsa depositata in data 14.12.2024 deducendo che l'appello era tardivo in quanto
[...] notificato oltre il termine decadenziale di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; che la sentenza appellata era stata pubblicata in data 12.5.2023 mentre l'atto di citazione in appello era stato notificato in data
13.12.2024; che il termine ex art. 327 c.p.c. era “a mesi” sicché il relativo computo doveva avvenire “ex nominationem dierum” con scadenza quindi il 12.12.2023; che l'appello in quanto notificato in data
13.12.2023 era quindi inammissibile;
che la sentenza di prime cure era corretta e andava confermata.
Acquisito il fascicolo di prime cure ed evidenziata alle parti la questione relativa all'eventuale non integrità del contraddittorio in prime cure come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2024, la causa è stata quindi rinviata all'udienza del per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Parte appellante ha provveduto a notificare controparte l'atto di appello mediante la pec del 13.12.2023
(cfr. doc. allegati alla citazione) a fronte della sentenza gravata pubblicata in data 12.5.2023 e quindi oltre il termine perentorio di sei mesi prescritto dall'art. 327 I comma c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009,
e decorrente appunto dalla data di pubblicazione. Il termine in esame, in quanto dato “a mesi” deve essere computato, come previsto dall'art. 155 II comma c.p.c., “secondo il calendario comune” “facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12 agosto 2000, n. 10785)” (C.d.A. Napoli, Sez. Lav. N. 474/2025).
L'appello va pertanto ritenuto inammissibile in quanto tardivamente proposto con atto di citazione notificato in data 13.12.2023, oltre il termine ex art. 327 c.p.c. scadente al 12.12.2023 (che cadeva di martedì), tenuto conto della sospensione feriale dei termini (C.d.A. Napoli, Sez. II, n. 4088/2025) e della data di pubblicazione della sentenza gravata (12.5.2023).
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ed applicati i parametri minimi avendo la causa valore appena superiore al minimo dello
2 scaglione di riferimento (€ 5200 - € 26.000), vanno poste a carico di parte appellante in base al principio della soccombenza.
A fronte del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002 cit..
- condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite liquidate in
€ 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
3