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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/09/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. n. 2496/2023, promossa in grado di appello
DA
, con sede in 301, Kam On Building 176-A, Queen's Road E_
Central, Hong Kong, elettivamente domiciliata in Milano, via S. Primo n. 4, presso lo studio dell'avv. Emanuele Cervio, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Monica Bucarelli e all'avv. Alessandro Masetti Zannini De Concina;
appellante
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Spartaco Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Blasi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandra Vallini;
pagina 1 di 13 appellata
Avente ad oggetto: registrazione marchio – nullità – violazione art. 19 c.p.i.
Sulle seguenti conclusioni
Per E_
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis
A. NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti supra dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5565/2023, resa dal Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio R.G. 58773/2019;
- accertare e dichiarare la nullità della registrazione nazionale n. 302019000030572 avente ad oggetto il marchio figurativo “LEVAGEN” ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma secondo, e 25 c.p.i., con riferimento a tutti i prodotti rivendicati dall'appellata in tutte le classi, ordinando la trasmissione della sentenza all' per i conseguenti Controparte_2
adempimenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale della registrazione nazionale n.
302019000030572 ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma secondo, e 25 c.p.i., con riferimento ai prodotti rivendicati nella classe 1 (prodotti chimici) e 5 (prodotti farmaceutici,
preparati medici, alimenti e sostanze per uso medico e farmaceutico);
- inibire alla ex art. 21, comma terzo, c.p.i, l'utilizzazione del marchio Controparte_1
“LEVAGEN”, in qualsiasi forma e modo, disponendo a carico dell'appellata una penale non inferiore ad Euro 500,00 per ogni violazione dell'emananda sentenza e/o per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.
B. IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, già indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, ma non ammessi dal Giudice di prime cure:
pagina 2 di 13 1) Vero che la società della quale è amministratore – – ha acquistato la Controparte_3 palmitoiletanolamide (PEA), per conto di propri clienti dalla quanto meno sino alla fine del 2018; Controparte_1
2) Vero che, a partire dalla fine del 2018, la riforniva i propri clienti del medesimo Controparte_3 ingrediente (PEA) anche approvvigionandosi da altri fornitori ed, in particolare, dalla dalla E_ quale acquistava l'ingrediente PEA denominato LEVAGEN e LEVAGEN PLUS;
3) Vero che, in data antecedente al maggio 2019, ha avuto modo di parlare dell'ingrediente PEA con il Dott.
– legale rappresentante della Frau Pharma s.r.l.– prodotto/distribuito da altri fornitori, anche cinesi;
Persona_1
4) Vero che il messaggio e-mail del 13 maggio 2019 che lei ha ricevuto dal sig., e che mi si Persona_1 rammostra (versato in atti quale doc. 15 del fascicolo di parte attrice), fa riferimento alla notizia pervenuta al Dott. che avrebbe deciso (su richiesta/indicazione dei propri clienti) di acquistare la Per_1 Controparte_3 [...]
da ; Pt_2 E_
5) Vero che nella mail inviatale il 13 maggio 2019, il Sig. , Chief Executive Officer di Parte_3 E_
, veniva nominato dal Dott. “indiano di california”;
[...] Persona_1
6) Vero che, per quanto Le consta, i produttori/distributori di PEA nel mondo costituiscono un numero molto limitato e non superiore a una decina di soggetti”.
Per tali capitoli si indica quale a teste il Dott. nato a [...] il [...] (C.F. Testimone_1
c/o la C.F._1 Controparte_3
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione del caso, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 5565/2023, emessa dal Tribunale di Milano, E_
Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata A, Presidente Dott. Marangoni, pubblicata in data
5.07.2023, Rep. n. 6264/2023, all'esito del giudizio n. R.G. 58773/2019, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta o per i diversi motivi ritenuti di giustizia e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: respinta ogni istanza contraria, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5565/2023, emessa dal Tribunale di E_
Milano, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata A, Presidente Dott. Marangoni, pubblicata in data 5.07.2023, Rep. n. 6264/2023, all'esito del giudizio n. R.G. 58773/2019, in quanto pagina 3 di 13 infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta o per i diversi motivi ritenuti di giustizia e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata.
- IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso richieste, per le ragioni esposte nei propri atti difensivi e/o per diversa ragione ritenuta di giustizia.
- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, E_ CP_1
affinchè:
[...]
- venisse dichiarata la nullità della registrazione nazionale n. 302019000030572, avente ad oggetto il marchio “LEVAGEN”, quanto meno, con riferimento alle classi merceologiche nn. 1 (prodotti chimici) e 5 (prodotti farmaceutici, preparati medici, alimenti e sostanze per uso medico e farmaceutico), con conseguente trasmissione della sentenza all'
[...]
e Marchi per gli adempimenti di competenza;
Controparte_2
- venisse inibito alla convenuta, ex art. 21, 3° comma, c.p.i., l'utilizzazione del marchio
“LEVAGEN” in qualsiasi forma e modo, con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo, non inferiore ad euro 500,00.
2. L'attrice, a fondamento delle proposte domande, prospettava:
- che era società specializzata in determinati composti medicinali, tra cui il composto a marchio “LEVAGEN”, quale prodotto a base di “palmitoiletanolamide” (c.d. PEA), una sostanza nota per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche e che aveva iniziato a commercializzare, sin dal 2015, negli Stati Uniti e, poi, nel resto del mondo;
- che aveva registrato, in diversi Paesi (tra i quali gli Stati Uniti, l'Australia, la Malesia, la
Nuova Zelanda e il Sudafrica) i marchi aventi denominazione “LEVAGEN”;
- che, per quanto riguarda l'Italia, allorquando era in procinto di presentare la domanda di registrazione, dopo che aveva già importato tale prodotto ed aveva avviato accordi commerciali con appurava che era pendente la domanda di Controparte_3
registrazione n. 302019000030572, depositata in data 15 maggio 2019 da CP_1
per le classi merceologiche nn. 1, 5, 29 e 30;
[...]
pagina 4 di 13 - che la Società convenuta era anch'essa attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di farmaci, tra cui il “PEA”; inoltre, la stessa convenuta risultava avere già rifornito, di tale prodotto, Controparte_3
- che, in particolare, secondo la ricostruzione attorea, la convenuta - venuta a conoscenza del fatto che stava per registrare, in , tale marchio e che aveva E_ CP_3
preso contatti con - in mala fede, aveva provveduto a depositare detta Controparte_3
domanda di registrazione, onde sottrarle quote di mercato.
3. La Società convenuta, costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto delle proposte domande.
4. Con sentenza n. 5565/2023 pubblicata il 5 luglio 2023, il Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, così disponeva:
“- respinge le domande dell'attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in E_ Controparte_1
complessivi euro 5.431,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso forfetario, e oneri di legge”.
5. Il Tribunale delle Imprese, in sostanza, riteneva non provata la conoscenza, da parte della convenuta, del fatto che fosse in procinto di registrare, in Italia, il E_
marchio “LEVAGEN”, in quanto – si evidenziava - le circostanze allegate e i documenti prodotti (tra i quali la corrispondenza, oltre che le fatture di pagamento e gli ordini di acquisto di tale prodotto dell'anno 2018) non offrivano prova adeguata in tale senso.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5565/2023 e della quale E_
chiede la riforma, per un unico motivo così rubricato:
“Erronea Interpretazione ed applicazione dell'art. 19, comma secondo, d.lgs. 10 febbraio 2005 n.
30 (c.p.i.)”.
7. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza celebrata in data 21 febbraio 2024, la causa veniva avviata al 14 maggio
2025 per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere disaminata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto Controparte_1
– osserva l'appellata – “la sentenza sembrerebbe essere stata complessivamente impugnata, senza chiare e precise indicazioni sui singoli capi della decisione che si intenderebbero
contestati. Inoltre, non pare rispettata la sinteticità dei motivi, essendo state di fatto più volte riproposte le medesime argomentazioni” (pg. 6 comparsa in appello).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria pagina 6 di 13 l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico motivo, impugna la sentenza E_ di primo grado per l'erronea interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 19 c.p.i. (in base al quale “Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”) e, in particolare, per avere non correttamente valutato gli elementi presuntivi in base ai quali è da ritenersi provata la “mala fede” di parte appellata nel momento in cui si determinava a depositare la domanda di registrazione del marchio.
Gli elementi presuntivi evidenziati da parte appellante sono essenzialmente i seguenti:
- la circostanza che è società nota e operativa, da anni, a livello E_
internazionale;
- il fatto che la stessa commercializza, sin dall'anno 2015, il “LEVAGEN”, quale suo prodotto di miglior successo;
- l'avere registrato, in precedenza, il marchio “LEVAGEN” in diversi Paesi (come già indicati);
- che, nell'anno 2018, aveva iniziato a vendere tali prodotti, in Italia, a e Controparte_3
che, con mail del 13 maggio 2019, il legale rappresentante di esprimeva il Controparte_1
suo disappunto, al legale rappresentante di per la decisione di Controparte_3 quest'ultimo di cambiare fornitore e, in particolare, per essersi rivolto a E_
;
[...]
- ulteriormente, il fatto che – due giorni dopo tale scambio di mail – l'appellata abbia depositato la domanda di registrazione del marchio;
2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 - ancora, l'alta specializzazione del settore farmaceutico, quale circostanza che porta ad affermare che l'appellata fosse a conoscenza della determinazione della Società appellante di depositare, in Italia, detta domanda di registrazione;
- la partecipazione delle parti in causa alla stessa Fiera di settore, nel mese di maggio dell'anno 2019, la Vitafoods Europe di Ginevra;
- infine, le pubblicazioni scientifiche (tratte dal suo sito internet) a ulteriore dimostrazione della sua ampia operatività.
Così riassunte le principali prospettazioni di parte appellante, questa Corte ritiene che l'appello non sia suscettibile di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
I.A. Si premette che – in generale – la registrazione del marchio “in mala fede”, così come prevista dall'art. 19 c.p.i., sia una fattispecie autonoma rispetto alle altre ipotesi di nullità della registrazione e, in particolare, la stessa presuppone
« la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, essa deve inoltre essere
intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio» (Tribunale I grado UE n.
250/2022), potendo essa dedursi « dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal
ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il
richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare» (Tribunale I Grado UE n. 350/2022)” (in tale senso, Cass. Civ., I, 5 marzo
2024, n. 5866).
Trattandosi di fattispecie connotata da elemento soggettivo qualificato, si ritiene che lo stesso possa essere provato mediante il ricorso a presunzioni, tenuto conto delle circostanze di fatto che devono essere allegate e dimostrate da parte di chi promuove l'azione di nullità e della documentazione, a tale fine, prodotta in giudizio.
I.B. Orbene, premesso quanto sopra, questa Corte ritiene che gli elementi presuntivi, così come evidenziati da parte appellante, non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza tali da ritenere dimostrati gli elementi costitutivi della fattispecie azionata.
pagina 8 di 13 Tenuto conto delle prospettazioni dell'appellante, questa Corte osserva che gli indicati elementi presuntivi siano, sostanzialmente finalizzati a dare prova, da un lato, della notorietà di
[...]
nel settore di riferimento e, dall'altro, dell'avvio, in Italia, dell'attività di E_
commercializzazione del prodotto, in epoca antecedente al deposito della domanda di registrazione da parte di;
quindi, della conoscenza - da parte della Società appellata - Controparte_1 del fatto che l'appellante fosse in procinto di depositare la propria domanda di registrazione.
La valutazione complessiva delle circostanze allegate e della documentazione prodotta non consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata (art. 19 c.p.i.) e, in particolare, del requisito soggettivo della “mala fede”.
Innanzi tutto, appare corretta e meritevole di conferma la valutazione del Tribunale delle Imprese
laddove ha evidenziato (quanto alla dedotta diffusione e notorietà di ) che la E_
stessa, alla data di deposito della domanda di registrazione di (il Controparte_1
15.05.2019), risultava avere registrato il marchio “LEVAGEN” solo in taluni Paesi extra – europei, quali l'Australia, la Nuova Zelanda, la Malesia e il Sudafrica (nell'anno 2017).
Inoltre – si osserva - nell'anno 2014, il marchio risultava registrato negli Stati Uniti, ma a nome di
“ , quale Società che l'appellante riferisce Controparte_4
fare parte dello stesso “Gruppo societario” - senza che risulti offerta prova “certa” a riguardo.
Invero, la società appellante risulta avere prodotto, in primo grado, solo un estratto del proprio sito internet – ove, all'ultima pagina, compare (anche) l'indicazione della Società CP_4
(doc n. 2 ; nonchè la dichiarazione resa in inglese e “in carta libera”, da tale “
[...] Pt_1 [...]
, il quale, definendosi “director” di senza peraltro che i relativi Per_2 Controparte_4 poteri risultino documentati), afferma che la stessa è parte della “Gencor family” e che ha sede in
U.S.A. (doc. n. 31 . Pt_1
In ogni caso, in disparte tale profilo, si ritiene non documentata la diffusione, con una certa capillarità, della vendita di tale prodotto, in Europa o, quanto meno, in Italia e in epoca prossima al deposito della domanda di registrazione del marchio da parte di Controparte_1
Le uniche fatture prodotte in giudizio (cfr. docc. nn. 5 e 6 e relative, rispettivamente, a due Pt_1 vendite, l'una ad una società inglese e l'altra ad una società avente sede in Italia, risultano pagina 9 di 13 quantitativamente insufficienti a dimostrare una diffusa e nota attività commerciale, rilevandosi,
altresì, come i volumi di vendita e gli importi indicati siano modesti3.
Quindi, benchè l'appellante abbia dedotto che – sin dall'anno 2018 – aveva instaurato rapporti commerciali in Italia, non risulta offerta adeguata prova in tale senso.
Ulteriormente, si osserva che le pubblicazioni scientifiche prodotte da parte appellante e tratte dal suo sito web non appaiano idonee a dare dimostrazione di detta “notorietà” nello specifico settore di interesse, in quanto – in parte – sono relative a prodotti diversi dal “PEA” (così, ad esempio, docc. nn. 19, 1, 19 d, 19 f, 19 h e 19n) e – in parte – si riferiscono a studi condotti da Università italiane o americane e relativi alle difese contro le infiammazioni - (es. doc. n. 20: “Inflammo
Pharmacology Experimentale and Therapeutic Studies”).
Ancora, quanto alla partecipazione alla Fiera di Ginevra dell'anno 2019 da parte di entrambe le
Società del presente giudizio, si osserva che – così come evidenziato dal Tribunale, senza che venga proposta adeguata critica a riguardo – “la riferita partecipazione di e di CP_1
ad una stessa fiera di settore, la Vitafoods di Ginevra del maggio 2019, considerato anche Pt_1
il numero elevato di espositori presenti, non è significativa di una effettiva conoscenza tra le due società, né vi è prova del fatto che gli stand delle stesse fossero vicini” (pg. 10 sentenza).4
Sotto altro profilo, questa Corte osserva che non risultino prodotti in giudizio gli atti e/o i documenti che la Società appellante – che afferma essere stata in procinto di depositare, al mese di maggio 2019, domanda di registrazione nazionale del marchio – aveva predisposto o stava predisponendo, allorquando depositava, in data 15.05.2019, la propria Controparte_1
domanda. 3 Il documento n.5) risulta una fattura di vendita datata 11.2.2019, da a Cambridge E_
Commodities Ltd, per 5.000 dollari;
il documento n.6) risulta un'altra fattura di vendita datata 27.11.2018, da a per 4.025 dollari;
E_ Controparte_3
pagina 10 di 13 Ancora, non risulta documentato, con sufficiente specificità, l'avvio – sempre alla data del
15.5.2019 – degli indicati rapporti commerciali con atteso che – come detto – è Controparte_3 stata prodotta una sola fattura relativa al mese di dicembre dell'anno 2018, per volumi e importi modesti – tale che, in difetto di altri elementi di prova, è escludere – quanto meno a tale data -
l'effettivo avvio di una significativa attività commerciale in Italia.
Né, sotto tale profilo, risulta avere rilevanza decisiva la mail 13.5.2019 (doc. n. 15 , Pt_4
inviata dal legale rappresentante di (dott. all'amministratore di Controparte_1 Persona_1
(dott. e con la quale il primo esprimeva il suo disappunto Controparte_3 Testimone_1 rispetto alla decisione del secondo di “andare per un'altra strada” e cioè di acquistare il prodotto da (il cui legale rappresentante veniva indicato come “l'indiano di ”). Pt_1 CP_4
Sul punto, appare meritevole di condivisione quanto motivato dal Tribunale delle Imprese alle pgg.
9 e 10 della sentenza impugnata, ovvero che - da tale mail – si può (solo) ritenere provato che, al
13.5.2019, l'appellata fosse a conoscenza che “ commercializzasse la PEA (ma non che la Pt_1 stessa fosse commercializzata con il marchio LEVAGEN)”; peraltro, “benché il tenore della email del 13 maggio 2019 possa suscitare perplessità circa il rispetto dei principi di lealtà e correttezza cui dovrebbero essere improntati i rapporti fra imprenditori concorrenti” – per ciò solo e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte - non si ritengono raggiunti elementi di prova sufficienti per l'accoglimento della domanda.
I.C. Infine, si ritiene che detta carenza probatoria non possa astrattamente essere superata mediante l'assunzione delle prove testimoniali, non ammesse dal Tribunale e riproposte dall'odierna appellante con la precisazione delle conclusioni in primo grado, oltre che nel giudizio di appello.
Invero, i capitoli di prova sono relativi a circostanze che dovevano e potevano provarsi documentalmente (così, il capitolo n.1 che è relativo ai rapporti commerciali tra l'appellante e la citata;
ovvero a circostanze già provate per tabulas e/o contenenti valutazioni Controparte_3
(così, i capitoli nn. 2 – 5, poichè relativi ai contenuti e all'interpretazione della citata mail
13.5.2019) o, comunque, risultano generici (così, il capitolo 6, in relazione al “numero limitato” di Part
“distributori nel mondo” di “ ”).
Conclusivamente, per tutte le considerazioni sopra svolte, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che esclude la fase istruttoria.
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore E_
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di E_ Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5565/2023 resa dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in data 5 luglio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle E_ Controparte_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un E_
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Sul punto, parte appellata ribadisce che si tratta di una Fiera ove sono presenti oltre 1.200 espositori da tutto il mondo e più di 10.000 visitatori (richiamandosi il doc. n. 21 di e dal quale risulta confermato tale dato Pt_1 statistico); 5 avente il seguente tenore:
“ : ho incontrato l'indiano di , mi pare di capire che sei andato o stai per andare per Parte_5 CP_4 un'altra strada. Come sai, se vai con il buon senso non vi è alcuna ragione per una scelta di questo tipo. Vedi che vi sono rischi molto alti di problemi vari, sei un professional non hai bisogno che ti spieghi. Peraltro, uno non va a cercare una strada dove un prodotto passa in cinque mani diverse, prima di arrivare a te. Con sincerità mi sembra una follia e dire che avevamo una collaborazione”; pagina 11 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandra Arceri Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. n. 2496/2023, promossa in grado di appello
DA
, con sede in 301, Kam On Building 176-A, Queen's Road E_
Central, Hong Kong, elettivamente domiciliata in Milano, via S. Primo n. 4, presso lo studio dell'avv. Emanuele Cervio, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Monica Bucarelli e all'avv. Alessandro Masetti Zannini De Concina;
appellante
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Spartaco Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Blasi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandra Vallini;
pagina 1 di 13 appellata
Avente ad oggetto: registrazione marchio – nullità – violazione art. 19 c.p.i.
Sulle seguenti conclusioni
Per E_
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis
A. NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti supra dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5565/2023, resa dal Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio R.G. 58773/2019;
- accertare e dichiarare la nullità della registrazione nazionale n. 302019000030572 avente ad oggetto il marchio figurativo “LEVAGEN” ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma secondo, e 25 c.p.i., con riferimento a tutti i prodotti rivendicati dall'appellata in tutte le classi, ordinando la trasmissione della sentenza all' per i conseguenti Controparte_2
adempimenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale della registrazione nazionale n.
302019000030572 ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma secondo, e 25 c.p.i., con riferimento ai prodotti rivendicati nella classe 1 (prodotti chimici) e 5 (prodotti farmaceutici,
preparati medici, alimenti e sostanze per uso medico e farmaceutico);
- inibire alla ex art. 21, comma terzo, c.p.i, l'utilizzazione del marchio Controparte_1
“LEVAGEN”, in qualsiasi forma e modo, disponendo a carico dell'appellata una penale non inferiore ad Euro 500,00 per ogni violazione dell'emananda sentenza e/o per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.
B. IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, già indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, ma non ammessi dal Giudice di prime cure:
pagina 2 di 13 1) Vero che la società della quale è amministratore – – ha acquistato la Controparte_3 palmitoiletanolamide (PEA), per conto di propri clienti dalla quanto meno sino alla fine del 2018; Controparte_1
2) Vero che, a partire dalla fine del 2018, la riforniva i propri clienti del medesimo Controparte_3 ingrediente (PEA) anche approvvigionandosi da altri fornitori ed, in particolare, dalla dalla E_ quale acquistava l'ingrediente PEA denominato LEVAGEN e LEVAGEN PLUS;
3) Vero che, in data antecedente al maggio 2019, ha avuto modo di parlare dell'ingrediente PEA con il Dott.
– legale rappresentante della Frau Pharma s.r.l.– prodotto/distribuito da altri fornitori, anche cinesi;
Persona_1
4) Vero che il messaggio e-mail del 13 maggio 2019 che lei ha ricevuto dal sig., e che mi si Persona_1 rammostra (versato in atti quale doc. 15 del fascicolo di parte attrice), fa riferimento alla notizia pervenuta al Dott. che avrebbe deciso (su richiesta/indicazione dei propri clienti) di acquistare la Per_1 Controparte_3 [...]
da ; Pt_2 E_
5) Vero che nella mail inviatale il 13 maggio 2019, il Sig. , Chief Executive Officer di Parte_3 E_
, veniva nominato dal Dott. “indiano di california”;
[...] Persona_1
6) Vero che, per quanto Le consta, i produttori/distributori di PEA nel mondo costituiscono un numero molto limitato e non superiore a una decina di soggetti”.
Per tali capitoli si indica quale a teste il Dott. nato a [...] il [...] (C.F. Testimone_1
c/o la C.F._1 Controparte_3
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione del caso, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 5565/2023, emessa dal Tribunale di Milano, E_
Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata A, Presidente Dott. Marangoni, pubblicata in data
5.07.2023, Rep. n. 6264/2023, all'esito del giudizio n. R.G. 58773/2019, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta o per i diversi motivi ritenuti di giustizia e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: respinta ogni istanza contraria, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5565/2023, emessa dal Tribunale di E_
Milano, Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata A, Presidente Dott. Marangoni, pubblicata in data 5.07.2023, Rep. n. 6264/2023, all'esito del giudizio n. R.G. 58773/2019, in quanto pagina 3 di 13 infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta o per i diversi motivi ritenuti di giustizia e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata.
- IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso richieste, per le ragioni esposte nei propri atti difensivi e/o per diversa ragione ritenuta di giustizia.
- IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, E_ CP_1
affinchè:
[...]
- venisse dichiarata la nullità della registrazione nazionale n. 302019000030572, avente ad oggetto il marchio “LEVAGEN”, quanto meno, con riferimento alle classi merceologiche nn. 1 (prodotti chimici) e 5 (prodotti farmaceutici, preparati medici, alimenti e sostanze per uso medico e farmaceutico), con conseguente trasmissione della sentenza all'
[...]
e Marchi per gli adempimenti di competenza;
Controparte_2
- venisse inibito alla convenuta, ex art. 21, 3° comma, c.p.i., l'utilizzazione del marchio
“LEVAGEN” in qualsiasi forma e modo, con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo, non inferiore ad euro 500,00.
2. L'attrice, a fondamento delle proposte domande, prospettava:
- che era società specializzata in determinati composti medicinali, tra cui il composto a marchio “LEVAGEN”, quale prodotto a base di “palmitoiletanolamide” (c.d. PEA), una sostanza nota per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche e che aveva iniziato a commercializzare, sin dal 2015, negli Stati Uniti e, poi, nel resto del mondo;
- che aveva registrato, in diversi Paesi (tra i quali gli Stati Uniti, l'Australia, la Malesia, la
Nuova Zelanda e il Sudafrica) i marchi aventi denominazione “LEVAGEN”;
- che, per quanto riguarda l'Italia, allorquando era in procinto di presentare la domanda di registrazione, dopo che aveva già importato tale prodotto ed aveva avviato accordi commerciali con appurava che era pendente la domanda di Controparte_3
registrazione n. 302019000030572, depositata in data 15 maggio 2019 da CP_1
per le classi merceologiche nn. 1, 5, 29 e 30;
[...]
pagina 4 di 13 - che la Società convenuta era anch'essa attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di farmaci, tra cui il “PEA”; inoltre, la stessa convenuta risultava avere già rifornito, di tale prodotto, Controparte_3
- che, in particolare, secondo la ricostruzione attorea, la convenuta - venuta a conoscenza del fatto che stava per registrare, in , tale marchio e che aveva E_ CP_3
preso contatti con - in mala fede, aveva provveduto a depositare detta Controparte_3
domanda di registrazione, onde sottrarle quote di mercato.
3. La Società convenuta, costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto delle proposte domande.
4. Con sentenza n. 5565/2023 pubblicata il 5 luglio 2023, il Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, così disponeva:
“- respinge le domande dell'attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in E_ Controparte_1
complessivi euro 5.431,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso forfetario, e oneri di legge”.
5. Il Tribunale delle Imprese, in sostanza, riteneva non provata la conoscenza, da parte della convenuta, del fatto che fosse in procinto di registrare, in Italia, il E_
marchio “LEVAGEN”, in quanto – si evidenziava - le circostanze allegate e i documenti prodotti (tra i quali la corrispondenza, oltre che le fatture di pagamento e gli ordini di acquisto di tale prodotto dell'anno 2018) non offrivano prova adeguata in tale senso.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5565/2023 e della quale E_
chiede la riforma, per un unico motivo così rubricato:
“Erronea Interpretazione ed applicazione dell'art. 19, comma secondo, d.lgs. 10 febbraio 2005 n.
30 (c.p.i.)”.
7. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza celebrata in data 21 febbraio 2024, la causa veniva avviata al 14 maggio
2025 per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere disaminata, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto Controparte_1
– osserva l'appellata – “la sentenza sembrerebbe essere stata complessivamente impugnata, senza chiare e precise indicazioni sui singoli capi della decisione che si intenderebbero
contestati. Inoltre, non pare rispettata la sinteticità dei motivi, essendo state di fatto più volte riproposte le medesime argomentazioni” (pg. 6 comparsa in appello).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte
alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria pagina 6 di 13 l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico motivo, impugna la sentenza E_ di primo grado per l'erronea interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 19 c.p.i. (in base al quale “Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”) e, in particolare, per avere non correttamente valutato gli elementi presuntivi in base ai quali è da ritenersi provata la “mala fede” di parte appellata nel momento in cui si determinava a depositare la domanda di registrazione del marchio.
Gli elementi presuntivi evidenziati da parte appellante sono essenzialmente i seguenti:
- la circostanza che è società nota e operativa, da anni, a livello E_
internazionale;
- il fatto che la stessa commercializza, sin dall'anno 2015, il “LEVAGEN”, quale suo prodotto di miglior successo;
- l'avere registrato, in precedenza, il marchio “LEVAGEN” in diversi Paesi (come già indicati);
- che, nell'anno 2018, aveva iniziato a vendere tali prodotti, in Italia, a e Controparte_3
che, con mail del 13 maggio 2019, il legale rappresentante di esprimeva il Controparte_1
suo disappunto, al legale rappresentante di per la decisione di Controparte_3 quest'ultimo di cambiare fornitore e, in particolare, per essersi rivolto a E_
;
[...]
- ulteriormente, il fatto che – due giorni dopo tale scambio di mail – l'appellata abbia depositato la domanda di registrazione del marchio;
2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 - ancora, l'alta specializzazione del settore farmaceutico, quale circostanza che porta ad affermare che l'appellata fosse a conoscenza della determinazione della Società appellante di depositare, in Italia, detta domanda di registrazione;
- la partecipazione delle parti in causa alla stessa Fiera di settore, nel mese di maggio dell'anno 2019, la Vitafoods Europe di Ginevra;
- infine, le pubblicazioni scientifiche (tratte dal suo sito internet) a ulteriore dimostrazione della sua ampia operatività.
Così riassunte le principali prospettazioni di parte appellante, questa Corte ritiene che l'appello non sia suscettibile di accoglimento per le seguenti principali ragioni.
I.A. Si premette che – in generale – la registrazione del marchio “in mala fede”, così come prevista dall'art. 19 c.p.i., sia una fattispecie autonoma rispetto alle altre ipotesi di nullità della registrazione e, in particolare, la stessa presuppone
« la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, essa deve inoltre essere
intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio» (Tribunale I grado UE n.
250/2022), potendo essa dedursi « dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal
ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post contrattuale che intratteneva con il
richiedente la dichiarazione di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare» (Tribunale I Grado UE n. 350/2022)” (in tale senso, Cass. Civ., I, 5 marzo
2024, n. 5866).
Trattandosi di fattispecie connotata da elemento soggettivo qualificato, si ritiene che lo stesso possa essere provato mediante il ricorso a presunzioni, tenuto conto delle circostanze di fatto che devono essere allegate e dimostrate da parte di chi promuove l'azione di nullità e della documentazione, a tale fine, prodotta in giudizio.
I.B. Orbene, premesso quanto sopra, questa Corte ritiene che gli elementi presuntivi, così come evidenziati da parte appellante, non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza tali da ritenere dimostrati gli elementi costitutivi della fattispecie azionata.
pagina 8 di 13 Tenuto conto delle prospettazioni dell'appellante, questa Corte osserva che gli indicati elementi presuntivi siano, sostanzialmente finalizzati a dare prova, da un lato, della notorietà di
[...]
nel settore di riferimento e, dall'altro, dell'avvio, in Italia, dell'attività di E_
commercializzazione del prodotto, in epoca antecedente al deposito della domanda di registrazione da parte di;
quindi, della conoscenza - da parte della Società appellata - Controparte_1 del fatto che l'appellante fosse in procinto di depositare la propria domanda di registrazione.
La valutazione complessiva delle circostanze allegate e della documentazione prodotta non consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata (art. 19 c.p.i.) e, in particolare, del requisito soggettivo della “mala fede”.
Innanzi tutto, appare corretta e meritevole di conferma la valutazione del Tribunale delle Imprese
laddove ha evidenziato (quanto alla dedotta diffusione e notorietà di ) che la E_
stessa, alla data di deposito della domanda di registrazione di (il Controparte_1
15.05.2019), risultava avere registrato il marchio “LEVAGEN” solo in taluni Paesi extra – europei, quali l'Australia, la Nuova Zelanda, la Malesia e il Sudafrica (nell'anno 2017).
Inoltre – si osserva - nell'anno 2014, il marchio risultava registrato negli Stati Uniti, ma a nome di
“ , quale Società che l'appellante riferisce Controparte_4
fare parte dello stesso “Gruppo societario” - senza che risulti offerta prova “certa” a riguardo.
Invero, la società appellante risulta avere prodotto, in primo grado, solo un estratto del proprio sito internet – ove, all'ultima pagina, compare (anche) l'indicazione della Società CP_4
(doc n. 2 ; nonchè la dichiarazione resa in inglese e “in carta libera”, da tale “
[...] Pt_1 [...]
, il quale, definendosi “director” di senza peraltro che i relativi Per_2 Controparte_4 poteri risultino documentati), afferma che la stessa è parte della “Gencor family” e che ha sede in
U.S.A. (doc. n. 31 . Pt_1
In ogni caso, in disparte tale profilo, si ritiene non documentata la diffusione, con una certa capillarità, della vendita di tale prodotto, in Europa o, quanto meno, in Italia e in epoca prossima al deposito della domanda di registrazione del marchio da parte di Controparte_1
Le uniche fatture prodotte in giudizio (cfr. docc. nn. 5 e 6 e relative, rispettivamente, a due Pt_1 vendite, l'una ad una società inglese e l'altra ad una società avente sede in Italia, risultano pagina 9 di 13 quantitativamente insufficienti a dimostrare una diffusa e nota attività commerciale, rilevandosi,
altresì, come i volumi di vendita e gli importi indicati siano modesti3.
Quindi, benchè l'appellante abbia dedotto che – sin dall'anno 2018 – aveva instaurato rapporti commerciali in Italia, non risulta offerta adeguata prova in tale senso.
Ulteriormente, si osserva che le pubblicazioni scientifiche prodotte da parte appellante e tratte dal suo sito web non appaiano idonee a dare dimostrazione di detta “notorietà” nello specifico settore di interesse, in quanto – in parte – sono relative a prodotti diversi dal “PEA” (così, ad esempio, docc. nn. 19, 1, 19 d, 19 f, 19 h e 19n) e – in parte – si riferiscono a studi condotti da Università italiane o americane e relativi alle difese contro le infiammazioni - (es. doc. n. 20: “Inflammo
Pharmacology Experimentale and Therapeutic Studies”).
Ancora, quanto alla partecipazione alla Fiera di Ginevra dell'anno 2019 da parte di entrambe le
Società del presente giudizio, si osserva che – così come evidenziato dal Tribunale, senza che venga proposta adeguata critica a riguardo – “la riferita partecipazione di e di CP_1
ad una stessa fiera di settore, la Vitafoods di Ginevra del maggio 2019, considerato anche Pt_1
il numero elevato di espositori presenti, non è significativa di una effettiva conoscenza tra le due società, né vi è prova del fatto che gli stand delle stesse fossero vicini” (pg. 10 sentenza).4
Sotto altro profilo, questa Corte osserva che non risultino prodotti in giudizio gli atti e/o i documenti che la Società appellante – che afferma essere stata in procinto di depositare, al mese di maggio 2019, domanda di registrazione nazionale del marchio – aveva predisposto o stava predisponendo, allorquando depositava, in data 15.05.2019, la propria Controparte_1
domanda. 3 Il documento n.5) risulta una fattura di vendita datata 11.2.2019, da a Cambridge E_
Commodities Ltd, per 5.000 dollari;
il documento n.6) risulta un'altra fattura di vendita datata 27.11.2018, da a per 4.025 dollari;
E_ Controparte_3
pagina 10 di 13 Ancora, non risulta documentato, con sufficiente specificità, l'avvio – sempre alla data del
15.5.2019 – degli indicati rapporti commerciali con atteso che – come detto – è Controparte_3 stata prodotta una sola fattura relativa al mese di dicembre dell'anno 2018, per volumi e importi modesti – tale che, in difetto di altri elementi di prova, è escludere – quanto meno a tale data -
l'effettivo avvio di una significativa attività commerciale in Italia.
Né, sotto tale profilo, risulta avere rilevanza decisiva la mail 13.5.2019 (doc. n. 15 , Pt_4
inviata dal legale rappresentante di (dott. all'amministratore di Controparte_1 Persona_1
(dott. e con la quale il primo esprimeva il suo disappunto Controparte_3 Testimone_1 rispetto alla decisione del secondo di “andare per un'altra strada” e cioè di acquistare il prodotto da (il cui legale rappresentante veniva indicato come “l'indiano di ”). Pt_1 CP_4
Sul punto, appare meritevole di condivisione quanto motivato dal Tribunale delle Imprese alle pgg.
9 e 10 della sentenza impugnata, ovvero che - da tale mail – si può (solo) ritenere provato che, al
13.5.2019, l'appellata fosse a conoscenza che “ commercializzasse la PEA (ma non che la Pt_1 stessa fosse commercializzata con il marchio LEVAGEN)”; peraltro, “benché il tenore della email del 13 maggio 2019 possa suscitare perplessità circa il rispetto dei principi di lealtà e correttezza cui dovrebbero essere improntati i rapporti fra imprenditori concorrenti” – per ciò solo e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte - non si ritengono raggiunti elementi di prova sufficienti per l'accoglimento della domanda.
I.C. Infine, si ritiene che detta carenza probatoria non possa astrattamente essere superata mediante l'assunzione delle prove testimoniali, non ammesse dal Tribunale e riproposte dall'odierna appellante con la precisazione delle conclusioni in primo grado, oltre che nel giudizio di appello.
Invero, i capitoli di prova sono relativi a circostanze che dovevano e potevano provarsi documentalmente (così, il capitolo n.1 che è relativo ai rapporti commerciali tra l'appellante e la citata;
ovvero a circostanze già provate per tabulas e/o contenenti valutazioni Controparte_3
(così, i capitoli nn. 2 – 5, poichè relativi ai contenuti e all'interpretazione della citata mail
13.5.2019) o, comunque, risultano generici (così, il capitolo 6, in relazione al “numero limitato” di Part
“distributori nel mondo” di “ ”).
Conclusivamente, per tutte le considerazioni sopra svolte, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa, che esclude la fase istruttoria.
Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore E_
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di E_ Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5565/2023 resa dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, in data 5 luglio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle E_ Controparte_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un E_
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Alessandra Arceri
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Sul punto, parte appellata ribadisce che si tratta di una Fiera ove sono presenti oltre 1.200 espositori da tutto il mondo e più di 10.000 visitatori (richiamandosi il doc. n. 21 di e dal quale risulta confermato tale dato Pt_1 statistico); 5 avente il seguente tenore:
“ : ho incontrato l'indiano di , mi pare di capire che sei andato o stai per andare per Parte_5 CP_4 un'altra strada. Come sai, se vai con il buon senso non vi è alcuna ragione per una scelta di questo tipo. Vedi che vi sono rischi molto alti di problemi vari, sei un professional non hai bisogno che ti spieghi. Peraltro, uno non va a cercare una strada dove un prodotto passa in cinque mani diverse, prima di arrivare a te. Con sincerità mi sembra una follia e dire che avevamo una collaborazione”; pagina 11 di 13