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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Francesco BILLÈ Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/2024 R.G., avente per oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”;
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Nicolosi giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata dal Controparte_1 C.F._2
suo Amministratore di Sostegno, Avv. Laura Garofalo, giusta decreto di nomina e autorizzazione al giudizio, e difesa dallo stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE APPELLATA
All'esito dell'udienza di discussione del 24.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1722/2024 del 4.4.2024 (resa nel proc. n. 11160/2021 RG), il
Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, accoglieva la domanda di riduzione proposta da Controparte_1
rappresentata dal suo Amministratore di Sostegno avv. Laura Garofalo, nei confronti
1 del fratello , in relazione alla successione della madre, Parte_1 [...]
(morta in data 8.2.2015), e statuiva nei seguenti termini: Persona_1
“dichiara che le disposizioni di cui alle donazioni del 27.1.2010 in favore del convenuto sono eccedenti la porzione disponibile e dunque che l'attrice
[...]
ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a Controparte_1
1/3 del valore determinato ex art. 556 c.c.;
2) per l'effetto:
- dispone l'attribuzione della piena Controparte_1
proprietà dei seguenti immobili;
a) Via V. E. Orlando n.15 P2°F. 69 Part. 18471 Sub 5 Catania;
b) Via Pisa n. 16 – PT F. 69 Part. 18471 Sub 13 Catania.
- pone a carico del convenuto , a titolo di conguaglio, il Parte_1
pagamento della somma di € 25.333,33, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
3) condanna, a titolo di fruttificazione dalla domanda a marzo 2024, il convenuto
al pagamento della somma di € 41.155,60 in favore dell'attrice Parte_1 [...]
, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo Controparte_1
soddisfo;
4) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1
dalla parte attrice, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Laura Garofalo, che liquida nella complessiva somma di € 14.170,00, oltre € 550,00 per spese, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di .”. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , formulando Parte_1
quattro motivi di gravame.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , rappresentata dal suo CP_1
amministratore di sostegno, chiedendo il rigetto dell'appello.
2 Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con applicazione della pena pecuniaria di € 500,00, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 24.6.25.
****
Con il primo motivo di gravame, deduce la “nullità del conferimento Parte_1
di incarico all'amministratore di sostegno”.
Deduce in particolare che è stata sottoposta ad amministrazione di CP_1
sostegno sin dal 2017, su richiesta del pubblico ministero a seguito di segnalazione del Dipartimento di salute mentale, per un disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;
che l'amministratore nominato ha intrapreso l'azione giudiziaria nei confronti del fratello nonostante il dissenso più volte manifestato dall'amministrata; che, in ragione di tale conflitto venutosi a creare tra beneficiaria e amministratore, aveva depositato istanza di revoca e/o sostituzione dell'amministratore, perché non stava salvaguardando gli interessi personali della beneficiaria bensì esclusivamente l'aspetto economico.
Il motivo, con cui in sostanza si desume un vizio della legittimazione processuale di parte appellata, è infondato.
Anzitutto, l'appellante neanche dimostra il dedotto dissenso manifestato della sorella rispetto alla presente azione giudiziaria (perché non allega i documenti in cui l'avrebbe espresso, richiamati nell'atto di appello e non prodotti neppure nel giudizio in primo grado)
Inoltre, ed in ogni caso, non pare che si possa affermare l'invalidità o l'inefficacia di un atto in quanto compiuto nonostante il dissenso manifestato dal beneficiaria. E infatti, oltre al fatto che la valutazione sull'idoneità del soggetto ad esprimere una volontà contraria esula dalle competenze di questo giudice, si osserva che, secondo le regole generali in materia di rappresentanza (desumibili, a contrario, dall'articolo
1394), la semplice divergenza rispetto all'interesse del beneficiario dell'atto rappresentativo compiuto dall'amministratore deve dirsi priva di ripercussioni sull'atto stesso, ferma restando la facoltà di far ricorso al giudice tutelare, ai sensi
3 dell'articolo 410, comma2 cc., perché adotti gli opportuni provvedimenti (tra cui, anche sospensione o rimozione), rimedio che, nel caso concreto, risulta che l'appellante abbia esperito.
Con il secondo, articolato, motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere recepito le risultanze erronee della CTU.
Lamenta, in primo luogo, che il CTU designato dal Tribunale, nel determinare il valore dell'eredità e della quota di legittima, non ha verificato la sussistenza di posizioni debitorie che avrebbero dovuto essere decurtate dal valore del compendio immobiliare ex art. 556 c.c..
Lamenta inoltre che il CTU ha determinato il valore locativo degli immobili da restituire (ai fini della quantificazione dei frutti ex art. 561 c.c.) in base a presunzioni, omettendo di verificare se gli immobili fossero stati effettivamente concessi in locazione, e per quale canone (mediante ricerca presso l'agenzia delle entrate di contratti registrati), rappresentando che l'immobile di via V.E. Orlando era in effetti locato.
Il motivo è, per alcuni profili, inammissibile e, per altri comunque, infondato.
E invero, anzitutto, come correttamente osservato dal primo giudice, manca qualsiasi allegazione e prova di eventuali passività, allegazione e prova che spettava al fornire qualora avesse avuto contezza dell'esistenza di debiti della madre, Pt_1
e che del resto non fornisce neppure in questo grado di appello, limitandosi piuttosto a un rilievo del tutto generico, al limite dell'inammissibilità.
Quanto ai rilievi alla CTU circa il criterio di calcolo dei frutti, va osservato che la critica è stata sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello (non avendo il sollevato in primo grado osservazioni all'elaborato peritale), senza che Pt_1
peraltro l'appellante abbia curato di produrre il contratto di locazione che pure dichiara (nell'atto di appello) di voler allegare.
In ogni caso, anche in mancanza di specifiche deduzioni, e a fortiori di prove, circa l'esistenza in concreto di locazioni, correttamente il CTU, con valutazione recepita dal giudice, ha fatto riferimento, per la quantificazione dei frutti civili degli
4 immobili, ai parametri, comunemente utilizzati, del c.d. danno figurativo, qual è il valore locativo di mercato dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. Sez. 2, 17/12/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore locativo rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento di un bene alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. di recente Cass.
14947/2023).
Si osserva pertanto che correttamente il primo decidente ha fatto ricorso a quello che costituisce un criterio omogeneo di liquidazione equitativa con una statuizione che il motivo di appello - oltretutto, come detto, generico e non circostanziato- non è in alcun modo idoneo a scalfire. A fronte di ciò la richiesta di richiamo del CTU, peraltro formulata solo in questo grado di appello e non al Tribunale, appare pretestuosa e solo dilatoria.
Deduce inoltre il , nell'ambito del medesimo motivo di appello Pt_1
(secondo), che la controparte si è limitata ad indicare il valore del compendio immobiliare donato in vita dalla madre al figlio (in tal modo esaurendo il patrimonio ereditario), e ha omesso di indicare l'effettivo valore della massa ereditaria, non indicando il valore di ciascun bene immobile nè quello dei debiti della de cuius, in violazione dell'art. 556 c.c.. Al riguardo richiama giurisprudenza di merito che afferma l'obbligo per il legittimario che agisce ex articolo 556 c.c. di specificare l'entità della lesione della sua quota determinando con esattezza il valore della massa ereditaria.
A tal proposito va richiamato il principio di diritto secondo cui “l'appello si configura come "revisio prioris instantiae" e deve - quindi - essere corredato della puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla decisione impugnata. Non quindi, mero "iudicium novum", in cui i motivi dedotti abbiano la sola funzione di devolvere i capi della sentenza sottoposti a esame” (Cass., 11 luglio 2013, n. 17200; di recente, Cass. 18309/2024).
5 Orbene, nel caso di specie, la parte si limita a riproporre l'eccezione e le argomentazioni fatte valere già in primo grado, senza in alcun modo criticare quanto argomentato dal giudice di prime cure che, nel disattendere detta eccezione, richiamando la giurisprudenza più recente, ha affermato che “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926).
Nel caso concreto parte attrice deducendo sin dalla citazione che la de cuius ha disposto di tutto il suo patrimonio in favore di uno solo dei figli mediante donazioni ha in realtà offerto, in assenza di contestazione, una rappresentazione patrimoniale tale da rendere addirittura certa la sussistenza della lesione legittima, indipendentemente dal valore delle donazioni.”
Il Tribunale ha condivisibilmente concluso che “detto onere – dunque anzitutto di allegazione - è stato quindi nella specie soddisfatto, pur nella particolarità del caso concreto.”.
Di conseguenza, mancando argomentazioni critiche nei confronti della suddetta, condivisibile, motivazione della sentenza di primo grado, il motivo va dichiarato inammissibile.
Parimenti deve essere ritenuto per il terzo motivo di appello, con cui il Pt_1
deduce che ha errato il giudice a ritenere fondata la domanda nonostante l'attrice non abbia fornito la prova dell'accettazione dell'eredità e dell'assunzione da parte sua della qualità di erede, che costituisce il necessario presupposto della petitio hereditatis.
E invero, anche in questo caso l'appellante si limita a reiterare l'eccezione proposta in primo grado e non si confronta in alcun modo con la motivazione del
Tribunale che sul punto ha osservato che “l'attrice ha agito in riduzione e non ha
6 proposto una petitío hereditatis, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza e dei principi sul punto richiamati da parte convenuta.
L'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari, consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Nella fattispecie parte attrice, in assenza di specifica contestazione, ha dedotto di essere stata totalmente pretermessa, in assenza di relictum. Il legittimario pretermesso dal testatore, non essendo chiamato all'eredità, non può accettare né con beneficio di inventario né puramente e semplicemente (non essendo chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius" e potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione). In ogni caso, anche nell'ipotesi di soggetti non pretermessi, secondo il disposto dell'art. 564 c.c., il legittimario per chiedere la riduzione della donazione deve aver accettato l'eredità con beneficio di inventario solamente nel caso in cui, diversamente dal caso di specie, si tratti di legati e di donazioni fatti a soggetti non chiamati come eredi (cfr., fra le sentenze più recenti, Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n. 29891).”
Ha condivisibilmente concluso il primo giudice, senza che sul punto vi sia una specifica censura dell'appellante, che “Nel merito non vi è innanzitutto dubbio che
l'attrice, in quanto figlia della de cuius, sia erede necessaria al pari del fratello odierno convenuto. Assume in particolare rilievo l'art. 537 co. 2 cod. civ., a tenore del quale se il genitore lascia più figli è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i discendenti. L'odierna attrice ha quindi diritto ad una quota di legittima pari ad un terzo, come fondatamente esposto in domanda.”
Non può per vero revocarsi in dubbio che, in quanto figlia della de cuius, CP_1
sia legittimaria (art. 536 c.c.), nella specie totalmente pretermessa, e, come tale,
[...]
legittimata a promuovere l'azione di riduzione (art. 557 c.c.).
7 Col quarto motivo, parte appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Deduce nello specifico che la giurisprudenza (Cass. ord. 5 marzo 2021 n. 6197) ha statuito che l'avvocato che, quale amministratore di sostegno, si costituisca in giudizio in rappresentanza del suo assistito, a tanto provvede non già in virtù di un contratto d'opera professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e per l'effetto, il compenso per l'opera prestata dall'amministratore di sostegno non può trovare soddisfazione nell'ambito del rapporto contrattuale avvocato-cliente regolato dalle tariffe professionali, bensì nell'ambito dell'equa indennità ex art.379 cod.civ., in quanto richiamato dall'art.411 cod. civ., che deve essere richiesta al giudice tutelare a compenso dell'opera prestata quale amministratore di sostegno.
Ha chiesto pertanto di riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario in quanto non dovute, spettando all'avvocato soltanto un'indennità eventualmente liquidata dal Giudice Tutelare, senza applicazione delle tabelle ministeriali.
Il motivo è infondato.
Esso infatti confonde il profilo del rapporto interno tra cliente e avvocato - nella specie, nella peculiare forma, non contrattuale, del rapporto tra rappresentata
(beneficiaria) e rappresentante (amministratore) - con quello della regolamentazione delle spese nell'ambito del giudizio, stabilita dal giudice.
La determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, ex art. 91 e ss c.p.c.. Quest'ultima dipende, anzitutto, dall'esito vittorioso della lite, e può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un'obbligazione di mezzi (Cass. n. 9622/2010).
8 In ogni caso, la pronunzia sulle spese di lite costituisce oggetto di un preciso obbligo per il giudice e va pronunciata d'ufficio anche in mancanza di un'apposita domanda in tal senso.
Va altresì evidenziato che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore (art. 93 c.p.c.), si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca, in via alternativa, a quello di prestazione professionale tra il cliente vittorioso ed il suo procuratore (in questo caso, tra assistita e amministratore).
Non pertinente alla fattispecie in esame è, dunque, la giurisprudenza invocata dall'appellante che attiene per l'appunto alla natura dei compensi spettanti al professionista nei rapporti con la propria assistita, e non già alla disciplina delle spese giudiziali, né rileva quanto indicato circa la misura dei compensi chiesti nell'istanza dell'amministratore di sostegno di autorizzazione al giudizio.
Alla luce di tutte le superiori ragioni, l'appello va rigettato.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc. Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminabile a complessità bassa, scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria).
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, 9 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, Terza Sezione Civile, n. 1722/2024 del 4 aprile 2024;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.469,00, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro
3470,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Laura Garofalo.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Francesco BILLÈ Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/2024 R.G., avente per oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”;
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Nicolosi giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata dal Controparte_1 C.F._2
suo Amministratore di Sostegno, Avv. Laura Garofalo, giusta decreto di nomina e autorizzazione al giudizio, e difesa dallo stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE APPELLATA
All'esito dell'udienza di discussione del 24.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1722/2024 del 4.4.2024 (resa nel proc. n. 11160/2021 RG), il
Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, accoglieva la domanda di riduzione proposta da Controparte_1
rappresentata dal suo Amministratore di Sostegno avv. Laura Garofalo, nei confronti
1 del fratello , in relazione alla successione della madre, Parte_1 [...]
(morta in data 8.2.2015), e statuiva nei seguenti termini: Persona_1
“dichiara che le disposizioni di cui alle donazioni del 27.1.2010 in favore del convenuto sono eccedenti la porzione disponibile e dunque che l'attrice
[...]
ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a Controparte_1
1/3 del valore determinato ex art. 556 c.c.;
2) per l'effetto:
- dispone l'attribuzione della piena Controparte_1
proprietà dei seguenti immobili;
a) Via V. E. Orlando n.15 P2°F. 69 Part. 18471 Sub 5 Catania;
b) Via Pisa n. 16 – PT F. 69 Part. 18471 Sub 13 Catania.
- pone a carico del convenuto , a titolo di conguaglio, il Parte_1
pagamento della somma di € 25.333,33, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
3) condanna, a titolo di fruttificazione dalla domanda a marzo 2024, il convenuto
al pagamento della somma di € 41.155,60 in favore dell'attrice Parte_1 [...]
, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo Controparte_1
soddisfo;
4) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1
dalla parte attrice, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Laura Garofalo, che liquida nella complessiva somma di € 14.170,00, oltre € 550,00 per spese, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di .”. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , formulando Parte_1
quattro motivi di gravame.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , rappresentata dal suo CP_1
amministratore di sostegno, chiedendo il rigetto dell'appello.
2 Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con applicazione della pena pecuniaria di € 500,00, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 24.6.25.
****
Con il primo motivo di gravame, deduce la “nullità del conferimento Parte_1
di incarico all'amministratore di sostegno”.
Deduce in particolare che è stata sottoposta ad amministrazione di CP_1
sostegno sin dal 2017, su richiesta del pubblico ministero a seguito di segnalazione del Dipartimento di salute mentale, per un disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;
che l'amministratore nominato ha intrapreso l'azione giudiziaria nei confronti del fratello nonostante il dissenso più volte manifestato dall'amministrata; che, in ragione di tale conflitto venutosi a creare tra beneficiaria e amministratore, aveva depositato istanza di revoca e/o sostituzione dell'amministratore, perché non stava salvaguardando gli interessi personali della beneficiaria bensì esclusivamente l'aspetto economico.
Il motivo, con cui in sostanza si desume un vizio della legittimazione processuale di parte appellata, è infondato.
Anzitutto, l'appellante neanche dimostra il dedotto dissenso manifestato della sorella rispetto alla presente azione giudiziaria (perché non allega i documenti in cui l'avrebbe espresso, richiamati nell'atto di appello e non prodotti neppure nel giudizio in primo grado)
Inoltre, ed in ogni caso, non pare che si possa affermare l'invalidità o l'inefficacia di un atto in quanto compiuto nonostante il dissenso manifestato dal beneficiaria. E infatti, oltre al fatto che la valutazione sull'idoneità del soggetto ad esprimere una volontà contraria esula dalle competenze di questo giudice, si osserva che, secondo le regole generali in materia di rappresentanza (desumibili, a contrario, dall'articolo
1394), la semplice divergenza rispetto all'interesse del beneficiario dell'atto rappresentativo compiuto dall'amministratore deve dirsi priva di ripercussioni sull'atto stesso, ferma restando la facoltà di far ricorso al giudice tutelare, ai sensi
3 dell'articolo 410, comma2 cc., perché adotti gli opportuni provvedimenti (tra cui, anche sospensione o rimozione), rimedio che, nel caso concreto, risulta che l'appellante abbia esperito.
Con il secondo, articolato, motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere recepito le risultanze erronee della CTU.
Lamenta, in primo luogo, che il CTU designato dal Tribunale, nel determinare il valore dell'eredità e della quota di legittima, non ha verificato la sussistenza di posizioni debitorie che avrebbero dovuto essere decurtate dal valore del compendio immobiliare ex art. 556 c.c..
Lamenta inoltre che il CTU ha determinato il valore locativo degli immobili da restituire (ai fini della quantificazione dei frutti ex art. 561 c.c.) in base a presunzioni, omettendo di verificare se gli immobili fossero stati effettivamente concessi in locazione, e per quale canone (mediante ricerca presso l'agenzia delle entrate di contratti registrati), rappresentando che l'immobile di via V.E. Orlando era in effetti locato.
Il motivo è, per alcuni profili, inammissibile e, per altri comunque, infondato.
E invero, anzitutto, come correttamente osservato dal primo giudice, manca qualsiasi allegazione e prova di eventuali passività, allegazione e prova che spettava al fornire qualora avesse avuto contezza dell'esistenza di debiti della madre, Pt_1
e che del resto non fornisce neppure in questo grado di appello, limitandosi piuttosto a un rilievo del tutto generico, al limite dell'inammissibilità.
Quanto ai rilievi alla CTU circa il criterio di calcolo dei frutti, va osservato che la critica è stata sollevata per la prima volta solo con l'atto di appello (non avendo il sollevato in primo grado osservazioni all'elaborato peritale), senza che Pt_1
peraltro l'appellante abbia curato di produrre il contratto di locazione che pure dichiara (nell'atto di appello) di voler allegare.
In ogni caso, anche in mancanza di specifiche deduzioni, e a fortiori di prove, circa l'esistenza in concreto di locazioni, correttamente il CTU, con valutazione recepita dal giudice, ha fatto riferimento, per la quantificazione dei frutti civili degli
4 immobili, ai parametri, comunemente utilizzati, del c.d. danno figurativo, qual è il valore locativo di mercato dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. Sez. 2, 17/12/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore locativo rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento di un bene alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. di recente Cass.
14947/2023).
Si osserva pertanto che correttamente il primo decidente ha fatto ricorso a quello che costituisce un criterio omogeneo di liquidazione equitativa con una statuizione che il motivo di appello - oltretutto, come detto, generico e non circostanziato- non è in alcun modo idoneo a scalfire. A fronte di ciò la richiesta di richiamo del CTU, peraltro formulata solo in questo grado di appello e non al Tribunale, appare pretestuosa e solo dilatoria.
Deduce inoltre il , nell'ambito del medesimo motivo di appello Pt_1
(secondo), che la controparte si è limitata ad indicare il valore del compendio immobiliare donato in vita dalla madre al figlio (in tal modo esaurendo il patrimonio ereditario), e ha omesso di indicare l'effettivo valore della massa ereditaria, non indicando il valore di ciascun bene immobile nè quello dei debiti della de cuius, in violazione dell'art. 556 c.c.. Al riguardo richiama giurisprudenza di merito che afferma l'obbligo per il legittimario che agisce ex articolo 556 c.c. di specificare l'entità della lesione della sua quota determinando con esattezza il valore della massa ereditaria.
A tal proposito va richiamato il principio di diritto secondo cui “l'appello si configura come "revisio prioris instantiae" e deve - quindi - essere corredato della puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla decisione impugnata. Non quindi, mero "iudicium novum", in cui i motivi dedotti abbiano la sola funzione di devolvere i capi della sentenza sottoposti a esame” (Cass., 11 luglio 2013, n. 17200; di recente, Cass. 18309/2024).
5 Orbene, nel caso di specie, la parte si limita a riproporre l'eccezione e le argomentazioni fatte valere già in primo grado, senza in alcun modo criticare quanto argomentato dal giudice di prime cure che, nel disattendere detta eccezione, richiamando la giurisprudenza più recente, ha affermato che “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926).
Nel caso concreto parte attrice deducendo sin dalla citazione che la de cuius ha disposto di tutto il suo patrimonio in favore di uno solo dei figli mediante donazioni ha in realtà offerto, in assenza di contestazione, una rappresentazione patrimoniale tale da rendere addirittura certa la sussistenza della lesione legittima, indipendentemente dal valore delle donazioni.”
Il Tribunale ha condivisibilmente concluso che “detto onere – dunque anzitutto di allegazione - è stato quindi nella specie soddisfatto, pur nella particolarità del caso concreto.”.
Di conseguenza, mancando argomentazioni critiche nei confronti della suddetta, condivisibile, motivazione della sentenza di primo grado, il motivo va dichiarato inammissibile.
Parimenti deve essere ritenuto per il terzo motivo di appello, con cui il Pt_1
deduce che ha errato il giudice a ritenere fondata la domanda nonostante l'attrice non abbia fornito la prova dell'accettazione dell'eredità e dell'assunzione da parte sua della qualità di erede, che costituisce il necessario presupposto della petitio hereditatis.
E invero, anche in questo caso l'appellante si limita a reiterare l'eccezione proposta in primo grado e non si confronta in alcun modo con la motivazione del
Tribunale che sul punto ha osservato che “l'attrice ha agito in riduzione e non ha
6 proposto una petitío hereditatis, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza e dei principi sul punto richiamati da parte convenuta.
L'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari, consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Nella fattispecie parte attrice, in assenza di specifica contestazione, ha dedotto di essere stata totalmente pretermessa, in assenza di relictum. Il legittimario pretermesso dal testatore, non essendo chiamato all'eredità, non può accettare né con beneficio di inventario né puramente e semplicemente (non essendo chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius" e potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione). In ogni caso, anche nell'ipotesi di soggetti non pretermessi, secondo il disposto dell'art. 564 c.c., il legittimario per chiedere la riduzione della donazione deve aver accettato l'eredità con beneficio di inventario solamente nel caso in cui, diversamente dal caso di specie, si tratti di legati e di donazioni fatti a soggetti non chiamati come eredi (cfr., fra le sentenze più recenti, Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n. 29891).”
Ha condivisibilmente concluso il primo giudice, senza che sul punto vi sia una specifica censura dell'appellante, che “Nel merito non vi è innanzitutto dubbio che
l'attrice, in quanto figlia della de cuius, sia erede necessaria al pari del fratello odierno convenuto. Assume in particolare rilievo l'art. 537 co. 2 cod. civ., a tenore del quale se il genitore lascia più figli è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i discendenti. L'odierna attrice ha quindi diritto ad una quota di legittima pari ad un terzo, come fondatamente esposto in domanda.”
Non può per vero revocarsi in dubbio che, in quanto figlia della de cuius, CP_1
sia legittimaria (art. 536 c.c.), nella specie totalmente pretermessa, e, come tale,
[...]
legittimata a promuovere l'azione di riduzione (art. 557 c.c.).
7 Col quarto motivo, parte appellante lamenta l'erronea quantificazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Deduce nello specifico che la giurisprudenza (Cass. ord. 5 marzo 2021 n. 6197) ha statuito che l'avvocato che, quale amministratore di sostegno, si costituisca in giudizio in rappresentanza del suo assistito, a tanto provvede non già in virtù di un contratto d'opera professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e per l'effetto, il compenso per l'opera prestata dall'amministratore di sostegno non può trovare soddisfazione nell'ambito del rapporto contrattuale avvocato-cliente regolato dalle tariffe professionali, bensì nell'ambito dell'equa indennità ex art.379 cod.civ., in quanto richiamato dall'art.411 cod. civ., che deve essere richiesta al giudice tutelare a compenso dell'opera prestata quale amministratore di sostegno.
Ha chiesto pertanto di riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato distrattario in quanto non dovute, spettando all'avvocato soltanto un'indennità eventualmente liquidata dal Giudice Tutelare, senza applicazione delle tabelle ministeriali.
Il motivo è infondato.
Esso infatti confonde il profilo del rapporto interno tra cliente e avvocato - nella specie, nella peculiare forma, non contrattuale, del rapporto tra rappresentata
(beneficiaria) e rappresentante (amministratore) - con quello della regolamentazione delle spese nell'ambito del giudizio, stabilita dal giudice.
La determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, ex art. 91 e ss c.p.c.. Quest'ultima dipende, anzitutto, dall'esito vittorioso della lite, e può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un'obbligazione di mezzi (Cass. n. 9622/2010).
8 In ogni caso, la pronunzia sulle spese di lite costituisce oggetto di un preciso obbligo per il giudice e va pronunciata d'ufficio anche in mancanza di un'apposita domanda in tal senso.
Va altresì evidenziato che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore (art. 93 c.p.c.), si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca, in via alternativa, a quello di prestazione professionale tra il cliente vittorioso ed il suo procuratore (in questo caso, tra assistita e amministratore).
Non pertinente alla fattispecie in esame è, dunque, la giurisprudenza invocata dall'appellante che attiene per l'appunto alla natura dei compensi spettanti al professionista nei rapporti con la propria assistita, e non già alla disciplina delle spese giudiziali, né rileva quanto indicato circa la misura dei compensi chiesti nell'istanza dell'amministratore di sostegno di autorizzazione al giudizio.
Alla luce di tutte le superiori ragioni, l'appello va rigettato.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc. Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminabile a complessità bassa, scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria).
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, 9 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, Terza Sezione Civile, n. 1722/2024 del 4 aprile 2024;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.469,00, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro
3470,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Laura Garofalo.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 15 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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