Art. 34.
L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati".
L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati".