Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
239/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia nata in [...] il [...] Persona_1
DA
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTA BERTHET C.F._1 (C.F.: – Pec: – fax: 0165/610522) e dall'avvocato C.F._2 Email_1 ALESSIO IANNONE (C.F. - PEC – Fax C.F._3 Email_2
0165/262348), domiciliata presso lo studio della prima sito in Aosta, via Porta Pretoria n. 65
e
, nato il [...] a [...] e residente a[...]
n. 38 ma di fatto domiciliato a Charvensod (AO), frazione Plan Felinaz n. 74, C.F.
cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._4 dall'avvocato stabilito PASQUALE SICILIANO (C.F.: – PEC C.F._5
– fax: 0165610090) e dall'avvocato stabilito FABIANA CATERINA Email_3
COTRONE (C.F. – Pec: fax: 0165610090) presso il CodiceFiscale_6 Email_4 cui studio in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 125 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dalla relazione fra i ricorrenti è nata in [...] la figlia in data 20.9.2013. R_
Le parti, a seguito della interruzione della relazione, hanno raggiunto un accordo sia in relazione all'affidamento della figlia ed alle modalità del suo incontro con il genitore non convivente sia in ordine al contributo di mantenimento da prevedersi in suo favore, nei seguenti termini:
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1. affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre la quale continuerà a vivere nella casa familiare di sua esclusiva proprietà;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì ed il giovedì (gli orari verranno concordati dai genitori di volta in volta compatibilmente anche con gli orari scolastici della bambina) oltre ai weekend che saranno alternati (fino a quando il signor non potrà ospitare la figlia di notte, la preleverà il R_ sabato e la domenica dalla casa materna entro le ore 10, salvo impegni lavorativi che dovranno esser comunicati all'altro genitore entro 48h in anticipo, per poi portarla sempre presso la casa materna entro le ore 22. Quando il signor R_ avrà un proprio appartamento e potrà ospitare di notte, lo stesso preleverà R_ la figlia dalla casa materna il venerdì sera e la riaccompagnerà dalla madre la domenica sera entro le ore 22). Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia.
Entrambi i genitori si impegnano, quando la figlia starà presso di loro, a farle svolgere i compiti assegnati dalla scuola;
3. La casa familiare sita ad Aosta, via Buthier n. 38, di esclusiva proprietà della OR , resterà assegnata alla stessa la quale si occuperà di Parte_1 pagare per intero le rate del mutuo restanti;
4. Il padre contribuirà al mantenimento di mediante il versamento, alla R_ OR , della somma di € 300,00 mensili decorrenti dal mese di Pt_1 novembre 2024, con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici Istat, mantenimento che dovrà esser versato entro il giorno 16 di ogni mese. Quando il signor avrà una sua abitazione personale e R_ R_ inizierà a pernottare presso di lui il mantenimento sarà pari, dal mese successivo a quello di pernotto di dal padre, ad euro 250,00 mensili, R_ sempre con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici Istat, mantenimento che dovrà esser sempre versato entro il giorno 16 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie per saranno ripartite fra i genitori nella misura del R_
50% ed esse saranno individuate e liquidate secondo le modalità indicate nel
Protocollo delle spese extra-assegno vigente presso il Tribunale di Aosta, quivi allegato e che deve quindi intendersi integralmente richiamato per relationem
(doc. 5). Il signor si impegna, altresì, a continuare a prestare il consenso R_
(ed a rimborsare il 50% di sua spettanza) al percorso psicologico intrapreso da
R_
6. Il signor si impegna, entro e non oltre il 30 novembre 2024, a spostare la R_ sua residenza attualmente ancora presso l'abitazione della OR (doc. Pt_1
2);
7. assegno unico spettante al 100% alla OR;
Pt_1
8. il signor si impegna, entro e non oltre il 15 novembre 2024, a prelevare R_ la scatola presente presso la cantina dell'abitazione della OR Pt_1 contenente i vestiti del ricorrente. Sempre entro e non oltre il 15 novembre 2024 il signor si impegna a ritirare, presso l'abitazione della OR , i R_ Pt_1 beni di valore di sua proprietà ed ancora in possesso della ricorrente;
9. seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno la figlia passerà il R_
24/12 e il 25/12 con un genitore (24/12/2024 con la madre) e il 31/12 e 1/1 con l'altro (1/1/2025 con il padre). Allo stesso modo la bambina passerà in maniera alternata il giorno di Pasqua (anno 2025 con il padre).
pagina 2 di 3 10.In estate i genitori potranno trascorrere con due settimane di vacanza R_ anche non consecutive, periodo che potrà esser incrementato in caso di accordo tra i genitori. I signori e dovranno comunicarsi reciprocamente i Pt_1 R_ rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con la bambina entro il 30 giugno di ogni anno;
11.i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé la figlia;
12. il signor si impegna a rimborsare alla OR , entro e non oltre R_ Pt_1 il 15 dicembre 2024, il 50% di sua spettanza della Tari della casa familiare pagata dalla ricorrente (totale euro 310,00 – quota di spettanza euro 155,00);
13.Entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente in comune acceso presso la Banca
Sella;
14.spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio in quanto corrispondenti all'interesse primario della figlia quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte, dispone in conformità dell'accordo delle parti circa la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia R_
nata in [...] il [...].
[...]
Spese integralmente compensate.
AOSTA, 6.6.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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