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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.8.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vetere (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legate sito in Cosenza alla
Via F. Acri n. 3
- appellante
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marcello Carnovale del Foro di Cosenza;
- appellato contumace nonché
Controparte_2
(C.F.: ) in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Cosenza Via
XXIV Maggio Pal. K2000.
- appellata contumace
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e per l'effetto, previa ammissione, in via preliminare ed istruttoria della C.T.U. calligrafica già richiesta in primo grado, intesa ad accertare la falsità delle firme disconosciute dall'attrice odierna appellante apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto del presente giudizio, dichiarare false le firme apposte sulle cartoline a/r meglio indicate nella narrativa che precede attestanti la notifica alla parte istante degli avvisi di addebito in contestazione e, per l'effetto, dichiarare falsi tutti gli atti alla stessa notificati.
All'accoglimento dell'appello proposto deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del deducente difensore e procuratore per avere lo stesso anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari di difesa”.
pag. 2/7
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
È impugnata la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda di avente ad oggetto querela Parte_1 di falso per le firme apposte su avvisi di addebito notificati dall' nel CP_1
2013, nel 2014 e nel 2019.
Secondo il primo giudice, l'attrice avrebbe genericamente affermato, senza fornire idoneo corredo probatorio a sostegno della pretesa, l'illeggibilità delle firme apposte sugli avvisi, la mancata corrispondenza a quella propria e della persona convivente autorizzata e la falsità anche della qualità di “collaboratrice” della firmataria.
Sempre secondo la sentenza, la limitazione della richiesta di consulenza tecnica-grafologica alla verifica della non riconducibilità delle sottoscrizioni a quella dell'attore, con l'allegazione di scritture di comparazione a lei soltanto riconducibili, avrebbe determinato l'inidoneità dell'invocato accertamento ufficioso ad escludere la portata fidefacente dell'avviso quanto alle firme ad altro nome od illeggibili.
Non sarebbe stata provata neppure la falsità della qualifica di collaboratrice attribuita nell'avviso ad uno dei firmatari.
Quanto invece alla firma a nome , figurante Parte_1 su uno soltanto degli avvisi, il primo giudice l'ha ritenuta ictu oculi decisamente rassomigliante a quelle allegate a comparazione, rendendo superfluo l'espletamento di c.t.u. grafologica (cfr. Cassazione n.
27381/2022; 12695/2008; 887/2018).
2.
Con l'atto di appello, afferma che, proprio Parte_1 dal confronto tra la sua firma sulla procura alle liti dell'11 maggio 2021 e quella apposta da mano sconosciuta sull'avviso di ricevimento della raccomandata AR numero 65025136165/6 esisterebbe una differenza pag. 3/7 >, per cui non si potrebbe mai ritenere la firma falsa
“decisamente rassomigliante” alla propria.
La C.T.U. grafologica andrebbe ammessa per le firme ad altro nome o illeggibile;
l'appellante ha poi prodotto certificato di famiglia storico, da cui emerge che nessuno dei nominativi riportato negli avvisi di ricevimento sopra richiamati è ivi presente e, in questo caso, non avrebbe avuto alcun senso produrre scritture di comparazione.
L'appellante ha concluso come da intestazione della presente sentenza.
L e l , pur regolarmente CP_1 Controparte_2 citate, sono rimaste contumaci.
3.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 25.9.2023, rigettata la richiesta di c.t.u. grafologica, il Consigliere istruttore ha fissato alla data del 27.1.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando all'appellante i termini massimi a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
In data 18.10.2023, è stato emesso il parere del P.G., che ha concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
In esito alla soppressione tabellare della Terza Sezione Civile e alla ridistribuzione dei fascicoli tra la Prima e la Seconda Sezione Civile, la causa è stata rinviata d'ufficio al 4.2.2025; a tale udienza, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il nuovo Consigliere istruttore, rilevato l'avvenuto deposito delle note di conclusioni e degli scritti difensivi finali, ha riservato la decisione della causa – ora attribuita a diverso giudice – al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
pag. 4/7 La querelante ha proposto una comparazione limitata alla firma in occasione del conferimento della attuale procura alle liti e ad eventuali altre da rilasciare in sede di consulenza. Ciò non consente il raffronto con la firma messa sul ricevimento della raccomandata n. finale 165/6: basti osservare che si tratta di due firme apposte a distanza di un notevole arco temporale, una il 6 giugno 2014 e l'altra nel 2021; inoltre, è ben possibile che, nell'apporre la firma sull'avviso di ricevimento, si sia seguita una procedura velocizzata, al fine di liberarsi velocemente dall'incombente. La comparazione limitata alle due sole sottoscrizioni (o con altre da rilasciare in data successiva alla presentazione dell'impugnazione) non avrebbe avuto alcun senso, palesandosi insufficiente il dato di raffronto fornito con diversa epoca delle firme e il diverso contesto in cui le stesse sono state apposte;
inoltre, nessuna prova viene offerta circa l'eventuale assenza dell'appellante nel luogo e nel giorno della sottoscrizione.
Il riferimento in sentenza ad una palese conformità delle sottoscrizioni, sebbene non esplicitato, può essere individuato nella sottoscrizione della del ricorso presentato al Tribunale di Parte_1
Cosenza/sez. lavoro in data 22.9.2020 (presente nella documentazione di parte, anche se non indicata quale scrittura di comparazione).
La firma presenta molti elementi di somiglianza con quella contestata, apposta sulla relata del 6.6.2014 (che non è stato possibile qui riprodurre, per la qualità della immagine fornita) ad iniziare dalla decisa inclinazione della scrittura verso destra, ed è ancora diversa dal modo di sottoscrivere pag. 5/7 della in occasione del rilascio della procura alle liti (v. Parte_1 soprattutto le prime due lettere maiuscole del cognome):
In ogni caso, si ripete, è lecito arguire che in occasione del rilascio di una firma su una cartolina di consegna postale, possa praticarsi una sottoscrizione affrettata, senza appoggiare il foglio su un piano, e ciò può spiegarne la diversa leggibilità.
Anche il certificato storico di famiglia non è dirimente, poiché è ben possibile che, nei periodi in esame, sia stata presente una persona incaricata alla ricezione dell'atto, che non necessariamente doveva essere inserita nella formale certificazione della composizione familiare.
L'affermazione della parte, secondo cui nei periodi di consegna nessun collaboratore familiare era presente in casa, è rimasta senza alcun riscontro o richiesta di prova. In tal modo, le firme apposte il 18.4.2013 e il
30.11.2014, con la dicitura (coll.)” lasciano intendere, al Persona_1 contrario, l'effettiva presenza in casa di persona addetta ai lavori domestici, di nazionalità straniera. Anche nella relata del 13.10.2019, si dà atto della presenza di persona qualificata come “collaboratrice” (anche se in questo caso, con firma illeggibile).
Secondo logica, poi, non si spiega come sia stato possibile che gli addetti alla consegna abbiano più volte apposto una firma falsa sulle relate, riportando lo stesso cognome straniero a distanza di oltre 18 Persona_1 mesi l'una dall'altra, come fosse un cognome da usare, non si sa bene per quale recondito motivo, in danno della odierna appellante.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
pag. 6/7 5.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, atteso che le controparti, pur regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 136/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza
[...] in data 25.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
e di
[...] Controparte_4 per la riscossione per la Provincia di Cosenza;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.8.1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vetere (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legate sito in Cosenza alla
Via F. Acri n. 3
- appellante
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marcello Carnovale del Foro di Cosenza;
- appellato contumace nonché
Controparte_2
(C.F.: ) in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Cosenza Via
XXIV Maggio Pal. K2000.
- appellata contumace
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e per l'effetto, previa ammissione, in via preliminare ed istruttoria della C.T.U. calligrafica già richiesta in primo grado, intesa ad accertare la falsità delle firme disconosciute dall'attrice odierna appellante apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto del presente giudizio, dichiarare false le firme apposte sulle cartoline a/r meglio indicate nella narrativa che precede attestanti la notifica alla parte istante degli avvisi di addebito in contestazione e, per l'effetto, dichiarare falsi tutti gli atti alla stessa notificati.
All'accoglimento dell'appello proposto deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del deducente difensore e procuratore per avere lo stesso anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari di difesa”.
pag. 2/7
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
È impugnata la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda di avente ad oggetto querela Parte_1 di falso per le firme apposte su avvisi di addebito notificati dall' nel CP_1
2013, nel 2014 e nel 2019.
Secondo il primo giudice, l'attrice avrebbe genericamente affermato, senza fornire idoneo corredo probatorio a sostegno della pretesa, l'illeggibilità delle firme apposte sugli avvisi, la mancata corrispondenza a quella propria e della persona convivente autorizzata e la falsità anche della qualità di “collaboratrice” della firmataria.
Sempre secondo la sentenza, la limitazione della richiesta di consulenza tecnica-grafologica alla verifica della non riconducibilità delle sottoscrizioni a quella dell'attore, con l'allegazione di scritture di comparazione a lei soltanto riconducibili, avrebbe determinato l'inidoneità dell'invocato accertamento ufficioso ad escludere la portata fidefacente dell'avviso quanto alle firme ad altro nome od illeggibili.
Non sarebbe stata provata neppure la falsità della qualifica di collaboratrice attribuita nell'avviso ad uno dei firmatari.
Quanto invece alla firma a nome , figurante Parte_1 su uno soltanto degli avvisi, il primo giudice l'ha ritenuta ictu oculi decisamente rassomigliante a quelle allegate a comparazione, rendendo superfluo l'espletamento di c.t.u. grafologica (cfr. Cassazione n.
27381/2022; 12695/2008; 887/2018).
2.
Con l'atto di appello, afferma che, proprio Parte_1 dal confronto tra la sua firma sulla procura alle liti dell'11 maggio 2021 e quella apposta da mano sconosciuta sull'avviso di ricevimento della raccomandata AR numero 65025136165/6 esisterebbe una differenza pag. 3/7 >, per cui non si potrebbe mai ritenere la firma falsa
“decisamente rassomigliante” alla propria.
La C.T.U. grafologica andrebbe ammessa per le firme ad altro nome o illeggibile;
l'appellante ha poi prodotto certificato di famiglia storico, da cui emerge che nessuno dei nominativi riportato negli avvisi di ricevimento sopra richiamati è ivi presente e, in questo caso, non avrebbe avuto alcun senso produrre scritture di comparazione.
L'appellante ha concluso come da intestazione della presente sentenza.
L e l , pur regolarmente CP_1 Controparte_2 citate, sono rimaste contumaci.
3.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 25.9.2023, rigettata la richiesta di c.t.u. grafologica, il Consigliere istruttore ha fissato alla data del 27.1.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando all'appellante i termini massimi a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
In data 18.10.2023, è stato emesso il parere del P.G., che ha concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
In esito alla soppressione tabellare della Terza Sezione Civile e alla ridistribuzione dei fascicoli tra la Prima e la Seconda Sezione Civile, la causa è stata rinviata d'ufficio al 4.2.2025; a tale udienza, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il nuovo Consigliere istruttore, rilevato l'avvenuto deposito delle note di conclusioni e degli scritti difensivi finali, ha riservato la decisione della causa – ora attribuita a diverso giudice – al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
pag. 4/7 La querelante ha proposto una comparazione limitata alla firma in occasione del conferimento della attuale procura alle liti e ad eventuali altre da rilasciare in sede di consulenza. Ciò non consente il raffronto con la firma messa sul ricevimento della raccomandata n. finale 165/6: basti osservare che si tratta di due firme apposte a distanza di un notevole arco temporale, una il 6 giugno 2014 e l'altra nel 2021; inoltre, è ben possibile che, nell'apporre la firma sull'avviso di ricevimento, si sia seguita una procedura velocizzata, al fine di liberarsi velocemente dall'incombente. La comparazione limitata alle due sole sottoscrizioni (o con altre da rilasciare in data successiva alla presentazione dell'impugnazione) non avrebbe avuto alcun senso, palesandosi insufficiente il dato di raffronto fornito con diversa epoca delle firme e il diverso contesto in cui le stesse sono state apposte;
inoltre, nessuna prova viene offerta circa l'eventuale assenza dell'appellante nel luogo e nel giorno della sottoscrizione.
Il riferimento in sentenza ad una palese conformità delle sottoscrizioni, sebbene non esplicitato, può essere individuato nella sottoscrizione della del ricorso presentato al Tribunale di Parte_1
Cosenza/sez. lavoro in data 22.9.2020 (presente nella documentazione di parte, anche se non indicata quale scrittura di comparazione).
La firma presenta molti elementi di somiglianza con quella contestata, apposta sulla relata del 6.6.2014 (che non è stato possibile qui riprodurre, per la qualità della immagine fornita) ad iniziare dalla decisa inclinazione della scrittura verso destra, ed è ancora diversa dal modo di sottoscrivere pag. 5/7 della in occasione del rilascio della procura alle liti (v. Parte_1 soprattutto le prime due lettere maiuscole del cognome):
In ogni caso, si ripete, è lecito arguire che in occasione del rilascio di una firma su una cartolina di consegna postale, possa praticarsi una sottoscrizione affrettata, senza appoggiare il foglio su un piano, e ciò può spiegarne la diversa leggibilità.
Anche il certificato storico di famiglia non è dirimente, poiché è ben possibile che, nei periodi in esame, sia stata presente una persona incaricata alla ricezione dell'atto, che non necessariamente doveva essere inserita nella formale certificazione della composizione familiare.
L'affermazione della parte, secondo cui nei periodi di consegna nessun collaboratore familiare era presente in casa, è rimasta senza alcun riscontro o richiesta di prova. In tal modo, le firme apposte il 18.4.2013 e il
30.11.2014, con la dicitura (coll.)” lasciano intendere, al Persona_1 contrario, l'effettiva presenza in casa di persona addetta ai lavori domestici, di nazionalità straniera. Anche nella relata del 13.10.2019, si dà atto della presenza di persona qualificata come “collaboratrice” (anche se in questo caso, con firma illeggibile).
Secondo logica, poi, non si spiega come sia stato possibile che gli addetti alla consegna abbiano più volte apposto una firma falsa sulle relate, riportando lo stesso cognome straniero a distanza di oltre 18 Persona_1 mesi l'una dall'altra, come fosse un cognome da usare, non si sa bene per quale recondito motivo, in danno della odierna appellante.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
pag. 6/7 5.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, atteso che le controparti, pur regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 136/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza
[...] in data 25.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
e di
[...] Controparte_4 per la riscossione per la Provincia di Cosenza;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7