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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5295/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5295/2018
Promossa da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Salerno, alla Via Michele Conforti n. 13;
-opponente-
C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
,C.F. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._4
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della memoria difensiva,
dall'avv. Lucio Paolillo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Salerno, al Corso Garibaldi, n. 194;
- opposti-
Oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 9 Svolgimento del Processo
Con ricorso ex art. 404 c.p.c., depositato il 08/6/2028 Parte_1
proponeva opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata in data 27/03/2018;
Esponeva l'opponente che i sigg. e Controparte_1 Parte_2
, nella loro qualità di proprietari dell'immobile sito in via CP_2
Michele Conforti 13, intimavano al locatario, lo sfratto per Controparte_3
morosità per omesso versamento dei canoni mensili da Agosto 2017 a
Febbraio 2018; che lo sfratto veniva convalidato e fissata l'esecuzione in data non anteriore al 1/6/2018; che in data 4/6/2028 veniva notificato atto di precetto per il rilascio del detto immobile;
che l'immobile era stato in effetti locato agli avv.ti e Giudice Michele dal Controparte_3 Parte_1
defunto avv. SC RI NO per essere adibito a studio professionale;
che, però, detto contratto veniva stipulato per uso abitativo,
con il solo avv. con espressa possibilità di subaffitto in Controparte_3
favore degli avv.ti Giudice Michele e che provvedevano a Parte_1
pagare le proprie quote, autonomamente, proporzionalmente agli spazi occupati;
che, dopo l'anno 2015, le quote venivano versate all'avv. CP_3
che le girava ai proprietari;
che dal mese di gennaio 2017 l'avv. Giudice
Michele abbandonava lo studio professionale e rilasciava i locali che venivano occupati dall'avv. che se ne accollava la relativa spesa;
che CP_3
nel mese di gennaio 2017 gli avv.ti e chiedevano alla CP_3 Pt_1
proprietà di effettuare alcuni lavori di straordinaria manutenzione;
che,
successivamente ad un sopralluogo, non si raggiungeva un accordo sui lavori da farsi fra proprietari e conduttore e sub-conduttore; che continuava a versare la propria quota nelle mani dell'avv. ; che nel mese di CP_3
settembre 2017 l'avv. lo informava di volersi trasferire in altro CP_3
studio professionale e in data 4/10/2017 veniva sottoscritto un atto di cessione pagina 2 di 9 del contratto di locazione registrato in data 23/12/2015, senza tuttavia che gli fosse consegnata copia del nuovo contratto di locazione stipulato, benché
richiesta; che solo dalla nota di risposta inviata dai proprietari in data
10/11/2017 apprendeva che “il conduttore si è impegnato a lasciare l'immobile libero da persone e cose nei primi giorni del mese di novembre del corrente anno, a seguito di risoluzione anticipata e concordata...”; che solo in data 22/05/2018 veniva notiziato dall'Avv. di un'azione esecutiva di CP_3
sfratto avviata nei confronti di quest'ultimo, nonostante egli avesse già
lasciato l'immobile sin dal mese di Dicembre 2017, a seguito di risoluzione anticipata e concordata, come rappresentato dagli stessi proprietari con missiva del 10/11/2017, nonostante la relativa intimazione di sfratto fosse stata notificata il 15/02/2018 e la successiva ordinanza di rilascio in forma esecutiva in data 06/04/2018; che in data 04/06/2018, inoltre, veniva notificato al solo avv. atto di precetto per rilascio di immobile;
che l'azione per CP_3
intimazione di sfratto per morosità, avviata indebitamente nei confronti del solo Avv. , benché questi avesse già lasciato l'immobile, previa CP_3
risoluzione anticipata e concordata, con saldo del residuo dovuto direttamente nelle mani di veniva portata a sua Controparte_1
conoscenza solo nel mese di Maggio 2018, impedendogli di proporre tempestive opposizioni e costituirsi in giudizio per contestare l'esistenza di un valido ed accettato rapporto di sublocazione;
che la condotta dei proprietari dell'immobile è suscettibile di cagionargli gravi danni, il quale ivi poneva la sede del proprio studio professionale sin dal lontano anno 2005 e,
non avendo sentore di alcunché, gli veniva intimato di rilasciare l'immobile nell'arco di poche settimane, senza dargli la possibilità di reperire in tempo utile un nuovo immobile adatto;
che era suo interesse far dichiarare la sua legittima posizione di sub-conduttore; che era necessario sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in quanto dalla stessa potevano derivargli pagina 3 di 9 gravi ed irreparabili danni.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse: “accertare e dichiarare il diritto di sub-locazione dell'immobile sito in Salerno alla Via Michele
Conforti 13 al terzo piano e costituito da quattro vani, oltre cucina e servizi,
individuato al foglio 68, part. 114, sub 37, come pacificamente accettato e tollerato dai proprietari eredi NO SC RI, i quali hanno continuato a trattenere le somme pagate a titolo di quota parte sui canoni di locazione relativa alle parti dell'immobile di pertinenza dell'Avv. ; Pt_1
condannare gli opposti al risarcimento dei danni patiti e patiendi da quantificarsi in Euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare i resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 10/10/2018 ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a parte opposta.
In data 10/9/2018 si costituivano e e i Parte_2 CP_1 CP_2
quali eccepivano la inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per carenza di legittimazione e la decadenza dall'azione; che al primo contratto di locazione registrato in data 28/1/2005 era seguito in data
22/12/2015 un nuovo contratto di locazione, sempre con l'avv. , nel CP_3
quale era espressamente vietata la sublocazione;
che per tali motivi l'azione di sfratto era intentata nei confronti dell'unico conduttore avv. unico CP_3
sottoscrittore dell'ultimo contratto;
che, pertanto, alcuna comunicazione doveva essere fatta nelle mani dell'avv. ; che il provvedimento di Pt_1
rilascio aveva effetto anche nei confronti del terzo;
che nessuna sublocazione dell'immobile, in assenza di prova, avveniva fra l'avv. e Controparte_3
l'avv. in ordine al primo contratto e, che il 22/12/2017 era stato Pt_1
sottoscritto un nuovo contratto che privava di efficacia qualsiasi sublocazione;
che nessuna risoluzione anticipata del contratto sottoscritto in pagina 4 di 9 data 22/12/2015 sia per espresso divieto disposto dall'art. 6 sia perché mai comunicato o conosciuto o accettato dagli attuali opposti;
che non era mai stata sottoscritta con l'avv. alcuna risoluzione contrattuale prima CP_3
dello sfratto;
che ad essi non era mai pervenuto alcuna comunicazione di rilascio immobile da parte dell'avv. mentre lo stesso non aveva CP_3
comunque pagato i canoni da agosto 2017 a febbraio 2018; che gli assegni loro pervenuti dall'avv. non erano stati mai accettati ed anche i bonifici Pt_1
venivano rifiutati;
che nessuna rilevanza aveva il fatto che parte delle utenze fossero intestate all'opponente di cui la proprietà non ne era a conoscenza;
che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., era completamente inammissibile in quanto l'istante non era titolare di alcun autonomo ed incompatibile diritto che si poteva opporre all'accertamento contenuto nella impugnata pronuncia,
ovvero alla convalida di sfratto, in quanto non era stato giammai in possesso di alcun titolo efficace da contrapporre;
che l'istante non era mai stato conduttore dell'immobile; né risultava alcun valido contratto di sublocazione;
che nessuna efficacia poteva avere la cessione del contratto di locazione tra il conduttore avv. e il cessionario per non essere il CP_3 Parte_1
contratto portato a conoscenza dei proprietari e parimenti mai accettato dagli stessi;
che inammissibile era pure per mancanza dei presupposti l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c. secondo comma, atteso che l'opponente non era creditore, né avente causa di una delle parti del giudizio dal quale era scaturito il provvedimento impugnato, qualità che non viene neppure provata;
che ugualmente meritava di esser rigettata la richiesta di risarcimento danni;
che la domanda di sospensiva era del tutto generica.
Concludevano, quindi, gli opposti affinché l'adito Tribunale, previo rigetto della sospensiva, dichiarasse il rigetto della domanda con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e compensi e spese del provvedimento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
pagina 5 di 9 All'udienza del 10/10/2018 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti ed a scioglimento rimetteva la causa al Presidente per la riassegnazione;
riassegnato alla prima civile veniva, ancora una volta rigettata la sospensiva,
e l'udienza rinviata al 15/1/2019, rinviata per conclusioni al 24/9/2019; con ordinanza resa fuori udienza del 30/08/222 si ammetteva la prova testimoniale e la causa veniva rinviata alla udienza del 14/03/2023, con successiva ordinanza resa fuori udienza del 13/05/2023 parte opponente veniva dichiarata decaduta dal mezzo istruttorio richiesto e la causa veniva rinviata per discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato, stante i mutamenti dei giudici il procedimento veniva rinviato da questo giudicante alla udienza del 10/06/2025, sempre per la discussione.
Alla odierna udienza del 10/06/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della Decisione
Anche se la sublocazione di un immobile non richiede un contratto ad substantiam, cioè la forma scritta necessaria per la validità del contratto, e ciò
a riprova che sicuramente era nato un rapporto di locazione (sub) tra il conduttore e l'opponente, resta sempre l'assioma che il contratto di CP_3
sublocazione è subordinato al contratto di locazione principale. La sorte del subaffitto dipende quindi da quella del contratto principale.
Recita infatti il terzo comma dell'art. 1595 c.c. che” Senza pregiudizio delle ragioni del sub-conduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub-conduttore [1458]
e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui [2909]”
Anzitutto ricordiamo che secondo la giurisprudenza in tema di locazioni,
pagina 6 di 9 poiché la sub conduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell' art. 1595 comma 3 c.c., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore sub locatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione esplicano effetti nei confronti del sub conduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo per il rilascio.
Per cui l'ordinanza di rilascio ha avuto pieno effetto anche nei confronti di sub-conduttore. Parte_1
La stretta dipendenza del subcontratto rispetto al contratto principale determina anche che il conduttore sublocatore non è legittimato ad intimare sfratto per morosità ovvero a richiedere la risoluzione del contratto di sublocazione in una data posteriore alla scadenza del contratto di locazione, poiché, con la cessazione del rapporto principale, è venuto meno anche quello derivato, senza che su tale situazione incida la permanenza del sub-conduttore nell'immobile.
Tale assunto dimostra che, benché sia rimasto all'interno Parte_1
dell'immobile fino allo sfratto definitivo, non muta il fatto che il suo rapporto con il conduttore ha seguito le sorti del contratto di locazione CP_3
principale.
D'altronde il nuovo contratto con la proprietà sottoscritto per la scadenza del primo non prevedeva alcuna forma di sub-conduzione ed inoltre i pagamenti effettuati da nelle mani della proprietà erano sempre stati Parte_1
rimandati indietro stante che il nuovo contratto non prevedeva alcuna forma di sub-locazione.
Si ripete, quindi, che la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità,
risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al pagina 7 di 9 contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del sub-conduttore, ancorché
quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la sub-conduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 9899/2022)
La norma generale di riferimento in materia è l'art. 1594 c.c., secondo cui il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore (Corte
di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 novembre 2007, n. 23302).
Né è stato provato alcuna cessione del contratto principale.
Pertanto, si rigetta l'opposizione e la richiesta di risarcimento danni priva di alcuna giustificazione oltre che di alcuna prova.
Non si ritiene di dare corso ad alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
essendo la materia complicata e i fatti di difficile ricostruzione. Inoltre,la condotta processuale di parte opponente è risultata corretta.
La condanna alle spese segue la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore di riferimento ai valori minimi ed esclusa la fase istruttoria in € 852,00
oltre spese generali e CNA ed iva come per legge da attribuirsi al procuratore avv. Lucio Paolillo, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5295/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1
e –opposti-, ogni altra Controparte_1 Parte_2 CP_2
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta la opposizione;
2) Rigetta la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 3) Condanna parte opponente, avv. ai compensi di giudizio in Pt_1 Pt_1
favore dell'avv. Lucio Paolillo, dichiaratosi antistatario, difensore di parte opposta, liquidate in € 852,00 oltre spese generali ed oltre CPA, Iva come per legge.
Salerno lì, 10/06/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5295/2018
Promossa da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Salerno, alla Via Michele Conforti n. 13;
-opponente-
C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
,C.F. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._4
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della memoria difensiva,
dall'avv. Lucio Paolillo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Salerno, al Corso Garibaldi, n. 194;
- opposti-
Oggetto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 9 Svolgimento del Processo
Con ricorso ex art. 404 c.p.c., depositato il 08/6/2028 Parte_1
proponeva opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata in data 27/03/2018;
Esponeva l'opponente che i sigg. e Controparte_1 Parte_2
, nella loro qualità di proprietari dell'immobile sito in via CP_2
Michele Conforti 13, intimavano al locatario, lo sfratto per Controparte_3
morosità per omesso versamento dei canoni mensili da Agosto 2017 a
Febbraio 2018; che lo sfratto veniva convalidato e fissata l'esecuzione in data non anteriore al 1/6/2018; che in data 4/6/2028 veniva notificato atto di precetto per il rilascio del detto immobile;
che l'immobile era stato in effetti locato agli avv.ti e Giudice Michele dal Controparte_3 Parte_1
defunto avv. SC RI NO per essere adibito a studio professionale;
che, però, detto contratto veniva stipulato per uso abitativo,
con il solo avv. con espressa possibilità di subaffitto in Controparte_3
favore degli avv.ti Giudice Michele e che provvedevano a Parte_1
pagare le proprie quote, autonomamente, proporzionalmente agli spazi occupati;
che, dopo l'anno 2015, le quote venivano versate all'avv. CP_3
che le girava ai proprietari;
che dal mese di gennaio 2017 l'avv. Giudice
Michele abbandonava lo studio professionale e rilasciava i locali che venivano occupati dall'avv. che se ne accollava la relativa spesa;
che CP_3
nel mese di gennaio 2017 gli avv.ti e chiedevano alla CP_3 Pt_1
proprietà di effettuare alcuni lavori di straordinaria manutenzione;
che,
successivamente ad un sopralluogo, non si raggiungeva un accordo sui lavori da farsi fra proprietari e conduttore e sub-conduttore; che continuava a versare la propria quota nelle mani dell'avv. ; che nel mese di CP_3
settembre 2017 l'avv. lo informava di volersi trasferire in altro CP_3
studio professionale e in data 4/10/2017 veniva sottoscritto un atto di cessione pagina 2 di 9 del contratto di locazione registrato in data 23/12/2015, senza tuttavia che gli fosse consegnata copia del nuovo contratto di locazione stipulato, benché
richiesta; che solo dalla nota di risposta inviata dai proprietari in data
10/11/2017 apprendeva che “il conduttore si è impegnato a lasciare l'immobile libero da persone e cose nei primi giorni del mese di novembre del corrente anno, a seguito di risoluzione anticipata e concordata...”; che solo in data 22/05/2018 veniva notiziato dall'Avv. di un'azione esecutiva di CP_3
sfratto avviata nei confronti di quest'ultimo, nonostante egli avesse già
lasciato l'immobile sin dal mese di Dicembre 2017, a seguito di risoluzione anticipata e concordata, come rappresentato dagli stessi proprietari con missiva del 10/11/2017, nonostante la relativa intimazione di sfratto fosse stata notificata il 15/02/2018 e la successiva ordinanza di rilascio in forma esecutiva in data 06/04/2018; che in data 04/06/2018, inoltre, veniva notificato al solo avv. atto di precetto per rilascio di immobile;
che l'azione per CP_3
intimazione di sfratto per morosità, avviata indebitamente nei confronti del solo Avv. , benché questi avesse già lasciato l'immobile, previa CP_3
risoluzione anticipata e concordata, con saldo del residuo dovuto direttamente nelle mani di veniva portata a sua Controparte_1
conoscenza solo nel mese di Maggio 2018, impedendogli di proporre tempestive opposizioni e costituirsi in giudizio per contestare l'esistenza di un valido ed accettato rapporto di sublocazione;
che la condotta dei proprietari dell'immobile è suscettibile di cagionargli gravi danni, il quale ivi poneva la sede del proprio studio professionale sin dal lontano anno 2005 e,
non avendo sentore di alcunché, gli veniva intimato di rilasciare l'immobile nell'arco di poche settimane, senza dargli la possibilità di reperire in tempo utile un nuovo immobile adatto;
che era suo interesse far dichiarare la sua legittima posizione di sub-conduttore; che era necessario sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in quanto dalla stessa potevano derivargli pagina 3 di 9 gravi ed irreparabili danni.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse: “accertare e dichiarare il diritto di sub-locazione dell'immobile sito in Salerno alla Via Michele
Conforti 13 al terzo piano e costituito da quattro vani, oltre cucina e servizi,
individuato al foglio 68, part. 114, sub 37, come pacificamente accettato e tollerato dai proprietari eredi NO SC RI, i quali hanno continuato a trattenere le somme pagate a titolo di quota parte sui canoni di locazione relativa alle parti dell'immobile di pertinenza dell'Avv. ; Pt_1
condannare gli opposti al risarcimento dei danni patiti e patiendi da quantificarsi in Euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare i resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 10/10/2018 ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a parte opposta.
In data 10/9/2018 si costituivano e e i Parte_2 CP_1 CP_2
quali eccepivano la inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per carenza di legittimazione e la decadenza dall'azione; che al primo contratto di locazione registrato in data 28/1/2005 era seguito in data
22/12/2015 un nuovo contratto di locazione, sempre con l'avv. , nel CP_3
quale era espressamente vietata la sublocazione;
che per tali motivi l'azione di sfratto era intentata nei confronti dell'unico conduttore avv. unico CP_3
sottoscrittore dell'ultimo contratto;
che, pertanto, alcuna comunicazione doveva essere fatta nelle mani dell'avv. ; che il provvedimento di Pt_1
rilascio aveva effetto anche nei confronti del terzo;
che nessuna sublocazione dell'immobile, in assenza di prova, avveniva fra l'avv. e Controparte_3
l'avv. in ordine al primo contratto e, che il 22/12/2017 era stato Pt_1
sottoscritto un nuovo contratto che privava di efficacia qualsiasi sublocazione;
che nessuna risoluzione anticipata del contratto sottoscritto in pagina 4 di 9 data 22/12/2015 sia per espresso divieto disposto dall'art. 6 sia perché mai comunicato o conosciuto o accettato dagli attuali opposti;
che non era mai stata sottoscritta con l'avv. alcuna risoluzione contrattuale prima CP_3
dello sfratto;
che ad essi non era mai pervenuto alcuna comunicazione di rilascio immobile da parte dell'avv. mentre lo stesso non aveva CP_3
comunque pagato i canoni da agosto 2017 a febbraio 2018; che gli assegni loro pervenuti dall'avv. non erano stati mai accettati ed anche i bonifici Pt_1
venivano rifiutati;
che nessuna rilevanza aveva il fatto che parte delle utenze fossero intestate all'opponente di cui la proprietà non ne era a conoscenza;
che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., era completamente inammissibile in quanto l'istante non era titolare di alcun autonomo ed incompatibile diritto che si poteva opporre all'accertamento contenuto nella impugnata pronuncia,
ovvero alla convalida di sfratto, in quanto non era stato giammai in possesso di alcun titolo efficace da contrapporre;
che l'istante non era mai stato conduttore dell'immobile; né risultava alcun valido contratto di sublocazione;
che nessuna efficacia poteva avere la cessione del contratto di locazione tra il conduttore avv. e il cessionario per non essere il CP_3 Parte_1
contratto portato a conoscenza dei proprietari e parimenti mai accettato dagli stessi;
che inammissibile era pure per mancanza dei presupposti l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c. secondo comma, atteso che l'opponente non era creditore, né avente causa di una delle parti del giudizio dal quale era scaturito il provvedimento impugnato, qualità che non viene neppure provata;
che ugualmente meritava di esser rigettata la richiesta di risarcimento danni;
che la domanda di sospensiva era del tutto generica.
Concludevano, quindi, gli opposti affinché l'adito Tribunale, previo rigetto della sospensiva, dichiarasse il rigetto della domanda con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e compensi e spese del provvedimento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
pagina 5 di 9 All'udienza del 10/10/2018 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti ed a scioglimento rimetteva la causa al Presidente per la riassegnazione;
riassegnato alla prima civile veniva, ancora una volta rigettata la sospensiva,
e l'udienza rinviata al 15/1/2019, rinviata per conclusioni al 24/9/2019; con ordinanza resa fuori udienza del 30/08/222 si ammetteva la prova testimoniale e la causa veniva rinviata alla udienza del 14/03/2023, con successiva ordinanza resa fuori udienza del 13/05/2023 parte opponente veniva dichiarata decaduta dal mezzo istruttorio richiesto e la causa veniva rinviata per discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato, stante i mutamenti dei giudici il procedimento veniva rinviato da questo giudicante alla udienza del 10/06/2025, sempre per la discussione.
Alla odierna udienza del 10/06/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della Decisione
Anche se la sublocazione di un immobile non richiede un contratto ad substantiam, cioè la forma scritta necessaria per la validità del contratto, e ciò
a riprova che sicuramente era nato un rapporto di locazione (sub) tra il conduttore e l'opponente, resta sempre l'assioma che il contratto di CP_3
sublocazione è subordinato al contratto di locazione principale. La sorte del subaffitto dipende quindi da quella del contratto principale.
Recita infatti il terzo comma dell'art. 1595 c.c. che” Senza pregiudizio delle ragioni del sub-conduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub-conduttore [1458]
e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui [2909]”
Anzitutto ricordiamo che secondo la giurisprudenza in tema di locazioni,
pagina 6 di 9 poiché la sub conduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell' art. 1595 comma 3 c.c., la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore sub locatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore e il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione esplicano effetti nei confronti del sub conduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio e, quindi, non menzionato nel titolo esecutivo per il rilascio.
Per cui l'ordinanza di rilascio ha avuto pieno effetto anche nei confronti di sub-conduttore. Parte_1
La stretta dipendenza del subcontratto rispetto al contratto principale determina anche che il conduttore sublocatore non è legittimato ad intimare sfratto per morosità ovvero a richiedere la risoluzione del contratto di sublocazione in una data posteriore alla scadenza del contratto di locazione, poiché, con la cessazione del rapporto principale, è venuto meno anche quello derivato, senza che su tale situazione incida la permanenza del sub-conduttore nell'immobile.
Tale assunto dimostra che, benché sia rimasto all'interno Parte_1
dell'immobile fino allo sfratto definitivo, non muta il fatto che il suo rapporto con il conduttore ha seguito le sorti del contratto di locazione CP_3
principale.
D'altronde il nuovo contratto con la proprietà sottoscritto per la scadenza del primo non prevedeva alcuna forma di sub-conduzione ed inoltre i pagamenti effettuati da nelle mani della proprietà erano sempre stati Parte_1
rimandati indietro stante che il nuovo contratto non prevedeva alcuna forma di sub-locazione.
Si ripete, quindi, che la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità,
risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al pagina 7 di 9 contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del sub-conduttore, ancorché
quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la sub-conduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 9899/2022)
La norma generale di riferimento in materia è l'art. 1594 c.c., secondo cui il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore (Corte
di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 novembre 2007, n. 23302).
Né è stato provato alcuna cessione del contratto principale.
Pertanto, si rigetta l'opposizione e la richiesta di risarcimento danni priva di alcuna giustificazione oltre che di alcuna prova.
Non si ritiene di dare corso ad alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
essendo la materia complicata e i fatti di difficile ricostruzione. Inoltre,la condotta processuale di parte opponente è risultata corretta.
La condanna alle spese segue la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore di riferimento ai valori minimi ed esclusa la fase istruttoria in € 852,00
oltre spese generali e CNA ed iva come per legge da attribuirsi al procuratore avv. Lucio Paolillo, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5295/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1
e –opposti-, ogni altra Controparte_1 Parte_2 CP_2
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta la opposizione;
2) Rigetta la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 3) Condanna parte opponente, avv. ai compensi di giudizio in Pt_1 Pt_1
favore dell'avv. Lucio Paolillo, dichiaratosi antistatario, difensore di parte opposta, liquidate in € 852,00 oltre spese generali ed oltre CPA, Iva come per legge.
Salerno lì, 10/06/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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