Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 11 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 30/2024 r.g. promossa da:
PREVIDENZA (C.F: ), in persona Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Cammaroto Maria
APPELLANTE
CONTRO
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Bonina Controparte_1 C.F._1
Carmela
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2179/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in data 7/11/2023
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 12/1/2024 l' proponeva appello avverso la sentenza di cui in Pt_3
epigrafe con cui il giudice del Tribunale di Patti dichiarava che aveva diritto alla Controparte_1 iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2012 per 102 giornate annue, oltre alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno. Condannava l' ad Pt_3 effettuare l'iscrizione suddetta e il relativo pagamento comprensivo di interessi legali e rivalutazione, con rifusione delle spese di lite.
7/70. Rilevava comunque anche nel merito l'infondatezza delle pretese, stante l'insussistenza del rapporto lavorativo alla luce delle risultanze del verbale ispettivo.
Si costituiva in appello contestando i motivi di impugnazione proposti dall' Controparte_1 Pt_3
Rivendicava il favore delle spese.
In particolare, contestava l'eccezione di decadenza per mancata prova della pubblicazione del 3° elenco di variazione 2014. Deduceva, altresì, di avere già confutato la validità del documento con cui l' avrebbe inteso provare la data di pubblicazione ovvero la prima pagina dell'elenco che Pt_3 disconosceva formalmente, per essere difforme dall'originale rappresentato dalla prima pagina senza alcuna dicitura. Ribadiva che l' non aveva prodotto documentazione comprovante l'avvenuta Pt_3
pubblicazione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la dicitura non sottoscritta ove si leggeva
“il presente elenco è stato pubblicato sul sito internet dell'istituto……”. Contestava espressamente la data di pubblicazione, richiamando la recente sentenza della Cassazione n. 271/24 del 4/1/2024 emessa in un caso analogo.
All'odierna udienza, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, proprio con la recente sentenza n. 271/24 citata dall'appellata, dopo aver ricostruito il quadro normativo generale di riferimento in materia di iscrizione dei lavoratori negli appositi elenchi nominativi, ha rilevato che “il documento dell' sottoscritto come detto Pt_3
ritualmente, reca dopo la sottoscrizione la dicitura, non sottoscritta, relativa al periodo di pubblicazione degli elenchi 2011, indicata come avvenuta in specifico periodo dell'anno 2014, tale dicitura, pur non sottoscritta, proviene pacificamente dall' ed il relativo documento ha valore di Pt_3
rappresentazione meccanica ex art 2712 cc la cui conformità ai fatti rappresentati non è stata nel caso espressamente disconosciuta (atteso che la parte ha solo rilevato gli aspetti formali dell'assenza di sottoscrizione e data della dicitura, mentre non ha contestato espressamente la data di pubblicazione degli elenchi sopra indicati)”.
Alla stregua di tali principi - che questa Corte condivide - può pertanto affermarsi che ai fini della prova dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco di variazione contenente la cancellazione delle giornate e della data in cui la stessa è avvenuta, è sufficiente la produzione del documento proveniente dall' che attesti l'avvenuto adempimento e che nella specie è costituito dalla riproduzione del Pt_3 frontespizio dell'elenco su cui è stata apposta la dicitura “il presente elenco è stato pubblicato sul sito internet dall' dal 15/12/2014 al 10/1/2015” che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Pt_1 non ha bisogno di alcuna sottoscrizione. Peraltro, non si tratta di uno stesso documento su cui è stata aggiunta l'attestazione di pubblicazione, ma di un nuovo documento generato a parte dal sistema informatico e contenente l'attestazione del periodo in cui l'elenco di variazione è rimasto visibile sul portale.
Quanto al disconoscimento, va premesso che lo stesso deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e deve essere specifico, non affidato a clausole di stile e generiche. Nella specie la , a fronte della produzione dell'elenco di variazione e del relativo CP_1 frontespizio effettuata dall' con il deposito della comparsa di costituzione del 13/6/2019, non ha Pt_3
contestato la dicitura non sottoscritta del frontespizio e la data di avvenuta pubblicazione alla prima udienza.
Solo con la comparsa in appello ha tardivamente contestato la dicitura non sottoscritta del frontespizio e la data di avvenuta pubblicazione.
Nel merito l'eccezione di decadenza è fondata.
Dal prodotto terzo elenco trimestrale relativo all'anno 2014 del Comune di Capri Leone, pubblicato dal 15/12/2014 al 10/1/2015 (vedi frontespizio dell'elenco), emerge che la è stata Controparte_1 cancellata dagli elenchi per l'anno 2012.
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla notifica ai Pt_3
lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l 15\7\2011 n.
111, e vigente ratione temporis. In merito a dette modalità di notifica in via telematica è stata di recente sollevata questione di legittimità costituzionale, negativamente risolta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82/2012 ha definito le modalità di notificazione agli interessati tramite Pt_3
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le Pt_3 Pt_1
specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”.
Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato, la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni. che appare congruo.
Dunque, dal 10/1/2015, data di scadenza del termine di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione da parte della appellata in detto termine, alla scadenza (10/2/2015) ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 10/6/2015, il ricorso al Tribunale di Patti avvenuto, come già detto, solo in data 5/6/2018, è tardivo.
La decadenza si è pertanto perfezionata.
L'accoglimento di detto motivo assorbe evidentemente le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate dall'appellante.
L'appello va pertanto accolto con conseguenziale rigetto delle domande proposte in primo gradoia.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronunci emessa dalla Corte di Cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n.
16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quella con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla
Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame per l'appunto la ricorrente, sin dal primo grado di lite, ha insistito per il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola e pertanto, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in primo grado, va esonerata dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' avverso la sentenza n. 2179/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in Pt_3
data 7/11/2023, così provvede: in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da con ricorso Controparte_1
depositato il 5/6/2018; esonera dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Messina 12/2/2025
Il Consigliere est il Presidente
(dott.ssa C. Zappalà) (dott.ssa B. Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo