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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 488/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 10.06.1990, residente a [...] e difeso e rappresentato dall'avv. Viviana MICELI (c.f. – PEC del foro C.F._2 Email_1 di PA e presso il cui studio, sito in Diamante alla via T. Benvenuto n. 18, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente a Santiago CP_1 C.F._3 dell'Estero (Argentina) il 6.07.1992, residente a Diamante (CS), in via Benedetto Croce n. 18 e difeso e rappresentato dall'avv. Gianluca MERANDA (c.f. – PEC C.F._4
del foro di Roma e presso il cui studio sito in Roma via Email_2 Toscana n. 10 la parte è elettivamente domiciliata.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 5.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto, in regime di separazione dei beni, a Diamante (CS) l'1.10.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 13 parte 2 serie A anno 2022, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. dichiara di svolgere la professione di cameriere free-lance e che il CP_1 suo reddito lord negli ultimi tre anni è stato pari:
• ad euro 3.320,00 nell'anno 2021;
• ad euro 3.782,00 nell'anno 2022;
• ad euro 3.901,00 nell'anno 2023;
- che il patrimonio del MORELLI è formato:
• da rapporti bancari (saldo degli ultimi 3 anni): 125,00
• da rapporti finanziari (saldo degli ultimi 3 anni): CP_2
• da diritti reali su beni immobili: nihil
• da diritti reali su beni mobili: nihil
• da nessun mutuo o finanziamento;
- che la signora dichiara di svolgere la professione di studentessa e di non Parte_1 avere alcun reddito allo stato attuale;
- che le partisi esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle rispettive attestazioni patrimoniali essere entrambi attualmente disoccupati ed in cerca di lavoro;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La casa familiare sita in via Benedetto Croce è stata già lasciata dal sig. il quale CP_1 ha altresì asportato ogni bene di sua proprietà allontanandosene.
2. I coniugi separandi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in maniera autonoma.
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 488/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio contratto, in regime di separazione dei beni, a Diamante (CS) l'1.10.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 13 parte 2 serie A anno 2022;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Diamante (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 488/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 10.06.1990, residente a [...] e difeso e rappresentato dall'avv. Viviana MICELI (c.f. – PEC del foro C.F._2 Email_1 di PA e presso il cui studio, sito in Diamante alla via T. Benvenuto n. 18, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente a Santiago CP_1 C.F._3 dell'Estero (Argentina) il 6.07.1992, residente a Diamante (CS), in via Benedetto Croce n. 18 e difeso e rappresentato dall'avv. Gianluca MERANDA (c.f. – PEC C.F._4
del foro di Roma e presso il cui studio sito in Roma via Email_2 Toscana n. 10 la parte è elettivamente domiciliata.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 5.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto, in regime di separazione dei beni, a Diamante (CS) l'1.10.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 13 parte 2 serie A anno 2022, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. dichiara di svolgere la professione di cameriere free-lance e che il CP_1 suo reddito lord negli ultimi tre anni è stato pari:
• ad euro 3.320,00 nell'anno 2021;
• ad euro 3.782,00 nell'anno 2022;
• ad euro 3.901,00 nell'anno 2023;
- che il patrimonio del MORELLI è formato:
• da rapporti bancari (saldo degli ultimi 3 anni): 125,00
• da rapporti finanziari (saldo degli ultimi 3 anni): CP_2
• da diritti reali su beni immobili: nihil
• da diritti reali su beni mobili: nihil
• da nessun mutuo o finanziamento;
- che la signora dichiara di svolgere la professione di studentessa e di non Parte_1 avere alcun reddito allo stato attuale;
- che le partisi esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle rispettive attestazioni patrimoniali essere entrambi attualmente disoccupati ed in cerca di lavoro;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La casa familiare sita in via Benedetto Croce è stata già lasciata dal sig. il quale CP_1 ha altresì asportato ogni bene di sua proprietà allontanandosene.
2. I coniugi separandi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in maniera autonoma.
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 488/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio contratto, in regime di separazione dei beni, a Diamante (CS) l'1.10.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 13 parte 2 serie A anno 2022;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Diamante (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo