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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena Ciccone,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 4908/2024 e sono comparsi:
1. l'avv. PARMA MARIA ESTER per
[...]
; Controparte_1
2. l'avv. MARIOTTI ANDREA MARIA GIUSEPPE per
; Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa.
Parte ricorrente eccepisce la tardività della documentazione allegata alle note scritte del 16/12/2024.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 18:15 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c., di cui dà lettura, e che provvede ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
Maddalena Ciccone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella civile di primo grado iscritta al n°4908 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Agrate Brianza (MB), via Lecco n. 72, presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Maria Ester Parma, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente opponente e
(C.F. e P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maria Mariotti, con studio in
Bellusco, piazza Kennedy n. 9, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, su foglio separato resistente opposta
Motivi della Decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1855/2024 emesso in data 14/06/2024 nel procedimento n. 3834/2024 r.g., il Tribunale di Monza ha ingiunto a di pagare alla resistente, Controparte_1
, la somma di €8.296,00, oltre interessi Controparte_2
e spese della procedura a titolo di canoni di locazione e spese condominiali.
Ha proposto opposizione Controparte_1
deducendo, quali motivi di opposizione, che:
- in data 30 marzo 2021 l'esponente comunicava disdetta del contratto di locazione ad uso commerciale per la data del 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso (cfr. docc. 3 e 3a di parte ricorrente);
- in data 26 aprile 2021, presso l'immobile condotto in locazione dall'opponente, si presentava l'Ufficiale Giudiziario per procedere allo sloggio di MO RI. , dante causa dell'esponente, l'immobile essendo di proprietà di RE SE S.r.l.;
- “apprendeva così della pendenza di un contenzioso tra MO RI
e RE SE …, sfociato in un provvedimento di rilascio dell'immobile, di cu non era stata minimamente informata”; CP_1
- “lo sloggio, per le trattative tra i due contendenti, veniva rinviato al 28 giugno 2021 … successivamente rinviato al 26 luglio 2021…, poi al 30 settembre 2021 …, al 28 ottobre 2021 … e al 22 novembre 2021 …”;
- la “debenza delle somme era peraltro contestata sin da subito dall'opponente anche per mezzo del proprio legale (doc. 20), il quale peraltro si rendeva disponibile ad una soluzione conciliativa, che tenesse in considerazione i danni e i disagi sopra elencati oltre che la necessità di rendere il deposito cauzionale a suo tempo versato (doc. 21)”.
Aggiungeva che, pertanto, l'emissione del decreto ingiuntivo era priva di motivazione, ingiustificata ed illegittima e come tale da revocarsi o annullarsi, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, alla data del 26 aprile 2021, per inadempimento della controparte all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata (art. 1575 c.c.), con conseguente non debenza dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021. Chiedeva, pertanto, accogliere la spiegata opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione del deposito cauzionale, “oltre interessi legali maturati fino al 26 aprile 2021 e oltre interessi commerciali di mora dal 27 aprile 2021 all'effettivo saldo”; il tutto, previa declaratoria di risoluzione del contratto e con condanna al “rimborso della somma di € 110,70 per sanzioni, interessi e quota capitale di sua spettanza dell'imposta di registro da essa non versata per l'anno 2020 e oggetto di cartella esattoriale pagata dall'opponente”, nonché “al risarcimento dei danni patiti dall'opponente per le ragioni di cui in premessa, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 6.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo”;
La resistente, opposta, si costituiva tempestivamente in giudizio e a sua volta confutavano le domande ed eccezioni avversarie;
nel merito argomentava che:
❖ la conduttrice risulta morosa per il mancato pagamento dei canoni da dicembre 2020 a luglio 2021, per complessivi €8.296,00, oltre al rimborso del consumo di acqua per €1.032,45;
❖ la conduttrice ha rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di luglio 2021, contestando il solo addebito dei consumi di acqua;
❖ la conduttrice “aveva già comunicato disdetta il 30.03.21 … Pertanto, non può lamentare che la procedura intentata da RE SE abbia comportato un “improvviso” venire meno dell'affidamento del conduttore alla continuità del rapporto contrattuale”;
❖ è pacifico tra le parti “l'avvenuto sgombero dei locali a CP_4
e quindi … la deve corrispondere all i canoni
[...] CP_1 Parte_1
sino a tale periodo proprio perché ha occupato l'immobile”;
❖ quanto all'importo ingiunto, parte opposta ha precisato che: “Per quanto riguarda il deposito cauzionale di €2.550,00 codesta difesa afferma che mai è stata negata la restituzione, ma è stato proposto di poterla trattenere con assenso della conduttrice, compensandola con il maggior credito. … In ogni caso, gli interessi da corrispondere, dovuti per legge (ed anche precisati nel contratto), sono quelli legali e non quelli moratori e senza distinzione di periodo”; “In merito alla questione della tassa di registro non vi è contrarietà alla compensazione di €110,70”; “Ne consegue che l'importo dovuto dalla
è di €5.496,00 oltre interessi dal dovuto al saldo”. CP_1
Tali i termini controversi il tribunale, all'esito dell'udienza di discussione, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le richieste di prova articolate dalle parti, rinviava all'odierna udienza di discussione.
2. Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. 16767/14).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 2421/06).
Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo i quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 13685/19;
Cass. 826/15).
3. Ebbene, parte opposta ha assolto agli oneri di prova che incombevano sulla stessa ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato e regolarmente registrato e lamentando, in quanto in sua facoltà,
l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
Per contro, all'esame del materiale istruttorio al fascicolo d'ufficio, va escluso che l'opponente abbia (a) dimostrato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del locatore;
(b) dato prova che i canoni di locazione non siano dovuti a far data dal 26 aprile 2021 (data della supposta risoluzione del contratto); (c) dato prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
È agevole osservare, infatti, che l'opponente ha esercitato il recesso dal contratto di locazione in data 30 marzo 2021.
Il conduttore può recedere dal contratto in ogni momento, dando 6 mesi di preavviso, qualora ricorrano gravi motivi (art. 27 commi 7 e 8, L.
392/1978) e produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza della controparte.
Nel caso di specie, pertanto, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad essa.
L'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore esclude – in ogni caso – che, nel caso di specie, l'inadempimento del locatore all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata possa dirsi grave, atteso che il conduttore ha rilasciato l'immobile nel luglio 2021 – due mesi prima della scadenza dei sei mesi di preavviso – e non risulta che tale rilascio sia avvenuto coattivamente, in sede di esecuzione materiale del provvedimento di sloggio.
Deve ritenersi, piuttosto, che il conduttore – il quale aveva già rinvenuto la disponibilità di altro immobile – abbia accelerato il trasloco e le procedure di rilascio dell'immobile già disdettato;
né parte opponente ha dedotto di aver dovuto trovare una soluzione alternativa fino all'ingresso nel nuovo immobile da adibire alla propria attività commerciale.
4. E allora, a maggior ragione, risultano dovuti i canoni di locazione dal dicembre 2020 al mese di luglio 2021, per la complessiva somma di
€8.296,00 (compresa iva), oltre interessi moratori nella misura legale dal giorno della domanda giudiziale al saldo, non essendo stato indicato, dalla parte opposta, un atto di formale messa in mora del conduttore.
Da tale somma deve essere poi detratta la cauzione di €2.550,00.
Su tale somma parte opponente ha chiesto il riconscimento degli interessi
“legali fino alla fine di aprile 2021 e di interessi moratori dal 1° maggio 2021 all'effettiva resa”.
Il tribunale non condivide tale opinione. Invero, quanto alla cauzione consegnata dalla resistente/conduttrice alla ricorrente/locatrice in occasione della stipula del contratto, va rilevato che la ricorrente riconosce di aver ricevuto la somma di €2.550,00 e di non averla restituita, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e, nello specifico, del mancato pagamento del canone di locazione.
Il comportamento di parte ricorrente, consistito nel trattenere l'anzidetta somma, non appare del tutto illegittimo, né immotivato, avuto riguardo al fatto che non è contestabile l'inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni fino al rilascio dell'immobile.
Poiché l'obbligo del locatore di restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi, sorge al termine della locazione soltanto ove il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, si deve escludere l'esistenza, in capo alla resistente, del diritto alla restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione. Ne discende il diritto di parte ricorrente di ritenere l'importo di €2.550,00, da detrarre dalla somma sopra riconosciuta.
5. Da tale somma deve essere ulteriormente detratto l'importo di €110,70, per la tassa di registro, come espressamente riconosciuto dall'opposta.
6. Risulta invece infondata la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, la quale, al riguardo, non si è peritata di documentare alcunché, limitandosi a contestare, del tutto genericamente, la sussistenza di un danno, eziologicamente connesso al mancato pacifico godimento dell'immobile nel periodo di preavviso.
Le risultanze processuali e la lacunosità delle allegazioni di parte ricorrente consentono, infatti, di escludere la addebitabilità al locatore del danno denunciato. L'ammontare del danno è, infatti, indicato apoditticamente - come purtroppo spesso avviene - senza la minima indicazione di un criterio di riferimento per detta quantificazione. Già questo elemento vale da solo - ed a tacer di tutte le considerazioni svolte sino a questo punto - a far ritenere infondata la domanda risarcitoria. Invero, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
7. Discende dalle considerazioni svolte che la presente controversia deve essere decisa con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere parzialmente infondata la pretesa creditoria azionata.
8. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente, la quale va condannato a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto della somma riconosciuta (e non di quella richiesta), dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1855/2024 emesso dal tribunale di Monza il 14/06/2024 nel procedimento n. 3834/2024 r.g.;
- condanna al pagamento, nei Controparte_1
confronti di , della somma di Controparte_2
€5.635,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al rimborso, in Controparte_1
favore di , delle spese di lite che liquida Controparte_2
in €4.362,50 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Monza, 22/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena Ciccone,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 4908/2024 e sono comparsi:
1. l'avv. PARMA MARIA ESTER per
[...]
; Controparte_1
2. l'avv. MARIOTTI ANDREA MARIA GIUSEPPE per
; Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa.
Parte ricorrente eccepisce la tardività della documentazione allegata alle note scritte del 16/12/2024.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 18:15 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c., di cui dà lettura, e che provvede ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
Maddalena Ciccone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella civile di primo grado iscritta al n°4908 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Agrate Brianza (MB), via Lecco n. 72, presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Maria Ester Parma, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente opponente e
(C.F. e P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maria Mariotti, con studio in
Bellusco, piazza Kennedy n. 9, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, su foglio separato resistente opposta
Motivi della Decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1855/2024 emesso in data 14/06/2024 nel procedimento n. 3834/2024 r.g., il Tribunale di Monza ha ingiunto a di pagare alla resistente, Controparte_1
, la somma di €8.296,00, oltre interessi Controparte_2
e spese della procedura a titolo di canoni di locazione e spese condominiali.
Ha proposto opposizione Controparte_1
deducendo, quali motivi di opposizione, che:
- in data 30 marzo 2021 l'esponente comunicava disdetta del contratto di locazione ad uso commerciale per la data del 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso (cfr. docc. 3 e 3a di parte ricorrente);
- in data 26 aprile 2021, presso l'immobile condotto in locazione dall'opponente, si presentava l'Ufficiale Giudiziario per procedere allo sloggio di MO RI. , dante causa dell'esponente, l'immobile essendo di proprietà di RE SE S.r.l.;
- “apprendeva così della pendenza di un contenzioso tra MO RI
e RE SE …, sfociato in un provvedimento di rilascio dell'immobile, di cu non era stata minimamente informata”; CP_1
- “lo sloggio, per le trattative tra i due contendenti, veniva rinviato al 28 giugno 2021 … successivamente rinviato al 26 luglio 2021…, poi al 30 settembre 2021 …, al 28 ottobre 2021 … e al 22 novembre 2021 …”;
- la “debenza delle somme era peraltro contestata sin da subito dall'opponente anche per mezzo del proprio legale (doc. 20), il quale peraltro si rendeva disponibile ad una soluzione conciliativa, che tenesse in considerazione i danni e i disagi sopra elencati oltre che la necessità di rendere il deposito cauzionale a suo tempo versato (doc. 21)”.
Aggiungeva che, pertanto, l'emissione del decreto ingiuntivo era priva di motivazione, ingiustificata ed illegittima e come tale da revocarsi o annullarsi, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, alla data del 26 aprile 2021, per inadempimento della controparte all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata (art. 1575 c.c.), con conseguente non debenza dei canoni di locazione relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021. Chiedeva, pertanto, accogliere la spiegata opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione del deposito cauzionale, “oltre interessi legali maturati fino al 26 aprile 2021 e oltre interessi commerciali di mora dal 27 aprile 2021 all'effettivo saldo”; il tutto, previa declaratoria di risoluzione del contratto e con condanna al “rimborso della somma di € 110,70 per sanzioni, interessi e quota capitale di sua spettanza dell'imposta di registro da essa non versata per l'anno 2020 e oggetto di cartella esattoriale pagata dall'opponente”, nonché “al risarcimento dei danni patiti dall'opponente per le ragioni di cui in premessa, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 6.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo”;
La resistente, opposta, si costituiva tempestivamente in giudizio e a sua volta confutavano le domande ed eccezioni avversarie;
nel merito argomentava che:
❖ la conduttrice risulta morosa per il mancato pagamento dei canoni da dicembre 2020 a luglio 2021, per complessivi €8.296,00, oltre al rimborso del consumo di acqua per €1.032,45;
❖ la conduttrice ha rilasciato spontaneamente l'immobile nel mese di luglio 2021, contestando il solo addebito dei consumi di acqua;
❖ la conduttrice “aveva già comunicato disdetta il 30.03.21 … Pertanto, non può lamentare che la procedura intentata da RE SE abbia comportato un “improvviso” venire meno dell'affidamento del conduttore alla continuità del rapporto contrattuale”;
❖ è pacifico tra le parti “l'avvenuto sgombero dei locali a CP_4
e quindi … la deve corrispondere all i canoni
[...] CP_1 Parte_1
sino a tale periodo proprio perché ha occupato l'immobile”;
❖ quanto all'importo ingiunto, parte opposta ha precisato che: “Per quanto riguarda il deposito cauzionale di €2.550,00 codesta difesa afferma che mai è stata negata la restituzione, ma è stato proposto di poterla trattenere con assenso della conduttrice, compensandola con il maggior credito. … In ogni caso, gli interessi da corrispondere, dovuti per legge (ed anche precisati nel contratto), sono quelli legali e non quelli moratori e senza distinzione di periodo”; “In merito alla questione della tassa di registro non vi è contrarietà alla compensazione di €110,70”; “Ne consegue che l'importo dovuto dalla
è di €5.496,00 oltre interessi dal dovuto al saldo”. CP_1
Tali i termini controversi il tribunale, all'esito dell'udienza di discussione, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le richieste di prova articolate dalle parti, rinviava all'odierna udienza di discussione.
2. Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. 16767/14).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 2421/06).
Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo i quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 13685/19;
Cass. 826/15).
3. Ebbene, parte opposta ha assolto agli oneri di prova che incombevano sulla stessa ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato e regolarmente registrato e lamentando, in quanto in sua facoltà,
l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni.
Per contro, all'esame del materiale istruttorio al fascicolo d'ufficio, va escluso che l'opponente abbia (a) dimostrato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento del locatore;
(b) dato prova che i canoni di locazione non siano dovuti a far data dal 26 aprile 2021 (data della supposta risoluzione del contratto); (c) dato prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
È agevole osservare, infatti, che l'opponente ha esercitato il recesso dal contratto di locazione in data 30 marzo 2021.
Il conduttore può recedere dal contratto in ogni momento, dando 6 mesi di preavviso, qualora ricorrano gravi motivi (art. 27 commi 7 e 8, L.
392/1978) e produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza della controparte.
Nel caso di specie, pertanto, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad essa.
L'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore esclude – in ogni caso – che, nel caso di specie, l'inadempimento del locatore all'obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa locata possa dirsi grave, atteso che il conduttore ha rilasciato l'immobile nel luglio 2021 – due mesi prima della scadenza dei sei mesi di preavviso – e non risulta che tale rilascio sia avvenuto coattivamente, in sede di esecuzione materiale del provvedimento di sloggio.
Deve ritenersi, piuttosto, che il conduttore – il quale aveva già rinvenuto la disponibilità di altro immobile – abbia accelerato il trasloco e le procedure di rilascio dell'immobile già disdettato;
né parte opponente ha dedotto di aver dovuto trovare una soluzione alternativa fino all'ingresso nel nuovo immobile da adibire alla propria attività commerciale.
4. E allora, a maggior ragione, risultano dovuti i canoni di locazione dal dicembre 2020 al mese di luglio 2021, per la complessiva somma di
€8.296,00 (compresa iva), oltre interessi moratori nella misura legale dal giorno della domanda giudiziale al saldo, non essendo stato indicato, dalla parte opposta, un atto di formale messa in mora del conduttore.
Da tale somma deve essere poi detratta la cauzione di €2.550,00.
Su tale somma parte opponente ha chiesto il riconscimento degli interessi
“legali fino alla fine di aprile 2021 e di interessi moratori dal 1° maggio 2021 all'effettiva resa”.
Il tribunale non condivide tale opinione. Invero, quanto alla cauzione consegnata dalla resistente/conduttrice alla ricorrente/locatrice in occasione della stipula del contratto, va rilevato che la ricorrente riconosce di aver ricevuto la somma di €2.550,00 e di non averla restituita, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e, nello specifico, del mancato pagamento del canone di locazione.
Il comportamento di parte ricorrente, consistito nel trattenere l'anzidetta somma, non appare del tutto illegittimo, né immotivato, avuto riguardo al fatto che non è contestabile l'inadempienza del conduttore nel pagamento dei canoni fino al rilascio dell'immobile.
Poiché l'obbligo del locatore di restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi, sorge al termine della locazione soltanto ove il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, si deve escludere l'esistenza, in capo alla resistente, del diritto alla restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione. Ne discende il diritto di parte ricorrente di ritenere l'importo di €2.550,00, da detrarre dalla somma sopra riconosciuta.
5. Da tale somma deve essere ulteriormente detratto l'importo di €110,70, per la tassa di registro, come espressamente riconosciuto dall'opposta.
6. Risulta invece infondata la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, la quale, al riguardo, non si è peritata di documentare alcunché, limitandosi a contestare, del tutto genericamente, la sussistenza di un danno, eziologicamente connesso al mancato pacifico godimento dell'immobile nel periodo di preavviso.
Le risultanze processuali e la lacunosità delle allegazioni di parte ricorrente consentono, infatti, di escludere la addebitabilità al locatore del danno denunciato. L'ammontare del danno è, infatti, indicato apoditticamente - come purtroppo spesso avviene - senza la minima indicazione di un criterio di riferimento per detta quantificazione. Già questo elemento vale da solo - ed a tacer di tutte le considerazioni svolte sino a questo punto - a far ritenere infondata la domanda risarcitoria. Invero, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
7. Discende dalle considerazioni svolte che la presente controversia deve essere decisa con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere parzialmente infondata la pretesa creditoria azionata.
8. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente, la quale va condannato a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto della somma riconosciuta (e non di quella richiesta), dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1855/2024 emesso dal tribunale di Monza il 14/06/2024 nel procedimento n. 3834/2024 r.g.;
- condanna al pagamento, nei Controparte_1
confronti di , della somma di Controparte_2
€5.635,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al rimborso, in Controparte_1
favore di , delle spese di lite che liquida Controparte_2
in €4.362,50 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Monza, 22/05/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone