Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5416 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: Appalto- altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. ( ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.) vertente
TRA
p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., dott. con sede in Aversa alla Via Controparte_1
Riverso n°57, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Monte (c.f.
) presso il cui studio, in S. Arpino alla via G C.F._1
Marconi 15 n° 27, elettivamente domicilia giusta procura su foglio allegato alla citazione in opposizione
Opponente
CONTRO
(c.f./p.iva , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
EN (81030 CE) in via S. Quasimodo, 4, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore sig.
, nato a [...] il [...], rappresentata e CP_3
difesa, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione opposto, dall'avv. Francesco Cristiani (c.f. ) presso il cui C.F._2
Rgn°5416 /2023 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
studio, sito in Pomigliano d'Arco alla via G. Carducci, 5, elettivamente domicilia
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1505/2023- emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 13.04.2023 e pubblicato in data
14.04.2023 nel procedimento avente r.g.n. 3141/2023 – con il quale, su ricorso dell'odierna opposta, le era stato ingiunto il pagamento a favore di quest'ultima della somma complessiva di €.87.922,35, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per fornitura e posa in opera di balaustre e pannelli da esterno, come da fattura elettronica n.22/23 e meglio specificato nel ricorso monitorio.
Quali motivi di opposizione la deduceva: - Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a sostenere il diritto di credito;
- il difetto di legittimazione passiva della pretesa creditoria;
- che il gruppo
[...]
operante nel settore delle costruzioni e vendita di Controparte_4
immobili di pregio, contraddistinti da alta tecnologia con innovazione
Rgn°5416 /2023 2
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
tendente al green, comprendeva varie società, tra cui la
[...]
la e - che Parte_1 Controparte_5 CP_6
quest'ultime avevano avuto direttamente ed in modo autonomo contatti con la opposta società: la società per la fornitura sul cantiere in CP_6
Via Linguiti e la per la fornitura sul cantiere in Controparte_5
viale Olimpico, entrambi in Aversa;
- che la due società del gruppo sopra menzionate, avevano avuto direttamente ed in modo autonomo contatti con la ma erano derivati loro dei danni dalle forniture CP_7
ricevute, per le quali erano stati introdotti nei suoi confronti procedimenti per ATP r.g.n. 722/23 e r.g.n.820/23 i quali, in particolare il primo, presentavano le stesse questioni poste nel presente procedimento;
- che la non aveva mai Parte_1
commissionato alcun lavoro o fornitura alla opposta mentre CP_7
il rapporto per il cantiere di viale Olimpico in Aversa intercorreva con la
; - che la prima offerta di preventivo n° 265 del Controparte_5
07.10.2020 era rivolta alla come gruppo ma non Parte_1
come effettiva contraente ed era a carattere meramente esplorativo, tanto che non erano indicate le lavorazioni specifiche ma solo i prezzi di massima, non veniva indicato il cantiere e nemmeno il corrispettivo dei lavori, tanto che solo successivamente, con l'offerta n° 356/ rev del
15.12.2021, oltre un anno dopo, si perfezionava il contratto tra CP_6
società del gruppo e la e poi, sulla scorta del predetto Pt_1 CP_7
contratto con la società la aveva CP_6 Controparte_5
commissionato i lavori per il suo cantiere in viale Olimpico ad Aversa;
- stante l'estraneità della alla fornitura in Parte_1
oggetto, appena giunta la fattura n°22/23 la società Parte_1
[... con pec inviata alla opposta società, aveva contestato la stessa chiedendone lo storno. Subito dopo con pec del 02.02.2023 (doc. 20) a firma del sottoscritto procuratore, si reiterava la richiesta di storno della
Rgn°5416 /2023 3
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
fattura e nel contempo precisando che alcun rapporto commerciale era mai intervenuto e/o esistito con la Chiedeva, Parte_1
pertanto, di chiamare in causa la alla quale essa Controparte_5
aveva dato in appalto i lavori di costruzione del complesso immobiliare sito in Aversa al Viale Olimpico sul quale sarebbero state effettuate le forniture di cui al decreto opposto, al fine di essere garantita e manlevata da eventuali pregiudizi che potrebbe subire per effetto del decreto ingiuntivo in oggetto.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “ 1) Accogliere la presente opposizione per la manifesta carenza di legittimazione passiva della opponente società e per l'effetto revocare, il Decreto Ingiuntivo opposto perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato nonché inammissibile così come esposto nei motivi sopra indicati. 2)
Autorizzare l'opponente società a chiamare in causa la
[...]
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 P.IVA_3
con sede in Aversa alla Via Riverso n°57al fine di essere garantita e manlevata da qualsivoglia pregiudizio consequenziale al decreto ingiuntivo opposto e nel contempo si chiede di spostare la data per
l'udienza al fine di notificare l'atto di opposizione anche alla predetta società, terzo chiamato.
3) Nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, il Decreto Ingiuntivo opposto perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato nonché inammissibile così come esposto nei motivi di cui sopra.
4) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, eccependo: - la fondatezza della pretesa
Rgn°5416 /2023 4
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
creditoria che era stata sostenuta da prova idonea, ossia da offerta commerciale (n. 261/2020), relativa a fornitura e posa in opera di balaustre lineari modello Ninfa 105 e/o Alba, della ditta – per il CP_9
cantiere in Aversa, viale Olimpico, che era stata accettata dall'amministratore della società che l'aveva Parte_1
sottoscritta per accettazione;
- che i relativi lavori di fornitura e posa in opera erano stati regolarmente eseguiti, come da comunicazione di contabilità in data 12/01/2023, inviata a mezzo Pec in data 31/01/2023, non oggetto di contestazione sotto l'aspetto del merito dell'esecuzione effettiva delle opere;
- che il credito era di natura contrattuale, per cui l'intesa era stata raggiunta secondo la prassi dell'offerta commerciale accettata, e ciò era provato per tabulas; - che non sussisteva alcun
“gruppo Cecere” ; - che prive di valore erano le argomentazioni relative all'offerta esplorativa, visto che essa era stata accettata e la fornitura non era stata, comunque, pagata;
- essa aveva effettuato le forniture e pose in opera, presso il cantiere in Aversa, Viale Olimpico, nell'edificio per civili abitazioni di come meglio descritte in Parte_1
comparsa di costituzione e che non presentavano alcuno dei vizi da controparte lamentati;
- l'infondatezza dell'avversa opposizione.
Chiedeva, pertanto: “Preliminarmente, in rito, concedere la provvisoria esecutorietà all'ingiunzione di pagamento opposta;
- In rito e nel merito, rigettare l'avversa opposizione, in uno con ogni altra istanza processuale e di merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e comunque, segnatamente, condannare l'opponente pagamento della somma di €uro 87.922,35 oltre gli interessi ex D. Lgs. decorrenti dalla data del 01/02/2023 e sino all'effettivo soddisfo, per i titoli e le causali di cui in atti;
- Condannare parte opponente a spese e competenze della presente fase di giudizio”.
Denegata la chiamata in causa della , denegata la Controparte_5
Rgn°5416 /2023 5
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con deposito di note ex art. 189 c.p.c..
Esse così concludevano:
- L'opponente “Voglia l'adito Giudice, Pt_1 Parte_1
rigettate tutte le avverse richieste, così disporre: 1) Accogliere la presente opposizione per la manifesta carenza di legittimazione passiva della opponente società e per l'effetto revocare, il Decreto
Ingiuntivo opposto perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato nonché inammissibile così come esposto nei motivi indicati nell'atto di citazione e nelle note ex art 171 ter c.p.c (I termine). 2) In subordine, autorizzare l'opponente società a chiamare in causa la P.IVA Controparte_5 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Aversa alla Via
Riverso n°57 al fine di essere garantita e manlevata da qualsivoglia pregiudizio consequenziale al decreto ingiuntivo opposto. 3) Nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, il
Decreto Ingiuntivo opposto perché nullo, ingiusto, illegittimo, improponibile, infondato nonché inammissibile così come esposto nei motivi indicati nell'atto di citazione e nelle note ex art 171 ter
c.p.c (I termine). 4) In subordine, accertare la somma di cui è creditrice la società committente in virtù delle risultanze dell'ATP relativo ai lavori oggetto del presente giudizio e, previa compensazione, condannare la parte opposta al pagamento in favore della opponente società della differenza dovuta oltre interessi e svalutazione dall'evento al soddisfo. 5) Condannare la CP_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese,
[...]
diritti ed onorari del procedimento da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Rgn°5416 /2023 6
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
- L'opposta “ La presente parte conclude perciò Controparte_8
affinché l'adito Tribunale voglia: - Preliminarmente, in rito, concedere la provvisoria esecutorietà all'ingiunzione di pagamento opposta;
- In rito e nel merito, rigettare l'avversa opposizione, in uno con ogni altra istanza processuale e di merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e comunque, segnatamente, condannare
l'opponente pagamento della somma di €uro 87.922,35 oltre gli interessi ex D. Lgs. decorrenti dalla data del 01/02/2023 e sino all'effettivo soddisfo, per i titoli e le causali di cui in atti;
-
Condannare parte opponente a spese e competenze della presente fase di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Ad avviso dello scrivente sussiste la legittimazione, attiva e passiva, delle parti dell'odierno procedimento. Invero a fronte della relativa contestazione da parte della società opposta, deve precisarsi quanto segue.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della
"legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione
Rgn°5416 /2023 7
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata. (Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010). Invero, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
Orbene, adducendo la a fondamento della pretesa creditoria CP_7
l'ordinativo n.261/2020 indirizzato alla ad avviso Parte_1
dello scrivente giudicante non può mettersi in dubbio la sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima da intendersi, come precisato, quale astratta titolarità dalla posizione debitoria lamentata, prescindendo dalla fondatezza della stessa la quale costituisce questione di merito, che verrà esaminata nel prosieguo.
Va, altresì, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003;
15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si
Rgn°5416 /2023 8
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a
Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o
Rgn°5416 /2023 9
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal
04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Sempre in via preliminare va, inoltre, considerato che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato
Rgn°5416 /2023 10
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
(Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 28/06/2006) per cui, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 12/07/2000). Pertanto, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000).
Fermo, dunque, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, la pretesa creditoria azionata nel monitorio va rigettata.
Invero, per il riparto dell'onere probatorio di cui si è dato sopra conto la società opposta non ha dato prova della fondatezza della pretesa creditoria, non dimostrando la fonte contrattuale di essa. Invero, a fronte delle contestazioni della società opponente sulla non debenza della somma di cui al ricorso monitorio, la non ha adeguatamente CP_7
dimostrato che la società ingiunta Cecere Management, parte opponente nel presente procedimento, le abbia effettivamente commissionato l'ordinativo del materiale di cui all'offerta n.261/2020, già allegata nella fase monitoria. Il predetto documento, pur recando timbro e sottoscrizione riconducibile alla (da qui la Parte_1
sussistenza della sua legittimazione passiva) non contiene alcuna forma di accettazione della proposta formulata ma solo la richiesta di un
Rgn°5416 /2023 11
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
ritocco del prezzo ivi indicato (“si richiede ritocco prezzo grazie!!!”), di cui non è dato individuare la provenienza. La predetta offerta, poi, contiene n. 3 opzioni di balaustre in cristallo recanti ognuna di esse un distinto prezzo per la fornitura e la posa in opera, e nessuna indicazione della scelta effettuata dalla potenziale acquirente. Nessun rilievo possono avere a dimostrazione dell'avvenuto adempimento della fornitura per cui è causa i due DDT (n.116/2022 e n.148 /2022) che, pur rivolte alla non recano alcuna sottoscrizione. Parte_1
Né la prova di quanto precede potrebbe essere resa attraverso la prova testimoniale, stante l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.2721
c.c. in ragione dell'elevato importo della fornitura (quasi novantamila euro) e la natura delle parti qui in contesa, ossia di società a responsabilità limitata e, pertanto, tali da essere legate unicamente da rapporti professionali nell'esercizio dell'attività di impresa.
Non è tale da confutare la valutazione che precede la circostanza che la società opponente abbia affermato che altre società in cui essa (più correttamente) partecipa (cfr. visura camerale della Parte_1
indicante la sua partecipazione al 100% nel capitale sociale della Cecere
Development s.r.l. e della e visura camerale della CP_6 [...]
il cui capitale sociale è detenuto totalmente dalla Controparte_5 CP_6
ossia da società partecipata dalla opponente) abbiano effettuato
[...]
ordinativi di fornitura nei confronti della Ciò che qui Controparte_8
rileva non è tanto che le siffatte forniture abbiano presentato dei difetti e dei vizi ( per i quali sono stati instaurati procedimenti per ATP) perché il presente procedimento costituisce naturale esplicazione del ricorso monitorio, all'esito del quale è stato pronunziato il decreto ingiuntivo qui opposto e non consente di esaminare questioni ultronee (quali i paventati vizi delle forniture), soprattutto laddove venga negato l'ordinativo per il quale è stato richiesto il pagamento. La chiamata in
Rgn°5416 /2023 12
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
causa della società come richiesto dalla opponente Controparte_5
avrebbe, ad avviso dello scrivente giudicante, introdotto questioni non pertinenti l'oggetto del giudizio in quanto riguardanti soggetti diversi (
ed e circostanze (i vizi della fornitura Controparte_5 CP_6
effettuata dalla incompatibili con la totale negazione CP_7 dell'ordinativo effettuato, oggetto di procedimenti per ATP non coinvolgenti l'odierna opponente e, pertanto, non richiedenti la necessità della trattazione congiunta né tali da poter essere esaminati nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, può quindi dirsi che la creditrice in senso sostanziale non ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, non dimostrando la fonte contrattuale della pretesa creditoria azionata nella fase monitoria.
Da ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto n.1505/2023.
Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto
Rgn°5416 /2023 13
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE) TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1505/2023;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, al pagamento nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all' avv.to Vincenzo Di
Monte che se ne è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Aversa il 30/03/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Rgn°5416 /2023 14
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)