Art. 30. (Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo
della Guardia di finanza).
1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165 , e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 , fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.
Note all' art. 30:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , reca: "Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 , reca: "Attuazione delle deleghe conferite dall' art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997.
- Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 , recante: "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1997, n. 256, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (vedi comunicato di mancata conversione in Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2). La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, con l'art. 63 ha abrogato l'intero provvedimento e ne ha fatto salvi gli effetti.
della Guardia di finanza).
1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165 , e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 , fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.
Note all' art. 30:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , reca: "Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 , reca: "Attuazione delle deleghe conferite dall' art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997.
- Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 , recante: "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1997, n. 256, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (vedi comunicato di mancata conversione in Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2). La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, con l'art. 63 ha abrogato l'intero provvedimento e ne ha fatto salvi gli effetti.