Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Trieste
V.G. SEZ. MINORENNI
N. R.G. 9/2025
La Corte, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore dott.ssa Antonia Sartori Consigliere
dott. ssa Chiara Gagliardi Cons. on. esperto dott. Andrea Zilli Cons. on. esperto ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa iscritta al n. 9/2025 V.G., promossa con reclamo depositato il 20.1.2025 da:
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Trieste (TS), via Giovanni Pascoli 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna
Augusta de' Manzano del Foro di Trieste, giusta procura in calce al reclamo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trieste (TS), largo don
Bonifacio 1; reclamante nei confronti di
, nato in [...] il [...], attualmente detenuto CP_1 presso la Casa Circondariale di Pavia;
non costituito
, nato a [...] il [...] e Controparte_2 residente in [...], ivi domiciliato in via del Ponzanino
5 c/o con l'Avv. Gianfranco Grisonich di Trieste;
Controparte_3
- reclamato aderente-
e di
Avv. in qualità di curatrice speciale dei minori Controparte_4 Persona_1 Per (nata il [...]) e (nati il 9.8.2009) e Persona_3 Persona_4
(nato il [...]);
– curatrice speciale con la partecipazione
1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2025,
OSSERVA
Premesse
1. La complessità del caso rende opportuno evidenziare fin da subito fatti rilevanti non contestati, desumibili da documenti e atti fidefacenti o provenienti da dichiarazioni, in qualche modo, contra se, dei diretti interessati. Per_ Per
2. La signora è madre di 4 figli ( di 16 anni e mezzo, Parte_1 Per_ e gemelli di 15 anni e mezzo, e , di quasi 4 anni), tutti minori di età, Per_3 avuti da tre padri differenti, due dei quali si trovano, attualmente, in situazioni di restrizione della libertà personale per condanne penali.
3. Nei primi giorni del mese di dicembre 2023, quasi contemporaneamente, sono stati iscritti, presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, tre procedimenti con riferimento ai minori gemelli e all'epoca di anni 14: il primo, ex Per_3 Per_5 artt.473bis.15 e 40 cpc, su ricorso della stessa sig.ra (ivi Parte_1 richiedente il collocamento in comunità dei due figli gemelli) e due ex art.403 c.c., su intervento, per della Clinica Pediatrica dell'Ospedale Burlo Garofolo il Per_3 Per 7.12.2023, e, per , su intervento della Questura di Trieste del 10.12.2023.
Alla base delle richieste della sig.ra vi sono le dichiarazioni della stessa che Pt_1 ha riferito che i due figli gemelli facevano uso di stupefacenti, avevano usato Per violenza fisica nei suoi confronti e, in diverse occasioni, soprattutto , frequentavano cattive compagnie ed erano scappati di casa in diverse occasioni.
4. A seguito di convalida dei provvedimenti di collocamento dei due gemelli in luogo sicuro, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, esperita istruttoria, con provvedimento del 2.1.2024 ha disposto, tra l'altro, l'affidamento di tutti e 4 i minori al Comune di Per Trieste e il collocamento extrafamiliare comunitario dei soli e Per_3
5. Il provvedimento è stato poi confermato da questa Corte con decreto dd.
21.3.2024, che ha rigettato il reclamo della sig.ra (la quale, per Parte_1 quanto si legge dal reclamo, non parrebbe avere, a suo tempo, impugnato il primo provvedimento per la parte del collocamento extrafamiliare di . Per_3
6. Successivamente, riuniti i procedimenti, l'istruttoria è proseguita con il monitoraggio della situazione e il tentativo, non coronato da successo, di eseguire i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
Il provvedimento impugnato
7. Con decreto non definitivo dd. 3.12.2024, notificato alla sig.ra il Parte_1
13.1.2025, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, nell'ambito dei procedimenti nn.1387/2023, 1391/23 e 1417/23 RGVG, richiamati i precedenti decreti non
2 definitivi dd. 9.12.2023, 12.12.2023 e 2.1.2024, all'esito di istruttoria, ha così disposto in via urgente e provvisoria:
1) ha confermato l'affidamento di tutti e quattro i minori al Comune di residenza
(attualmente Trieste), autorizzato ad avvalersi dei servizi specialistici dell'ASUGI, per sostegno, anche psicologico;
2) ha disposto il collocamento extrafamiliare comunitario di tutti i predetti minori, delegando al Servizio affidatario la scelta della o delle idonee strutture;
3) ha autorizzato, ove necessario, l'uso della Forza pubblica e l'ausilio del personale sanitario per l'esecuzione del collocamento;
4) ha disposto interventi specialistici in favore dei sig.ri , Parte_1 CP_1
e , per indirizzo e sostegno genitoriale;
[...] Controparte_2
5) ha sospeso la signora dalla responsabilità genitoriale sui predetti Parte_1 figli;
6) ha esteso la nomina, quale curatrice speciale, dell'avv. di Controparte_4 Per_ Per_ Trieste anche ai minori e;
7) ha autorizzato visite madre – figli solo in modalità presenziate;
Per
8) ha autorizzato visite padre – figli ( con i minori e e Persona_6 Per_3 Per_
con il minore ) solo in modalità presenziata, Controparte_2 compatibilmente con le attuali condizioni restrittive della libertà di entrambi i padri;
9) ha inibito l'espatrio dei minori;
10) ha chiesto relazioni di aggiornamento ai servizi sociali entro il 6.6.2025.
8. Il Tribunale per i Minorenni ha assunto le superiori determinazioni, provvisorie e urgenti, sinteticamente, oltre che con richiamo dei contenuti istruttori e dei precedenti provvedimenti, sulla base dei seguenti ulteriori elementi, ritenuti significativi di un serissimo pregiudizio per i minori:
- dichiarazioni rese in audizione dalla minore , dalle quali emergevano, Per_5 tra l'altro, una condizione abitativa precaria e scarsità di cibo, oltre alla circostanza che la madre indossava un braccialetto elettronico per ragioni ignote;
- segnalazioni della Questura di Trieste, per fatti occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2024, presso l'abitazione del nucleo familiare in Trieste, via Udine 25: nel primo caso, il 18.10.2024, la sig.ra era stata trovata in condizioni di “stato Pt_1 psicofisico alterato da sostanze alcoliche, desunto dal forte alito vinoso”, e aveva rifiutato di riferire le proprie generalità; nel secondo caso, il 2.11.2024, unitamente al figlio e ad altro soggetto, aveva cercato di ostacolare il controllo di polizia Per_3 Per_ spintonando gli agenti, mentre la figlia “si chiudeva in bagno e scaricava più volte lo sciacquone” – oltre a riportare tagli alle braccia che affermava essersi autoinferti. In entrambi i casi è risultato segnalato un sospetto via vai di persone da Per_ quell'appartamento e che la figlia maggiore con altro soggetto, erano “soliti
3 attendere alcuni soggetti all'esterno dello stabile e scambiare repentinamente con questi qualcosa.”;
- un'e-mail, datata 24.11.2024, inviata dalla signora al Servizio Sociale, Pt_1 all'avv. De Manzano e alla curatrice speciale avv. nella quale, dopo avere CP_4 Per riferito di non riuscire a controllare e gestire la figlia , dichiarava di
“arrenderrsi”, aggiungendo che in quel periodo, era “scappato a Brescia con Per_3 due coetanei”, creandole ulteriori problemi con i genitori degli altri ragazzi.
Il reclamo della sig.ra Parte_1
9. Con ricorso depositato il 20.1.2025 ha proposto reclamo la sig.ra Pt_1 chiedendo, oltre alla sospensione del provvedimento:
- principalmente la reintegrazione della propria responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori presso l'abitazione di lei in Trieste, via Giovanni Pascoli 8; Per_
- in via gradatamente subordinata, il collocamento di presso il padre
[...]
, ovvero presso una comunità insieme con la madre, ovvero presso lo CP_2 zio ER;
Persona_7 Per_ Per
- in via gradatamente subordinata il collocamento dei minori e Per_3 presso la nonna materna o presso la zia materna , Persona_8 Persona_9 entrambe residenti in provincia di Brescia.
10. La reclamante ha impugnato il provvedimento suindicato per i seguenti motivi.
10.1. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe accertato i fatti posti a fondamento del provvedimento, e si sarebbe limitato ad una supina adesione ad una narrativa, in realtà, radicalmente contestata da tutti i presenti a quegli accadimenti. Ha chiesto di acquisire, a tale riguardo, gli atti delle indagini preliminari nel procedimento 5861/24
RGNR Trieste.
La reclamante aveva chiaramente esposto la propria, diversa, versione dei fatti occorsi a novembre 2025 in denuncia querela dd. 8.11.2024 (dalla quale si evincerebbe che, il 2.11.2024, alcuni poliziotti avrebbero tenuto condotte violente e minacciose, abusando del loro ufficio, mettendo a soqquadro la casa, procedendo ad uso delle manette e perquisizioni personali illegittime, ai danni della reclamante – che non era ubriaca - e dei figli di lei presenti in casa, e ciò al fine di “coprire dei colleghi”) e in nota integrativa alla memoria conclusionale di primo grado depositata il 23.12.2024. Il Tribunale non ha tenuto conto di tale diversa versione dei fatti.
10.2. In secondo luogo, lamenta la reclamante l'eccessività del provvedimento Per_ assunto nei confronti del figlio , di soli 3 anni di età, evidentemente molto legato alla madre, con un padre idoneo ad occuparsi di lui, e, a tal fine, già autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza in deroga rispetto all'attuale stato restrittivo della libertà personale.
Ha evidenziato, pertanto, in via di subordine, possibili soluzioni alternative meno afflittive per il minore quali: il collocamento presso il padre, il collocamento in
4 comunità insieme alla madre o il collocamento presso lo zio ER
[...] residente in [...]. Persona_7
10.3. In terzo luogo, lamenta la reclamante l'eccessività del provvedimento di Per_ Per collocamento comunitario dei minori e data la contraria volontà Per_3 dei minori stessi e l'esistenza di una rete familiare idonea e preferibile alla comunità
(in particolare la nonna e la zia materne), non tenuta in conto dal Tribunale.
La comparsa di costituzione del sig. Controparte_2
11. Con comparsa depositata il 28.1.2025 si è costituito il sig. Controparte_2
esponendo:
[...]
- di trovarsi attualmente agli arresti domiciliari in Trieste, via del Ponzanino 5;
- di essere stato all'oscuro della pendenza di un procedimento del Tribunale per i Per_ Minorenni relativo al figlio;
Per_
- che , ultimamente, dimorava con lui “quasi giornalmente”, e che il Magistrato di Sorveglianza lo aveva autorizzato ad accompagnare e ritirare il figlio all'asilo; Per_
- di avere saputo, a cose fatte, del provvedimento di collocamento di in comunità e di essersi, conseguentemente, attivato per avere quanto prima un incontro con il figlio.
Tanto premesso, il sig. ha aderito ai contenuti del reclamo, ha CP_2 Per_ confermato di avere un ottimo rapporto con il figlio e di potersene occupare, anche con l'aiuto del proprio fratello Persona_10
Il collocamento in comunità del bambino sarebbe un provvedimento eccessivo e sproporzionato, potendosi, preferibilmente, optare per un collocamento presso il padre o, in subordine, presso lo zio ER – auspici integranti le conclusioni rassegnate-.
La comparsa di costituzione della curatrice speciale dei minori
12. Con comparsa depositata il 13.3.2025 si è costituita l'Avv. svolgendo, CP_4 dopo un riepilogo degli atti principali del procedimento, in sintesi, le seguenti deduzioni.
Ha segnalato che il provvedimento qui reclamato non aveva trovato, fin qui, Per_ Per attuazione per quanto riguarda i minori e , i quali si erano tutti Per_3 opposti all'attuazione, con varie modalità.
Era stato, invece, attuato, i primi giorni di gennaio 2025, il collocamento in comunità Per_ del piccolo , nonostante condotte fortemente ostacolanti poste in essere dalla madre.
In data 3.2.2025 la sig.ra aveva poi proposto, avanti al Tribunale Parte_1 di Trieste, ricorso per separazione personale dal marito . Controparte_2
In data 25.2.2025 il Tribunale per i Minorenni si era dichiarato incompetente e aveva Per_ trasmesso il procedimento, limitatamente alla posizione del minore , al
Tribunale ordinario di Trieste, investito della causa di separazione tra coniugi.
5 Per_ La mattina del 27.2.2025 il piccolo era stato sottratto, dalla madre, all'educatrice della comunità, con modalità ora all'attenzione dell'AG penale e che parevano avere coinvolto, in vari modi, anche altri figli. Nel pomeriggio, a seguito di Per_ ricerche di polizia, il minore era stato rintracciato in provincia di Brescia a casa degli zii materni.
Risulta in atto una campagna di stampa su social network, nel cui ambito sono stati divulgati video relativi al rintraccio e recupero del minore e sono programmate manifestazioni di protesta davanti al Tribunale di Trieste.
Nel merito la curatrice ha chiesto il rigetto del reclamo per infondatezza.
La condotta materna, negligente e carente in accudimento, sarebbe ampiamente Per_ documentata, oltre che confermata dalla successiva sottrazione del piccolo che, restando con la madre, vivrebbe, allo stato, in un contesto familiare non adeguato né sicuro.
Né appare proponibile, ad oggi, il collocamento presso il padre, quantomeno fino a che non finirà di scontare la pena inflitta in via definitiva e ritroverà una stabilità abitativa e lavorativa.
Ha pure evidenziato che il decreto reclamato sarebbe superato dal successivo decreto del Tribunale per i Minorenni dd. 25.2.2025, con il quale il procedimento era stato trasmesso per competenza al Tribunale ordinario di Trieste, e il provvedimento Per_ assunto per era stato confermato.
Quanto al provvedimento nei confronti degli altri figli, oltre all'incoerenza delle richieste della reclamante – rispetto alle conclusioni rassegnate dalla stessa in primo Per Per_ grado -, ha evidenziato il grave coinvolgimento delle figlie e nella Per_ sottrazione di dalla comunità.
Il procedimento di reclamo
13. Con decreto dd. 22.1.2025, esclusi i presupposti per una sospensione inaudita altera parte, è stata fissata l'udienza del 20.3.2025.
14. Sono pervenuti aggiornamenti dei Servizi Sociali relativi alle iniziative poste in essere in attuazione del provvedimento qui reclamato e gli sviluppi più recenti successivi ai fatti del 27.2.2025.
15. Nessuno si è costituito per il sig. . Persona_6
16. All'udienza del 20.3.2025, presenti la reclamante, il sig. Controparte_2
e la curatrice speciale, le parti hanno replicato alle difese avversarie e rassegnato le conclusioni e la Corte ha riservato la decisione.
Ritenuto che
17. Giova premettere che il presente reclamo, al quale si applica la disciplina prevista dall'art.473-bis.24 c.p.c., è rimedio strutturalmente finalizzato alla rivalutazione del
6 medesimo compendio di atti e documenti che aveva a disposizione il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, tant'è che: “Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.”, e il Collegio può assumere sommarie informazioni solo ove “indispensabile ai fini della decisione” (art. cit.).
18. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
18.1. In primo luogo, va esaminato il capo decisionale relativo alla sospensione della responsabilità genitoriale della reclamante.
La reclamante, in proposito, non si confronta, a ben vedere, con tutti gli elementi che il giudice di primo grado ha posto alla base della decisione assunta, né tiene conto degli atti e documenti, comunque richiamati (tra i quali non solo le segnalazioni della
Questura di Trieste, ma anche la relazione dei Servizi Sociali del 26.11.2024 e il messaggio di posta elettronica della stessa reclamante dd. 24.11.2024), né con i contenuti dell'attività istruttoria svolta in precedenza.
Il quadro generale si ricava dal fatto che, sia all'inizio del procedimento n.1387/23
VG (con ricorso depositato il 7.12.2023), sia nelle note del 12.12.2024, la stessa Per
ha concluso per il collocamento in comunità dei gemelli e Parte_1
la cui condotta sarebbe, a suo giudizio, pregiudizievole per gli altri figli. Per_3
Nell'ambito di tale quadro, poi, si iscrivono anche numerosissime assenze Per scolastiche dei gemelli e con conseguente perdita del precorso anno Per_3 Per_ scolastico, oltre all'assenza di un chiaro percorso formativo anche per che neppure si è presentata in occasione della convocazione avanti al Tribunale per i
Minorenni.
Quanto ai fatti e alle circostanze segnalate dalla Questura di Trieste, allo stato fanno fede, fino a querela di falso, i contenuti delle relazioni di servizio dei poliziotti intervenuti direttamente in entrambe le occasioni. Né la contrapposta versione dei fatti del 2.11.2024 - desumibile dalla denuncia della reclamante, secondo la quale, in sintesi, i poliziotti avrebbero posto in essere: gravi condotte violente, minacce, nonché perquisizioni e ammanettamenti illegittimi anche a danno di minorenni, senza plausibile motivo-, allo stato può essere ritenuta dotata di supporto probatorio uguale a quello di atti pubblici fidefacenti (quali le citate relazioni di polizia), redatti da pubblici ufficiali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
A tutto voler concedere, il giudice di primo grado avrebbe comunque ben soppesato, da un lato, il pericolo di continuare ad esporre i minori a situazioni quali quelle fotografate dalle citate relazioni della Questura di Trieste, e, dall'altro, l'ipotesi, per i ragazzi, di un periodo di collocamento extrafamiliare in ambiente adeguato e protetto, considerando, nel perseguimento del best interest del minore, il primo, quale pericolo da scongiurare in via urgente e prioritaria, rispetto ad ogni altra considerazione.
7 Molteplici sono gli elementi che portano a ritenere che la reclamante non sia, quantomeno in questa fase della sua vita (che da ultimo si è appreso essere ulteriormente delicata per la recentissima presentazione di ricorso per separazione personale), in grado di adeguatamente valutare e tutelare gli interessi di tutti i propri Per figli. Più volte ella ha dichiarato, e dimostrato nei fatti, di non saper contenere e
– che durante l'estate, soli a Trieste, risulta da dichiarazioni della stessa Per_3 madre, a sua insaputa sarebbero andati prima a Pavia a trovare il proprio padre ivi detenuto e, poi, in Francia presso la moglie del padre -.
L'ambiente domestico descritto nelle relazioni della Questura del novembre 2024, poi, è certamente inadeguato a, e pregiudizievole per, un bambino di 4 anni che, tra l'altro, da informazioni assunte presso il nido d'infanzia frequentato, era apparso, da ultimo, più disorientato rispetto all'anno precedente (vedasi relazione dei Servizi sociali del 26.11.2024).
A ciò si aggiunga (come da relazione appena citata) che:
- la visita domiciliare dei Servizi sociali, programmata per il 13.11.2024, proprio per constatare la situazione dei figli in casa, è stata dapprima posticipata di una settimana e, poi, alla data concordata con l'odierna reclamante, non si è potuta tenere non essendosi ella fatta trovare a casa, con l'aggiunta che, a suo dire, in casa, in quel momento, vi sarebbe stato il minore da solo, chiuso dentro e senza le chiavi Per_3 di casa;
- in occasione dell'ultimo colloquio con la sig.ra , “non è emersa una Pt_1 riflessione approfondita sulle sue funzioni e prerogative genitoriali… sulle criticità riuscontrate. La signora, anzi, continua ad attribuire ogni responsabilità a fattori esterni, in particolare agli amici coetanei dei suoi figli.”, dal che si ricava, dopo circa un anno di monitoraggio e di supporto, scarsa capacità critica rispetto alle problematiche dei figli.
18.2. Tali elementi, tutti anteriori al provvedimento assunto, ne giustificano pienamente il contenuto sospensivo della responsabilità genitoriale materna.
18.3. I gravi fatti successivi accaduti, in particolare la sottrazione violenta – in Per_ pendenza di reclamo -, dalla comunità, del minore , la mattina del 27.2.2025, ad opera della odierna reclamante, condotta che viene qui solo citata nel preminente interesse del minore e ad abundantiam, non fa che confermare anticipatamente la correttezza della direzione seguita dal giudice di primo grado.
19. Gli ulteriori motivi di reclamo sono parimenti infondati.
19.1. La sospensione della responsabilità genitoriale materna, per le condotte poste all'origine di tale provvedimento, porta con sé, necessariamente, una valutazione di inadeguatezza del collocamento di tutti i figli presso la madre e ciò indipendentemente dal fatto che poi, in concreto, si riesca a dare attuazione al provvedimento stesso.
8 19.2. Tutte le alternative proposte, anche dal sig. , di collocamenti dei minori Per_5 presso altri parenti, poi, non sono state adeguatamente allegate, anzitutto, avanti al giudice di primo grado. Necessitano di precise allegazioni e garanzie su soggetti, spazi, tempi, modi e mezzi di fattibilità, e, quanto ai primi tre figli, pongono la questione del loro previo ascolto. L'istruttoria, a seguito di provvedimento urgente, risulta in corso e non sussistono i presupposti – non essendo sufficienti sommarie informazioni - per porre in essere atti istruttori nella presente limitata fase di reclamo.
20. Dal rigetto del reclamo, avendo sostanzialmente aderito allo stesso anche l'altra parte privata costituita, fa ritenere sussistenti giustificati motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto da avverso il provvedimento del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Trieste del 3.12.2024.
Spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite, al PG e, anche per il tramite del curatore speciale, ai Servizi Sociali affidatari.
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
9