Articolo 1 della Legge 11 aprile 1953, n. 323
Articolo 2
Versione
26 maggio 1953
Art. 1.
Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 , al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609 , ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1954.
L'Ufficio di cui al comma precedente dispone dei mezzi personali e del materiale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385 .
Entrata in vigore il 26 maggio 1953