Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7038/2024 , introdotta da
TRA
TI (RM), 12/10/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AMELIA FABRIZIO;
E
(CATANZARO (CZ), 16/03/1993), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AMELIA FABRIZIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato nel Comune di Stalettì
(CZ) in data 1° Luglio 2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune Anno 2022 Numero 13 Parte II Serie C), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1.la casa familiare sita in Roma, Via Podere Trieste, 11, di proprietà esclusiva del Sig.
viene assegnata al predetto, con quanto in essa contenuto. La Parte_1 moglie se ne è già allontanata, andando a vivere in Roma, Via della Maglianella, 223, sita nelle vicinanze della casa familiare, ed ha già portato con se tutti i propri beni personali;
2.il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori (affido Persona_1 condiviso) i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e continuerà ad avere la collocazione prevalente presso la casa familiare in Roma, Via Podere Trieste, 11, con il padre, dove i genitori si impegnano a fissare e mantenere la residenza del figlio.
3.Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4.La madre vedrà e terrà con se il figlio nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì, andando a prenderlo all'uscita di scuola, per poi riaccompagnarlo dal padre nella casa familiare, dopo averlo fatto cenare;
durante i fine settimana alternati, la madre potrà tenere con se il figlio prelevandolo da scuola il venerdì e riaccompagnandolo presso la casa familiare
durante i fine settimana in cui il figlio rimarrà con il padre presso la residenza familiare, la madre comunque potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il venerdì pomeriggio prelevandolo dalla scuola e riaccompagnandolo il sabato mattina seguente dal padre, entro le ore 11:00, salvo diversi accordi tra i genitori, in virtù dei rispettivi impegni di lavoro e comunque assecondando le esigenze del minore.
5.Durante le festività per i periodi natalizi e pasquali, i coniugi si impegnano a suddividere egualmente il tempo di permanenza del figlio con ciascuno di essi, e ad anni alternati i giorni delle festività;
6.il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del papà, il figlio rimarrà con il padre;
ed il giorno del compleanno della madre ed il giorno della festa della mamma, il figlio li trascorrerà con la madre.
7.In virtù della regolamentazione dei tempi di permanenza pressoché uguali del figlio con entrambi i genitori, e tenuto conto che la madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il figlio, i ricorrenti dispongono concordemente che ogni genitore provvederà in via diretta al mantenimento del figlio, durante i tempi di loro permanenza con il figlio medesimo;
8.Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise dai genitori al 50% ciascuno, e l'importo dovrà essere rimborsato al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione di spesa. Per la regolamentazione delle spese straordinarie per il figlio, le parti faranno riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017. 9.I ricorrenti provvederanno in via autonoma ognuno al proprio mantenimento, essendo entrambi portatori di reddito proprio”. Il GD riteneva opportuno sentire le parti per chiarimenti (frequentazione del figlio e periodo estivo) all'udienza del 17.12.2024 ove l'avvocato rendeva le precisazioni richieste Il Giudice Delegato, dato atto delle conclusioni rassegnate, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (TI Parte_1
(RM), 12/10/1990) e (CATANZARO (CZ), 16/03/1993), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio nel Comune di Stalettì (CZ) in data 1° Luglio 2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune Anno 2022 Numero 13 Parte II
Serie C), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi