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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 374/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_1 P.IVA_1
Tosi, Maria Giovanna Conti e Camillo Paroletti, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv.to Gabriele Tarantino, per procura in atti appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 15.11.2023.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 16.9.2024.
FATTI DI CAUSA
Il signor ha convenuto in giudizio “ , presso la Parte_2 Parte_1
quale ha lavorato dal 2000 al 2021 quale macchinista, chiedendo il riconoscimento del diritto a vedersi corrispondere anche per i giorni di ferie una retribuzione comprensiva delle componenti “assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, previste per la sua mansione di macchinista, con conseguente condanna della Società a corrispondere le differenze tra le somme così richieste e quelle già corrisposte per i periodi di ferie goduti dal giugno 2014 al novembre 2021.
La Società si è costituita ed ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 143 del 2023 il Tribunale di Savona ha accolto il ricorso, condannato a corrispondere al ricorrente la somma di Parte_1
euro 8.091,95 ed a rifondergli le spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in riferimento all'art. 7 della direttiva 2003/88, “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante sottolinea come la sentenza impugnata abbia omesso ogni considerazione con riguardo alla storia e alla genesi della
“Indennità di Utilizzazione professionale”, ed al suo confluire nel salario di produttività, erogato anche durante le ferie per importi di circa mille euro all'anno. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado si è limitata a verificare la natura e la non occasionalità delle voci in questione, automaticamente deducendone la necessaria e totale inclusione nella retribuzione da riconoscere durante le ferie, senza peraltro considerare il ruolo e le decisioni della contrattazione collettiva.
Con il secondo motivo, richiama i principi affermati dalla Parte_1
giurisprudenza europea, enucleando la ritenuta corretta nozione comunitaria di retribuzione durante le ferie, in particolare ritenendo che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea abbia affermato che il livello retributivo durante la fruizione delle ferie debba essere “paragonabile ai periodi di
2 lavoro”, dovendosi invece escludere che la retribuzione durante le ferie sia
“identica” a quella percepita lavorando. L'appellante aggiunge che la giurisprudenza europea valorizza altresì “l'autonomia negoziale delle parti sociali”, come invece non ha fatto il Giudice di primo grado.
Con il terzo motivo si ribadisce che l'Indennità di Utilizzazione professionale è già adeguatamente compresa nella retribuzione per le ferie prevista per i macchinisti.
Il quarto motivo si sofferma sull'altra voce riconosciuta con la sentenza impugnata, cioè quella per “assenza dalla residenza”, sottolineando la
“natura indennitaria” di tale emolumento, che quindi lo escluderebbe dalla
“nozione “giuridica” e tecnica di retribuzione, secondo il regime fiscale e contributivo stabilito per legge e di fatto applicato”, risultando allora determinante il fatto che tale compenso “non è soggetto né a tassazione né a contribuzione”.
Infine, con il quinto motivo di appello si evidenzia che l'effettiva incidenza economica delle somme richieste dal signor non possa comportare Pt_2
l'effetto dissuasivo, richiamato dalla giurisprudenza europea, rispetto alla decisione di chiedere periodi di ferie.
Si è costituito il signor chiedendo di respingere l'appello ed Pt_2
evidenziando che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14089 e n.
13932 del 20 maggio 2024, ha confermato il merito della decisione di primo grado, in particolare che le indennità da lui richieste debbano essere accreditate anche per i giorni di ferie.
Alla prima udienza del 26.9.2024, questa Corte ha formulata la seguente proposta conciliativa “Rinuncia all'appello da parte di con Parte_1 compensazione delle spese del presente grado” e le parti hanno chiesto un rinvio per poterla valutare.
Alla successiva udienza del 16.1.2025, il difensore della Società appellante ha dichiarato che la stessa aveva deciso di non accettare la proposta della
Corte e quindi la causa è stata discussa dalle parti e decisa come da dispositivo.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto alla luce dell'orientamento della Corte di
Cassazione che, come già detto, ha confermato il merito della decisione di primo grado.
Si deve aggiungere che nelle ormai ripetute e consolidate decisioni in materia della Suprema Corte, sono stati presi in considerazione tutti gli argomenti evidenziati dall'appellante anche in questa sede.
Si possono, in questo senso, richiamare le motivazioni di cui alle decisioni, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, n. 13932 e 13972 del
20.5.2024 e n. 14089 del 21.5.24, aggiungendo che successivamente la stessa Sezione lavoro ha formulato proposte ex art. 380 bis c.p.c., proprio alla luce della “manifesta infondatezza” dei ricorsi di , alla Parte_1
luce della consolidata giurisprudenza in materia della stessa Suprema Corte.
In particolare, con la decisione n. 14.089, in accoglimento di un ricorso di un macchinista di , la Suprema Corte ha così motivato: Parte_1
“4. I motivi di ricorso...sono fondati.
5. Questa Corte ... ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
“ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, HO ...).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto delle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
4 CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_1 Persona_2
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_3
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia area, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale ... nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005
(che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile – Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
5 11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la c.d. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; ... ).
14. La corresponsione, in forma continuativa di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un
6 deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionale competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
18. E' stato affermato che “le retribuzione delle ferie annuale deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., par. 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuale retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versta a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
“una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie
7 retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE
Torsten Hein cit., par. 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., par.
23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnate per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusioni, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con le finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.”
Questa esaustiva motivazione si riscontra anche nelle altre due già citate decisioni della Suprema Corte, n. 13932 e n. 13972 del 2024, con le quali sono stati respinti i ricorsi di , ricorsi i cui motivi si Parte_1
sovrappongono a quelli dell'appello in esame.
8 Per maggiore completezza, si possono richiamare alcuni passaggi della decisione n. 13972, riferiti all'indennità di assenza dalla residenza:
“11.1 ... la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisca un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili ...”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”.
11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi ....
Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore ...”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale.
Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”.
Questo Collegio ritiene quindi di doversi uniformare a queste condivisibili e congrue conclusioni della Suprema Corte e di conseguenza di dover respingere l'appello.
In ordine alle spese del giudizio, le stesse devono essere poste a carico della appellante, per il principio della soccombenza e non avendo la Pt_3
stessa accettato la proposta di questa Corte, proposta formulata dopo il consolidarsi del richiamato ed univoco orientamento della Corte di
Cassazione, e si liquidano come da dispositivo, dovendosi considerare l'assenza della fase istruttoria.
Infine, al rigetto dell'appello della Società consegue, ex lege (art. 1, commi
17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che la stessa è tenuta all'ulteriore
9 pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 16/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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