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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
500/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 500/2025 promossa da:
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di delega rilasciata su C.F._2 foglio separato dall'Avv. Delia PITONI (ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via Salaria per Roma n. 9, ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
I-1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. La casa coniugale sita in Rieti alla Via Cardinale Federico Tedeschini n. 16, di proprietà del IG. resterà assegnata allo stesso e la IG.ra Parte_1 Parte_2
sarà libera di fissare la residenza dove vorrà;
[...]
I -2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri e che, pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale comunque reciprocamente rinunciano;
I-3) Gli istanti dichiarano di aver regolato, ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I-4) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Rieti (RI) il 09.12.2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 52, P.I., Anno 2023), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi hanno stabilito la casa familiare nell'immobile di proprietà del IG sita in Rieti alla Parte_1
Via Cardinale Federico Tedeschini n. 16, con i quali vive anche la IG.ra (nata Parte_3
a Rieti il 30.07.1993), figlia della IG.ra avuta dal precedente matrimonio;
il Parte_2
ha conseguito il diploma di perito elettronico ed è attualmente pensionato e gode di un Pt_1 reddito medio annuo imponibile di circa € 35.000; la ha conseguito il diploma Parte_2
magistrale e svolge attività di lavoratrice dipendente e gode di un reddito medio annuo imponibile di € 27.000,00 circa;
è proprietario di immobili siti in Comune di Rieti al pari Parte_1
della ; la convivenza, dapprima serena, con il passare del tempo ha evidenziato la Parte_2
totale incompatibilità di carattere tra i coniugi e tale situazione ha progressivamente peggiorato il loro rapporto divenendo intollerabile;
i coniugi si sono pertanto determinati a separarsi consensualmente condividendo le condizioni.
All'udienza del 7 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 [...]
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio civile a Rieti
(RI) il 09.12.2023;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_4
(atto n. 52, P.I, anno 2023),
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 500/2025 promossa da:
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di delega rilasciata su C.F._2 foglio separato dall'Avv. Delia PITONI (ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via Salaria per Roma n. 9, ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
I-1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. La casa coniugale sita in Rieti alla Via Cardinale Federico Tedeschini n. 16, di proprietà del IG. resterà assegnata allo stesso e la IG.ra Parte_1 Parte_2
sarà libera di fissare la residenza dove vorrà;
[...]
I -2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri e che, pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale comunque reciprocamente rinunciano;
I-3) Gli istanti dichiarano di aver regolato, ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I-4) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Rieti (RI) il 09.12.2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 52, P.I., Anno 2023), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
i coniugi hanno stabilito la casa familiare nell'immobile di proprietà del IG sita in Rieti alla Parte_1
Via Cardinale Federico Tedeschini n. 16, con i quali vive anche la IG.ra (nata Parte_3
a Rieti il 30.07.1993), figlia della IG.ra avuta dal precedente matrimonio;
il Parte_2
ha conseguito il diploma di perito elettronico ed è attualmente pensionato e gode di un Pt_1 reddito medio annuo imponibile di circa € 35.000; la ha conseguito il diploma Parte_2
magistrale e svolge attività di lavoratrice dipendente e gode di un reddito medio annuo imponibile di € 27.000,00 circa;
è proprietario di immobili siti in Comune di Rieti al pari Parte_1
della ; la convivenza, dapprima serena, con il passare del tempo ha evidenziato la Parte_2
totale incompatibilità di carattere tra i coniugi e tale situazione ha progressivamente peggiorato il loro rapporto divenendo intollerabile;
i coniugi si sono pertanto determinati a separarsi consensualmente condividendo le condizioni.
All'udienza del 7 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
2 Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 [...]
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi che hanno contratto matrimonio civile a Rieti
(RI) il 09.12.2023;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_4
(atto n. 52, P.I, anno 2023),
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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