Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1980, n. 2112
CASS
Sentenza 1 aprile 1980

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Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria applicabile alla liquidazione del danno da fatto illecito il giudice puo avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facolta e non l'Obbligo, di riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica. La valutazione cosi eseguita costituisce apprezzamento di merito, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. ( Conf 2489/76, mass n 381286).*

In caso di morte di una persona a seguito di fatto illecito altrui l'ammontare dei danni morali va stabilito equitativamente, determinando la somma spettante a tale titolo a ciascun componente della famiglia della vittima, in relazione a considerazioni individuali di ordine soggettivo, quali l'eta, il rapporto di parentela, la sensibilita e altri elementi del genere. ( V 2442/55).*

Ai fini della liquidazione del danno da fatto illecito tutte le partite che costituiscono nel loro insieme il danno risarcibile debbono essere considerate alla medesima stregua, cosicche occorre tener conto della svalutazione monetaria anche in ordine ai danni cosiddetti morali. ( V 1684/52).*

In tema di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito altrui, il criterio normale di liquidazione del danno da lucro cessante - derivato ai parenti per esser venuto meno il concreto e sicuro beneficio apportato ad essi dalla vittima - non puo essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilita di provvedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione: in proposito, la pronuncia del giudice non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, per i poteri di apprezzamento e di valutazione esercitati, sempreche sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto. ( Conf 3106/77, mass n 386656).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1980, n. 2112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2112
Data del deposito : 1 aprile 1980

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