Sentenza 1 aprile 1980
Massime • 4
Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria applicabile alla liquidazione del danno da fatto illecito il giudice puo avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facolta e non l'Obbligo, di riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica. La valutazione cosi eseguita costituisce apprezzamento di merito, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. ( Conf 2489/76, mass n 381286).*
In caso di morte di una persona a seguito di fatto illecito altrui l'ammontare dei danni morali va stabilito equitativamente, determinando la somma spettante a tale titolo a ciascun componente della famiglia della vittima, in relazione a considerazioni individuali di ordine soggettivo, quali l'eta, il rapporto di parentela, la sensibilita e altri elementi del genere. ( V 2442/55).*
Ai fini della liquidazione del danno da fatto illecito tutte le partite che costituiscono nel loro insieme il danno risarcibile debbono essere considerate alla medesima stregua, cosicche occorre tener conto della svalutazione monetaria anche in ordine ai danni cosiddetti morali. ( V 1684/52).*
In tema di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito altrui, il criterio normale di liquidazione del danno da lucro cessante - derivato ai parenti per esser venuto meno il concreto e sicuro beneficio apportato ad essi dalla vittima - non puo essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilita di provvedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione: in proposito, la pronuncia del giudice non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, per i poteri di apprezzamento e di valutazione esercitati, sempreche sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto. ( Conf 3106/77, mass n 386656).*
Commentari • 5
- 1. Unitarietà del danno non patrimoniale, cosa pensa la CassazioneAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24210 Presidente Petti – Relatore Scarano Il caso. Sebbene ci si trovi di fronte a una motivazione “robusta” (la sentenza è di 30 pagine), davvero poche righe vengono dedicate al fatto storico da cui è scaturito il giudizio: sappiamo solo che si tratta di una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un trasportato a titolo di cortesia nei confronti del proprietario-conducente e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e che, per quel che attiene il punto di vista processuale, dopo il rigetto del Tribunale, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento. La liquidazione equitativa …
Leggi di più… - 2. Tumore diagnosticato in ritardo: risarcimento danniPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 ottobre 2022
- 3. Danno biologico, morale, esistenziale: risarcimentoMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2019
- 4. Perdita della vita, danno, risarcibilità, danno non patrimoniale, liquidazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2014
- 5. Danno alla vita: Cassazione detta i criteri per individuazione e liquidazioneAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1980, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1980 |
Testo completo
In tema di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito altrui, il criterio normale di liquidazione del danno da lucro cessante - derivato ai parenti per esser venuto meno il concreto e sicuro beneficio apportato ad essi dalla vittima - non puo essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilita di provvedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione: in proposito, la pronuncia del giudice non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, per i poteri di apprezzamento e di valutazione esercitati, sempreche sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto. ( Conf 3106/77, mass n 386656).*