Art. 3. 1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unita'.
Articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 2Articolo 4
- Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
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15 dicembre 1993
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