Articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 482
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 dicembre 1993
Art. 3. 1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unita'.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1993