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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in VIA CESARE DA SESTO 132 - SESTO SAN GIOVANNI - presso lo studio dell'avv.
D'AMBROSIO LORELLA ), che li rappresenta e difende come da delega in C.F._4
atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2
in V. SALARIA 213 - 00198 ROMA - presso lo studio dell'avv. MAIONE NICOLA
), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._5
APPELLATA
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
pagina 1 di 11 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 437/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 06/02/2024 e pubblicata in data 08/02/2024.
CONCLUSIONI PER , E Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza -
Sezione I Civile, Giudice Dott. M. Buratti , nell'ambito del giudizio N.R.G. 5045/2022, il
06/02/2024, pubblicata il 08/02/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo;
1) respingere le domande dell'attrice con condanna alle spese e compensi di causa;
2) in via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: “ Vero Che” il signor dal 2016 , convive stabilmente con la signora in Agrate Parte_1 CP_3
Brianza via Sandro Pertini 4 .
Si indica a teste: residente in [...]. CP_3
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare prove ed ulteriori mezzi istruttori.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi già richiesta in primo grado e non ammessa e/o rigettata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico sulla seguente circostanza :
“ Vero Che” il signor dal 2016 , convive stabilmente con la signora Parte_1 CP_3
in Agrate Brianza via Sandro Pertini 4 . Si indica a teste: residente in [...]
[...] CP_3
Brianza via Sandro Pertini 4.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
pagina 2 di 11 I - Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi e ragioni in premessa.
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza.
II - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarava inefficace nei confronti di
[...]
quale mandataria di l'atto di trasferimento di Controparte_4 Controparte_5
diritti reali immobiliari stipulato in data 31/05/2019 tra i convenuti , Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
- condannava , e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di . CP_4
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
, in data 13/02/2018, sottoscriveva una fideiussione omnibus (limitata all'importo Parte_1 di € 675.000,00) costituendosi garante solidale per il corretto adempimento degli obblighi assunti dalla società Steel Comp s.r.l. (di cui era socio unico e legale rappresentante pro tempore) mediante un contratto di conto corrente e un contratto di anticipo fatture sottoscritti con Unipol Banca s.p.a..
In data 08/02/2019 Unipol disponeva la revoca degli affidamenti concessi ed intimava alla CP_5
debitrice principale (Steel Comp s.r.l.) il rientro dall'esposizione debitoria. In data 21/02/2019 Unipol
Banca s.p.a. otteneva il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 con cui il Tribunale di Bologna ingiungeva alla società Steel Comp s.r.l. e al , quale fideiussore, il pagamento della somma pari a € Parte_1
242.505,23.
Il 25/11/2019 acquistava efficacia l'atto di fusione per incorporazione di Unipol Banca s.p.a. in
[...]
CP_5
Nel mese di giugno 2022 (d'ora in avanti , e per essa quale Controparte_5 CP_6 CP_5
mandataria agiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Controparte_4
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto con il quale, in data 31/05/2019, Parte_1
trasferiva, in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio, alla ex moglie la Parte_2
proprietà della casa coniugale e del box siti in Monza, e al figlio la proprietà Parte_3
indivisa di 1/2 della casa e del box siti in Caspoggio (SO). , in alternativa, chiedeva la CP_4
declaratoria di simulazione assoluta.
pagina 3 di 11 Si costituivano (d'ora in avanti anche fideiussore o disponente), e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti beneficiari o, anche, ex moglie e figlio) chiedendo il rigetto delle Parte_3
domande avversarie;
in particolare, deducevano che l'atto di cessione delle proprietà non poteva essere considerato a titolo gratuito (come allegato da ), bensì a titolo oneroso in quanto il trasferimento CP_4 era avvenuto a fronte della rinuncia dell'assegno di mantenimento da parte della ex moglie Pt_2
, e del contributo economico per il mantenimento da parte del figlio
[...] Parte_3
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nel corso della quale la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 437/2024, accoglieva l'azione revocatoria e dichiarava l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di trasferimento dei diritti reali immobiliari stipulato in CP_4
data 31/05/2019 tra , da una parte, e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'altra.
Condannava i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di . CP_4
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti anche appellanti) affidandolo a 5 motivi. Parte_3
1) Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo sottoposto ad azione revocatoria fosse un atto a titolo gratuito dettato da finalità elusive. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel fondare il suo convincimento circa la gratuità dell'atto sulla scorta di una valutazione che ha avuto ad oggetto la convenienza dell'atto di trasferimento per i beneficiari. Gli appellanti hanno, quindi, dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la natura gratuita dell'atto rilevando che lo stesso è stato posto in essere con finalità solutorio-compensative dei rapporti familiari.
2) Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da parte dei due beneficiari dell'atto dispositivo sub revoca. In particolare, nell'atto d'appello è stato argomentato che i beneficiari non fossero a conoscenza della situazione debitoria del disponente e non avrebbero potuto ritenere pregiudizievole la cessione effettuata in loro favore. Gli appellanti hanno, poi, posto in evidenza che la separazione era stata formalizzata nel 2014, mentre la cessione era avvenuta nel 2019, quindi il Giudice di prime cure, dato il lasso di tempo trascorso, non avrebbe potuto considerare come operante la presunzione di conoscenza del pregiudizio.
pagina 4 di 11 3) Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle eccezioni di abuso del diritto e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. da loro formulate nei confronti di . Secondo gli appellanti, la CP_4
sussistenza di tali violazioni si sarebbe potuta evincere dalla circostanza per cui , dopo CP_4
aver ottenuto il decreto ingiuntivo nel 2019, non avrebbe provveduto ad ipotecare o a pignorare i beni immobili della debitrice principale, Steel Comp s.r.l., ma avrebbe attesto fino al 2022 ed agito in revocatoria nei confronti del fideiussore.
4) Con il quarto motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese di lite in favore di . Gli appellanti hanno dedotto CP_4
che tale condanna sarebbe derivata dall'erroneo accertamento della fondatezza dell'azione revocatoria.
5) Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado e la mancata valutazione del documento n. 10 del loro fascicolo di primo grado e del documento n. 16 del fascicolo di primo grado di . CP_4
Si è costituita in giudizio (quale cessionaria di ) e per essa, Controparte_1 CP_4 quale mandataria (d'ora in avanti appellata), ed ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 28/11/2024 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 27/03/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene una delle doglianze sollevate con l'atto d'appello sia fondata, ciò non determina la riforma della sentenza oggetto di gravame, bensì la sua conferma con la motivazione qui ritenuta.
1. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della qualificazione dell'atto sub revoca in termini di atto a titolo gratuito, ritenendo, al contrario, che si versi in un'ipotesi di atto a titolo oneroso avente finalità solutorio-compensativa dei rapporti familiari.
La doglianza è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai costante, è ammissibile l'azione revocatoria degli atti con cui un coniuge trasferisce all'altro beni immobili in ottemperanza di accordi raggiunti in sede di separazione o divorzio;
purtuttavia, tali atti di trasferimento immobiliare possono alternativamente connotarsi dei tratti dell'onerosità o di quelli della gratuità, conseguentemente il relativo contenuto deve essere esaminato dal giudice della revocatoria. Il giudice deve, quindi, valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti al pagina 5 di 11 fine di accertare la sussistenza o meno dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa di ogni possibile rapporto sorto nel corso della convivenza matrimoniale. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 28558/2024; Cass. civ., sez. III, n. 19899/2023; Cass. civ., sez. III, n.
36562/2023).
Nel dettaglio, rispetto al vaglio che il giudice deve operare sul contenuto degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi, la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti.” (Cass. civ., sez. III, n. 17908/2019).
Applicando al caso di specie la giurisprudenza di legittimità appena richiamata, la Corte ritiene che il trasferimento immobiliare sia espressione dell'intenzione di voler dare una sistemazione solutorio-compensativa ai rapporti sorti nel corso della vita coniugale.
Tra i vari elementi che depongono a favore dell'onerosità del trasferimento, assume rilevanza, in primo luogo, la disparità economica tra i coniugi, che si evince chiaramente dal confronto tra le dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. dal n. 5A al n. 6B del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti). Infatti, le dichiarazioni della ex moglie contengono il riferimento ad un'unica fonte di reddito: l'assegno del coniuge (pari a circa € 12.000,00 annui); diversamente, le dichiarazioni di contengono il riferimento ad un reddito complessivo Parte_1
nettamente superiore a quello della ex moglie.
Questa situazione di disparità economica - certamente più marcata negli anni precedenti la separazione, in cui la ex moglie non percepiva neppure l'assegno del coniuge - è stata valorizzata in sede di separazione personale tra i coniugi, ove si è stabilita la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la ex moglie e del contributo per il mantenimento del figlio nella misura rispettivamente di € 1.000,00 e di € 500,00 e accanto a tali contributi economici s'è previsto che si facesse altresì carico del 100% delle spese per la casa Parte_1
familiare e del 100% di tutta una serie di spese per il figlio (quali, ad esempio, quelle di istruzione, medico specialistiche e ricreative).
Considerando queste condizioni stabilite per la separazione personale tra i coniugi, non appaiono sproporzionati i trasferimenti immobiliari che, avvenuti in ottemperanza delle pagina 6 di 11 condizioni stabilite per il divorzio, hanno assolto la funzione sostitutiva dell'obbligo di mantenimento. Il trasferimento immobiliare non può dirsi neppure sproporzionato se si considera che al momento del divorzio sussistevano le condizioni affinché venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile ed al contributo di mantenimento.
Di non secondaria importanza è poi la circostanza che la previsione del trasferimento immobiliare sia stata accompagnata dalla completa rinuncia alla percezione dell'assegno divorzile, da parte della ex moglie, e al contributo di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Inoltre, non occorre sottovalutare che il trasferimento immobiliare non risulta accompagnato da ulteriori e diverse attribuzioni patrimoniali di qualunque natura.
L'atto di trasferimento degli immobili, posto in essere in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di divorzio, può dunque essere qualificato come atto a titolo oneroso, poiché espressione di una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti familiari sorti nel corso dell'unione matrimoniale.
Versandosi in un'ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, occorre vagliare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ex moglie e al figlio (beneficiari dello stesso). La necessità di compiere tale indagine può essere soddisfatta esaminando il successivo motivo d'appello.
2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto sussistente, in ogni caso, l'elemento soggettivo in capo ai beneficiari dell'atto di trasferimento.
Il motivo è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento.
Il primo Giudice ha correttamente fatto applicazione della presunzione di conoscenza in capo ai terzi che si ricava dalla circostanza che il debitore abbia disposto degli unici beni di sua proprietà (“[…] l'esistenza del pregiudizio patrimoniale deve considerarsi in re ipsa nel caso in cui il debitore disponga degli unici beni di proprietà, circostanza che , moglie, Parte_2
sia pure separata dal 2014 dal marito, ed il figlio non potevano non Parte_3 sapere.” - cfr. pagg. 7 e 8 dell'appellata sentenza); purtuttavia, occorre considerare che tale motivazione in punto di elemento soggettivo si inserisce nel contesto di una decisione in cui l'atto di trasferimento immobiliare era stato qualificato come atto a titolo gratuito e per la cui revoca non era necessario procedere all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi.
pagina 7 di 11 Alla luce della nuova valutazione in termini di onerosità del trasferimento, la Corte è chiamata a verificare con maggiore rigore la ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo, inteso come conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Orbene, accanto a quanto già affermato dal Tribunale, appaiono decisive le considerazioni che seguono.
Deve presumersi che sia l'ex moglie che il figlio non ignorassero la grave situazione debitoria in cui versasse;
a questa conclusione la Corte ritiene di poter giungere Parte_1
considerando che proprio il momento di conflitto generato dalla crisi coniugale non può che aver sollecitato il più alto livello di attenzione circa le condizioni patrimoniali. Nel dettaglio, se
è vero che la crisi coniugale è nata almeno a partire dal 2014 (anno in cui è stato depositato il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi – cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti) e che la garanzia fideiussoria è stata rilasciata da Parte_1
nel 2018, è altrettanto vero che proprio la sussistenza, in tale lasso temporale, della crisi e della conseguente necessità di pervenire a degli accordi per la sistemazione dei vari rapporti, tra cui quelli patrimoniali, porta a presumere che la situazione economica dei coniugi sia stata oggetto di reciproca verifica.
Pare inevitabile, soprattutto in vista degli accordi per il divorzio, che i coniugi abbiano dovuto vagliare diverse possibilità di componimento e che lo abbiano dovuto fare tenendo in considerazione la situazione economico-patrimoniale di entrambi.
Inoltre, il convincimento della Corte risulta rafforzato in ragione del fatto che le condizioni per lo scioglimento del vincolo coniugale (sia in sede di separazione che in sede di divorzio) sono sempre state trasposte in un ricorso congiunto.
A ben vedere, poi, è proprio la conoscenza da parte dell'ex moglie e del figlio delle condizioni patrimoniali di a spiegare l'apparente scarsa convenienza dell'accordo Parte_1
raggiunto in sede di divorzio, messa in luce dal Giudice di prime cure seppure con finalità diverse;
invero, la rinuncia ad un cospicuo e duraturo assegno in luogo del trasferimento della proprietà immobiliare si spiega, proprio, in ragione della conoscenza della situazione debitoria del che, ben presto, si sarebbe trovato in una situazione di ingente Parte_1
difficoltà nel far fronte a impegni di mantenimento e relativi esborsi.
In questa prospettiva, dunque, è proprio la scelta dell'ex moglie e del figlio di rinunciare ad un contributo economico in luogo del trasferimento della proprietà immobiliare ad offrire un ulteriore elemento dal quale presumere la conoscenza del pregiudizio.
pagina 8 di 11 Va aggiunto, poi, che è stata la stessa ex moglie a ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e che ciò è accaduto in quanto manteneva, e mantiene ancora oggi (come Parte_1 dichiarato dagli stessi appellanti nell'intestazione del loro atto d'appello), la residenza preso la casa coniugale oggetto di trasferimento - sita in via Piemonte n. 10 a Monza.
Giova, infine, ricordare che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è richiesta la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito che risulterebbe leso per mezzo dell'atto dispositivo, ma è sufficiente la generica consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori del disponente.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler astrattamente escludere che la ex moglie e il figlio conoscessero lo specifico impegno fideiussorio assunto da , si deve tenere Parte_1
in debita considerazione che essi erano perfettamente a conoscenza di quali fossero i beni di proprietà di e, pertanto, non potevano non sapere che il trasferimento in Parte_1 loro favore degli unici beni immobili avrebbe senz'altro leso la garanzia patrimoniale per i creditori.
3. Parimenti da rigettare è il terzo motivo d'appello.
Con esso gli appellanti lamentano l'omessa disamina, da parte del Tribunale, dell'eccezione di abuso del diritto e di violazione dei doveri di buona fede e correttezza da loro sollevata nei confronti di Secondo gli appellanti tali violazioni, oltre ad essere fonte di danno, CP_5
avrebbero dovuto comportare il rigetto dell'azione revocatoria.
Orbene, il Tribunale ha effettivamente omesso la disamina di tali eccezioni, ma la Corte ritiene che tale omissione sia stata diretta conseguenza dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
Ad ogni buon conto, anche volendo considerare il comportamento della come CP_5
astrattamente integrante le violazioni lamentate, quanto sostenuto dagli appellanti non coglie nel segno.
Da una parte, in particolare nella comparsa conclusionale, gli appellanti fanno riferimento all'insorgenza di un danno senza mai specificarlo nei suoi connotati e senza mai quantificarlo.
Dall'atra parte, la circostanza che la Banca, ottenuto il decreto ingiuntivo, non abbia proceduto a porre in essere azioni a tutela del suo credito nei confronti della società debitrice principale non rappresenta un ostacolo all'accoglimento dell'azione revocatoria.
Al più, il fideiussore avrebbe potuto eccepire, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza della Banca creditrice e avrebbe potuto farlo nell'opportuna sede in cui è stato pagina 9 di 11 discusso nel merito il credito vantato dalla Banca, ma non pare che tale eccezione sia stata sollevata.
4. Il quarto motivo d'appello resta assorbito dal rigetto dell'impugnazione. Infatti, la condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della non è basata su alcun erroneo accertamento della fondatezza dell'azione CP_5
revocatoria, bensì sul suo corretto accoglimento, che ha determinato la soccombenza degli appellanti.
5. Infine, anche l'ultimo motivo d'appello risulta destituito di fondamento.
Da un lato, la prova testimoniale dedotta dagli appellanti, e volta a dimostrare che a prescindere dalla residenza anagrafica non vi fosse una situazione di convivenza, risulta irrilevante ai fini del contendere. Infatti, detta prova – quand'anche ammessa - non incide sulla valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai beneficiari dell'atto dispositivo, posto che la conoscenza del pregiudizio da parte della ex moglie e del figlio non discende da un'ipotizzata situazione di convivenza con . Parte_1
Dall'altro lato, i documenti richiamati dagli appellanti, che consistono in un dossier della società debitrice principale (doc. n. 16 del fascicolo di primo grado di ) e in una visura CP_4
catastale per la stessa società (doc. n. 10 del fascicolo di primo grado degli appellanti), risultano altrettanto irrilevanti ai fini del contendere, e ciò sulla scorta del mero rilievo che si sostanziano, per l'appunto, in documenti volti a dare conto del patrimonio residuo della società debitrice principale e non della capienza del patrimonio del fideiussore.
6. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
7. Alla luce di tutto quanto precede la sentenza gravata deve essere confermata con la diversa motivazione qui ritenuta.
8. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il giorno 08/02/2024, che conferma con la diversa motivazione esposta;
pagina 10 di 11 - condanna gli appellanti e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra di loro, alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in Controparte_1 complessivi € 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come Parte_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 02/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in VIA CESARE DA SESTO 132 - SESTO SAN GIOVANNI - presso lo studio dell'avv.
D'AMBROSIO LORELLA ), che li rappresenta e difende come da delega in C.F._4
atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2
in V. SALARIA 213 - 00198 ROMA - presso lo studio dell'avv. MAIONE NICOLA
), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._5
APPELLATA
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
pagina 1 di 11 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 437/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 06/02/2024 e pubblicata in data 08/02/2024.
CONCLUSIONI PER , E Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza -
Sezione I Civile, Giudice Dott. M. Buratti , nell'ambito del giudizio N.R.G. 5045/2022, il
06/02/2024, pubblicata il 08/02/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo;
1) respingere le domande dell'attrice con condanna alle spese e compensi di causa;
2) in via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: “ Vero Che” il signor dal 2016 , convive stabilmente con la signora in Agrate Parte_1 CP_3
Brianza via Sandro Pertini 4 .
Si indica a teste: residente in [...]. CP_3
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare prove ed ulteriori mezzi istruttori.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi già richiesta in primo grado e non ammessa e/o rigettata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico sulla seguente circostanza :
“ Vero Che” il signor dal 2016 , convive stabilmente con la signora Parte_1 CP_3
in Agrate Brianza via Sandro Pertini 4 . Si indica a teste: residente in [...]
[...] CP_3
Brianza via Sandro Pertini 4.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis,
pagina 2 di 11 I - Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi e ragioni in premessa.
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza.
II - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarava inefficace nei confronti di
[...]
quale mandataria di l'atto di trasferimento di Controparte_4 Controparte_5
diritti reali immobiliari stipulato in data 31/05/2019 tra i convenuti , Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
- condannava , e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di . CP_4
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
, in data 13/02/2018, sottoscriveva una fideiussione omnibus (limitata all'importo Parte_1 di € 675.000,00) costituendosi garante solidale per il corretto adempimento degli obblighi assunti dalla società Steel Comp s.r.l. (di cui era socio unico e legale rappresentante pro tempore) mediante un contratto di conto corrente e un contratto di anticipo fatture sottoscritti con Unipol Banca s.p.a..
In data 08/02/2019 Unipol disponeva la revoca degli affidamenti concessi ed intimava alla CP_5
debitrice principale (Steel Comp s.r.l.) il rientro dall'esposizione debitoria. In data 21/02/2019 Unipol
Banca s.p.a. otteneva il decreto ingiuntivo n. 1365/2019 con cui il Tribunale di Bologna ingiungeva alla società Steel Comp s.r.l. e al , quale fideiussore, il pagamento della somma pari a € Parte_1
242.505,23.
Il 25/11/2019 acquistava efficacia l'atto di fusione per incorporazione di Unipol Banca s.p.a. in
[...]
CP_5
Nel mese di giugno 2022 (d'ora in avanti , e per essa quale Controparte_5 CP_6 CP_5
mandataria agiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Controparte_4
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto con il quale, in data 31/05/2019, Parte_1
trasferiva, in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio, alla ex moglie la Parte_2
proprietà della casa coniugale e del box siti in Monza, e al figlio la proprietà Parte_3
indivisa di 1/2 della casa e del box siti in Caspoggio (SO). , in alternativa, chiedeva la CP_4
declaratoria di simulazione assoluta.
pagina 3 di 11 Si costituivano (d'ora in avanti anche fideiussore o disponente), e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti beneficiari o, anche, ex moglie e figlio) chiedendo il rigetto delle Parte_3
domande avversarie;
in particolare, deducevano che l'atto di cessione delle proprietà non poteva essere considerato a titolo gratuito (come allegato da ), bensì a titolo oneroso in quanto il trasferimento CP_4 era avvenuto a fronte della rinuncia dell'assegno di mantenimento da parte della ex moglie Pt_2
, e del contributo economico per il mantenimento da parte del figlio
[...] Parte_3
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nel corso della quale la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 437/2024, accoglieva l'azione revocatoria e dichiarava l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto di trasferimento dei diritti reali immobiliari stipulato in CP_4
data 31/05/2019 tra , da una parte, e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'altra.
Condannava i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di . CP_4
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti anche appellanti) affidandolo a 5 motivi. Parte_3
1) Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo sottoposto ad azione revocatoria fosse un atto a titolo gratuito dettato da finalità elusive. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel fondare il suo convincimento circa la gratuità dell'atto sulla scorta di una valutazione che ha avuto ad oggetto la convenienza dell'atto di trasferimento per i beneficiari. Gli appellanti hanno, quindi, dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la natura gratuita dell'atto rilevando che lo stesso è stato posto in essere con finalità solutorio-compensative dei rapporti familiari.
2) Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da parte dei due beneficiari dell'atto dispositivo sub revoca. In particolare, nell'atto d'appello è stato argomentato che i beneficiari non fossero a conoscenza della situazione debitoria del disponente e non avrebbero potuto ritenere pregiudizievole la cessione effettuata in loro favore. Gli appellanti hanno, poi, posto in evidenza che la separazione era stata formalizzata nel 2014, mentre la cessione era avvenuta nel 2019, quindi il Giudice di prime cure, dato il lasso di tempo trascorso, non avrebbe potuto considerare come operante la presunzione di conoscenza del pregiudizio.
pagina 4 di 11 3) Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle eccezioni di abuso del diritto e di violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. da loro formulate nei confronti di . Secondo gli appellanti, la CP_4
sussistenza di tali violazioni si sarebbe potuta evincere dalla circostanza per cui , dopo CP_4
aver ottenuto il decreto ingiuntivo nel 2019, non avrebbe provveduto ad ipotecare o a pignorare i beni immobili della debitrice principale, Steel Comp s.r.l., ma avrebbe attesto fino al 2022 ed agito in revocatoria nei confronti del fideiussore.
4) Con il quarto motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese di lite in favore di . Gli appellanti hanno dedotto CP_4
che tale condanna sarebbe derivata dall'erroneo accertamento della fondatezza dell'azione revocatoria.
5) Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel giudizio di primo grado e la mancata valutazione del documento n. 10 del loro fascicolo di primo grado e del documento n. 16 del fascicolo di primo grado di . CP_4
Si è costituita in giudizio (quale cessionaria di ) e per essa, Controparte_1 CP_4 quale mandataria (d'ora in avanti appellata), ed ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 28/11/2024 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 27/03/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene una delle doglianze sollevate con l'atto d'appello sia fondata, ciò non determina la riforma della sentenza oggetto di gravame, bensì la sua conferma con la motivazione qui ritenuta.
1. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della qualificazione dell'atto sub revoca in termini di atto a titolo gratuito, ritenendo, al contrario, che si versi in un'ipotesi di atto a titolo oneroso avente finalità solutorio-compensativa dei rapporti familiari.
La doglianza è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai costante, è ammissibile l'azione revocatoria degli atti con cui un coniuge trasferisce all'altro beni immobili in ottemperanza di accordi raggiunti in sede di separazione o divorzio;
purtuttavia, tali atti di trasferimento immobiliare possono alternativamente connotarsi dei tratti dell'onerosità o di quelli della gratuità, conseguentemente il relativo contenuto deve essere esaminato dal giudice della revocatoria. Il giudice deve, quindi, valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti al pagina 5 di 11 fine di accertare la sussistenza o meno dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa di ogni possibile rapporto sorto nel corso della convivenza matrimoniale. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 28558/2024; Cass. civ., sez. III, n. 19899/2023; Cass. civ., sez. III, n.
36562/2023).
Nel dettaglio, rispetto al vaglio che il giudice deve operare sul contenuto degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi, la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti.” (Cass. civ., sez. III, n. 17908/2019).
Applicando al caso di specie la giurisprudenza di legittimità appena richiamata, la Corte ritiene che il trasferimento immobiliare sia espressione dell'intenzione di voler dare una sistemazione solutorio-compensativa ai rapporti sorti nel corso della vita coniugale.
Tra i vari elementi che depongono a favore dell'onerosità del trasferimento, assume rilevanza, in primo luogo, la disparità economica tra i coniugi, che si evince chiaramente dal confronto tra le dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. dal n. 5A al n. 6B del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti). Infatti, le dichiarazioni della ex moglie contengono il riferimento ad un'unica fonte di reddito: l'assegno del coniuge (pari a circa € 12.000,00 annui); diversamente, le dichiarazioni di contengono il riferimento ad un reddito complessivo Parte_1
nettamente superiore a quello della ex moglie.
Questa situazione di disparità economica - certamente più marcata negli anni precedenti la separazione, in cui la ex moglie non percepiva neppure l'assegno del coniuge - è stata valorizzata in sede di separazione personale tra i coniugi, ove si è stabilita la corresponsione dell'assegno di mantenimento per la ex moglie e del contributo per il mantenimento del figlio nella misura rispettivamente di € 1.000,00 e di € 500,00 e accanto a tali contributi economici s'è previsto che si facesse altresì carico del 100% delle spese per la casa Parte_1
familiare e del 100% di tutta una serie di spese per il figlio (quali, ad esempio, quelle di istruzione, medico specialistiche e ricreative).
Considerando queste condizioni stabilite per la separazione personale tra i coniugi, non appaiono sproporzionati i trasferimenti immobiliari che, avvenuti in ottemperanza delle pagina 6 di 11 condizioni stabilite per il divorzio, hanno assolto la funzione sostitutiva dell'obbligo di mantenimento. Il trasferimento immobiliare non può dirsi neppure sproporzionato se si considera che al momento del divorzio sussistevano le condizioni affinché venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile ed al contributo di mantenimento.
Di non secondaria importanza è poi la circostanza che la previsione del trasferimento immobiliare sia stata accompagnata dalla completa rinuncia alla percezione dell'assegno divorzile, da parte della ex moglie, e al contributo di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Inoltre, non occorre sottovalutare che il trasferimento immobiliare non risulta accompagnato da ulteriori e diverse attribuzioni patrimoniali di qualunque natura.
L'atto di trasferimento degli immobili, posto in essere in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di divorzio, può dunque essere qualificato come atto a titolo oneroso, poiché espressione di una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti familiari sorti nel corso dell'unione matrimoniale.
Versandosi in un'ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, occorre vagliare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ex moglie e al figlio (beneficiari dello stesso). La necessità di compiere tale indagine può essere soddisfatta esaminando il successivo motivo d'appello.
2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto sussistente, in ogni caso, l'elemento soggettivo in capo ai beneficiari dell'atto di trasferimento.
Il motivo è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento.
Il primo Giudice ha correttamente fatto applicazione della presunzione di conoscenza in capo ai terzi che si ricava dalla circostanza che il debitore abbia disposto degli unici beni di sua proprietà (“[…] l'esistenza del pregiudizio patrimoniale deve considerarsi in re ipsa nel caso in cui il debitore disponga degli unici beni di proprietà, circostanza che , moglie, Parte_2
sia pure separata dal 2014 dal marito, ed il figlio non potevano non Parte_3 sapere.” - cfr. pagg. 7 e 8 dell'appellata sentenza); purtuttavia, occorre considerare che tale motivazione in punto di elemento soggettivo si inserisce nel contesto di una decisione in cui l'atto di trasferimento immobiliare era stato qualificato come atto a titolo gratuito e per la cui revoca non era necessario procedere all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi.
pagina 7 di 11 Alla luce della nuova valutazione in termini di onerosità del trasferimento, la Corte è chiamata a verificare con maggiore rigore la ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo, inteso come conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Orbene, accanto a quanto già affermato dal Tribunale, appaiono decisive le considerazioni che seguono.
Deve presumersi che sia l'ex moglie che il figlio non ignorassero la grave situazione debitoria in cui versasse;
a questa conclusione la Corte ritiene di poter giungere Parte_1
considerando che proprio il momento di conflitto generato dalla crisi coniugale non può che aver sollecitato il più alto livello di attenzione circa le condizioni patrimoniali. Nel dettaglio, se
è vero che la crisi coniugale è nata almeno a partire dal 2014 (anno in cui è stato depositato il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi – cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti) e che la garanzia fideiussoria è stata rilasciata da Parte_1
nel 2018, è altrettanto vero che proprio la sussistenza, in tale lasso temporale, della crisi e della conseguente necessità di pervenire a degli accordi per la sistemazione dei vari rapporti, tra cui quelli patrimoniali, porta a presumere che la situazione economica dei coniugi sia stata oggetto di reciproca verifica.
Pare inevitabile, soprattutto in vista degli accordi per il divorzio, che i coniugi abbiano dovuto vagliare diverse possibilità di componimento e che lo abbiano dovuto fare tenendo in considerazione la situazione economico-patrimoniale di entrambi.
Inoltre, il convincimento della Corte risulta rafforzato in ragione del fatto che le condizioni per lo scioglimento del vincolo coniugale (sia in sede di separazione che in sede di divorzio) sono sempre state trasposte in un ricorso congiunto.
A ben vedere, poi, è proprio la conoscenza da parte dell'ex moglie e del figlio delle condizioni patrimoniali di a spiegare l'apparente scarsa convenienza dell'accordo Parte_1
raggiunto in sede di divorzio, messa in luce dal Giudice di prime cure seppure con finalità diverse;
invero, la rinuncia ad un cospicuo e duraturo assegno in luogo del trasferimento della proprietà immobiliare si spiega, proprio, in ragione della conoscenza della situazione debitoria del che, ben presto, si sarebbe trovato in una situazione di ingente Parte_1
difficoltà nel far fronte a impegni di mantenimento e relativi esborsi.
In questa prospettiva, dunque, è proprio la scelta dell'ex moglie e del figlio di rinunciare ad un contributo economico in luogo del trasferimento della proprietà immobiliare ad offrire un ulteriore elemento dal quale presumere la conoscenza del pregiudizio.
pagina 8 di 11 Va aggiunto, poi, che è stata la stessa ex moglie a ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e che ciò è accaduto in quanto manteneva, e mantiene ancora oggi (come Parte_1 dichiarato dagli stessi appellanti nell'intestazione del loro atto d'appello), la residenza preso la casa coniugale oggetto di trasferimento - sita in via Piemonte n. 10 a Monza.
Giova, infine, ricordare che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è richiesta la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito che risulterebbe leso per mezzo dell'atto dispositivo, ma è sufficiente la generica consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori del disponente.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler astrattamente escludere che la ex moglie e il figlio conoscessero lo specifico impegno fideiussorio assunto da , si deve tenere Parte_1
in debita considerazione che essi erano perfettamente a conoscenza di quali fossero i beni di proprietà di e, pertanto, non potevano non sapere che il trasferimento in Parte_1 loro favore degli unici beni immobili avrebbe senz'altro leso la garanzia patrimoniale per i creditori.
3. Parimenti da rigettare è il terzo motivo d'appello.
Con esso gli appellanti lamentano l'omessa disamina, da parte del Tribunale, dell'eccezione di abuso del diritto e di violazione dei doveri di buona fede e correttezza da loro sollevata nei confronti di Secondo gli appellanti tali violazioni, oltre ad essere fonte di danno, CP_5
avrebbero dovuto comportare il rigetto dell'azione revocatoria.
Orbene, il Tribunale ha effettivamente omesso la disamina di tali eccezioni, ma la Corte ritiene che tale omissione sia stata diretta conseguenza dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
Ad ogni buon conto, anche volendo considerare il comportamento della come CP_5
astrattamente integrante le violazioni lamentate, quanto sostenuto dagli appellanti non coglie nel segno.
Da una parte, in particolare nella comparsa conclusionale, gli appellanti fanno riferimento all'insorgenza di un danno senza mai specificarlo nei suoi connotati e senza mai quantificarlo.
Dall'atra parte, la circostanza che la Banca, ottenuto il decreto ingiuntivo, non abbia proceduto a porre in essere azioni a tutela del suo credito nei confronti della società debitrice principale non rappresenta un ostacolo all'accoglimento dell'azione revocatoria.
Al più, il fideiussore avrebbe potuto eccepire, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza della Banca creditrice e avrebbe potuto farlo nell'opportuna sede in cui è stato pagina 9 di 11 discusso nel merito il credito vantato dalla Banca, ma non pare che tale eccezione sia stata sollevata.
4. Il quarto motivo d'appello resta assorbito dal rigetto dell'impugnazione. Infatti, la condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della non è basata su alcun erroneo accertamento della fondatezza dell'azione CP_5
revocatoria, bensì sul suo corretto accoglimento, che ha determinato la soccombenza degli appellanti.
5. Infine, anche l'ultimo motivo d'appello risulta destituito di fondamento.
Da un lato, la prova testimoniale dedotta dagli appellanti, e volta a dimostrare che a prescindere dalla residenza anagrafica non vi fosse una situazione di convivenza, risulta irrilevante ai fini del contendere. Infatti, detta prova – quand'anche ammessa - non incide sulla valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai beneficiari dell'atto dispositivo, posto che la conoscenza del pregiudizio da parte della ex moglie e del figlio non discende da un'ipotizzata situazione di convivenza con . Parte_1
Dall'altro lato, i documenti richiamati dagli appellanti, che consistono in un dossier della società debitrice principale (doc. n. 16 del fascicolo di primo grado di ) e in una visura CP_4
catastale per la stessa società (doc. n. 10 del fascicolo di primo grado degli appellanti), risultano altrettanto irrilevanti ai fini del contendere, e ciò sulla scorta del mero rilievo che si sostanziano, per l'appunto, in documenti volti a dare conto del patrimonio residuo della società debitrice principale e non della capienza del patrimonio del fideiussore.
6. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
7. Alla luce di tutto quanto precede la sentenza gravata deve essere confermata con la diversa motivazione qui ritenuta.
8. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il giorno 08/02/2024, che conferma con la diversa motivazione esposta;
pagina 10 di 11 - condanna gli appellanti e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra di loro, alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in Controparte_1 complessivi € 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come Parte_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 02/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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