Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 798/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. BRUSADELLI FABIO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 09/04/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. BRUSADELLI FABIO, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
I procuratori sulla cessazione della materia del contendere.
L'Avv. BRUSADELLI insiste per la liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRUSADELLI rileva che l'iniziativa si è resa necessaria perché l CP_2
non ha recepito le numerose istanze della sig.ra come documentate Parte_1
in ricorso.
L'Avv. PEREGO chiede la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite in ragione dello sgravio operato in concomitanza della costituzione in giudizio.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 798/2024 , avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FABIO BRUSADELLI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 20/12/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l
[...]
, impugnando l'avviso di addebito l'avviso di addebito n. Controparte_1 L si è costituito in giudizio, dando atto dello sgravio dell'AVA. CP_2
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
È pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'avviso di addebito è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso e del valore della causa, appare congrua la liquidazione dell'importo di € 1.000,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014 (tabella 4, cause di previdenza) e del valore della causa (scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 euro), nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, DM cit. (con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività di trattazione, istruzione e discussione della causa, che è stata decisa in prima udienza, quando la difesa attorea si è semplicemente riportata al ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od
[...] CP_2
assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 9 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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434 2024 00006792 67 000 notificato il 22 novembre 2024 a titolo di contribuzione dovuta nella Gestione Commercianti relativa al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, per un totale di € 4.776,71.
A fondamento dell'interposta opposizione la difesa attorea ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione Commercianti, non essendovi prova dell'attività commerciale svolta con abitualità e prevalenza dalla ricorrente. 2