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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7075/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7075/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1712/2021 promossa da
Parte_1
(C.F. ), con sede in Ghedi (BS), Via Tutto Ghedi n. 23, in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante sig. , rappresentata e difesa dagli avv. Fausta Ruzzenenti e Parte_1
dall'avv. Roberto Ruzzenenti, anche in via disgiuntiva fra loro, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Brescia (BS), Via Solferino n. 20/C,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Borgosatollo (BS), Via Canneto n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti, del Foro di Brescia, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Brescia (BS), Piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata di
Controparte_2
(C.F. ), contumace; P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1712/2021.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, Giudice designato, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, Nel merito: - in
via principale: accertare e dichiarare, per i motivi in atti, il grave inadempimento contrattuale
imputabile alla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, inefficace, CP_1
e/o comunque annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettando per intero
le domande con esso proposte, siccome infondate, sia in fatto che in diritto;
- in subordine: accertare
e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, dovuto a imperizia, imprudenza e/o mancanza di
diligenza da parte di rispetto all'incarico di provvedere alla fornitura e montaggio a CP_1
regola d'arte di ponteggio perimetrale presso la società in Calvisano e, Parte_2
conseguentemente, accertare e dichiarare l'ammontare dei danni patiti per effetto della condotta
sopra indicata, già rifusi alla committente da parte dell'attrice-opponente, come meglio esposto in
narrativa, e qui quantificati nella somma di euro 5.000,00 + iva, ovvero nella maggiore e/o minore
somma provata in corso di causa, e per l'effetto condannare a risarcire a CP_1 Parte_1
il danno precitato, dichiarando che nulla è dovuto alla stessa in relazione al decreto ingiuntivo
opposto; In ogni caso: rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
reietta In via principale, sempre per i motivi in atti illustrati: - rigettarsi le domande a vario titolo
avanzate dalla in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti della in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto oltre che in diritto, per l'effetto
confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1712/2021 Ord., n. 4860/2021, emesso
dal Tribunale di Brescia e notificato il 29.04.2021 ovvero condannando la controparte
[...]
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1
al pagamento della veriore somma che il Giudice ritenesse provata e dovuta alla Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t.; - nella denegata ipotesi in cui le domande
avversarie della in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante p.t. trovassero accoglimento, anche parziale, contenersi la condanna della
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1
del danno patito dalla opponente limitatamente a quanto provato, debitamente decurtato ex art. 1227
c.c., ed in ogni caso condannando la Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante p.t., a mantenere indenne la convenuta opposta per ogni
e qualsiasi somma dovuta, anche a titolo soccombenza per spese di lite. Spese di lite rifuse, ex art.
91 c.p.c.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depistato in data 22.04.2021, Controparte_1
premesso di essere creditrice nei confronti di Parte_1
per la somma di € 6.100,00, chiedeva al Tribunale di
[...]
Brescia di ingiungere a quest'ultima il pagamento in proprio favore della somma predetta portata dai seguenti documenti: Fattura 41/E del 31.08.2020; Fattura 48/E del 30.09.2020; Fattura 53/E del
31.10.2020 (emesse da parte della , nei confronti di ); copia registro CP_1 Parte_1
delle fatture di vendita e corrispettivi spesa.
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi moratori dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
A tal fine, esponeva che: la società noleggiava alla Controparte_1 un ponteggio completo di Parte_1
accessori dal 27.08.2020 al 27.10.2020, nonché prestava montaggio di piani di lavoro con tavole zincate per messa in sicurezza, presso il cantiere sito in Calvisano;
al termine dei Parte_2
lavori sopra citati, venivano emesse le fatture n. 41/E; 48/E; 53/E, per il complessivo importo complessivo di € 8.334,56; successivamente alla ricezione delle predette fatture, parte resistente non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
parte resistente non provvedeva a versare quanto dovuto;
con PEC del 13.01.2021 parte ricorrente sollecitava parte resistente ad adempiere;
alla data di deposito del ricorso la aveva versato la sola somma di € 2.234.56. Parte_1
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 28.04.2021 il decreto ingiuntivo n. 1712/2021.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 07.06.2021, l'ingiunta società
[...]
proponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione di spese di lite, nonché, in subordine, l'accertamento dei danni cagionati da parte della condotta della convenuta opposta e per l'effetto condannarla al risarcimento.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: nell'estate del 2020 la società
ra risultata affidataria dei lavori di sostituzione della copertura in amianto Parte_1
presso i capannoni della società il progetto dei lavori era ad opera del CSE tal Arch. Parte_2
delle varie prestazioni oggetto del predetto contratto, ubappaltava Persona_1 Parte_1
i lavori di “noleggio e montaggio di ponteggio perimetrale (inclusi piani di lavoro e accessori), a
norma di legge, anche in tema di sicurezza”; in data 05.06.2020 veniva presentato da lla CP_1
il preventivo di spesa che veniva accettato il 24.06.2020; in data 13.07.2020 il Parte_1
cantiere veniva avviato;
il 16.07.2020 provvedeva all'installazione del ponteggio;
nel CP_1
verbale di visita del cantiere del CSE datato 16.07.2020, venivano segnalate criticità plurime in tema di sicurezza;
in data 23.07.2020 il ponteggio veniva comunque ultimato;
il 24.07.2020, a seguito di un evento atmosferico il ponteggio in questione crollò, poiché privo di idoneo aggancio alla struttura;
a ciò seguiva il distacco delle lamiere dell'impalcato, nonché la loro caduta nella sottostante area di transito;
a seguito dell'evento atmosferico la società appaltante, per tramite del CSE, contestava i danni verificati a seguito dell'evento, identificandoli nel “danneggiamento della canna fumaria e di
alcuni pannelli fotovoltaici collocati sulla pensilina”, chiedendone il ripristino;
la soc.
contestava, alla sub appaltatrice (odierna convenuta opposta) la responsabilità Parte_1
dell'evento e segnalava che avrebbe predisposto preventivi di spesa per la riparazione dei danni procurati;
alla data del 27/07/2020 la società provvedeva al ripristino del ponteggio crollato;
CP_1
In data 31 agosto 2020, a seguito di altro evento meteorologico, alcune tavole dell'impalcato ed alcune pedane del ponteggio della , si staccavano dal ponteggio stesso, danneggiando la CP_1
copertura del box decontaminazione;
nuovamente il danno veniva contestato a , CP_1
ammonendola che il comportamento da questa sino ad allora tenuto era connotato da scasa professionalità e perizia, riservandosi il diritto di domandare il risarcimento del danno di immagine;
a seguito della ricezione del preventivo delle spese di riparazione (quantificate in € 5.000,00) parte attrice si attivava direttamente al ripristino dello stato di fatto dei luoghi antecedete al danno,
facendosi carico dei costi;
nonostante i plurimi solleciti da parte di Parte_1 CP_3
ignorava ogni richiesta, rimanendo totalmente inerte e disinteressato;
nel gennaio 2021 le parti in causa intrattenevano rapporti telefonici, i quali furono privi di risultati;
con missiva del 11.01.2021
parte attrice segnalava che parte attrice avrebbe provveduto a pagare la sola differenza tra quanto ancora dovuto ed il danno cagionato dalla tale intimazione veniva rinnovata con la PEC del CP_1
22 gennaio 2021; la differenza tra quanto dovuto e il danno subito ammontava a € 2.234,56, che venivano prontamente pagati;
le altre fatture spiccate da ei confronti di CP_1 Parte_1
erano state interamente saldate.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1
ad adverso rappresentato e deducendo che: non vi erano stati inadempimenti da parte della convenuta opposta;
il credito non era contestato nel quantum; la manodopera per la posa di ponteggi oggetto di sub appalto era stata a sua volta subappaltata dalla lla (terza CP_1 Controparte_2 chiamata, contumace nel presente giudizio), la quale era stata accettata dalla il Parte_1
posizionamento dei ponteggi avveniva seguendo le indicazioni del CSE Calvisano;
la qualità e la posa era comprovata dall'accettazione del CSE, nonché dai documenti tecnici e sicurezza di cantiere;
l'evento atmosferico del 24.07.2020 era inatteso;
nessuno dei danni lamentati dalla si erano Pt_2
verificati; il posizionamento dei nuovi ponteggi avveniva nelle stesse identiche modalità con le quali si era provveduto all'installazione dei precedenti;
non corrisponde al vero che si siano verificate successive cadute o danni in data 31.08.2020; disconosceva il doc. 8 di parte attrice, precisando che rappresentativa cantiere diverso da quello oggetto di controversia;
a seguito CP_2
dell'evento del 24.07.2020 apriva un sinistro, al termine del quale il perito stimava liquidava il danno in questione in € 300.00.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza parte convenuta invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa.
Con ordinanza del 23.03.2022 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nonché autorizzava la chiamata in causa del terzo ( di ) CP_2 Controparte_2
ex art 269 terzo comma c.p.c.
Alla successiva udienza nessuno compariva per la terza chiamata, il giudice, constatava la regolarità
della notifica della citazione, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima il giudice concedeva altresì
i termini per il deposito delle memorie ex 183 c.p.c.
All'udienza del 08.06.2023 il giudice proponeva nuovo tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza di trattazione, parte attrice opponente dichiarava di non aderire alla proposta del giudice, diversamente parte convenuta dichiarava di accettare.
Con ordinanza del 12.09.2023 il giudice ammetteva la prova per interpello e per testi dedotte dalle parti autorizzando la prova contraria richiesta, delegando il GOP per l'assunzione.
Alla successiva udienza del 29.05.2024, il giudice accoglieva l'istanza di esibizione della convenuta,
ordinando al terzo di esibire mediante produzione in giudizio la Controparte_4 documentazione relativa al sinistro di cui al n. 1062/2020/90 aperto su denuncia della Controparte_2
con particolare riferimento alla perizia redatta dalla Range Service Srl e agli allegati. Nella stessa
[...]
udienza viene altresì autorizzata la citazione ad un ulteriore teste.
Alla successiva udienza, al termine dell'assunzione testimoniale, parte convenuta rinnovava la richiesta di CTU.
Con ordinanza del 27.11.2024 il giudice dichiarata l'irrilevanza della CTU e rilevato che la causa era matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo decreto, il giudice disponeva la forma scritta per l'udienza di precisione delle conclusioni.
Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Parte convenuta opposta eccepisce la carenza di interesse ad agire di parte attrice opponete, con riguardo alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla società
sub-appaltatrice) ai locali della committente a causa del crollo del ponteggio. Secondo la CP_1
ricostruzione operata da parte convenuta opposta la carenza di interesse sarebbe da identificare con l'asserita mancata denuncia da parte del committente dei danni subiti.
L'eccezione, così proposta, è infondata e va rigettata.
Invero, è la stessa Corte di Cassazione a sottolineare che “L'appaltatore è tenuto
a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal
committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso
nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante
i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro,
la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di
eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.”, evidenziando come la denuncia della società committente nei confronti della appaltante costituisca prerequisito imprescindibile per agire in regresso nei confronti del subappaltatore.
Nel caso di specie il presupposto contestato dall'odierna convenuta opposta è stato allegato e provato da parte attrice. I documenti nn. 5 e 19 di parte attrice (rispettivamente “verbale di visita in cantiere del CSE n.3” e relativa mail d'accompagnamento) portano all'evidenza che il CSE, nella sua qualità
di rappresentante del committente, ha effettivamente denunciato alla i danni Parte_1
verificatisi il 24 luglio 2020 nell'immediatezza. Inoltre, vi è da precisare che alla denuncia sopra menzionata, è immediatamente seguita una ulteriore (doc. 4 di parte attrice), nella quale la società
appaltante ( addebitava alla subappaltante ( ) la Parte_1 CP_1
responsabilità dei danni verificatisi in tal sede.
Risultano quindi assolti tutti i presupposti formali necessari e sufficienti per affermare l'esistenza dell'interesse ad agire in capo all'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice per i danni lamentati e subiti dalla committente principale.
In ragione delle ragioni esposte l'eccezione sollevata da parte convenuta va rigettata.
Merito
Responsabilità
L'opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo impugnato n. 1712/2021.
In apertura, è opportuno definire i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti richiamati negli atti di causa.
Con contratto di appalto stipulato in data 28.07.2020 (doc. 18 di parte attrice)
[...]
(appaltatrice), veniva incaricata da (committente) di rimuovere Parte_1 Parte_2
lo strato di copertura in amianto dal soffitto dai propri capannoni. Al fine di adempiere a tali prestazioni la stessa rocedeva a concedere l'attività in subappalto Parte_1
alla società (subappaltatrice) limitatamente ai lavori di noleggio e di Controparte_1
montaggio del ponteggio perimetrale (doc. 1 di parte attrice). A sua volta, con autonomo contratto, la decideva di avvalersi dell'ausilio di per l'istallazione dei CP_1 Controparte_2
ponteggi.
Come si evince dallo schema appena riportato, il rapporto, e, di conseguenza, le relative obbligazioni,
hanno natura contrattuale. Va da sé che nel caso di specie l'onere probatorio segua la regola di cui art. 1218 c.c. La norma richiamata, di fatti, realizza un'inversione dell'onus probandi, ammettendo che parte creditrice, una volta provato il titolo giustificativo del proprio credito, alleghi semplicemente l'inadempimento di parte debitrice, demandando a quest'ultima la prova di aver dato seguito esattamente l'obbligazione, ovvero di dimostrare che l'inadempimento, o il ritardo, sia da attribuire a causa a non imputabile al debitore stesso.
Nel presente giudizio, posto che il titolo contrattuale (appalto) non è contestato, parte attrice ha correttamente allegato l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta evidenziandone l'imperizia. Già nell'atto di citazione, ma anche nei successivi scritti difensivi, tale inadempimento viene individuato nella mancata realizzazione di ponteggi stabili, identificandosi l'imperizia nella violazione dei canoni prescritti dalle norme tecniche in tema di sicurezza.
Di contro, parte convenuta ha sì allegato di aver montato i ponteggi a regola d'arte e di aver rispettato le norme in tema di sicurezza, ma nulla in tal senso ha provato.
Cont A tal fine, parte convenuta produce i doc. 3 ( e . Tuttavia, tali documenti sono totalmente CP_5
inidonei a dimostrare quanto allegato (cioè, il corretto adempimento dell'obbligazione sia da parte della sia da parte di ). Giacché il primo documento, il PIMUS, trattasi di CP_1 CP_2
“documento operativo” che contiene, indicazioni per gli addetti e i preposti all'utilizzo del ponteggio in ordine alla sicurezza per quanto riguarda la fase di montaggio, utilizzo e smontaggio dello stesso.
Documento, quindi, redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio, alla cui osservanza l'impresa incaricata del montaggio è certamente vincolata, ma che nulla dimostra in ordine all'effettivo rispetto.
A conferma che si tratti di documenti redatti prima del montaggio dei ponteggi (e quindi inidonei a dimostrare il corretto adempimento) soccorre la data ivi riportata del “13 luglio 2020”. Analogo discorso va fatto per il POS, documento descrittivo dell'opera (da realizzare) e del programma dei lavori, con riferimento alle norme in tema di sicurezza sul posto di lavoro. Trattasi,
anche in questo caso, di documento preventivo e non consuntivo. Ciò si desume non solo dalla natura del contenuto, ma anche dall'assenza di date certe sull'inizio dei lavori di montaggio.
Si ribadisce, quindi, che i documenti prodotti dalla convenuta si presentano del tutto inidonei a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Al contrario, CP_1
parte attrice ha fornito plurimi elementi di prova a sostegno della tesi dell'imperizia di parte convenuta. In particolare, ha prodotto il verbale del CSE n. 3 del 24.07.2020 (doc. 5 di parte attrice),
nel quale si lamentano irregolarità nelle modalità di aggancio alle strutture esistenti e il verbale del
CSE n. 2 del 16.07.2020 (doc. 3 di parte attrice), nel quale viene contestato il mancato impiego dei
DPI, la scorretta istallazione delle reti, nonché altre carenze dal punto di vista della sicurezza. Tali
documenti comprovano che il comportamento del debitore fu caratterizzato da imperizia.
Per tutti i motivi sin ora illustrati deve concludersi che parte convenuta non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente dimostrando l'esatto adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali.
Neppure può essere accolto l'assunto prospettato dalla convenuta secondo cui la caduta dei ponteggi ed il conseguente danneggiamento dei locali della sarebbe da imputare a caso fortuito. Pt_2
La figura del caso fortuito trova la propria origine nel disposto di cui art 1218 c.c., nella parte in cui l'articolo prevede che il debitore sia liberato dall'obbligo di risarcimento del danno qualora dimostri che l'inadempimento sia conseguenza immediata e diretta di un evento a lui non imputabile
(totalmente estraneo alla sfera di influenza del debitore).
La prova del “caso fortuito” non si ferma alla mera dimostrazione di un fatto “esterno alla persona
del debitore, eccezionale e non prevedibile”, ma richiede altresì che sia dimostrato il nesso di causalità
tra l'evento eccezionale e la sopravvenuta impossibilità del debitore ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, nonché l'assenza di dolo o colpa del debitore sotto qualsiasi profilo.
Tutto ciò non è stato dimostrato. Anzitutto, la giurisprudenza circoscrive l'uso dell'espressione “eventi eccezionali ed imprevedibili”
ad eventi straordinari, i quali non possono essere previsti nemmeno con l'ordinaria diligenza dell'obbligato. In questo senso, la presenza di acquazzoni d'estate, anche caratterizzati da significativa violenza costituisce un fatto che l'appaltatore, seguendo l'ordinaria diligenza, non può
escludere dalle proprie valutazioni, poiché sebbene l'acquazzone estivo sia un evento che si verifichi con minore frequenza, esso non può comunque essere considerato eccezionale, né imprevedibile.
In secondo luogo, non è stato in alcun modo dimostrato il nesso causale tra i due eventi atmosferici
(quello del 24.7.2020 e quello del 31.8.2020) e l'inadempimento da parte di CP_1
L'obbligazione, si ricorda, aveva ad oggetto il montaggio a regola d'arte dei ponteggi, nel rispetto delle normative in tema di sicurezza. È illogico ritenere che la prestazione citata sia divenuta impossibile per il sopravvenire di una tempesta, tanto più che l'obbligato aveva già eseguito la prestazione, peraltro in maniera inesatta, come documentato dai verbali del CSE sopra esaminati.
Una tale conclusione è suggerita altresì dalle dichiarazioni del teste l'allora direttore Persona_1
di lavori e Coordinatore della sicurezza del cantiere, il quale, con riguardo al primo evento atmosferico (del 24.7.2020), nel quale parrebbe documentata la potenza del vento a 70 Km/h,
confermando il capitolo di parte attrice (capitolo n.7), ha dichiarato che nel raggio di 500 metri dal cantiere di erano presenti due cantieri (da lui diretti), i cui ponteggi erano rimasti Parte_2
intatti.
Neppure, la convenuta ha prodotto, a dimostrazione della assenza di responsabilità, documenti da cui evincere l'idoneità del ponteggio a resistere a venti di intensità massima di 70 Km/h (quale ad es.
l'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio).
Nel medesimo senso va analizzata la circostanza del secondo crollo (quello del 31.08.2020), nel quale la velocità del vento (come documentata) era di molto inferiore (30 Km/h) a quella dell'evento precedente. La caduta dei ponteggi in seguito a venti della velocità in concreto verificatasi nei due eventi atmosferici dedotti dall'attrice, non può quindi essere ricondotta ad alcun evento di carattere eccezionale, ma va, ragionevolmente riferita, alla imperizia dell'appaltatore/noleggiatore.
D'altra parte, rilevano in senso contrario le dichiarazioni del teste allora direttore di Persona_1
lavori e Coordinatore della sicurezza del cantiere, il quale, confermando il capitolo di parte attrice
(capitolo n.7), dichiarava che nel raggio di 500 metri dal cantiere di erano presenti Parte_2
due cantieri (da lui diretti), i cui ponteggi erano rimasti intatti. Nel medesimo senso va analizzata la circostanza del secondo crollo (quello del 31.08.2020). La caduta dei ponteggi in seguito a venti della velocità massima di 30 Km/h (ben inferiori ai 70 Km/h), non può che essere valutata come ulteriore elemento a conferma dell'imperizia del costruttore.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve concludere che non è stato provato il fatto non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. e, pertanto, va affermato l'inadempimento contrattuale di CP_1
Ne consegue la dichiarazione di responsabilità in capo alla stessa er i danni subiti dagli CP_1
immobili di proprietà in seguito al crollo dei ponteggi, danni risarciti da Pt_2 Parte_1
Non osta ad un tale accertamento la circostanza che il ponteggio sia stato montato da un terzo, posto che il terzo (ASMEH PONTEGGI SNC) deve essere inteso quale ausiliario di l montaggio. CP_1
Sul punto rileva l'art. 1228 c.c. dettato in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari e che prevede che: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale
dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.” Invero, le stesse motivazioni riportate supra in tema di inadempimento e con riguardo alla correlazione tra la condotta caratterizzata da imperizia e i danni cagionati all'immobile devono essere qui integralmente richiamate.
Pertanto, si ribadisce la responsabilità di i danni all'immobile di salvo il diritto di CP_1 Pt_2
questa di essere eventualmente manlevata dal proprio ausiliario, terzo chiamato (di cui si dirà infra).
Quantificazione dei danni
Accertata la responsabilità deve procedersi alla liquidazione i danni. Anzitutto deve essere richiamata la perizia di parte, redatta dalla società di , Controparte_7
per conto di (atto depositato da parte convenuta), la quale a pag. 5, Controparte_4
elenca le voci dei danni imputabili all'evento nei seguenti termini: “Fornitura e posa in opera di
canna fumaria in acciaio inox doppia parete Ø mm 300 completa di cerve , modulo ispezione con
scarico condensa, raccordo a t Ml 7 * 430,00 € = 3.010,00 € 40 % 1.806,00 € Fornitura e sostituzione
di lattoneria in lamiera di acciaio inox spessore 8/10 sviluppo mm 700 compreso necessari fissaggi
e siliconatura 500,00 € 20 % 400,00 € Fornitura e sostituzione pluviale Ø mm 100 in lamiera di
acciaio inox spessore 8/10 compreso fissaggio e siliconatura.”.
Quanto riportato in perizia deve essere ritenuto congruo e ragionevole, non solo perché la valutazione
è stata espressa da un soggetto terzo, privo di interesse in causa, ma anche perché la stessa trova plurime conferme in altri documenti prodotti nel presente giudizio. Anzitutto, i danni lamentati alla compagnia assicurativa trovano conferma nei preventivi di e (doc. 10 di Parte_1 Per_2
parte attrice), contenenti l'indicazione dei costi di il ripristino dello status quo ante.
Rilevano altresì le dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia.
In tal senso si richiama la deposizione del teste (CSE), il quale interrogato sulla Persona_1
modalità di formulazione dei preventivi per il ripristino dello stato quo ante agli eventi del 24.07.2020
specifica che “il crollo del ponteggio aveva anche causato dei danni strutture, lattonerie, ed una
canna fumaria inox esterna”.
Dello stesso segno sono le dichiarazioni di (proprietario dell'immobile danneggiato), il Parte_3
quale interrogato sulle vicende del 24.07.2020, nonché dei danni precisava che “la canna fumaria
che risultava strappata dal muro, si trattava di una canna in acciaio inox, coibentata e appena
posata. Ricordo anche il telo protettivo dell'impalcatura che era stato strappato dal vento”.
Ambedue le testimonianze devono essere ritenute affidabili poiché, in primis, proferite da soggetti privi di interessi concreti nella presente causa, secondariamente, poiché le dichiarazioni trovano riscontro nelle prove documentali, in particolare nel verbale di visita in cantiere del CSE n. 3 (dic. 5
di parte attrice), il quale rileva i seguenti danni: “danni da valutarsi alle strutture esistenti, alla canna inox ed ai limitrofi pannelli fotovoltaici su pensilina. Si rileva inoltre che alcune delle lamiere” e nei preventivi già citati.
Non valgono a contrastare le risultanze probatorie sopra evidenziate, le dichiarazioni del perito assicurativo, , il quale, interrogato sui danni rilevati in sede di sopralluogo riferiva Persona_3
di non ricordar particolarmente il danno alla canna fumaria.
È di fatto lo stesso ad essere autore della citata perizia, e nelle sue premesse è scritto a Per_3
chiare lettere: “Si precisa, inoltre, che nella circostanza è stato possibile visionare la canna fumaria
danneggiata di proprietà della , mentre per il danno lamentato dalla Parte_4 [...]
sono state fornite tre stampe fotografiche che evidenziano il danno”; Parte_5
ulteriore conferma dei danni è data dal paragrafo “Modalita' Sinistro” dove vengono ribadite le voci di danno già citate.
Per questi motivi
il danno cagionato all'immobile deve essere identificato nel danneggiamento dei pluviali e della canna fumaria, nonché nel distacco della scossalina dell'immobile della committente
Pt_2
Venendo alla quantificazione del danno, esso deve essere determinato sulla base non solo dell'effettivo valore dei beni danneggiati, ma anche del maggior costo sostenuto da parte di ovuto alla mancata tempestiva reazione di . Parte_1 CP_1 CP_2
Al tal proposito, assume primaria rilevanza il disposto dell'art. 1223 c.c., il quale statuisce che “Il
risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere così la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”. Nel caso di specie, la perdita subita deve essere identificata nella somma spesa da parte di er Parte_1
il ripristino dello status quo ante, la cui quantificazione è portata dai preventivi di cui doc. 10 e dalla fattura di (doc. 12). Sul punto, i documenti di e qui richiamati, Per_2 Parte_1 Per_2
prevedono rispettivamente il pagamento di €1.500,00 + IVA (per fornitura e posa della lattoneria) e
€ 3.500,00 + IVA (per fornitura e posa della canna fumaria, nonché per lo smaltimento della restante).
Per un totale complessivo di € 5.000,00 + IVA. A nulla rileva che parte convenuta opponga una diversa, ed inferiore, quantificazione operata dalla compagnia assicurativa.
Anzitutto, il valore di € 387,76 deriva dalla differenza tra la somma del valore attuale dei beni danneggiati e una “DETRAZIONE PER APPLICAZIONE POPORZIONALE NUMERO ADDETTI
RILEVATI (N. 18) A FRONTE DEL NUMERO ADDETTI DICHIARATI (N. 3)”. Invero, una tale voce viene meglio definita alla sezione “osservazioni” della citata perizia assicurativa: “si segnala, inoltre,
che l'assicurata dichiara in polizia che l'attività viene svolta da n.3 addetti. Contrariamente, sulla
visura camerale vengono indicati al 21/12/2019 n.18 addetti. In particolare, per la realizzazione dei
lavori in oggetto gli addetti al montaggio risultano essere n. 15, dato rilevabile dal PIMUS;
”. Il
paragrafo qui riportato palesa come la voce negativa del computo dei danni sia da imputare esclusivamente a , e, pertanto, non sia opponibile nei confronti del danneggiato. Tuttalpiù, CP_2
potrebbe essere considerato il valore di € 2.326,00.
In ogni caso tale valore riguarderebbe esclusivamente il valore dei beni danneggiati e non il danno nella sua interezza. Costituendo questo valore solo una delle voci del danno opposto da
Parte_1
Di fatti non si può non considerare la condotta inerte di di , i quali, nonostante CP_1 CP_2
l'urgenza manifestata da (doc. 5 di parte attrice) che da docc. 6, 11, 13), Pt_2 Parte_1
non hanno intrapreso alcuna azione concreta al fine di arginare i danni subiti dalla commiottente.
Nonostante tali danni si siano verificati già il giorno 24.07.2020, la denuncia del sinistro e conseguente incarico all'assicuratore è stato effettuato soltanto a novembre 2020, allorchè, come si legge dalla perizia più volte citata, il ponteggio era già stato rimosso ed era stato ripristinato lo status
quo ante;
del resto, la perizia è stata realizzata a seguito di ricostruzione dei luoghi attraverso fotografie.
L'inerzia deve pertanto essere considerata quale scelta consapevole della società la quale CP_1
non ha proposto alcuna soluzione alternativa ai preventivi proposti, contribuendo, di fatto, ad incrementare il danno subito dal committente. Per tutte le ragioni sin ora esposte il danno cagionato ai locali , ed interamente anticipato Parte_2
da viene quantificato in € 5.000,00 + IVA, per complessivi € 6.100,00. Parte_1
Eccezione di compensazione
Il Tribunale, accertato che le parti vantano reciprocamente crediti del medesimo importo, dichiara la compensazione impropria fra i due controcrediti, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte di ei confronti di Parte_1 CP_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Domanda di manleva
La domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti sia deve essere accolta CP_2
nei termini che seguono.
Come già precedentemente esposto, è pacifico fra le parti il ruolo di ausiliario ex art. 1228 c.c. che ha avuto nella vicenda qui esaminata. Rileva anzitutto il suo ruolo di montatore materiale CP_2
dei ponteggi, attività a lui sub-appaltata da CP_1
Il danno arrecato alla committente principale si è verificato per imperizia nell'attività di montaggio del ponteggio e non è risultato riconducibile a vizi delle componenti fornite dalla CP_1
La responsabilità per il crollo del ponteggio va quindi sicuramente riferita all'operato del montatore il quale, peraltro, scegliendo di rimanere contumace, nulla ha dedotto né provato in senso CP_2
contrario.
E tuttavia, residua in capo alla nella sua qualità di committente nei confronti del terzo CP_1
chiamato una responsabilità concorrente qualificabile in termini di culpa in vigilando, per CP_2
non avere controllato e verificato l'idoneità dell'opera di montaggio eseguita dal subappaltatore
, da lei incaricato. CP_2
Tale concorso di colpa viene quantificato dal Tribunale, nei rapporti interni, tenuto conto della natura delle obbligazioni assunte e della qualità delle parti, nella misura del 50% a carico di ciascuno dei soggetti incaricati di fornire il ponteggio de quo. Tenuto conto che la convenuta ha subito un danno patrimoniale pari all'ammontare del CP_1
proprio credito (di € 6.100,00) vantato nei confronti della subappaltante e non Parte_1
riscosso per le ragioni sopra esposte, deve pronunciarsi la manleva a carico del terzo chiamato in favore della chiamante nella misura di € 3.050,00. CP_2 CP_1
La domanda di manleva va dunque accolta con la pronuncia della condanna del terzo chiamato
, al pagamento in favore della convenuta della predetta Controparte_2 CP_1
somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La manleva deve coprire anche la quota delle spese legali (per la quale vi è espressa domanda)
sostenute dall'attrice ed imputate alla convenuta, corrispondente alla quota di responsabilità, ovvero pari al 50%.
Spese
In ordine al rapporto giuridico fra attrice opponente e convenuta opposta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria per la quale si applicano i parametri minimi attesa la non particolare difficoltà della controversia.
Con riguardo al rapporto giuridico tra convenuta e terza chiamata, premesso per le ragioni sopra esposte che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta, di quanto tenuta a pagare all'attrice a titolo di spese legali nella misura del 50%, si osserva che la terza chiamata, in quanto soccombente, è tenuta anche a rifondere alla convenuta le sue spese legali;
tuttavia tale obbligo non può essere imposto per l'intero, tenuto conto della minore incidenza della domanda di manleva nei confronti dell'economia dell'intero giudizio, di tal che viene limitato al 50%, compensi liquidati sulla base dei minimi tariffari per tutte le fasi, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: in accoglimento dell'opposizione,
accertato l'inadempimento della convenuta al Controparte_1
contratto di noleggio del ponteggio oggetto di causa, stipulato con l'attrice
[...]
accertato il credito Parte_6
dell'attrice a titolo di risarcimento del danno nei confronti della convenuta nella misura di € 5.000,00
+ IVA, operata la compensazione impropria con il controcredito oggetto di ingiunzione pari ad €
6.100,00 in favore della Parte_1
ed a carico di
[...] Controparte_1
dichiara che nulla è dovuto dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertata la responsabilità, nella misura del 50 %, del terzo chiamato
[...]
per inadempimento al contratto di prestazione Controparte_8
d'opera stipulato con avente ad oggetto il Controparte_1
montaggio del ponteggio oggetto di causa,
condanna al Controparte_8
pagamento in favore della convenuta della somma di e 3.050,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a tenere indenne la convenuta delle somme che è tenuta a pagare a favore dell'attrice in virtù della presente sentenza a titolo di spese legali, limitatamente alla misura del 50%;
condanna la convenuta rifondere le spese di lite Controparte_1
all'attrice Parte_1
he liquida in € 5.495,10per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
[...]
condanna a Controparte_8
rifondere a e spese di lite nella misura del 50 %, Controparte_1
già liquidata in € 1.270,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarando le spese compensate per il resto.
Brescia, 30 giugno 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7075/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1712/2021 promossa da
Parte_1
(C.F. ), con sede in Ghedi (BS), Via Tutto Ghedi n. 23, in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante sig. , rappresentata e difesa dagli avv. Fausta Ruzzenenti e Parte_1
dall'avv. Roberto Ruzzenenti, anche in via disgiuntiva fra loro, entrambi del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Brescia (BS), Via Solferino n. 20/C,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Borgosatollo (BS), Via Canneto n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti, del Foro di Brescia, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Brescia (BS), Piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata di
Controparte_2
(C.F. ), contumace; P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1712/2021.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, Giudice designato, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, Nel merito: - in
via principale: accertare e dichiarare, per i motivi in atti, il grave inadempimento contrattuale
imputabile alla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, inefficace, CP_1
e/o comunque annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rigettando per intero
le domande con esso proposte, siccome infondate, sia in fatto che in diritto;
- in subordine: accertare
e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, dovuto a imperizia, imprudenza e/o mancanza di
diligenza da parte di rispetto all'incarico di provvedere alla fornitura e montaggio a CP_1
regola d'arte di ponteggio perimetrale presso la società in Calvisano e, Parte_2
conseguentemente, accertare e dichiarare l'ammontare dei danni patiti per effetto della condotta
sopra indicata, già rifusi alla committente da parte dell'attrice-opponente, come meglio esposto in
narrativa, e qui quantificati nella somma di euro 5.000,00 + iva, ovvero nella maggiore e/o minore
somma provata in corso di causa, e per l'effetto condannare a risarcire a CP_1 Parte_1
il danno precitato, dichiarando che nulla è dovuto alla stessa in relazione al decreto ingiuntivo
opposto; In ogni caso: rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
reietta In via principale, sempre per i motivi in atti illustrati: - rigettarsi le domande a vario titolo
avanzate dalla in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti della in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante p.t., in quanto infondate in fatto oltre che in diritto, per l'effetto
confermandosi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1712/2021 Ord., n. 4860/2021, emesso
dal Tribunale di Brescia e notificato il 29.04.2021 ovvero condannando la controparte
[...]
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1
al pagamento della veriore somma che il Giudice ritenesse provata e dovuta alla Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t.; - nella denegata ipotesi in cui le domande
avversarie della in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante p.t. trovassero accoglimento, anche parziale, contenersi la condanna della
in persona del proprio legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1
del danno patito dalla opponente limitatamente a quanto provato, debitamente decurtato ex art. 1227
c.c., ed in ogni caso condannando la Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante p.t., a mantenere indenne la convenuta opposta per ogni
e qualsiasi somma dovuta, anche a titolo soccombenza per spese di lite. Spese di lite rifuse, ex art.
91 c.p.c.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depistato in data 22.04.2021, Controparte_1
premesso di essere creditrice nei confronti di Parte_1
per la somma di € 6.100,00, chiedeva al Tribunale di
[...]
Brescia di ingiungere a quest'ultima il pagamento in proprio favore della somma predetta portata dai seguenti documenti: Fattura 41/E del 31.08.2020; Fattura 48/E del 30.09.2020; Fattura 53/E del
31.10.2020 (emesse da parte della , nei confronti di ); copia registro CP_1 Parte_1
delle fatture di vendita e corrispettivi spesa.
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi moratori dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
A tal fine, esponeva che: la società noleggiava alla Controparte_1 un ponteggio completo di Parte_1
accessori dal 27.08.2020 al 27.10.2020, nonché prestava montaggio di piani di lavoro con tavole zincate per messa in sicurezza, presso il cantiere sito in Calvisano;
al termine dei Parte_2
lavori sopra citati, venivano emesse le fatture n. 41/E; 48/E; 53/E, per il complessivo importo complessivo di € 8.334,56; successivamente alla ricezione delle predette fatture, parte resistente non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
parte resistente non provvedeva a versare quanto dovuto;
con PEC del 13.01.2021 parte ricorrente sollecitava parte resistente ad adempiere;
alla data di deposito del ricorso la aveva versato la sola somma di € 2.234.56. Parte_1
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 28.04.2021 il decreto ingiuntivo n. 1712/2021.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 07.06.2021, l'ingiunta società
[...]
proponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione di spese di lite, nonché, in subordine, l'accertamento dei danni cagionati da parte della condotta della convenuta opposta e per l'effetto condannarla al risarcimento.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: nell'estate del 2020 la società
ra risultata affidataria dei lavori di sostituzione della copertura in amianto Parte_1
presso i capannoni della società il progetto dei lavori era ad opera del CSE tal Arch. Parte_2
delle varie prestazioni oggetto del predetto contratto, ubappaltava Persona_1 Parte_1
i lavori di “noleggio e montaggio di ponteggio perimetrale (inclusi piani di lavoro e accessori), a
norma di legge, anche in tema di sicurezza”; in data 05.06.2020 veniva presentato da lla CP_1
il preventivo di spesa che veniva accettato il 24.06.2020; in data 13.07.2020 il Parte_1
cantiere veniva avviato;
il 16.07.2020 provvedeva all'installazione del ponteggio;
nel CP_1
verbale di visita del cantiere del CSE datato 16.07.2020, venivano segnalate criticità plurime in tema di sicurezza;
in data 23.07.2020 il ponteggio veniva comunque ultimato;
il 24.07.2020, a seguito di un evento atmosferico il ponteggio in questione crollò, poiché privo di idoneo aggancio alla struttura;
a ciò seguiva il distacco delle lamiere dell'impalcato, nonché la loro caduta nella sottostante area di transito;
a seguito dell'evento atmosferico la società appaltante, per tramite del CSE, contestava i danni verificati a seguito dell'evento, identificandoli nel “danneggiamento della canna fumaria e di
alcuni pannelli fotovoltaici collocati sulla pensilina”, chiedendone il ripristino;
la soc.
contestava, alla sub appaltatrice (odierna convenuta opposta) la responsabilità Parte_1
dell'evento e segnalava che avrebbe predisposto preventivi di spesa per la riparazione dei danni procurati;
alla data del 27/07/2020 la società provvedeva al ripristino del ponteggio crollato;
CP_1
In data 31 agosto 2020, a seguito di altro evento meteorologico, alcune tavole dell'impalcato ed alcune pedane del ponteggio della , si staccavano dal ponteggio stesso, danneggiando la CP_1
copertura del box decontaminazione;
nuovamente il danno veniva contestato a , CP_1
ammonendola che il comportamento da questa sino ad allora tenuto era connotato da scasa professionalità e perizia, riservandosi il diritto di domandare il risarcimento del danno di immagine;
a seguito della ricezione del preventivo delle spese di riparazione (quantificate in € 5.000,00) parte attrice si attivava direttamente al ripristino dello stato di fatto dei luoghi antecedete al danno,
facendosi carico dei costi;
nonostante i plurimi solleciti da parte di Parte_1 CP_3
ignorava ogni richiesta, rimanendo totalmente inerte e disinteressato;
nel gennaio 2021 le parti in causa intrattenevano rapporti telefonici, i quali furono privi di risultati;
con missiva del 11.01.2021
parte attrice segnalava che parte attrice avrebbe provveduto a pagare la sola differenza tra quanto ancora dovuto ed il danno cagionato dalla tale intimazione veniva rinnovata con la PEC del CP_1
22 gennaio 2021; la differenza tra quanto dovuto e il danno subito ammontava a € 2.234,56, che venivano prontamente pagati;
le altre fatture spiccate da ei confronti di CP_1 Parte_1
erano state interamente saldate.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1
ad adverso rappresentato e deducendo che: non vi erano stati inadempimenti da parte della convenuta opposta;
il credito non era contestato nel quantum; la manodopera per la posa di ponteggi oggetto di sub appalto era stata a sua volta subappaltata dalla lla (terza CP_1 Controparte_2 chiamata, contumace nel presente giudizio), la quale era stata accettata dalla il Parte_1
posizionamento dei ponteggi avveniva seguendo le indicazioni del CSE Calvisano;
la qualità e la posa era comprovata dall'accettazione del CSE, nonché dai documenti tecnici e sicurezza di cantiere;
l'evento atmosferico del 24.07.2020 era inatteso;
nessuno dei danni lamentati dalla si erano Pt_2
verificati; il posizionamento dei nuovi ponteggi avveniva nelle stesse identiche modalità con le quali si era provveduto all'installazione dei precedenti;
non corrisponde al vero che si siano verificate successive cadute o danni in data 31.08.2020; disconosceva il doc. 8 di parte attrice, precisando che rappresentativa cantiere diverso da quello oggetto di controversia;
a seguito CP_2
dell'evento del 24.07.2020 apriva un sinistro, al termine del quale il perito stimava liquidava il danno in questione in € 300.00.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza parte convenuta invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa.
Con ordinanza del 23.03.2022 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nonché autorizzava la chiamata in causa del terzo ( di ) CP_2 Controparte_2
ex art 269 terzo comma c.p.c.
Alla successiva udienza nessuno compariva per la terza chiamata, il giudice, constatava la regolarità
della notifica della citazione, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima il giudice concedeva altresì
i termini per il deposito delle memorie ex 183 c.p.c.
All'udienza del 08.06.2023 il giudice proponeva nuovo tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza di trattazione, parte attrice opponente dichiarava di non aderire alla proposta del giudice, diversamente parte convenuta dichiarava di accettare.
Con ordinanza del 12.09.2023 il giudice ammetteva la prova per interpello e per testi dedotte dalle parti autorizzando la prova contraria richiesta, delegando il GOP per l'assunzione.
Alla successiva udienza del 29.05.2024, il giudice accoglieva l'istanza di esibizione della convenuta,
ordinando al terzo di esibire mediante produzione in giudizio la Controparte_4 documentazione relativa al sinistro di cui al n. 1062/2020/90 aperto su denuncia della Controparte_2
con particolare riferimento alla perizia redatta dalla Range Service Srl e agli allegati. Nella stessa
[...]
udienza viene altresì autorizzata la citazione ad un ulteriore teste.
Alla successiva udienza, al termine dell'assunzione testimoniale, parte convenuta rinnovava la richiesta di CTU.
Con ordinanza del 27.11.2024 il giudice dichiarata l'irrilevanza della CTU e rilevato che la causa era matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo decreto, il giudice disponeva la forma scritta per l'udienza di precisione delle conclusioni.
Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Parte convenuta opposta eccepisce la carenza di interesse ad agire di parte attrice opponete, con riguardo alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla società
sub-appaltatrice) ai locali della committente a causa del crollo del ponteggio. Secondo la CP_1
ricostruzione operata da parte convenuta opposta la carenza di interesse sarebbe da identificare con l'asserita mancata denuncia da parte del committente dei danni subiti.
L'eccezione, così proposta, è infondata e va rigettata.
Invero, è la stessa Corte di Cassazione a sottolineare che “L'appaltatore è tenuto
a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal
committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso
nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante
i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro,
la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di
eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.”, evidenziando come la denuncia della società committente nei confronti della appaltante costituisca prerequisito imprescindibile per agire in regresso nei confronti del subappaltatore.
Nel caso di specie il presupposto contestato dall'odierna convenuta opposta è stato allegato e provato da parte attrice. I documenti nn. 5 e 19 di parte attrice (rispettivamente “verbale di visita in cantiere del CSE n.3” e relativa mail d'accompagnamento) portano all'evidenza che il CSE, nella sua qualità
di rappresentante del committente, ha effettivamente denunciato alla i danni Parte_1
verificatisi il 24 luglio 2020 nell'immediatezza. Inoltre, vi è da precisare che alla denuncia sopra menzionata, è immediatamente seguita una ulteriore (doc. 4 di parte attrice), nella quale la società
appaltante ( addebitava alla subappaltante ( ) la Parte_1 CP_1
responsabilità dei danni verificatisi in tal sede.
Risultano quindi assolti tutti i presupposti formali necessari e sufficienti per affermare l'esistenza dell'interesse ad agire in capo all'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice per i danni lamentati e subiti dalla committente principale.
In ragione delle ragioni esposte l'eccezione sollevata da parte convenuta va rigettata.
Merito
Responsabilità
L'opposizione va accolta e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo impugnato n. 1712/2021.
In apertura, è opportuno definire i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti richiamati negli atti di causa.
Con contratto di appalto stipulato in data 28.07.2020 (doc. 18 di parte attrice)
[...]
(appaltatrice), veniva incaricata da (committente) di rimuovere Parte_1 Parte_2
lo strato di copertura in amianto dal soffitto dai propri capannoni. Al fine di adempiere a tali prestazioni la stessa rocedeva a concedere l'attività in subappalto Parte_1
alla società (subappaltatrice) limitatamente ai lavori di noleggio e di Controparte_1
montaggio del ponteggio perimetrale (doc. 1 di parte attrice). A sua volta, con autonomo contratto, la decideva di avvalersi dell'ausilio di per l'istallazione dei CP_1 Controparte_2
ponteggi.
Come si evince dallo schema appena riportato, il rapporto, e, di conseguenza, le relative obbligazioni,
hanno natura contrattuale. Va da sé che nel caso di specie l'onere probatorio segua la regola di cui art. 1218 c.c. La norma richiamata, di fatti, realizza un'inversione dell'onus probandi, ammettendo che parte creditrice, una volta provato il titolo giustificativo del proprio credito, alleghi semplicemente l'inadempimento di parte debitrice, demandando a quest'ultima la prova di aver dato seguito esattamente l'obbligazione, ovvero di dimostrare che l'inadempimento, o il ritardo, sia da attribuire a causa a non imputabile al debitore stesso.
Nel presente giudizio, posto che il titolo contrattuale (appalto) non è contestato, parte attrice ha correttamente allegato l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta evidenziandone l'imperizia. Già nell'atto di citazione, ma anche nei successivi scritti difensivi, tale inadempimento viene individuato nella mancata realizzazione di ponteggi stabili, identificandosi l'imperizia nella violazione dei canoni prescritti dalle norme tecniche in tema di sicurezza.
Di contro, parte convenuta ha sì allegato di aver montato i ponteggi a regola d'arte e di aver rispettato le norme in tema di sicurezza, ma nulla in tal senso ha provato.
Cont A tal fine, parte convenuta produce i doc. 3 ( e . Tuttavia, tali documenti sono totalmente CP_5
inidonei a dimostrare quanto allegato (cioè, il corretto adempimento dell'obbligazione sia da parte della sia da parte di ). Giacché il primo documento, il PIMUS, trattasi di CP_1 CP_2
“documento operativo” che contiene, indicazioni per gli addetti e i preposti all'utilizzo del ponteggio in ordine alla sicurezza per quanto riguarda la fase di montaggio, utilizzo e smontaggio dello stesso.
Documento, quindi, redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio, alla cui osservanza l'impresa incaricata del montaggio è certamente vincolata, ma che nulla dimostra in ordine all'effettivo rispetto.
A conferma che si tratti di documenti redatti prima del montaggio dei ponteggi (e quindi inidonei a dimostrare il corretto adempimento) soccorre la data ivi riportata del “13 luglio 2020”. Analogo discorso va fatto per il POS, documento descrittivo dell'opera (da realizzare) e del programma dei lavori, con riferimento alle norme in tema di sicurezza sul posto di lavoro. Trattasi,
anche in questo caso, di documento preventivo e non consuntivo. Ciò si desume non solo dalla natura del contenuto, ma anche dall'assenza di date certe sull'inizio dei lavori di montaggio.
Si ribadisce, quindi, che i documenti prodotti dalla convenuta si presentano del tutto inidonei a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Al contrario, CP_1
parte attrice ha fornito plurimi elementi di prova a sostegno della tesi dell'imperizia di parte convenuta. In particolare, ha prodotto il verbale del CSE n. 3 del 24.07.2020 (doc. 5 di parte attrice),
nel quale si lamentano irregolarità nelle modalità di aggancio alle strutture esistenti e il verbale del
CSE n. 2 del 16.07.2020 (doc. 3 di parte attrice), nel quale viene contestato il mancato impiego dei
DPI, la scorretta istallazione delle reti, nonché altre carenze dal punto di vista della sicurezza. Tali
documenti comprovano che il comportamento del debitore fu caratterizzato da imperizia.
Per tutti i motivi sin ora illustrati deve concludersi che parte convenuta non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente dimostrando l'esatto adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali.
Neppure può essere accolto l'assunto prospettato dalla convenuta secondo cui la caduta dei ponteggi ed il conseguente danneggiamento dei locali della sarebbe da imputare a caso fortuito. Pt_2
La figura del caso fortuito trova la propria origine nel disposto di cui art 1218 c.c., nella parte in cui l'articolo prevede che il debitore sia liberato dall'obbligo di risarcimento del danno qualora dimostri che l'inadempimento sia conseguenza immediata e diretta di un evento a lui non imputabile
(totalmente estraneo alla sfera di influenza del debitore).
La prova del “caso fortuito” non si ferma alla mera dimostrazione di un fatto “esterno alla persona
del debitore, eccezionale e non prevedibile”, ma richiede altresì che sia dimostrato il nesso di causalità
tra l'evento eccezionale e la sopravvenuta impossibilità del debitore ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, nonché l'assenza di dolo o colpa del debitore sotto qualsiasi profilo.
Tutto ciò non è stato dimostrato. Anzitutto, la giurisprudenza circoscrive l'uso dell'espressione “eventi eccezionali ed imprevedibili”
ad eventi straordinari, i quali non possono essere previsti nemmeno con l'ordinaria diligenza dell'obbligato. In questo senso, la presenza di acquazzoni d'estate, anche caratterizzati da significativa violenza costituisce un fatto che l'appaltatore, seguendo l'ordinaria diligenza, non può
escludere dalle proprie valutazioni, poiché sebbene l'acquazzone estivo sia un evento che si verifichi con minore frequenza, esso non può comunque essere considerato eccezionale, né imprevedibile.
In secondo luogo, non è stato in alcun modo dimostrato il nesso causale tra i due eventi atmosferici
(quello del 24.7.2020 e quello del 31.8.2020) e l'inadempimento da parte di CP_1
L'obbligazione, si ricorda, aveva ad oggetto il montaggio a regola d'arte dei ponteggi, nel rispetto delle normative in tema di sicurezza. È illogico ritenere che la prestazione citata sia divenuta impossibile per il sopravvenire di una tempesta, tanto più che l'obbligato aveva già eseguito la prestazione, peraltro in maniera inesatta, come documentato dai verbali del CSE sopra esaminati.
Una tale conclusione è suggerita altresì dalle dichiarazioni del teste l'allora direttore Persona_1
di lavori e Coordinatore della sicurezza del cantiere, il quale, con riguardo al primo evento atmosferico (del 24.7.2020), nel quale parrebbe documentata la potenza del vento a 70 Km/h,
confermando il capitolo di parte attrice (capitolo n.7), ha dichiarato che nel raggio di 500 metri dal cantiere di erano presenti due cantieri (da lui diretti), i cui ponteggi erano rimasti Parte_2
intatti.
Neppure, la convenuta ha prodotto, a dimostrazione della assenza di responsabilità, documenti da cui evincere l'idoneità del ponteggio a resistere a venti di intensità massima di 70 Km/h (quale ad es.
l'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio).
Nel medesimo senso va analizzata la circostanza del secondo crollo (quello del 31.08.2020), nel quale la velocità del vento (come documentata) era di molto inferiore (30 Km/h) a quella dell'evento precedente. La caduta dei ponteggi in seguito a venti della velocità in concreto verificatasi nei due eventi atmosferici dedotti dall'attrice, non può quindi essere ricondotta ad alcun evento di carattere eccezionale, ma va, ragionevolmente riferita, alla imperizia dell'appaltatore/noleggiatore.
D'altra parte, rilevano in senso contrario le dichiarazioni del teste allora direttore di Persona_1
lavori e Coordinatore della sicurezza del cantiere, il quale, confermando il capitolo di parte attrice
(capitolo n.7), dichiarava che nel raggio di 500 metri dal cantiere di erano presenti Parte_2
due cantieri (da lui diretti), i cui ponteggi erano rimasti intatti. Nel medesimo senso va analizzata la circostanza del secondo crollo (quello del 31.08.2020). La caduta dei ponteggi in seguito a venti della velocità massima di 30 Km/h (ben inferiori ai 70 Km/h), non può che essere valutata come ulteriore elemento a conferma dell'imperizia del costruttore.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve concludere che non è stato provato il fatto non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. e, pertanto, va affermato l'inadempimento contrattuale di CP_1
Ne consegue la dichiarazione di responsabilità in capo alla stessa er i danni subiti dagli CP_1
immobili di proprietà in seguito al crollo dei ponteggi, danni risarciti da Pt_2 Parte_1
Non osta ad un tale accertamento la circostanza che il ponteggio sia stato montato da un terzo, posto che il terzo (ASMEH PONTEGGI SNC) deve essere inteso quale ausiliario di l montaggio. CP_1
Sul punto rileva l'art. 1228 c.c. dettato in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari e che prevede che: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale
dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.” Invero, le stesse motivazioni riportate supra in tema di inadempimento e con riguardo alla correlazione tra la condotta caratterizzata da imperizia e i danni cagionati all'immobile devono essere qui integralmente richiamate.
Pertanto, si ribadisce la responsabilità di i danni all'immobile di salvo il diritto di CP_1 Pt_2
questa di essere eventualmente manlevata dal proprio ausiliario, terzo chiamato (di cui si dirà infra).
Quantificazione dei danni
Accertata la responsabilità deve procedersi alla liquidazione i danni. Anzitutto deve essere richiamata la perizia di parte, redatta dalla società di , Controparte_7
per conto di (atto depositato da parte convenuta), la quale a pag. 5, Controparte_4
elenca le voci dei danni imputabili all'evento nei seguenti termini: “Fornitura e posa in opera di
canna fumaria in acciaio inox doppia parete Ø mm 300 completa di cerve , modulo ispezione con
scarico condensa, raccordo a t Ml 7 * 430,00 € = 3.010,00 € 40 % 1.806,00 € Fornitura e sostituzione
di lattoneria in lamiera di acciaio inox spessore 8/10 sviluppo mm 700 compreso necessari fissaggi
e siliconatura 500,00 € 20 % 400,00 € Fornitura e sostituzione pluviale Ø mm 100 in lamiera di
acciaio inox spessore 8/10 compreso fissaggio e siliconatura.”.
Quanto riportato in perizia deve essere ritenuto congruo e ragionevole, non solo perché la valutazione
è stata espressa da un soggetto terzo, privo di interesse in causa, ma anche perché la stessa trova plurime conferme in altri documenti prodotti nel presente giudizio. Anzitutto, i danni lamentati alla compagnia assicurativa trovano conferma nei preventivi di e (doc. 10 di Parte_1 Per_2
parte attrice), contenenti l'indicazione dei costi di il ripristino dello status quo ante.
Rilevano altresì le dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia.
In tal senso si richiama la deposizione del teste (CSE), il quale interrogato sulla Persona_1
modalità di formulazione dei preventivi per il ripristino dello stato quo ante agli eventi del 24.07.2020
specifica che “il crollo del ponteggio aveva anche causato dei danni strutture, lattonerie, ed una
canna fumaria inox esterna”.
Dello stesso segno sono le dichiarazioni di (proprietario dell'immobile danneggiato), il Parte_3
quale interrogato sulle vicende del 24.07.2020, nonché dei danni precisava che “la canna fumaria
che risultava strappata dal muro, si trattava di una canna in acciaio inox, coibentata e appena
posata. Ricordo anche il telo protettivo dell'impalcatura che era stato strappato dal vento”.
Ambedue le testimonianze devono essere ritenute affidabili poiché, in primis, proferite da soggetti privi di interessi concreti nella presente causa, secondariamente, poiché le dichiarazioni trovano riscontro nelle prove documentali, in particolare nel verbale di visita in cantiere del CSE n. 3 (dic. 5
di parte attrice), il quale rileva i seguenti danni: “danni da valutarsi alle strutture esistenti, alla canna inox ed ai limitrofi pannelli fotovoltaici su pensilina. Si rileva inoltre che alcune delle lamiere” e nei preventivi già citati.
Non valgono a contrastare le risultanze probatorie sopra evidenziate, le dichiarazioni del perito assicurativo, , il quale, interrogato sui danni rilevati in sede di sopralluogo riferiva Persona_3
di non ricordar particolarmente il danno alla canna fumaria.
È di fatto lo stesso ad essere autore della citata perizia, e nelle sue premesse è scritto a Per_3
chiare lettere: “Si precisa, inoltre, che nella circostanza è stato possibile visionare la canna fumaria
danneggiata di proprietà della , mentre per il danno lamentato dalla Parte_4 [...]
sono state fornite tre stampe fotografiche che evidenziano il danno”; Parte_5
ulteriore conferma dei danni è data dal paragrafo “Modalita' Sinistro” dove vengono ribadite le voci di danno già citate.
Per questi motivi
il danno cagionato all'immobile deve essere identificato nel danneggiamento dei pluviali e della canna fumaria, nonché nel distacco della scossalina dell'immobile della committente
Pt_2
Venendo alla quantificazione del danno, esso deve essere determinato sulla base non solo dell'effettivo valore dei beni danneggiati, ma anche del maggior costo sostenuto da parte di ovuto alla mancata tempestiva reazione di . Parte_1 CP_1 CP_2
Al tal proposito, assume primaria rilevanza il disposto dell'art. 1223 c.c., il quale statuisce che “Il
risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere così la perdita subita dal
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”. Nel caso di specie, la perdita subita deve essere identificata nella somma spesa da parte di er Parte_1
il ripristino dello status quo ante, la cui quantificazione è portata dai preventivi di cui doc. 10 e dalla fattura di (doc. 12). Sul punto, i documenti di e qui richiamati, Per_2 Parte_1 Per_2
prevedono rispettivamente il pagamento di €1.500,00 + IVA (per fornitura e posa della lattoneria) e
€ 3.500,00 + IVA (per fornitura e posa della canna fumaria, nonché per lo smaltimento della restante).
Per un totale complessivo di € 5.000,00 + IVA. A nulla rileva che parte convenuta opponga una diversa, ed inferiore, quantificazione operata dalla compagnia assicurativa.
Anzitutto, il valore di € 387,76 deriva dalla differenza tra la somma del valore attuale dei beni danneggiati e una “DETRAZIONE PER APPLICAZIONE POPORZIONALE NUMERO ADDETTI
RILEVATI (N. 18) A FRONTE DEL NUMERO ADDETTI DICHIARATI (N. 3)”. Invero, una tale voce viene meglio definita alla sezione “osservazioni” della citata perizia assicurativa: “si segnala, inoltre,
che l'assicurata dichiara in polizia che l'attività viene svolta da n.3 addetti. Contrariamente, sulla
visura camerale vengono indicati al 21/12/2019 n.18 addetti. In particolare, per la realizzazione dei
lavori in oggetto gli addetti al montaggio risultano essere n. 15, dato rilevabile dal PIMUS;
”. Il
paragrafo qui riportato palesa come la voce negativa del computo dei danni sia da imputare esclusivamente a , e, pertanto, non sia opponibile nei confronti del danneggiato. Tuttalpiù, CP_2
potrebbe essere considerato il valore di € 2.326,00.
In ogni caso tale valore riguarderebbe esclusivamente il valore dei beni danneggiati e non il danno nella sua interezza. Costituendo questo valore solo una delle voci del danno opposto da
Parte_1
Di fatti non si può non considerare la condotta inerte di di , i quali, nonostante CP_1 CP_2
l'urgenza manifestata da (doc. 5 di parte attrice) che da docc. 6, 11, 13), Pt_2 Parte_1
non hanno intrapreso alcuna azione concreta al fine di arginare i danni subiti dalla commiottente.
Nonostante tali danni si siano verificati già il giorno 24.07.2020, la denuncia del sinistro e conseguente incarico all'assicuratore è stato effettuato soltanto a novembre 2020, allorchè, come si legge dalla perizia più volte citata, il ponteggio era già stato rimosso ed era stato ripristinato lo status
quo ante;
del resto, la perizia è stata realizzata a seguito di ricostruzione dei luoghi attraverso fotografie.
L'inerzia deve pertanto essere considerata quale scelta consapevole della società la quale CP_1
non ha proposto alcuna soluzione alternativa ai preventivi proposti, contribuendo, di fatto, ad incrementare il danno subito dal committente. Per tutte le ragioni sin ora esposte il danno cagionato ai locali , ed interamente anticipato Parte_2
da viene quantificato in € 5.000,00 + IVA, per complessivi € 6.100,00. Parte_1
Eccezione di compensazione
Il Tribunale, accertato che le parti vantano reciprocamente crediti del medesimo importo, dichiara la compensazione impropria fra i due controcrediti, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte di ei confronti di Parte_1 CP_1
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Domanda di manleva
La domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti sia deve essere accolta CP_2
nei termini che seguono.
Come già precedentemente esposto, è pacifico fra le parti il ruolo di ausiliario ex art. 1228 c.c. che ha avuto nella vicenda qui esaminata. Rileva anzitutto il suo ruolo di montatore materiale CP_2
dei ponteggi, attività a lui sub-appaltata da CP_1
Il danno arrecato alla committente principale si è verificato per imperizia nell'attività di montaggio del ponteggio e non è risultato riconducibile a vizi delle componenti fornite dalla CP_1
La responsabilità per il crollo del ponteggio va quindi sicuramente riferita all'operato del montatore il quale, peraltro, scegliendo di rimanere contumace, nulla ha dedotto né provato in senso CP_2
contrario.
E tuttavia, residua in capo alla nella sua qualità di committente nei confronti del terzo CP_1
chiamato una responsabilità concorrente qualificabile in termini di culpa in vigilando, per CP_2
non avere controllato e verificato l'idoneità dell'opera di montaggio eseguita dal subappaltatore
, da lei incaricato. CP_2
Tale concorso di colpa viene quantificato dal Tribunale, nei rapporti interni, tenuto conto della natura delle obbligazioni assunte e della qualità delle parti, nella misura del 50% a carico di ciascuno dei soggetti incaricati di fornire il ponteggio de quo. Tenuto conto che la convenuta ha subito un danno patrimoniale pari all'ammontare del CP_1
proprio credito (di € 6.100,00) vantato nei confronti della subappaltante e non Parte_1
riscosso per le ragioni sopra esposte, deve pronunciarsi la manleva a carico del terzo chiamato in favore della chiamante nella misura di € 3.050,00. CP_2 CP_1
La domanda di manleva va dunque accolta con la pronuncia della condanna del terzo chiamato
, al pagamento in favore della convenuta della predetta Controparte_2 CP_1
somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La manleva deve coprire anche la quota delle spese legali (per la quale vi è espressa domanda)
sostenute dall'attrice ed imputate alla convenuta, corrispondente alla quota di responsabilità, ovvero pari al 50%.
Spese
In ordine al rapporto giuridico fra attrice opponente e convenuta opposta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria per la quale si applicano i parametri minimi attesa la non particolare difficoltà della controversia.
Con riguardo al rapporto giuridico tra convenuta e terza chiamata, premesso per le ragioni sopra esposte che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta, di quanto tenuta a pagare all'attrice a titolo di spese legali nella misura del 50%, si osserva che la terza chiamata, in quanto soccombente, è tenuta anche a rifondere alla convenuta le sue spese legali;
tuttavia tale obbligo non può essere imposto per l'intero, tenuto conto della minore incidenza della domanda di manleva nei confronti dell'economia dell'intero giudizio, di tal che viene limitato al 50%, compensi liquidati sulla base dei minimi tariffari per tutte le fasi, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: in accoglimento dell'opposizione,
accertato l'inadempimento della convenuta al Controparte_1
contratto di noleggio del ponteggio oggetto di causa, stipulato con l'attrice
[...]
accertato il credito Parte_6
dell'attrice a titolo di risarcimento del danno nei confronti della convenuta nella misura di € 5.000,00
+ IVA, operata la compensazione impropria con il controcredito oggetto di ingiunzione pari ad €
6.100,00 in favore della Parte_1
ed a carico di
[...] Controparte_1
dichiara che nulla è dovuto dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertata la responsabilità, nella misura del 50 %, del terzo chiamato
[...]
per inadempimento al contratto di prestazione Controparte_8
d'opera stipulato con avente ad oggetto il Controparte_1
montaggio del ponteggio oggetto di causa,
condanna al Controparte_8
pagamento in favore della convenuta della somma di e 3.050,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a tenere indenne la convenuta delle somme che è tenuta a pagare a favore dell'attrice in virtù della presente sentenza a titolo di spese legali, limitatamente alla misura del 50%;
condanna la convenuta rifondere le spese di lite Controparte_1
all'attrice Parte_1
he liquida in € 5.495,10per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
[...]
condanna a Controparte_8
rifondere a e spese di lite nella misura del 50 %, Controparte_1
già liquidata in € 1.270,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarando le spese compensate per il resto.
Brescia, 30 giugno 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 , comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”