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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22673/2022 promossa da:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO FELICE DAFFAN e dell'avv. FEDERICO VIERO ( VIA BACCARINI, 2 36015 SCHIO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. DAFFAN;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO LASCIOLI e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 BRESCIA presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice ha agito in giudizio in forza del contratto di agenzia stipulato con la convenuta il 15.11.2017 chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute, in esito alla cessazione del rapporto, e in particolare ha chiesto che si accertasse e dichiarare l'insussistenza della giusta causa alla base del recesso esercitato da parte della convenuta in data 25.6.2021 con la conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 41.591,69 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (oltre interessi commerciali) e al pagamento della somma di Euro
25.324,45 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. oltre accessori, spese di lite vinte.
2. Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto a fronte della legittimità del recesso per giusta causa esercitato, in subordine ha chiesto la liquidazione delle competenze eventualmente spettanti all'agente secondo le previsioni di cui all'Aec e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'agente alla restituzione della somma di 6.790,38 euro indebitamente percepita a titolo di provvigioni dal 2018 al 2021 e l'accertamento della non debenza delle somme corrisposte ad a titolo di Firr;
in subordine, in caso di totale o parziale CP_3 accoglimento delle domande attoree, ha chiesto che fosse disposta la compensazione con le somme eventualmente dovute, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Nel merito ha allegato di avere quale oggetto sociale la produzione di velluti e di tele per abbigliamento, nonché di tutti gli articoli tessili, così come il commercio di materie prime e prodotti, macchinari per l'industria tessile, attività svolta presso lo stabilimento nella sede di Pontoglio (BS), di essersi sempre avvalsa per lo svolgimento della propria attività di agenti e di rappresentanti per promuovere la vendita dei propri prodotti in quasi tutte le regioni italiane. Ha allegato che nel corso dell'anno 2013 nel Veneto essa aveva cinquanta clienti che avevano generato forniture corrispondenti ad un fatturato di Euro
552.000,00 mediante la collaborazione dell'agente SE (doc. 2); nei primi sei mesi dell'anno 2014, nella stessa regione, aveva servito ventinove clienti e realizzato un fatturato di Euro 242.000,00 sempre con la collaborazione di SE (doc. 3). Successivamente intendendo essa ampliare la propria area clienti, specialmente nelle regioni Veneto, Friuli e Trentino, aveva stipulato in data 16.6.2014 (con decorrenza dal 1.7.2014 per due anni, rinnovabili in assenza di disdetta da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza del biennio in corso, art. 13), un contratto di agenzia commerciale non in esclusiva con
EW Gypsies di RA e GO s.r.l. (EW Gypsies s.r.l., doc. 4), con divieto di concorrenza in siffatta zona essendo vietato commercializzare prodotti di aziende concorrenti, acquistare prodotti in proprio e per conto terzi per rivenderli (art. 3); con obbligo di rispetto del preavviso di cui all'AEC commercio con inizio a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione (art. 13, 14), salvo in ipotesi di giusta causa – che avrebbe determinato lo scioglimento ad nutum del contratto. Ha altresì esposto che nel secondo semestre dell'anno 2014 l'agente EW Gypsies s.r.l. aveva promosso nella regione Veneto un fatturato di Euro 102.477,00 presso ventotto clienti (in gran parte coincidenti con quelli già acquisiti da SE, doc. 5, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso del 2015 invece promosso nello stesso territorio la collezione presso trentanove clienti e generato un fatturato pari a Euro 200.116,00 (doc. 6). Nel corso dell'anno 2016 lo stesso agente aveva promosso la collezione presso cinquantasei clienti e generato un fatturato pari a Euro 245.298,00 (doc. 7). A seguito di accordi privati intercorsi tra i signori RA e GO, soci di EW Gypsies s.r.l., gli stessi congiuntamente avevano chiesto a un Controparte_2
pagina 2 di 8 parere preventivo "di assenso alla cessione di contratto" a favore del signor Controparte_4 lasciandogli libertà di decidere se proseguire il rapporto come EW Gypsies s.r.l. o con altra impresa dallo stesso costituenda, le parti avevano sottoscritto l'accordo del 15.4.2017 (doc. 8) nel quale avevano prestato il consenso affinché EW Gypsies s.r.l. cedesse il contratto di agenzia al signor CP_4
regolarmente iscritto all'albo agenti, con decorrenza dal 1.5.2017, prevedendo che tutte le
[...] provvigioni derivanti da ordini della stagione primavera/estate 2018 sarebbero spettate a EW
Gyspsies, mentre quelle maturande a partire dalla stagione invernale 2018/2019 sarebbero spettate al signor L'art. 3 di tale convenzione disponeva che l'indennità di cessazione del Controparte_4 rapporto di cui all'art. 1751 c.c. ed il FIRR dovevano essere liquidati dalla casa mandante direttamente al signor "all'atto dello scioglimento del rapporto, ricorrendone i presupposti di legge, Controparte_4 in conformità a quanto stabilito dai contratti ceduti e dagli AEC vigenti in materia". Successivamente il rapporto era proseguito formalmente con EW Gypsies s.r.l. e nel periodo dal 1.1.2017 al 30.9.2017
l'agenzia aveva prodotto in Veneto un fatturato pari a Euro 357.797,00 promuovendo vendite su quarantadue clienti (doc. 9, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). In data
15.11.2017 a richiesta del signor aveva stipulato un nuovo contratto Controparte_2 Controparte_4 di agenzia in esclusiva con (doc. 10) con il quale, dopo aver risolto quello precedente in CP_5 essere per effetto della su menzionata cessione, la mandante aveva conferito alla nuova società dell'incarico di promuovere le vendite dei propri prodotti nella zona individuata nella sola regione
Veneto (art. 2), con obbligo per l'agente di non poter rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti, di non acquistare prodotti similari in proprio o per conto terzi per rivenderli, di non assumere e/o mantenere nella zona altri incarichi o attività concorrenti e di non svolgere alcuna attività in concorrenza (art. 5). Espressa clausola prevedeva le ipotesi di risoluzione del contratto (cfr. art. 14) con durata prevista dal 1.10.2017 per due anni rinnovabili tacitamente di ulteriori due anni in assenza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale (art. 15); alla cessazione del rapporto la società preponente si obbligava a riconoscere all'agente "un'indennità proporzionale all'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto, nel rispetto dell'art. 1751 c.c. e sulla base delle modalità e criteri previsti dall'AEC". La preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con EW Gypsies s.r.l. e poi ceduto al signor (art. 16). Progressivamente Controparte_4 tuttavia il fatturato procurato dall'agente si sarebbe ridotto progressivamente: nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2017 Lemia s.r.l.s. aveva promosso in Veneto un fatturato pari a Euro 182.750,00, realizzato presso sessantadue clienti (doc. 11); nel 2018, in seguito ai rilevanti acquisti dell'articolo L31 da parte di uno storico cliente di (la società produttore del marchio Controparte_2 Parte_1
Moncler), aveva promosso in Veneto solo presso quarantasei clienti un fatturato pari a CP_5
Euro 1.643.630,00 (doc. 12), però, al netto delle vendite promosse sul cliente , il fatturato Parte_1 promosso in tale anno nella zona di competenza era risultato pari a Euro 448.946,00, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da sessantadue a quarantasei. L'articolo maggiormente promosso in vendita negli anni 2017 e 2018 era distinto dalla sigla n. L31 (articolo di seta/viscosa); nel 2019 aveva promosso in Veneto presso trenta clienti, compreso CP_5
un fatturato pari a Euro 963.255,00, di cui al solo cliente di Euro 655.528,00 (doc. Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 8 13), pertanto, al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale anno nella zona di Parte_1 competenza era risultato pari a Euro 307.727,00, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da quarantasei a trenta. Nel corso del 2020 il fatturato di era sceso a Euro CP_5
554.730,00 (doc. 14, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti), di cui al solo cliente di Euro 363.868,00, pertanto, al netto delle vendite sul cliente il fatturato Parte_1 Parte_1 promosso in tale anno nella zona di competenza, era stato pari a Euro 190.862,00 con soli ventiquattro clienti. Ha altresì allegato che nel corso del rapporto contrattuale, nell'ambito del progressivo calo di fatturato procurato da il sig. GO ad un certo punto avrebbe ammesso di intrattenere un CP_5 rapporto commerciale con la società Longleaf s.r.l., sia pur appena iniziato, dicendosi disponibile a cessarlo a richiesta della preponente pur affermando con convinzione di sentirsi autorizzato a soddisfare i bisogni dei propri clienti anche eventualmente ampliando la sfera dei prodotti vendibili dalla preponente. A questo punto la società convenuta, con lettera racc.ta del 25.6.2021, anticipata via pec in pari data (doc. 20), aveva comunicato a il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia CP_5 con effetto immediato, mentre l'agente aveva contestato il recesso precisando di essersi solo attivato per ampliare/completare l'offerta commerciale di al solo fine di reperire un fornitore Controparte_2 della tipologia di tessuto con una qualità più leggera, verosimilmente più gradita ai clienti. Il contegno dell'agente avrebbe pertanto legittimato il recesso per giusta causa dal contratto e avvalorato la fondatezza delle domande fatte valere dalla convenuta nel presente giudizio.
3. La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico- contabile e all'esito è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.2024.
4. Deve premettersi che le parti hanno intrattenuto rapporti commerciali inerenti ad un contratto di agenzia stipulandone uno in data 16.6.2014 avente quali parti e EW PS (come detto CP_2 in narrativa) e l'altro in data 15.11.2017 tra e con decorrenza dal 1.10.2017. CP_2 CP_5
Il ctu, nel corso delle operazioni peritali, ha chiesto al giudice se, ai fini dello svolgimento dell'incarico, dovesse ritenere che vi fosse stato un unico rapporto contrattuale ovvero due distinti rapporti, il G.I. ha risposto con decreto del 9.11.2023 di effettuare i conteggi quale rapporto unitario, al solo fine di ottenere una relazione tecnica il più possibile completa ed esaustiva, riservando evidentemente alla sentenza ogni più compiuta valutazione in ordine all'an debeatur.
5. All'esito dell'istruttoria la causa dev'essere decisa come di seguito esposto.
5. a. Dall'esame degli atti e di tutte le difese svolte dalle parti deve ritenersi che le spettanze richieste con la domanda debbano riferirsi esclusivamente all'ultimo contratto inter partes tenuto presente che dalla piana lettura di esso, e precisamente dall'alinea n. 6 delle premesse, si evince inequivocabilmente che le parti ebbero a risolvere il precedente accordo. Deve pertanto ritenersi che solo a tale ultimo assetto di interessi deve aversi riguardo per le determinazioni di cui alla presente sentenza.
5. b. Altro argomento decisivo ai fini della decisione è quello relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte della preponente, giacchè se essa sussistesse, come chiarito dal c.t.u., null'altro sarebbe dovuto in favore dell'agente. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile pagina 4 di 8
anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n.
152). Tuttavia nel caso concreto la stessa allegazione del fatto integrativo della giusta causa del recesso da parte della preponente non sembra rientrare in alcuna casistica, né in sè essere valutato rilevante per giustificare la conclusione del rapporto contrattuale su impulso della mandante.
Sul punto infatti la stessa allegazione della preponete del fatto che integrerebbe la giusta causa del recesso appare smentirne la ricorrenza in concreto. Infatti la società convenuta ha allegato che l'agente avrebbe “offerto in vendita all'ex preponente, tramite l'amministratore unico di essa, un prodotto viscosa seta greggio concorrenziale con quello prodotto e commercializzato da ” CP_2 così facendo irrimediabilmente venire meno il rapporto fiduciario inter partes. Secondo la tesi della convenuta lo stesso tentativo di proporre sul mercato un prodotto concorrenziale non di provenienza di essa preponente, avrebbe per ciò stesso leso il rapporto fiduciario con l'agente. Sul punto l'agente ha smentito l'assunto rilevando che egli si sarebbe proprio rivolto alla preponente - per ottenerne l'autorizzazione all'introduzione sul mercato di un tessuto non dalla stessa prodotto - in una sorta di dialettica interna volta a ricercare una migliore soddisfazione della clientela di quest'ultima, proprio alla luce dei desiderata dalla medesima espressi e solo per meglio adempiere il contratto di agenzia, non certo per eluderne i fini, come invece strumentalmente ritenuto nell'interesse della preponente al solo fine di sciogliersi dal vincolo.
L'esame degli atti di causa smentisce la tesi della convenuta.
Significativo è il contenuto dei documenti nn. 8 e 9 di parte attrice per comprendere come effettivamente il mercato dei beni commercializzati in Veneto dalla convenuta fosse in progressivo calo, come constatato da entrambe le parti e riferito dal preposto della stessa convenuta anche in parte alla situazione pandemica, senza imputabilità alcuna (quanto meno nella dialettica inter partes) all'agente.
Il contenuto poi del doc. 10 smentisce definitivamente la tesi formalmente sostenuta nell'interesse della preponente. Trattasi di una comunicazione informale intervenuta in data 3.4.2021 tra l'agente e l'amministratore unico della preponente, comunicazione non disconosciuta da quest'ultima quanto a provenienza, né quanto a riferibilità a se stessa, dall'esame della quale non solo si evince che le parti avessero un notevole livello di confidenza (verosimilmente per il rapporto commerciale di durata pluriennale), ma che la preponente avesse ben presente la questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello da essa proposto in vendita. Il tenore dei messaggi è inequivocabile: “[…] ti può interessare avere un'offerta?” “Ciao mandami offerta e campioni”. E deve dirsi che appare poi sorprendente che la stessa circostanza sia stata utilizzata dalla preponente come elemento fondante la giusta causa del recesso esercitato “Vi contestiamo che il vostro legale rappresentante nei primi giorni del corrente mese ha provveduto ad offrirci in vendita un pagina 5 di 8 prodotto viscosa seta greggio concorrente con quello da noi prodotto e commercializzato nonché ad inviarci campioni dello stesso provenienti da società concorrenziale con la nostra” (cfr. doc. 4 attrice).
Ora, la società convenuta non ha provato agli atti ma neanche ha allegato che l'agente abbia agito violando l'esclusiva in proprio favore o violando la concorrenza per avere offrendo in vendita a terzi prodotti di società concorrenti, bensì offrendo un solo prodotto e in una sola circostanza, per le specifiche finalità allegate agli atti, alla medesima preponente, in buona sostanza non ha provato che l'agente sia venuto meno ad alcuno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 1746 c.c.
Del resto l'allegazione della convenuta smentisce in radice la tesi dalla stessa proposta a sostegno della sussistenza della giusta causa del recesso esercitato perché il fatto stesso che l'agente si sia proposto alla preponente nei termini sopra detti fa comprendere che il tutto si sia svolto nella normale dialettica commerciale fra le parti, in un contesto che (come si evince dal tenore delle interlocuzioni intrattenute tra di esse) l'agente ha sentito favorevole a tale tipo di proposta, sempre per svolgere adeguatamente il mandato e non certo al fine di violarne o di eluderne le finalità. Né del resto la parte convenuta ha provato in giudizio -ovvero ha offerto di provare con documenti- che effettivamente l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un prodotto concorrenziale a quello prodotto da a discapito di quest'ultima. CP_2
Al contrario è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1749 c.c. -tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede”.
Ora, ciò posto, la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, quanto emerso in giudizio convince pienamente il Tribunale dell'insussistenza della giusta causa di recesso della preponente, con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta dall'agente, facendo riferimento ai conteggi di cui alla consulenza tecnica agli atti che, redatta secondo metodo logico rigoroso e ineccepibile ed esposta con linguaggio chiaro e preciso, consente al Tribunale di fondare su di essa la decisione ai fini del quantum debeatur.
5. c. Altra questione da esaminarsi è quella relativa al calcolo delle provvigioni riferite al cliente che, a mente della convenuta, sarebbe stato fuori della zona di competenza di e CP_6 Parte_2 in relazione al quale le provvigioni, regolarmente corrisposte, sarebbero state illegittimamente trattenute dall'agente, circostanza che non solo dovrebbe determinare l'esclusione di tale cliente dal calcolo delle provvigioni eventualmente spettanti all'agente ma anche fonderebbe la domanda riconvenzionale della convenuta in relazione alla restituzione degli importi già percepiti a tale titolo dall'agente.
Sul punto non può che osservarsi che, nell'ambito del contratto di agenzia, essenzialmente fondato sull'intuitus personae nell'ambito del quale la preponente è tenuta a tutti gli obblighi sanciti dall'art. 1749 c.c., in particolare anche a stringenti ad obblighi informativi inerenti al mandato, e nell'ambito dei quali è previsto dal 2 c. dell'art. 1749 c.c., che “il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel pagina 6 di 8 corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente”, è singolare che la preponente sia incorsa in tale tipo di errore, ovvero quello di liquidare provvigioni per un cliente non rientrante nella sfera di competenza dell'agente e di essersi avveduta della cosa solo a giudizio instaurato. Ove anche si fosse verificata tale evenienza, poiché spetta alla preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia.
6. Tutto quanto sopra esposto comporta il relativo parziale accoglimento della domanda riferita all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il 15.11.2017 tra e (con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad nutum esercitato dalla preponente il CP_2 CP_5
25.6.2021, con il conseguente diritto dell'agente a ricevere le provvigioni di cui ai calcoli del c.t.u. espressi alla pagg. 26 ss della relazione tecnica (con inclusione delle provvigioni spettanti per il cliente
IS NK).
7. All'agente spettano pertanto le seguenti poste: 40.408,68 euro per indennità di fine rapporto,
2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela.
Niente può essere riconosciuto in favore dell'agente a titolo di indennità meritocratica, stante quanto accertato dal c.t.u. e reso palese dagli atti di causa in relazione ad un progressivo decremento del fatturato dell'agente e dunque in palese difetto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., ossia l'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e il fatto che la preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, elementi rimasti all'esito del giudizio evidentemente non provati e addirittura di segno contrario.
Nulla può essere riconosciuto in favore dell'agente a titolo risarcitorio, in difetto assoluto di prova del danno asseritamente subito dall'agente che peraltro è stato richiesto a titolo di danno da lucro cessante per le provvigioni non incassate per la stagione autunno inverno 2022/2023, sul punto atteso l'evidente calo delle provvigioni (come sinteticamente riportato nella tabella a pag. 27 del ctu) riferite all'ultimo periodo - con un'irrisoria base di calcolo pari a 694,81 euro per il periodo gennaio-marzo
2022 - non può ritenersi, neanche secondo un elevato grado di verosimiglianza, che l'agente avrebbe conseguito provvigioni in caso di regolare prosecuzione del contratto, in ogni caso l'agente non ha neanche allegato in giudizio quali e quanti contratti avrebbe verosimilmente concluso in caso di mancata risoluzione anticipata del rapporto per impulso della preponente.
8. Quanto sopra sposto consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione ed è sufficiente al rigetto integrale di ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta, come da dispositivo.
9. Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il 15.11.2017 tra Parte_3
(con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad nutum esercitato dalla preponente il 25.6.2021;
[...] in accoglimento della domanda proposta da condanna in persona Parte_2 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, le seguenti poste: 40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr,
4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela, oltre interessi legali dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida in 518 euro per spese e 7.616 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da corrispondersi in favore dei Legali antistatari;
pone a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto.
Milano, 28 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22673/2022 promossa da:
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLO FELICE DAFFAN e dell'avv. FEDERICO VIERO ( VIA BACCARINI, 2 36015 SCHIO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. DAFFAN;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO LASCIOLI e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 BRESCIA presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice ha agito in giudizio in forza del contratto di agenzia stipulato con la convenuta il 15.11.2017 chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute, in esito alla cessazione del rapporto, e in particolare ha chiesto che si accertasse e dichiarare l'insussistenza della giusta causa alla base del recesso esercitato da parte della convenuta in data 25.6.2021 con la conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 41.591,69 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (oltre interessi commerciali) e al pagamento della somma di Euro
25.324,45 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. oltre accessori, spese di lite vinte.
2. Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto a fronte della legittimità del recesso per giusta causa esercitato, in subordine ha chiesto la liquidazione delle competenze eventualmente spettanti all'agente secondo le previsioni di cui all'Aec e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'agente alla restituzione della somma di 6.790,38 euro indebitamente percepita a titolo di provvigioni dal 2018 al 2021 e l'accertamento della non debenza delle somme corrisposte ad a titolo di Firr;
in subordine, in caso di totale o parziale CP_3 accoglimento delle domande attoree, ha chiesto che fosse disposta la compensazione con le somme eventualmente dovute, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Nel merito ha allegato di avere quale oggetto sociale la produzione di velluti e di tele per abbigliamento, nonché di tutti gli articoli tessili, così come il commercio di materie prime e prodotti, macchinari per l'industria tessile, attività svolta presso lo stabilimento nella sede di Pontoglio (BS), di essersi sempre avvalsa per lo svolgimento della propria attività di agenti e di rappresentanti per promuovere la vendita dei propri prodotti in quasi tutte le regioni italiane. Ha allegato che nel corso dell'anno 2013 nel Veneto essa aveva cinquanta clienti che avevano generato forniture corrispondenti ad un fatturato di Euro
552.000,00 mediante la collaborazione dell'agente SE (doc. 2); nei primi sei mesi dell'anno 2014, nella stessa regione, aveva servito ventinove clienti e realizzato un fatturato di Euro 242.000,00 sempre con la collaborazione di SE (doc. 3). Successivamente intendendo essa ampliare la propria area clienti, specialmente nelle regioni Veneto, Friuli e Trentino, aveva stipulato in data 16.6.2014 (con decorrenza dal 1.7.2014 per due anni, rinnovabili in assenza di disdetta da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza del biennio in corso, art. 13), un contratto di agenzia commerciale non in esclusiva con
EW Gypsies di RA e GO s.r.l. (EW Gypsies s.r.l., doc. 4), con divieto di concorrenza in siffatta zona essendo vietato commercializzare prodotti di aziende concorrenti, acquistare prodotti in proprio e per conto terzi per rivenderli (art. 3); con obbligo di rispetto del preavviso di cui all'AEC commercio con inizio a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione (art. 13, 14), salvo in ipotesi di giusta causa – che avrebbe determinato lo scioglimento ad nutum del contratto. Ha altresì esposto che nel secondo semestre dell'anno 2014 l'agente EW Gypsies s.r.l. aveva promosso nella regione Veneto un fatturato di Euro 102.477,00 presso ventotto clienti (in gran parte coincidenti con quelli già acquisiti da SE, doc. 5, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso del 2015 invece promosso nello stesso territorio la collezione presso trentanove clienti e generato un fatturato pari a Euro 200.116,00 (doc. 6). Nel corso dell'anno 2016 lo stesso agente aveva promosso la collezione presso cinquantasei clienti e generato un fatturato pari a Euro 245.298,00 (doc. 7). A seguito di accordi privati intercorsi tra i signori RA e GO, soci di EW Gypsies s.r.l., gli stessi congiuntamente avevano chiesto a un Controparte_2
pagina 2 di 8 parere preventivo "di assenso alla cessione di contratto" a favore del signor Controparte_4 lasciandogli libertà di decidere se proseguire il rapporto come EW Gypsies s.r.l. o con altra impresa dallo stesso costituenda, le parti avevano sottoscritto l'accordo del 15.4.2017 (doc. 8) nel quale avevano prestato il consenso affinché EW Gypsies s.r.l. cedesse il contratto di agenzia al signor CP_4
regolarmente iscritto all'albo agenti, con decorrenza dal 1.5.2017, prevedendo che tutte le
[...] provvigioni derivanti da ordini della stagione primavera/estate 2018 sarebbero spettate a EW
Gyspsies, mentre quelle maturande a partire dalla stagione invernale 2018/2019 sarebbero spettate al signor L'art. 3 di tale convenzione disponeva che l'indennità di cessazione del Controparte_4 rapporto di cui all'art. 1751 c.c. ed il FIRR dovevano essere liquidati dalla casa mandante direttamente al signor "all'atto dello scioglimento del rapporto, ricorrendone i presupposti di legge, Controparte_4 in conformità a quanto stabilito dai contratti ceduti e dagli AEC vigenti in materia". Successivamente il rapporto era proseguito formalmente con EW Gypsies s.r.l. e nel periodo dal 1.1.2017 al 30.9.2017
l'agenzia aveva prodotto in Veneto un fatturato pari a Euro 357.797,00 promuovendo vendite su quarantadue clienti (doc. 9, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). In data
15.11.2017 a richiesta del signor aveva stipulato un nuovo contratto Controparte_2 Controparte_4 di agenzia in esclusiva con (doc. 10) con il quale, dopo aver risolto quello precedente in CP_5 essere per effetto della su menzionata cessione, la mandante aveva conferito alla nuova società dell'incarico di promuovere le vendite dei propri prodotti nella zona individuata nella sola regione
Veneto (art. 2), con obbligo per l'agente di non poter rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti, di non acquistare prodotti similari in proprio o per conto terzi per rivenderli, di non assumere e/o mantenere nella zona altri incarichi o attività concorrenti e di non svolgere alcuna attività in concorrenza (art. 5). Espressa clausola prevedeva le ipotesi di risoluzione del contratto (cfr. art. 14) con durata prevista dal 1.10.2017 per due anni rinnovabili tacitamente di ulteriori due anni in assenza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale (art. 15); alla cessazione del rapporto la società preponente si obbligava a riconoscere all'agente "un'indennità proporzionale all'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto, nel rispetto dell'art. 1751 c.c. e sulla base delle modalità e criteri previsti dall'AEC". La preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con EW Gypsies s.r.l. e poi ceduto al signor (art. 16). Progressivamente Controparte_4 tuttavia il fatturato procurato dall'agente si sarebbe ridotto progressivamente: nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2017 Lemia s.r.l.s. aveva promosso in Veneto un fatturato pari a Euro 182.750,00, realizzato presso sessantadue clienti (doc. 11); nel 2018, in seguito ai rilevanti acquisti dell'articolo L31 da parte di uno storico cliente di (la società produttore del marchio Controparte_2 Parte_1
Moncler), aveva promosso in Veneto solo presso quarantasei clienti un fatturato pari a CP_5
Euro 1.643.630,00 (doc. 12), però, al netto delle vendite promosse sul cliente , il fatturato Parte_1 promosso in tale anno nella zona di competenza era risultato pari a Euro 448.946,00, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da sessantadue a quarantasei. L'articolo maggiormente promosso in vendita negli anni 2017 e 2018 era distinto dalla sigla n. L31 (articolo di seta/viscosa); nel 2019 aveva promosso in Veneto presso trenta clienti, compreso CP_5
un fatturato pari a Euro 963.255,00, di cui al solo cliente di Euro 655.528,00 (doc. Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 8 13), pertanto, al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale anno nella zona di Parte_1 competenza era risultato pari a Euro 307.727,00, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da quarantasei a trenta. Nel corso del 2020 il fatturato di era sceso a Euro CP_5
554.730,00 (doc. 14, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti), di cui al solo cliente di Euro 363.868,00, pertanto, al netto delle vendite sul cliente il fatturato Parte_1 Parte_1 promosso in tale anno nella zona di competenza, era stato pari a Euro 190.862,00 con soli ventiquattro clienti. Ha altresì allegato che nel corso del rapporto contrattuale, nell'ambito del progressivo calo di fatturato procurato da il sig. GO ad un certo punto avrebbe ammesso di intrattenere un CP_5 rapporto commerciale con la società Longleaf s.r.l., sia pur appena iniziato, dicendosi disponibile a cessarlo a richiesta della preponente pur affermando con convinzione di sentirsi autorizzato a soddisfare i bisogni dei propri clienti anche eventualmente ampliando la sfera dei prodotti vendibili dalla preponente. A questo punto la società convenuta, con lettera racc.ta del 25.6.2021, anticipata via pec in pari data (doc. 20), aveva comunicato a il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia CP_5 con effetto immediato, mentre l'agente aveva contestato il recesso precisando di essersi solo attivato per ampliare/completare l'offerta commerciale di al solo fine di reperire un fornitore Controparte_2 della tipologia di tessuto con una qualità più leggera, verosimilmente più gradita ai clienti. Il contegno dell'agente avrebbe pertanto legittimato il recesso per giusta causa dal contratto e avvalorato la fondatezza delle domande fatte valere dalla convenuta nel presente giudizio.
3. La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico- contabile e all'esito è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.2024.
4. Deve premettersi che le parti hanno intrattenuto rapporti commerciali inerenti ad un contratto di agenzia stipulandone uno in data 16.6.2014 avente quali parti e EW PS (come detto CP_2 in narrativa) e l'altro in data 15.11.2017 tra e con decorrenza dal 1.10.2017. CP_2 CP_5
Il ctu, nel corso delle operazioni peritali, ha chiesto al giudice se, ai fini dello svolgimento dell'incarico, dovesse ritenere che vi fosse stato un unico rapporto contrattuale ovvero due distinti rapporti, il G.I. ha risposto con decreto del 9.11.2023 di effettuare i conteggi quale rapporto unitario, al solo fine di ottenere una relazione tecnica il più possibile completa ed esaustiva, riservando evidentemente alla sentenza ogni più compiuta valutazione in ordine all'an debeatur.
5. All'esito dell'istruttoria la causa dev'essere decisa come di seguito esposto.
5. a. Dall'esame degli atti e di tutte le difese svolte dalle parti deve ritenersi che le spettanze richieste con la domanda debbano riferirsi esclusivamente all'ultimo contratto inter partes tenuto presente che dalla piana lettura di esso, e precisamente dall'alinea n. 6 delle premesse, si evince inequivocabilmente che le parti ebbero a risolvere il precedente accordo. Deve pertanto ritenersi che solo a tale ultimo assetto di interessi deve aversi riguardo per le determinazioni di cui alla presente sentenza.
5. b. Altro argomento decisivo ai fini della decisione è quello relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso da parte della preponente, giacchè se essa sussistesse, come chiarito dal c.t.u., null'altro sarebbe dovuto in favore dell'agente. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile pagina 4 di 8
anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n.
152). Tuttavia nel caso concreto la stessa allegazione del fatto integrativo della giusta causa del recesso da parte della preponente non sembra rientrare in alcuna casistica, né in sè essere valutato rilevante per giustificare la conclusione del rapporto contrattuale su impulso della mandante.
Sul punto infatti la stessa allegazione della preponete del fatto che integrerebbe la giusta causa del recesso appare smentirne la ricorrenza in concreto. Infatti la società convenuta ha allegato che l'agente avrebbe “offerto in vendita all'ex preponente, tramite l'amministratore unico di essa, un prodotto viscosa seta greggio concorrenziale con quello prodotto e commercializzato da ” CP_2 così facendo irrimediabilmente venire meno il rapporto fiduciario inter partes. Secondo la tesi della convenuta lo stesso tentativo di proporre sul mercato un prodotto concorrenziale non di provenienza di essa preponente, avrebbe per ciò stesso leso il rapporto fiduciario con l'agente. Sul punto l'agente ha smentito l'assunto rilevando che egli si sarebbe proprio rivolto alla preponente - per ottenerne l'autorizzazione all'introduzione sul mercato di un tessuto non dalla stessa prodotto - in una sorta di dialettica interna volta a ricercare una migliore soddisfazione della clientela di quest'ultima, proprio alla luce dei desiderata dalla medesima espressi e solo per meglio adempiere il contratto di agenzia, non certo per eluderne i fini, come invece strumentalmente ritenuto nell'interesse della preponente al solo fine di sciogliersi dal vincolo.
L'esame degli atti di causa smentisce la tesi della convenuta.
Significativo è il contenuto dei documenti nn. 8 e 9 di parte attrice per comprendere come effettivamente il mercato dei beni commercializzati in Veneto dalla convenuta fosse in progressivo calo, come constatato da entrambe le parti e riferito dal preposto della stessa convenuta anche in parte alla situazione pandemica, senza imputabilità alcuna (quanto meno nella dialettica inter partes) all'agente.
Il contenuto poi del doc. 10 smentisce definitivamente la tesi formalmente sostenuta nell'interesse della preponente. Trattasi di una comunicazione informale intervenuta in data 3.4.2021 tra l'agente e l'amministratore unico della preponente, comunicazione non disconosciuta da quest'ultima quanto a provenienza, né quanto a riferibilità a se stessa, dall'esame della quale non solo si evince che le parti avessero un notevole livello di confidenza (verosimilmente per il rapporto commerciale di durata pluriennale), ma che la preponente avesse ben presente la questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello da essa proposto in vendita. Il tenore dei messaggi è inequivocabile: “[…] ti può interessare avere un'offerta?” “Ciao mandami offerta e campioni”. E deve dirsi che appare poi sorprendente che la stessa circostanza sia stata utilizzata dalla preponente come elemento fondante la giusta causa del recesso esercitato “Vi contestiamo che il vostro legale rappresentante nei primi giorni del corrente mese ha provveduto ad offrirci in vendita un pagina 5 di 8 prodotto viscosa seta greggio concorrente con quello da noi prodotto e commercializzato nonché ad inviarci campioni dello stesso provenienti da società concorrenziale con la nostra” (cfr. doc. 4 attrice).
Ora, la società convenuta non ha provato agli atti ma neanche ha allegato che l'agente abbia agito violando l'esclusiva in proprio favore o violando la concorrenza per avere offrendo in vendita a terzi prodotti di società concorrenti, bensì offrendo un solo prodotto e in una sola circostanza, per le specifiche finalità allegate agli atti, alla medesima preponente, in buona sostanza non ha provato che l'agente sia venuto meno ad alcuno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 1746 c.c.
Del resto l'allegazione della convenuta smentisce in radice la tesi dalla stessa proposta a sostegno della sussistenza della giusta causa del recesso esercitato perché il fatto stesso che l'agente si sia proposto alla preponente nei termini sopra detti fa comprendere che il tutto si sia svolto nella normale dialettica commerciale fra le parti, in un contesto che (come si evince dal tenore delle interlocuzioni intrattenute tra di esse) l'agente ha sentito favorevole a tale tipo di proposta, sempre per svolgere adeguatamente il mandato e non certo al fine di violarne o di eluderne le finalità. Né del resto la parte convenuta ha provato in giudizio -ovvero ha offerto di provare con documenti- che effettivamente l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un prodotto concorrenziale a quello prodotto da a discapito di quest'ultima. CP_2
Al contrario è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1749 c.c. -tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede”.
Ora, ciò posto, la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, quanto emerso in giudizio convince pienamente il Tribunale dell'insussistenza della giusta causa di recesso della preponente, con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta dall'agente, facendo riferimento ai conteggi di cui alla consulenza tecnica agli atti che, redatta secondo metodo logico rigoroso e ineccepibile ed esposta con linguaggio chiaro e preciso, consente al Tribunale di fondare su di essa la decisione ai fini del quantum debeatur.
5. c. Altra questione da esaminarsi è quella relativa al calcolo delle provvigioni riferite al cliente che, a mente della convenuta, sarebbe stato fuori della zona di competenza di e CP_6 Parte_2 in relazione al quale le provvigioni, regolarmente corrisposte, sarebbero state illegittimamente trattenute dall'agente, circostanza che non solo dovrebbe determinare l'esclusione di tale cliente dal calcolo delle provvigioni eventualmente spettanti all'agente ma anche fonderebbe la domanda riconvenzionale della convenuta in relazione alla restituzione degli importi già percepiti a tale titolo dall'agente.
Sul punto non può che osservarsi che, nell'ambito del contratto di agenzia, essenzialmente fondato sull'intuitus personae nell'ambito del quale la preponente è tenuta a tutti gli obblighi sanciti dall'art. 1749 c.c., in particolare anche a stringenti ad obblighi informativi inerenti al mandato, e nell'ambito dei quali è previsto dal 2 c. dell'art. 1749 c.c., che “il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel pagina 6 di 8 corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente”, è singolare che la preponente sia incorsa in tale tipo di errore, ovvero quello di liquidare provvigioni per un cliente non rientrante nella sfera di competenza dell'agente e di essersi avveduta della cosa solo a giudizio instaurato. Ove anche si fosse verificata tale evenienza, poiché spetta alla preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia.
6. Tutto quanto sopra esposto comporta il relativo parziale accoglimento della domanda riferita all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il 15.11.2017 tra e (con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad nutum esercitato dalla preponente il CP_2 CP_5
25.6.2021, con il conseguente diritto dell'agente a ricevere le provvigioni di cui ai calcoli del c.t.u. espressi alla pagg. 26 ss della relazione tecnica (con inclusione delle provvigioni spettanti per il cliente
IS NK).
7. All'agente spettano pertanto le seguenti poste: 40.408,68 euro per indennità di fine rapporto,
2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela.
Niente può essere riconosciuto in favore dell'agente a titolo di indennità meritocratica, stante quanto accertato dal c.t.u. e reso palese dagli atti di causa in relazione ad un progressivo decremento del fatturato dell'agente e dunque in palese difetto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., ossia l'aumento di fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e il fatto che la preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, elementi rimasti all'esito del giudizio evidentemente non provati e addirittura di segno contrario.
Nulla può essere riconosciuto in favore dell'agente a titolo risarcitorio, in difetto assoluto di prova del danno asseritamente subito dall'agente che peraltro è stato richiesto a titolo di danno da lucro cessante per le provvigioni non incassate per la stagione autunno inverno 2022/2023, sul punto atteso l'evidente calo delle provvigioni (come sinteticamente riportato nella tabella a pag. 27 del ctu) riferite all'ultimo periodo - con un'irrisoria base di calcolo pari a 694,81 euro per il periodo gennaio-marzo
2022 - non può ritenersi, neanche secondo un elevato grado di verosimiglianza, che l'agente avrebbe conseguito provvigioni in caso di regolare prosecuzione del contratto, in ogni caso l'agente non ha neanche allegato in giudizio quali e quanti contratti avrebbe verosimilmente concluso in caso di mancata risoluzione anticipata del rapporto per impulso della preponente.
8. Quanto sopra sposto consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione ed è sufficiente al rigetto integrale di ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta, come da dispositivo.
9. Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il 15.11.2017 tra Parte_3
(con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad nutum esercitato dalla preponente il 25.6.2021;
[...] in accoglimento della domanda proposta da condanna in persona Parte_2 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a versare a in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, le seguenti poste: 40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr,
4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela, oltre interessi legali dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida in 518 euro per spese e 7.616 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da corrispondersi in favore dei Legali antistatari;
pone a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto.
Milano, 28 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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