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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1419/2023 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
tutti con il patrocinio dell'avv. Orazio Scalorino, elettivamente domiciliati nel
[...]
suo studio in Siracusa, via Scala Greca 67/B.
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUFFRIDA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE,
, C/O SEDE AVVOCATURA COMUNALE CP_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 9993/2023, pubblicata in data 1.10.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di – titolare di concessione Parte_4 Persona_1
cimiteriale rilasciatale dal Comune di nell'anno 1986 – con cui i predetti CP_1
avevano chiesto accertarsi il diritto alla sepoltura della predetta nel Persona_1
sarcofago familiare presente all'interno del civico Cimitero del comune di nel CP_1
settore secondo n. 100 e conseguentemente ordinarsi al di porre in Controparte_1
essere gli adempimenti necessari, con assunzione dei relativi oneri economici.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
In estrema sintesi, secondo il primo giudice, al n. 100 del settore secondo del cimitero di esisteva, attualmente, un sarcofago contenente n. 4 posti, tre dei quali occupati CP_1
da , (rispettivamente padre e madre di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
e da (marito di , sorella di ancora in vita), Controparte_4 Parte_5 Persona_1
mentre il quarto posto era stato destinato da , il quale aveva realizzato Controparte_2
l'edicola funeraria in forza dell'originaria concessione, a . Parte_5
Aggiungeva il Tribunale che “se è vero che ha ottenuto il rilascio della Persona_1
concessione cimiteriale per la edificazione di un sarcofago familiare di n. 6 posti nell'anno 1986, tuttavia, dalle acquisizioni processuali, a fronte della specifica contestazione del comune resistente, non risulta che siano stati realizzati gli ulteriori n.
2 posti”.
pagina 2 di 5 Conseguiva a quanto appena esposto che il quarto, ed unico, posto tutt'ora vacante nel sarcofago non potesse essere destinato a raccogliere le spoglie mortali di Persona_1
(atteso che lo stesso spettava ala sorella ancora in vita ) e che: “non è Parte_5
configurabile il reclamato diritto alla sepoltura per i posti ulteriori ai quattro, rivendicato dagli odierni ricorrenti, dal momento che non risultano materialmente esistenti e realizzati, non avendo gli stessi provato né chiesto di provare che nel sepolcro ( n. 100 del settore II) siano stati realizzati n. 6 posti di cui n. 2 allo stato non occupati né assegnati”.
Avverso la detta sentenza proponevano appello gli eredi di Persona_1
Si costituiva in giudizio il il quale ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.1.2025, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata in quanto resa senza avere instaurato il contraddittorio con . Parte_5
Va premesso che i motivi di gravame attengono tutti a profili documentali, di cui si denuncia la invalidità, senza minimamente mettere in discussione, in punto di fatto:
a) che l'edicola funeraria all'interno della quale si vorrebbe seppellire Persona_1
attualmente esistente abbia una capienza di solo n. 4 posti, tre dei quali occupati;
b) che la concessione dell'area cimiteriale rilasciata a in data 5.3.1986 (per Persona_1
la realizzazione, su di essa, di una edicola funeraria contenente n. 6 posti destinati a raccogliere le spoglie mortali della predetta, di , Controparte_2 Persona_2
, e ), già oggetto della precedente Controparte_5 Parte_5 Controparte_4
concessione in forza della quale è stata realizzata l'edicola attualmente esistente giusta regolare concessione edilizia n. 1883 del 24.5.1977 (in atti) rilasciata a , Controparte_2
non sia mai stata seguita da apposita, ulteriore, concessione edilizia che, come è noto, è necessaria per la realizzazione della costruzione (ovvero, come nel caso a mani, del suo pagina 3 di 5 ampliamento) – circostanza questa che non fa che confermare l'inesistenza di ulteriori due posti rispetto a quelli già realizzati in forza della concessione rilasciata a
[...]
–. CP_2
Se questo è vero, premesso che dei n. 4 posti di cui consta il sarcofago attualmente esistente n. 3 risultano occupati dalle spoglie di , e Controparte_2 Persona_2
mentre, relativamente a restante quarto, sulla base dell'assegnazione Controparte_4
di tombe private in atti, può accampare diritti anche , attualmente in vita Parte_5
(menzionata quale destinataria di sepolcro sia nell'atto di assegnazione del 4.3.1975 che della stessa concessione del 5.3.1986), sembra chiaro alla Corte che la domanda, spiegata dagli attori soltanto contro il di , afferendo direttamente allo CP_1 CP_1
stesso sepolcro sul quale la sorella della defunta può vantare diritto con esso confliggente, avrebbe dovuto essere instaurata anche contro la predetta . Parte_5
In difetto di ciò, l'ordinanza oggi appellata deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice.
Quanto alle spese di lite del doppio di giudizio le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 17 dicembre 2024, n. 32933 (secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” (e v. anche, in termini, Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11865)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1419/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, n.
[...] Parte_4
pagina 4 di 5 , pubblicata in data 1.10.2023 nel proc. n. 5008/2022 R.G.: P.IVA_2
dichiara la nullità dell'ordinanza appellata ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Siracusa;
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per ciascun grado, in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1419/2023 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
tutti con il patrocinio dell'avv. Orazio Scalorino, elettivamente domiciliati nel
[...]
suo studio in Siracusa, via Scala Greca 67/B.
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUFFRIDA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE,
, C/O SEDE AVVOCATURA COMUNALE CP_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 9993/2023, pubblicata in data 1.10.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di – titolare di concessione Parte_4 Persona_1
cimiteriale rilasciatale dal Comune di nell'anno 1986 – con cui i predetti CP_1
avevano chiesto accertarsi il diritto alla sepoltura della predetta nel Persona_1
sarcofago familiare presente all'interno del civico Cimitero del comune di nel CP_1
settore secondo n. 100 e conseguentemente ordinarsi al di porre in Controparte_1
essere gli adempimenti necessari, con assunzione dei relativi oneri economici.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
In estrema sintesi, secondo il primo giudice, al n. 100 del settore secondo del cimitero di esisteva, attualmente, un sarcofago contenente n. 4 posti, tre dei quali occupati CP_1
da , (rispettivamente padre e madre di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
e da (marito di , sorella di ancora in vita), Controparte_4 Parte_5 Persona_1
mentre il quarto posto era stato destinato da , il quale aveva realizzato Controparte_2
l'edicola funeraria in forza dell'originaria concessione, a . Parte_5
Aggiungeva il Tribunale che “se è vero che ha ottenuto il rilascio della Persona_1
concessione cimiteriale per la edificazione di un sarcofago familiare di n. 6 posti nell'anno 1986, tuttavia, dalle acquisizioni processuali, a fronte della specifica contestazione del comune resistente, non risulta che siano stati realizzati gli ulteriori n.
2 posti”.
pagina 2 di 5 Conseguiva a quanto appena esposto che il quarto, ed unico, posto tutt'ora vacante nel sarcofago non potesse essere destinato a raccogliere le spoglie mortali di Persona_1
(atteso che lo stesso spettava ala sorella ancora in vita ) e che: “non è Parte_5
configurabile il reclamato diritto alla sepoltura per i posti ulteriori ai quattro, rivendicato dagli odierni ricorrenti, dal momento che non risultano materialmente esistenti e realizzati, non avendo gli stessi provato né chiesto di provare che nel sepolcro ( n. 100 del settore II) siano stati realizzati n. 6 posti di cui n. 2 allo stato non occupati né assegnati”.
Avverso la detta sentenza proponevano appello gli eredi di Persona_1
Si costituiva in giudizio il il quale ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.1.2025, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata in quanto resa senza avere instaurato il contraddittorio con . Parte_5
Va premesso che i motivi di gravame attengono tutti a profili documentali, di cui si denuncia la invalidità, senza minimamente mettere in discussione, in punto di fatto:
a) che l'edicola funeraria all'interno della quale si vorrebbe seppellire Persona_1
attualmente esistente abbia una capienza di solo n. 4 posti, tre dei quali occupati;
b) che la concessione dell'area cimiteriale rilasciata a in data 5.3.1986 (per Persona_1
la realizzazione, su di essa, di una edicola funeraria contenente n. 6 posti destinati a raccogliere le spoglie mortali della predetta, di , Controparte_2 Persona_2
, e ), già oggetto della precedente Controparte_5 Parte_5 Controparte_4
concessione in forza della quale è stata realizzata l'edicola attualmente esistente giusta regolare concessione edilizia n. 1883 del 24.5.1977 (in atti) rilasciata a , Controparte_2
non sia mai stata seguita da apposita, ulteriore, concessione edilizia che, come è noto, è necessaria per la realizzazione della costruzione (ovvero, come nel caso a mani, del suo pagina 3 di 5 ampliamento) – circostanza questa che non fa che confermare l'inesistenza di ulteriori due posti rispetto a quelli già realizzati in forza della concessione rilasciata a
[...]
–. CP_2
Se questo è vero, premesso che dei n. 4 posti di cui consta il sarcofago attualmente esistente n. 3 risultano occupati dalle spoglie di , e Controparte_2 Persona_2
mentre, relativamente a restante quarto, sulla base dell'assegnazione Controparte_4
di tombe private in atti, può accampare diritti anche , attualmente in vita Parte_5
(menzionata quale destinataria di sepolcro sia nell'atto di assegnazione del 4.3.1975 che della stessa concessione del 5.3.1986), sembra chiaro alla Corte che la domanda, spiegata dagli attori soltanto contro il di , afferendo direttamente allo CP_1 CP_1
stesso sepolcro sul quale la sorella della defunta può vantare diritto con esso confliggente, avrebbe dovuto essere instaurata anche contro la predetta . Parte_5
In difetto di ciò, l'ordinanza oggi appellata deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice.
Quanto alle spese di lite del doppio di giudizio le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 17 dicembre 2024, n. 32933 (secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” (e v. anche, in termini, Cass., sez. VI, 6 maggio 2021, n. 11865)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1419/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, n.
[...] Parte_4
pagina 4 di 5 , pubblicata in data 1.10.2023 nel proc. n. 5008/2022 R.G.: P.IVA_2
dichiara la nullità dell'ordinanza appellata ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Siracusa;
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per ciascun grado, in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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