Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 17096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17096 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12646/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12646 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AC TI, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Agcom, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma alla via dei Portoghesi 12 ex lege domicilia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera AGCOM n. 174/23/CONS del 27.06.2023, recante “Utilizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Convenzione quadro con le altre Autorità indipendenti, della graduatoria approvata da AGCM con delibera del 21.03.2023”, nella parte in cui (art. 2) è prevista l’assunzione del ricorrente “ con inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario ”;
- della nota AGCOM del 23.06.2023, con cui veniva richiesto al ricorrente di esprimere il proprio assenso all’utilizzo della graduatoria adottata da AGCM esclusivamente nella parte in cui è previsto il successivo inquadramento al livello iniziale della qualifica di funzionario;
- della nota AGCOM del 28.06.2023, avente ad oggetto “Lettera di assunzione ai sensi della delibera n. 174/23/CONS, del 27 giugno 2023 - dott. AC TI” nella parte relativa all’inquadramento del ricorrente al livello iniziale della qualifica di funzionario;
- del verbale di presa di servizio del 30.06.2023, nella parte in cui prevede l’inquadramento del ricorrente nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario”;
nonché per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F18 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F9 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (30.06.2023);
- del diritto del ricorrente alle differenze retributiva e contributiva spettanti a decorrere dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TI PO il 24.6.2025:
- della Delibera AGCOM n. 174/23/CONS del 27.06.2023, recante “Utilizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Convenzione quadro con le altre Autorità indipendenti, della graduatoria approvata da AGCM con delibera del 21.03.2023”, nella parte in cui (art. 2) è prevista l’assunzione del ricorrente “con inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario” (doc. 1);
- della nota AGCOM del 23.06.2023, con cui veniva richiesto al ricorrente di esprimere il proprio assenso all’utilizzo della graduatoria adottata da AGCM esclusivamente nella parte in cui è previsto il successivo inquadramento al livello iniziale della qualifica di funzionario (doc. 2);
- della nota AGCOM del 28.06.2023, avente ad oggetto “Lettera di assunzione ai sensi della delibera n. 174/23/CONS, del 27 giugno 2023 - dott. AC TI” nella parte relativa all’inquadramento del ricorrente al livello iniziale della qualifica di funzionario (doc 3);
- del verbale di presa di servizio del 30.06.2023, nella parte in cui prevede l’inquadramento del ricorrente nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario” (doc. 4);
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F18 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F9 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (30.06.2023);
- del diritto del ricorrente alle differenze retributiva e contributiva spettanti a decorrere dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;
nonché per l’ulteriore annullamento
- della comunicazione AGCOM, Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio del 18.06.2025, recante “Applicazione della delibera n. 120/25/CONS” (protocollo n. 0151481 del 18/06/2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette il ricorrente di essere stato assunto in data 22 ottobre 2020 con delibera dell’Autorità n. 544/20/CONS, su designazione del Commissario Enrico Mandelli, con qualifica di funzionario per svolgere le mansioni di consigliere con contratto a tempo “determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 249/97, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data di presa di servizio ” con “ trattamento giuridico ed economico provvisoriamente pari a quello previsto per i funzionari di livello iniziale del ruolo organico dell’Autorità ed è specificatamente regolato dal relativo contratto ”.
Successivamente, con decorrenza dal 01.01.2021, al ricorrente veniva attribuito lo scatto annuale – previsto per tutti i funzionari – ai sensi dell’art. 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, con conseguente attribuzione di un livello giuridico ed economico e passaggio al livello F1 della qualifica di funzionario.
A seguito della scomparsa del Commissario Mandelli, in data 21.12.2021, veniva comunicata al ricorrente la risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.
Il ricorrente veniva, quindi, nuovamente assunto su designazione del Presidente Giacomo Lasorella, con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di consigliere del medesimo Presidente, rimanendo “ immutato l’inquadramento allo stesso riconosciuto alla data di cessazione del precedente contratto ”.
Con decorrenza dal 01.01.2022, al ricorrente veniva riconosciuto il livello F17 della qualifica di funzionario per effetto dello scatto annuale, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
Successivamente – con delibera n. 178/22/CONS – al ricorrente veniva nuovamente conferito l’incarico di consigliere, a far data dal 31.05.2022, per un periodo di due anni, rimanendo immutato l’inquadramento allo stesso riconosciuto alla data di cessazione del precedente contratto, e, con decorrenza dal 01.01.2023, al ricorrente veniva riconosciuto il livello F18 della qualifica di funzionario per effetto dello scatto annuale.
Durante il periodo di validità del contratto stipulato ai sensi della delibera n. 178/22/CONS, il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, a otto posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM al livello 6 della tabella stipendiale dei funzionari.
In data 21.03.2023 AGCM approvava la graduatoria definitiva del concorso e il ricorrente risultava essere idoneo non vincitore, collocandosi in 15^ posizione.
In data 12.06.2023, ai sensi della Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata ex art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014, AGCM comunicava ad AGCOM la presenza di tre candidati idonei nella graduatoria approvata dal medesimo Organismo con delibera del 21.03.2023. AGCM aveva infatti frattanto provveduto a scorrere la propria graduatoria di merito fino al 14^ posto incluso, procedendo all’assunzione dei relativi candidati.
In data 23.06.2023, AGCOM comunicava al ricorrente che – essendo questi il primo dei candidati idonei non assunti nella graduatoria citata – il proprio Consiglio, nella seduta del 15.06.2022, aveva manifestato la volontà di fare ricorso a tale graduatoria con riferimento alla sua posizione, e chiedeva il suo assenso per la definizione degli atti consequenziali ai fini della sua immissione in ruolo.
Ricevuto tale assenso da parte del ricorrente, l’Autorità risolveva in data 29.06.2023 il contratto con questi stipulato ai sensi della delibera n. 178/22/CONS e lo immetteva in ruolo con inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario, con decorrenza 30.06.2023.
Con il verbale di presa di servizio, al ricorrente veniva comunicato che “ L’immissione in ruolo comporta l’automatica risoluzione, in data 29 giugno 2023, del contratto a tempo determinato stipulato dal dott. TI con l’Autorità, ai sensi della delibera 178/22/CONS, con incarico di consigliere del Presidente Giacomo Lasorella.
Il dott. TI è assegnato alla sede di Roma ove proseguirà nell’espletamento del suddetto incarico nei termini di durata prescritti con la medesima delibera 178/22/CONS ”.
2. Con il presente ricorso, il dott. AC Arpretti impugna la predetta Delibera AGCOM n. 174/23/CONS del 27.06.2023 , recante “ Utilizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Convenzione quadro con le altre Autorità indipendenti, della graduatoria approvata da AGCM con delibera del 21.03.2023 ” nella parte in cui è prevista l’assunzione del ricorrente “ con inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario ”, nonché la nota AGCOM del 23.06.2023, con cui veniva richiesto allo stesso di esprimere il proprio assenso all’utilizzo della graduatoria adottata da AGCM esclusivamente nella parte in cui è previsto il successivo inquadramento al livello iniziale della qualifica di funzionario; la nota AGCOM del 28.06.2023, avente ad oggetto “ Lettera di assunzione ai sensi della delibera n. 174/23/CONS, del 27 giugno 2023 - dott. AC TI ” nella parte relativa all’inquadramento del ricorrente al livello iniziale della qualifica di funzionario e il verbale di presa di servizio del 30.06.2023, nella parte in cui prevede l’inquadramento del ricorrente nel ruolo organico “ al livello economico iniziale della carriera di funzionario ”, chiedendo al contempo l’accertamento:
- del diritto del ricorrente al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F18 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F9 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (30.06.2023);
- del diritto del ricorrente alle differenze retributive e contributive spettanti a decorrere dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I . - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 25, 38, 48 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE AGCOM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REFORMATIO IN PEIUS.
II - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 36 COST..
III - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 2113 C.C. MANIFESTA INGIUSTIZIA.
2.1. Successivamente la parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche la comunicazione AGCOM, Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio del 18.06.2025 recante “ Applicazione della delibera n. 120/25/CONS ”, nelle more intervenuta.
Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni chiedendo l’integrale reiezione dei ricorsi.
3. All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente occorre rigettare l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi proposta dall’Autorità resistente e ribadita nel corso dell’udienza di discussione.
Afferma nella sostanza la difesa dell’Autorità che il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero inammissibili, per avere il ricorrente espresso il proprio assenso incondizionato all’assunzione come prospettata dall’AGCOM con nota mail del 23 giugno 2023 con la quale l’Autorità illustrava al dott. TI i termini e le modalità di assunzione nei ruoli (all. 15).
Tale rinuncia sarebbe inoltre da rinvenirsi nella sottoscrizione da parte del dott. TI della comunicazione del 29 giugno 2023 di assunzione presso l’Autorità con inquadramento giuridico ed economico di livello iniziale (all. 17) e dal verbale del 30 giugno 2023 con il quale il medesimo veniva immesso in servizio alle dipendenze dell’AGCOM con inquadramento nel ruolo organico della stessa, con qualifica di funzionario al livello economico iniziale.
L’eccezione va respinta in quanto dai predetti documenti non può desumersi una valida volontà del ricorrente di rinunciare a tali diritti.
Infatti, la nota mail del 23 giugno 2023, peraltro non sottoscritta dalla parte ricorrente e le sottoscrizioni apposte alla comunicazione del 29 giugno 2023 di assunzione presso l’Autorità con inquadramento giuridico ed economico di livello iniziale (all. 17) e al verbale del 30 giugno 2023 con il quale il ricorrente veniva immesso in servizio alle dipendenze dell’AGCOM con inquadramento nel ruolo organico della stessa e con qualifica di funzionario al livello economico iniziale, non si configurano come atti negoziali di rinuncia comportanti un animus abdicandi in capo al ricorrente, dovendosi gli stessi qualificare come atti meramente ricognitivi dell’inquadramento giuridico economico che può essere operato dal solo provvedimento di inquadramento in questa sede impugnato, dovendosi altrimenti considerarsi invalidi per contrasto con l’art. 2113 c.c.
Infatti per giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sent., sez. V, 24 luglio 2025): “ Per principio generale: “l’attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi” (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1998, n. 354);
6.2. In siffatta direzione, la giurisprudenza anche più risalente della Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che: il “diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente al lavoro svolto ed alla retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro stesso” si traduce in “diritti … che ripetono la loro origine dall’art. 36 Cost. e da norma di carattere generale e che, perciò, sono indisponibili ed irrinunciabili” (così Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 987, n. 672. Sulla natura indisponibile ed irrinunciabile del diritto alle mansioni e dunque alla qualifica ed al correlato corretto inquadramento, come tali sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 2103 e 2113 c.c., si veda altresì Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3297; Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1984, n. 4893; Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 1983, n. 1596; Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 1981, n. 5920);
6.3. Sempre in questa stessa direzione la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., 4 ottobre 2016, n. 19777) ha ancora evidenziato in materia di “mobilità pubblica” che: “la Corte … ha altresì ritenuto che l’assenso dei ricorrenti, al passaggio nella Amministrazione di destinazione, comportasse anche un incondizionato e preventivo consenso all'inquadramento poi attribuito, mentre questa conclusione è antitetica rispetto ai suddetti principi - che sono un'applicazione dei principi generali che regolano il diritto del lavoro - perchè è evidente che, a fronte di un inquadramento disposto, senza base normativa … il successivo contratto individuale non poteva certamente configurarsi, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell'Amministrazione, come un atto di rinuncia e transazione - che solo avrebbe potuto avere rilievo ex art. 2113 c.c. - e quindi la sua sottoscrizione non poteva, di per sè, comportare l'accettazione di un'erronea collocazione professionale, stante il diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza e l'obbligo delle Amministrazioni di destinazione risultante anche dal contratto individuale - di procedere all'assunzione nelle corrispondenti qualifiche”. In ogni caso: “Nessuno specifico accordo risulta essere intercorso tra le parti al suddetto riguardo, per cui non poteva affatto ritenersi che i lavoratori avessero prestato acquiescenza all'inquadramento disposto dalla Pubblica amministrazione, visto che non risulta essere emersa nessuna manifestazione esplicita o implicita in tali sensi (vedi, per tutte: Cass. SU n. 503 del 2011 cit. nonchè Cass. SU 24 ottobre 2007, n. 22268)” ;
5. Nel merito parte ricorrente sostiene l’illegittima retrocessione del ricorrente al livello di carriera iniziale per violazione del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCOM e segnatamente della disposizione contenuta nell’art. 38, ove è previsto che la progressione dei funzionari opera mediante scatti annuali, in considerazione della circostanza che il ricorrente ha continuato a svolgere i medesimi compiti espletati in costanza dei contratti a tempo indeterminato.
Sostiene inoltre parte ricorrente l’illegittimità della retrocessione dello stesso per contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relative all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e segnatamente dei paragrafi 1 e 4 della clausola 4, secondo cui “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)” (paragrafo 1); “ i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ” (paragrafo 2).
Sostiene quindi nel terzo motivo la parte ricorrente l’illegittimità al consenso all’inquadramento nel livello iniziale prestato dal ricorrente e richiamato nella delibera di assunzione per violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2113 c.c. e la conseguente violazione delle norme imperative, attesa l’invalidità di un “ inquadramento in un livello diverso da quello messo a concorso solo se il bando contiene espressa riserva in tal senso (sul diritto intangibile del candidato ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso – a meno di modifica dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso – v. Cass, SS.UU., n 16728/2012) ”.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati sotto i profili assorbenti dedotti nel secondo motivo, conformemente all’orientamento della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato (Sent. 28 gennaio 2021 n. 1029), che questo Tribunale ritiene di fare proprio, relativo al riconoscimento della anzianità di servizio maturata dal personale a tempo determinato di altra Autorità amministrativa indipendente e il personale a tempo indeterminato assunto con concorso pubblico dalla stessa.
La clausola 4 del citato accordo quadro stabilisce che: “ 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”.
Un orientamento ormai uniforme del giudice euro unitario ritiene che la detta clausola dev’essere “ interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola di cui sopra; il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere ” (Corte Giustizia UE 18/10/2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11).
La medesima sentenza ha, inoltre, precisato che:
a) “ il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l’obiettivo o l’effetto utile dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Huet, cit., punto 43 e la giurisprudenza ivi citata ” (punto 64);
b) “ il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione - al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, da parte di un’autorità pubblica, di lavoratori a tempo determinato - dell’anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell’ambito dei loro contratti di lavoro a termine ” (punto 65);
c) “ Per contro, occorre prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali ” (punto 66);
d) “ A questo proposito bisogna riconoscere che, se nell’ambito della presente causa fosse dimostrato - conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza - che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l’esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all’AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro ” (punto 67).
Orbene, come risulta chiaramente dall’enunciato di cui al trascritto punto 65 della richiamata sentenza, ai fini dell’applicazione della menzionata clausola 4 sono del tutto indifferenti le modalità attraverso cui la relazione lavorativa, prima precaria, si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto, la circostanza che la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all’esito di un pubblico concorso non preclude di per sé sola il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, non potendo assumere la detta circostanza il ruolo di “ ragione oggettiva ”, per il disconoscimento delle mansioni svolte sulla base di un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, commi 1 e 4, del menzionato accordo quadro.
Ciò che conta, ai fini del riconoscimento dell’anzianità, è, soltanto, che le mansioni esercitate dal lavoratore prima dell’assunzione a tempo indeterminato corrispondano a quelle svolte da un dipendente di ruolo rientrante nella pertinente categoria retributiva dell’amministrazione datrice di lavoro (Corte Giustizia UE 7/3/2013, in C-393/11).
La Corte di Giustizia ha affermato che “ i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ” (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13/9/2007, in C-307/05; Grande Sezione, 15/4/2008, in C-268/06; Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/2015, n. 1636).
Vero è che la medesima Corte ha anche ritenuto che spetta al legislatore nazionale determinare, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui esso dispone per l’organizzazione delle proprie amministrazioni pubbliche, con quali modalità i periodi di servizio svolti in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato debbano essere presi in considerazione (Corte Giustizia UE, Sez. VIII, 7/3/2013, n. 393) e che deve ritenersi compatibile col diritto dell’Unione una normativa nazionale che valorizzi solo parzialmente i detti periodi di anzianità (Corte Giustizia UE 20/9/2018, in C-466/17), ma la disparità di trattamento tra i lavoratori precari e quelli di ruolo deve essere “ giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ” (citata sent. C-466/17 del 2018 si veda anche Corte Giustizia UE 5/6/2018 in C-677/16).
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che, in assenza di una diversa disciplina giustificata da “ ragioni oggettive ” nel senso sopra specificato, ai dipendenti precari, una volta assunti in ruolo (anche all’esito di un concorso pubblico), purché in mansioni corrispondenti a quelle in precedenza esercitate, non possa essere negato l’integrale riconoscimento dell’anzianità pregressa (Cons. Stato, sent. 28 gennaio 2021 n. 1029).
Nel caso di specie non risulta che nell’ambito dell’ordinamento dell’AGCom esista una norma, né l’Autorità l’ha indicata, che precluda, sulla base di “ragioni oggettive”, nell’anzidetto significato, l’integrale trascinamento dell’anzianità maturata a titolo di lavoro precario dal personale assunto a tempo indeterminato all’esito di un pubblico concorso, per cui, non essendo contestato che le mansioni esercitate dalla ricorrente durante il periodo di lavoro a tempo determinato siano le medesime assegnatele dopo l’assunzione in ruolo, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’integrale riconoscimento del servizio precedentemente svolto.
6. I precedenti citati, che il Collegio condivide e richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., evidenziano che in caso di conversione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA da tempo determinato a tempo indeterminato, purché sia rispettata la doppia condizione dell’identità delle mansioni cui il lavoratore è adibito e delle parti del contratto, il mancato riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata dal lavoratore comporta violazione del principio di non discriminazione sancito dalla richiamata normativa comunitaria, con l’unica eccezione della sussistenza di ragioni che devono essere “oggettive” nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte UE.
Pertanto, sussistendo nel caso di specie l’identità delle mansioni e del datore di lavoro, e non avendo quest’ultimo provato, e nemmeno allegato, che l’azzeramento dell’anzianità maturata durante la precedente fase del rapporto sia “ una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria ”, la domanda del ricorrente risulta fondata sotto il dirimente profilo all’esame, così che il ricorso deve essere accolto in tali termini, assorbite le ulteriori censure nello stesso esposte.
Di conseguenza, deve essere annullato, in parte qua , il provvedimento di inquadramento in ruolo del ricorrente e l’Autorità deve essere condannata a provvedere sia al reinquadramento giuridico ed economico del ricorrente medesimo, avendo riguardo all’anzianità di servizio dallo stesso maturata nei precedenti contratti a tempo determinato, sia al pagamento delle maggiori somme allo stesso spettanti rispetto a quanto percepito dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato; su dette somme, trattandosi di crediti retributivi posteriori al 31 dicembre 1994, vanno corrisposti i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 (TAR Lombardia, 422/2021 e 426/2021 cit., che sul punto richiama Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2017, n. 1598; id. 22 maggio 2015, n. 4864; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 aprile 2020, n. 125; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 1 luglio 2019, n. 1647).
7. La complessità e novità delle questioni trattate costituisce giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO