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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. - all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2116 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , rappresentati e Controparte_13 Controparte_14 CP_15 difesi dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1137/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 07/02/2022. Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati, premesso di avere lavorato alle dipendenze della e poi della Parte_2 convenuta nella sede di Roma-Pomezia dal 2020 e sino a gennaio 2021, data in cui transitavano ex art. 2112 cc alle dipendenze della neocostituita società in seguito alla cessione Controparte_16 di due rami di azienda e Controparte_17 CP_18
, hanno adito il Tribunale di Roma per chiedere la declaratoria di nullità, annullabilità,
[...] illegittimità della cessione del rapporto di lavoro con conseguente dichiarazione di prosecuzione del rapporto di lavoro con la Parte_1
A sostegno di tali domande gli allora ricorrenti hanno esposto che: la cessione che li ha interessati era C la terza che faceva del ramo;
il 23 settembre 2020 aveva deliberato la volontà Pt_1 Pt_1 di trasferire il ramo di azienda che, espressamente, escludeva la cessione dei sistemi applicativi e soprattutto “i codici applicativi delle applicazioni Tim delle infrastrutture dei data center né gli strumenti di gestione delle applicazioni”, necessari per la prestazioni di alcuni servizi;
aveva Pt_1 avviato la procedura di consultazione sindacale (ex art. 47 L. 428/1990) in data 10 novembre 2020; la cessione era efficace dal 1 gennaio 2021 cioè appena tre mesi dopo la costituzione della società cessionaria avvenuta in data 9.10.2020; il settore ceduto non costituiva un autonomo ramo d'azienda tantomeno persistente visto che, anche dopo la cessione, numerosi servizi erano rimasti in capo a che organizzava le attività ed esercitava poteri di controllo sui dipendenti transitati in Pt_1
la cessione aveva riguardato solo il personale con le relative prestazioni individuali visto CP_16 che gli stessi ricorrenti per la pratiche amministrative e per le utenze e gli accessi ai sistemi applicativi continuavano a dipendere da che pagava loro anche gli stipendi, e non tutto il personale era Pt_1 passato alla cessionaria;
l'operazione, pertanto, non poteva configurare cessione ex art. 2112 cc.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva, in fatto, che Parte_1 nel maggio 2020 il Gruppo TIM aveva sottoscritto un accordo per l'acquisizione di tra i CP_16 principali partner di e che, a tal fine, era stata costituita ad ottobre del 2020 la CP_20 CP_16
(controllata da TIM) dedicata ai servizi di cloud ed edge computing, al fine di gestire lo
[...] sviluppo del Cloud con l'obiettivo di fare di il principale cloud provider dell'area del Pt_1 mediterraneo favorita dal possesso di su Nord e Centro Italia. CP_18
Rappresentava che, proprio al fine di raggiungere i sopra descritti obiettivi, con comunicazione del
10 novembre 2020 TIM aveva informato le OO.SS. di voler trasferire due rami d'azienda
, e a CP_17 Controparte_17 Controparte_18 CP_16 , e che, con verbale del 3 dicembre 2020, all'esito dell'incontro tra TIM, , le
[...] CP_16 rappresentanze sindacali nazionali e territoriali e le RSU delle unità produttive interessate, si dava atto del positivo esito della consultazione ex art. 47 l. 428/1990 e s.m.i. concordando per il trasferimento dei ridetti rami d'azienda ex art. 2112 cc., formalizzato con successivo atto del 23 dicembre 2020 con il quale, per l'appunto, venivano ceduti a gli asset tecnologici (hardware CP_16
e software c.d. infrastrutturali), alcuni asset immobiliari nonché i contratti con il personale (712 lavoratori).
Il Tribunale di Roma, respinta l'istanza di chiamata in causa della formulata da CP_16 Pt_1
, non essendo litisconsorte necessario, ha così disposto: “dichiara la nullità del trasferimento Parte_1 di azienda intercorso tra e a decorrere dal 1 gennaio 2021 e, per Parte_1 CP_16
l'effetto, condanna la resistente al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti Parte_1 di tutti i ricorrenti;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 14.754,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso
c.u. di € 259,00, da distrarsi.”
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) secondo la giurisprudenza eurocomunitaria, la direttiva 2001/23 - volta sostanzialmente a garantire il lavoratore oggetto del trasferimento - va interpretata nel senso di ritenere legittimo il trasferimento di azienda ove lo stesso abbia ad oggetto un'entità economica autonoma al fine di assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori oggetto del trasferimento e la Cassazione ha ritenuto, conformemente alla disciplina comunitaria, elemento costitutivo della cessione la sussistenza di autonomia funzionale del ramo ceduto prima della cessione stessa. ii) nel caso concreto, come emergeva dal verbale di Assemblea con contestuale conferimento in natura del 23.12.2020 (doc. 5 fascicolo TIM primo grado), le società interessate, lungi dall'aver posto in essere un contratto di cessione di ramo d'azienda, avevano realizzato un conferimento in natura di aumento di capitale sociale mediante attribuzione a CP_16
del RA EE “costituito da attività, passività e personale dipendente riconducibili:
[...] all'erogazione di servizi relativi al business di e Hedge Computing, inclusi i servizi di ICT da CP_18 fornire a Tim stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerto anche attraverso una rete dedicata di la cui determinazione, peraltro, era rimessa alla perizia di stima giurata ex artt. 2464 CP_18
e 2465 c.c.; iii) e Controparte_17 CP_18
non erano, quindi unità organizzative e/o produttive preesistenti al trasferimento d'azienda
[...] tanto più che erano state oggetto, peraltro, di successiva individuazione a mezzo di atti di integrazione e migliore identificazione dei beni, anche immobili compresi nel ramo d'azienda; iv) erano indici della inesistente autonomia funzionale: la sottoscrizione tra le parti di due contratti per la fornitura di servizi relativi ad attività di coordinamento organizzativo, commerciale e amministrativo;
il mantenimento seppure parziale in capo a TIM dell'attività di Control Room (relativamente all'attività di assistenza sulle applicazioni) con cessione a della sola assistenza tecnica sull'infrastruttura CP_16 fisica (ossia pc, data center, sistemi) ritenute inscindibili nella pratica, tanto che le due unità erano inesistenti in TIM prima della cessione;
il fatto che i locali adibiti al Cloud e erano rimasti CP_18 in capo alla cedente salvo due immobili così come i server;
v) era evidente una stretta connessione tra le attività rimaste in TIM e quelle trasferite a per tutte le attività (Delivery e l'Un-delivery, CP_16 in ambito mercato/Sales, ); vi) seppur in assenza di intento Controparte_17 CP_17 fraudolento l'operazione posta in essere da non integrava i presupposti di applicazione Pt_1 dell'art. 2112 cc per carenza dei requisiti di effettiva autonomia organizzativa e funzionale del ramo ceduto con conseguente accoglimento del ricorso.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata con Parte_3 un unico e articolato motivo, in sintesi, per avere il giudicante erroneamente ritenuto i rami oggetto di cessione non dotati di preesistente autonomia funzionale omettendo ogni approfondimento istruttorio volto a verificarne l'effettiva attività sia prima che dopo l'operazione traslativa, come invece era avvenuto nell'ambito di identico giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma ove il giudice aveva disposto CTU tecnica, o di altri giudizi incardinati davanti al Tribunale di Milano e di
Genova nei quali erano state ammesse le prove testimoniali;
per non avere correttamente interpretato la documentazione versata in atti, idonea a dimostrare la preesistenza dei rami oggetto di cessione in
Tim già dal gennaio 2020; per non avere il Tribunale colto la differenza fra servizi infrastrutturali, governati da per mezzo dei rami acquisiti, e servizi applicativi, gestiti da TIM. CP_16
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avanzate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio, reiterando, in via istruttoria, le richieste formulate nella memoria difensiva di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente deve darsi atto che in data 6 novembre 2023 l'appellato , per Controparte_14 mezzo del proprio difensore, ha depositato atto di rinuncia agli effetti della sentenza impugnata mentre TIM, con atto depositato il 12 novembre 2024, ha rinunciato all'appello nei confronti di CP_9 con compensazione delle spese di lite.
[...]
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente la Corte rileva che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nei confronti di CP_9
atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, “La rinuncia all'impugnazione quando è
[...] ritualmente formalizzata e non è seguita da opposizione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata” (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2018, n. 12073), e la cessazione della materia del contendere nei confronti di . Tale declaratoria si fonda, invero, sul venir meno Controparte_14 all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. Tale condotta processuale postula il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla decisione del merito, con conseguente possibilità per il giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che: “La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio dal giudice anche in assenza di accettazione della controparte, qualora risulti il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio”. (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2011, n. 14923). E ancora: “La rinuncia agli effetti della sentenza impugnata, ancorché non accettata dalla controparte, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere quando risulti chiaro che non permanga più alcun contrasto tra le parti suscettibile di decisione”. (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1362)
Nel caso di specie, tale rinuncia ha comportato la totale estinzione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione, nei confronti di . Controparte_14
Tanto premesso, l'appello non è fondato e le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con l'unico articolato motivo di impugnazione parte appellante ha criticato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto sussistere i requisiti di preesistenza ed autonomia funzionale dei rami di azienda ceduti ( , e ), senza CP_17 Controparte_17 Controparte_18 ammettere la prova testimoniale formulata, e conseguentemente avere escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cc al trasferimento del personale ivi operante. Afferma l'appellante, in merito al requisito della preesistenza, che già dal febbraio 2020 la Funzione “Engineering, Competence Center & Platform
Management” e dal gennaio 2020 La Funzione “Cloud & Data Center” erano state oggetto di separazione tra attività di monitoraggio applicativo ed attività di monitoraggio infrastrutturale, quest'ultimo poi ceduto a con atto sottoscritto il 23 dicembre 2020, come dimostrato dalla CP_16 documentazione depositata in primo grado (doc.ti 12-16 allegati alla memoria difensiva e doc.ti 1 e
2 allegati alle note autorizzate). Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, quindi, i predetti rami erano preesistenti già in Tim per effetto delle rivisitazioni organizzative risalenti a gennaio 2020 così come, ben prima della cessione, i ricorrenti erano dipendenti di Tim. Ribadisce inoltre l'appellante che l'atto di conferimento di beni e servizi confermava il requisito della preesistenza in quanto i beni ed il personale coinvolti erano tutti riconducibili ai servizi ed alle attività già facenti parte dei rami ceduti. La sussistenza del predetto requisito non poteva ritenersi smentita nemmeno dall'esistenza di accordi integrativi alla cessione atteso che l'unica integrazione aveva riguardato il complesso immobiliare di Acilia, per il quale, alla data dell'atto di conferimento, non poteva prodursi, sotto il profilo formale, l'effetto traslativo in dipendenza della risoluzione di pratiche amministrative. Critica la decisione impugnata per avere ritenuto i rami creati al momento della cessione essendo, invece, autonomi ed esistenti, identificati ed identificabili da circa un anno antecedente alla cessione, e per avere il giudice di prime cure, privo delle necessarie competenze tecniche e senza servirsi di un supporto peritale, ritenuto scarsamente realistica la distinzione fra attività infrastrutturali - di competenza di - ed attività applicative - rimaste in capo a TIM - CP_16 così negando la dedotta autonomia delle attività espletate dalle due società. Contesta, infine, quanto motivato dal primo giudice in merito all'assenza di autonomia nell'attività della di CP_16 partecipazione a gare per l'affidamento di servizi tecnologici ovvero per l'attività di , o CP_17 per la scelta di di acquistare alcuni servizi applicativi, tra cui quelli in generale riconducibili CP_16 alla gestione amministrativa dei dipendenti, erogati attraverso la messa a disposizione di sistemi applicativi di proprietà di TIM. Censura la decisione nella parte in cui, pur escludendo qualsiasi intento fraudolento, prospetta un ipotetico danno occupazionale per aver l'operazione realizzata tra
Tim e potenzialmente danneggiato i lavoratori traslati in una società neocostitutita. CP_16
Le articolate censure non sono fondate.
Osserva il Collegio che punto centrale della vicenda in esame è rappresentato dalla definizione di cessione di ramo d'azienda da cui poi conseguono le conclusioni, in relazione al caso concreto.
Il trasferimento d'azienda è disciplinato sia da fonti comunitarie (l'ultima è la direttiva 2001/23/CE, che ha consolidato le due precedenti 77/187/CE e 98/50/CE), sia dall'art. 2112 c.c., le cui innovazioni sono conseguenti al recepimento delle normative europee.
L'art. 2112 c.c. prevede che l'attività economica organizzata deve essere “preesistente al trasferimento” e deve conservare, dopo il passaggio ad altro titolare, “la propria identità”. La norma, evidentemente, vuole garantire che venga trasferita una struttura già esistente e definita nelle sue caratteristiche principali (tipo di produzione, apparati destinati alla sua realizzazione, lavoratori addetti, organizzazione del lavoro e dell'attività e così via) e senza che il cedente o il cessionario possano modificare l'assetto produttivo, che deve rimanere immutato prima e dopo l'operazione economica. Le caratteristiche indicate sono coerenti con l'art. 1 della direttiva 2001/23/CE, che richiede che l'entità economica conservi nel trasferimento “la propria identità”. La Corte di Giustizia ha interpretato questa dizione asserendo che la conservazione presuppone che il nuovo titolare dell'impresa prosegua o riprenda l'attività produttiva svolta dal precedente imprenditore e che, quando l'entità economica coincide con un gruppo di lavoratori, il subentrante, come si è già detto, continui l'attività e riassuma il personale prima occupato. (Cgce 26.5.2005, Celtec, causa C- 478/03, punto 34; Cgce 24.1.2002, Temco, causa C – 51/00, FI, 2002, IV, 146 – 147; Cgce 25.1.2001,
causa C – 172/99, punto 38; Cgce 26.9.2000, causa C – 175/99, punto 44; Cgce Per_1 Per_2
2.12.1999, , causa C – 234/98, punti 28 e 29; Cgce 10.12.1998, cause C - Per_3 Persona_4
127/96, C - 229/96, C – 747/97, punti 31 e 32; Cgce 10.12.1998, , cause C – 173/96 e C – Per_5
247/96, punto 32; Cgce 11.3.1997, Suzen, causa C – 13/95, RIDL, 1998, II, 657 – 658; Cgce 7.3.1996,
Merckx, cause C – 171/94 e C – 172/94).
In sostanza la giustizia Europea lascia intendere che è essenziale che il complesso aziendale trasferito rimanga inalterato e continui la sua produzione, in modo da garantire la continuità occupazionale dei dipendenti addetti e la conservazione dei loro diritti. In tale ambito, dunque, l'art. 2112 c.c. è conforme alla disciplina europea ed impedisce, all'atto del trasferimento, operazioni di segmentazione o il mutamento dell'impresa da trasferire.
Per quanto riguarda il trasferimento del ramo d'azienda, che rimanda sostanzialmente alla nozione generale di trasferimento di azienda, per cui si può affermare che tra le due ipotesi vi sia solo una differenza quantitativa piuttosto che qualitativa, “tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn.
98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 cc comma quinto sostituito dal D.Lgs.
10 settembre 2003) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva” (Cass. 2263/2013, Cass. 5678/2013). Non è un caso, infatti, che spesso siano proprio i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 1406 c.c. sul presupposto dell'inesistenza o dell'illegittimità del trasferimento del ramo di azienda, mentre è il datore di lavoro, sia cedente sia cessionario, ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Già in precedenti arresti (cfr. Cass. civ., n. 17919/2002; Cass. civ., n. 13068/2005; Cass. civ., n.
22125/2006) la Corte ha, però, precisato che la cessione di un ramo è configurabile quando sia trasferito un complesso di beni e risorse suscettibile di essere identificato come unità produttiva autonoma, organizzata e finalizzata all'erogazione di beni o servizi.
Nonostante i primi dubbi interpretativi sorti in merito al requisito della preesistenza in seguito alla novella del 2003, la Corte di Cassazione ha comunque confermato il proprio orientamento che ritiene essenziale il requisito della preesistenza della porzione di azienda da trasferire ai fini della legittimità dell'operazione.
La giurisprudenza di legittimità, invero, ritiene «operante, anche a seguito del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 32, il principio per cui per “ramo d'azienda”, ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità – come del resto previsto dalla prima parte del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 32 – presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità» (cfr. Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 3 ottobre 2013, n. 22627).
La Corte sostiene sussistere un evidente interesse del lavoratore a far dichiarare la non efficacia della cessione del “ramo” nei suoi confronti, non essendo per lui irrilevante il mutamento della posizione del datore-debitore, che può offrire tutele meno ampie per i diritti dei prestatori.
Per consolidata giurisprudenza, il comma 5 dell'art. 2112 c.c. impone dunque di accertare che la porzione di azienda ceduta sia dotata di una effettiva autonomia funzionale, preesistente al trasferimento e concretamente idonea a realizzare in modo indipendente uno scopo produttivo, con l'impiego dei mezzi e delle risorse proprie (v. Cass. civ., n. 7364/2021; Cass. civ., n. 19034/2017).
Tale impostazione, come ritiene anche la Cassazione, è pienamente coerente con la disciplina euro- unitaria, come recepita dalla Direttiva 2001/23/CE, che definisce trasferimento “il passaggio di un'entità economica che conserva la propria identità”, identificata come “un insieme organizzato di risorse finalizzato all'esercizio di un'attività economica, principale o accessoria” (art. 1, n. 1), e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nel delineare la nozione di entità economica, ha chiarito che essa deve consistere in un complesso strutturato di persone e mezzi, funzionalmente organizzato al perseguimento di uno specifico obiettivo produttivo (v. C-13/95,
Súzen, punto 13; C-340/2001, Abler, punto 30; C-232/04 e C-233/04, punto 32) e che Persona_6 ha ribadito che il trasferimento deve riguardare una struttura sufficientemente autonoma e stabile, in grado di proseguire l'attività economica dopo il mutamento del titolare (cfr. C-127/96, Per_4
punti 26 e 27; C-458/05, Jouini, punto 31; C-108/10, Scattolon, punto 60; C-416/16, Piscarreta
[...]
Ricardo, punto 43; C-664/17, Ellinika Nafpigeia, punto 60).
La S.C. ha, in proposito, costantemente chiarito che l'autonomia funzionale costituisce elemento costitutivo imprescindibile del ramo ceduto. Essa deve essere attuale e oggettiva, ovvero sussistere già nel momento in cui l'articolazione viene scorporata dal complesso aziendale originario, e deve consentire lo svolgimento autonomo dell'attività specifica per cui era organizzata nell'impresa cedente, senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario (cfr. Cass. civ. n. 11247/2016; conformi
Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540–10542, 10730, 11248 del 2016; successivamente, Cass. n.
19034/2017, Cass. n. 28593/2018). Nelle pronunce della Cassazione rese nel febbraio 2016, l'elemento dell'autonomia funzionale è stato letto, quindi, congiuntamente al requisito della preesistenza, nel senso che la capacità organizzativa e produttiva deve essere già posseduta dalla struttura all'interno dell'impresa cedente prima del trasferimento, non potendo risultare da successivi interventi o da contratti stipulati con il cessionario
(ad esempio appalti di servizi funzionali al riavvio del ramo).
Tale lettura è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la nozione di trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE richiede che l'entità ceduta mantenga la propria identità e conservi la sua autonomia anche successivamente al trasferimento. In particolare, è stato precisato che l'impiego del termine “conservi” (art. 6, par. 1 della direttiva) implica che l'autonomia funzionale dell'entità debba già esistere prima della cessione (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed altri, punto 34).
Pertanto, il ramo d'azienda deve essere riconoscibile come tale non in base alla volontà negoziale delle parti, bensì in ragione delle sue caratteristiche oggettive e strutturali, preesistenti e autonome rispetto sia al cedente che al cessionario. Qualsiasi ricostruzione contraria si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e unionale e vanifica le garanzie poste a tutela della continuità del rapporto di lavoro in caso di mutamento del soggetto imprenditoriale.
Da ultimo, il medesimo principio è stato confermato dalla S.C. nella sentenza 17201/2025: “…. ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1
e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-
664/2017 - Cass. n. 22249/2021). In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa
Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso, Cass. n. 11247/2016).”
Alla luce della sopra riportata consolidata giurisprudenza l'organizzazione che consente l'attività del ramo non può essere costruita o integrata successivamente alla cessione, nemmeno mediante contratti d'appalto stipulati contestualmente;
la legittimità del trasferimento va dunque valutata esclusivamente con riferimento alla porzione preesistente dell'unità produttiva da cui deriva il ramo.
Infine, “La Corte dell'Unione ribadisce costantemente che, al fine di determinare se siano soddisfatte
o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, è necessario “prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano
l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (Cass. 7364 del 16 marzo 2021).
Le considerazioni di ordine sistematico e giurisprudenziale sopra esposte, ispirate ai principi consolidati in ambito nazionale ed eurounitario, devono ora essere applicate alle specificità del caso oggetto di esame.
Emergono una serie di elementi dalla documentazione depositata che inducono il Collegio a confermare la sentenza gravata stante la mancanza dei requisiti sopra esposti sia di autonomia che di preesistenza dei rami ceduti.
In primo lugo, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'operazione posta in essere fra e si è concretizzata in un aumento di capitale in favore della seconda (quindi non Pt_1 CP_16 attraverso un contratto di cessione di ramo d'azienda in senso proprio) mediante il conferimento alla medesima di attività, passività, riconducibili alla erogazione di servizi relativi al “Bussiness di Coud
e Hedge Computing, inclusi i servizi ICT da fornire alla stessa” (cd. “RA EE”), nonché all'affitto di spazi fisici e virtuali, connessi alla rete di data center aziendali (cfr. Atto verbale di
Assemblea con contestuale conferimento in natura del 23 dicembre 2020) descritto, più in dettaglio, mediante rinvio alla perizia di stima (ex art. 2343-ter c.c.).
Al momento dell'operazione, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito della preesistenza (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità) atteso che, ove fosse stato così, l'oggetto del contratto (ramo d'azienda in cessione) sarebbe stato concretamente individuato all'atto della cessione e non genericamente descritto e successivamente rimesso alla determinazione della perizia di stima.
L'assenza di qualsiasi autonoma capacità produttiva del presunto ramo ceduto e della persistente ingerenza operativa della cedente, incompatibile con l'idea di separazione funzionale presupposta dall'art. 2112 c.c., si evince, inoltre, dalla stessa stima giurata da cui risulta che avrebbe CP_16 operato come entità esclusivamente dedicata a , senza possibilità di acquisire clientela Pt_1 esterna, e che avrebbe continuato ad esercitare un controllo rilevante anche sui beni Pt_1 formalmente trasferiti, mediante attività di delivery e un-delivery relative all'hardware, necessarie al supporto degli applicativi aziendali. Né, a tal proposito può rivestire alcuna valenza la successiva adozione di scelte gestionali autonome perché inesistenti al momento della cessione. Le parti avrebbero dovuto, infatti, regolare immediatamente e nel dettaglio le attività che la cessionaria avrebbe dovuto svolgere e le modalità di esecuzione delle prestazioni nonché il livelli dei servizi in termini qualitativi e quantitativi cosa che non è stata fatta avendo le due società continuato ad operare in necessaria e imprescindibile sinergia produttiva ed organizzativa.
A tal proposito esemplificativi risultano i due contratti di servizi, successivi alla cessione, rispettivamente di febbraio e giugno 2021 (doc.ti 9 e 10 del fascicolo in primo grado), nei Pt_1 quali offre a a titolo oneroso, servizi indispensabili per l'esecuzione delle attività Pt_1 CP_16 cedute.
Ad ulteriore conferma delle considerazioni finora svolte, giova esaminare quanto emerge dai documenti predisposti in occasione dell'operazione di conferimento, con particolare riferimento al Contr verbale assembleare e alla perizia giurata di stima redatta da
In tali atti si ribadisce che avrebbe operato, in via esclusiva, come “exclusive cloud CP_22 factory” per conto di , con esplicita esclusione di qualsiasi attività diretta nei confronti di Pt_1 clienti terzi, siano essi retail o wholesale. Conseguentemente, ha mantenuto in via esclusiva Pt_1 la titolarità dei rapporti commerciali con la clientela, nonché le funzioni di vendita, marketing, assistenza clienti e gestione del rischio di credito. La stessa relazione di stima chiarisce che il personale trasferito a si sarebbe occupato della realizzazione della cd. Local Region italiana CP_16 per conto di all'interno del più ampio accordo strategico tra e finalizzato CP_20 Pt_1 CP_20 alla creazione e gestione di servizi cloud innovativi (pubblici, privati e ibridi).
Ne discende che l'obiettivo dichiarato del conferimento risulta direttamente funzionale alla attuazione dell'Accordo Google, e che l'organizzazione della coincide in toto con le attività CP_22 oggetto del conferimento, denotando l'assenza di una preesistente articolazione aziendale autonoma in seno a , distinta e autonoma sul piano operativo e gestionale. Pt_1 Tale assenza di preesistenza risulta ulteriormente confermata dalla circostanza che, né nel verbale di conferimento né nella perizia giurata, viene mai menzionata l'esistenza dei presunti rami d'azienda denominati , e , CP_17 Controparte_17 Controparte_18 che erano stati invece indicati negli atti iniziali di avvio della procedura di consultazione sindacale.
Se tali articolazioni fossero state effettivamente esistenti e operative come rami autonomi prima della cessione, la loro identificazione sarebbe risultata immediata e naturale, tanto più in un atto tecnico quale il verbale di conferimento. L'opposta circostanza, ovvero la creazione ex novo del cosiddetto
“RA EE”, unitariamente inteso e mai menzionato in precedenza, induce a ritenere che l'operazione abbia avuto natura costitutiva e non ricognitiva, in violazione dei principi sopra richiamati in tema di trasferimento di ramo d'azienda.
A ciò si aggiunga che, come si evince dalla relazione di stima, il contenuto del RA EE è definito attraverso una sommatoria statica di beni, contratti e risorse umane, e non attraverso l'identificazione di un'entità organizzativa autonoma, funzionalmente idonea a esercitare una specifica attività
d'impresa. In altri termini, ciò che viene conferito non è un complesso organizzato di persone e beni dotato di una funzione economico-produttiva autonoma, bensì una selezione di asset individuati in funzione dell'accordo con e integrati in via convenzionale e unitaria solo al momento del CP_20 conferimento.
All'uopo, di nessuna rilevanza la circostanza che l'unica integrazione, costituita dal successivo conferimento della sede di Acilia con atto del 5.2.2021, fosse stata ritardata da ostacoli burocratici, allegata e non provata. I rami conferiti sono stati integrati ex post con altri beni necessari all'attività aziendale della cessionaria: non soltanto la sede di Acilia ma anche i contratti facenti capo a TIM, senza alcuna spiegazione del mancato originario completo conferimento nel dicembre del 2020.
Infine, la fusione convenzionale di due strutture originariamente distinte — , CP_17
e “ — all'interno di un unico CP_17 Controparte_17 Controparte_18 ramo artificiosamente denominato “EE” costituisce ulteriore conferma della mancanza di preesistenza di tale ramo come articolazione autonoma dell'impresa. Il fatto che il RA EE venga per la prima volta formalizzato solo nell'atto di conferimento, e non emerga in precedenza quale entità organizzata, dimostra che l'identificazione operata dalle parti ha natura meramente strumentale e posteriore, in contrasto con i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla giurisprudenza nazionale. Relativamente alla lamentata carenza istruttoria ed al richiamo della causa rg. 20163/2021 va rilevato che il Tribunale, che ha accolto il ricorso proposto dai lavoratori, ha valutato le risultanze della consulenza nell'ottica di accertare non tanto la titolarità formale di alcune funzioni, passate poi ad altri soggetti, ma la circostanza che dette attività costituissero un entità organizzativa autonoma e, appunto, un ramo di azienda così statuendo: “dal punto di vista giuridico, scarsamente significative le circostanze chiarite dal CTU, in ordine all'affermata piena sovrapponibilità e completa rispondenza delle strutture prima e dopo la cessione. Invero, tale dato, correttamente individuato e rilevato dal consulente, ed elaborato sulla base dei parametri scientifici propri delle scienze aziendalistiche, ingegneristiche gestionali, e chiaramente riportato nelle rappresentazioni grafiche fornite, sulla base di un apprezzamento dei dati acquisiti agli atti, non incide in via diretta sul diverso dato storico, questo sì giuridicamente saliente, sopra approfondito”.
Infine, in relazione al dedotto “ampliamento” della tutela del lavoratore per avere il giudice di primo grado rilevato la non fraudolenza del comportamento tenuto da TIM nell'operazione de qua e comunque dichiaratone l'illegittimità, si rileva che la sentenza è giunta a questa conclusione in ragione della carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 2112 cc e, cioè, per il difetto del carattere di preesistenza e autonomia della realtà ceduta.
Non corrisponde al vero, dunque che “il Giudice di prime cure, pertanto, giudica illegittima
l'operazione di cessione dei rami da Tim a pur riconoscendo la consistenza commerciale ed CP_16 economica della cessionaria (che giudica in “progressiva espansione”) nonché l'avvenuta tutela dei lavoratori coinvolti, per il solo fatto che il fenomeno traslativo ha visto coinvolta, quale cessionaria, una Società neocostituita (circostanza non del tutto vera come detto), incapace di garantire in astratto (ma capace in concreto) una stabilità occupazionale al personale ceduto” avendo il
Tribunale accolto il ricorso in forza della inesistenza, ante cessione, del ramo ceduto, in un'ottica di tutela dei lavoratori come ampiamente argomentato nella sentenza gravata.
In merito, infine, alla lamentata mancata ammissione delle prove, osserva il Collegio che il giudice di prime cure, considerata la natura documentale della causa, riconosciuta dalla stessa parte appellante nella memoria di costituzione in primo grado (cfr. pag. 35), con motivazione pienamente condivisibile ha ritenuto di non ammettere le prove testimoniali formulate e reiterate in questa sede, articolate in capitoli di prova generici e valutativi.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è, dunque, meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
dichiara CP_9 cessata la materia del contendere nei rapporti tra e con Parte_1 Controparte_14 compensazione integrale tra le stesse parti delle spese del doppio grado di giudizio;
rigetta per il resto l'appello. Condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 delle residue parti appellate che si liquidano in complessivi € 15.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa