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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 721/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Oletto e Gianluca Tocci, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, C.F. in persona della Controparte_1 P.IVA_1
Direttrice, Dott.ssa e, per delega della stessa, del Dott. Controparte_2 Persona_1
nei cui uffici in Oristano, via E. Lussu n. 2, è legalmente domiciliato,
[...]
- resistente –
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 31/01/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale: accogliere il ricorso per i suesposti motivi e dichiarare con sentenza la fondatezza dei motivi di doglianza ed opposizione;
per l'effetto, dichiarare illegittimo
l'impugnato provvedimento e tutti i provvedimenti accessori e conseguenziali, sgravare il ricorrente dall'onere del pagamento della sanzione pecuniaria nonché annullare e/o dichiarare nulli tutti i verbali in oggetto e ordinarne l'archiviazione; In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della opposizione spiegata, dichiararsi applicabile la sanzione impugnata esclusivamente nella misura e secondo le motivazioni che risulteranno all'esito dell'esame del merito e del diritto nella misura che risulterà equa, in ogni caso rideterminando il quantum secondo giustizia,
1 la normativa in vigore, l'art. 11 l. 689/81 e l'art. 4 della legge 183/2010. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Rigettare nel merito l'opposizione proposta in quanto infondata e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
Con vittoria di spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42 della L. n. 183 del 12.12.2011 e art. 9 del D. Lgs.
n. 149 del 2015”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza Prot. Cont./Lp/n.7512 emessa in data 24.02.2023 dal Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di , notificata il 05.07.2023, con cui era stato ingiunto alla Controparte_1
medesima ricorrente, in qualità di responsabile della nonché alla predetta società, Controparte_3 quale obbligata in solido, di pagare la somma di €. 13.718,00, a titolo di sanzione amministrativa e di spese di notifica dell'ordinanza stessa, per la supposta violazione dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 18, comma 5 bis D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1 comma 1 del D. lgs. n.
8/2016, per l'attuazione di un'interposizione illecita da pseudo – appalto con la società Kaefu s.r.l., essendo stata contestata la stipula di un contratto di appalto privo dei requisiti espressamente previsti dall'art. 29 del D. lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. per il periodo compreso tra maggio 2019 e marzo 2020 in relazione alle lavoratrici (n. a Oristano il 06.03.1997), (n. a Oristano Persona_2 Persona_3 il 01.12.1987) e (n. a Oristano il 17.06.1980), che, secondo l'Ispettorato del Lavoro Persona_4
accertante sarebbero state sottoposte al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Parte_2
riconosciuta come datore di lavoro effettivo, mentre la società di fatto si
[...] Controparte_3 sarebbe limitata solo a fornire manodopera, senza utilizzo di propri mezzi né l'assunzione di alcun rischio di impresa, limitandosi alla mera gestione amministrativa delle retribuzioni.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, asserendo che i fatti accertati non avrebbero potuto esserle addebitati, in quanto, pur avendo rivestito la qualifica di amministratore di diritto della (06.03.2018-27.10.2020), ella non aveva avuto la Controparte_3
benché minima ingerenza nella concreta gestione della , ideata, attuata e posta Controparte_4
in essere da altri soggetti, precisamente i sigg.ri e . Persona_5 Controparte_5
Difatti, nel procedimento penale che l'aveva coinvolta per reati fiscali e tributari, la ricorrente era stata assolta per non avere commesso il fatto con sentenza n. 715 del 2023 del Tribunale di Velletri.
Ha concluso domandando che venisse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, o, in via subordinata, che venisse rideterminata la sanzione nella misura ritenuta equa secondo giustizia,
2 applicando la normativa in vigore, l'art. 11 della l. 689/81 e l'art. 4 della legge 183/2010.
Si è costituito in giudizio l'Ispettorato del lavoro resistente, domandando il rigetto dell'opposizione, in quanto correttamente era stata esclusa la sussistenza di un appalto genuino, atteso che le lavoratici indicate erano state sottoposte al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società
[...]
riconosciuta come datore di lavoro effettivo, rapportandosi con il sig. , Parte_2 Controparte_6
intermediario per conto della medesima società, anche per la richiesta di ferie o di permessi, e con una dipendente sempre della , di nazionalità cinese, chiamata IL. Pt_2
Per contro, la società si era limitata, di fatto, a fornire manodopera, in quanto Controparte_7 nell'esecuzione del contratto non vi era stata da parte della stessa l'utilizzazione di propri mezzi né
l'assunzione di alcun rischio di impresa, limitandosi alla mera gestione amministrativa delle retribuzioni.
Non coglieva nel segno il motivo posto alla base dell'opposizione, relativo alla asserito assenza di responsabilità personale della in ragione del fatto che la gestione di fatto della società di cui Parte_1
lei era formalmente amministratrice era stata demandata a terzi, essendo ravvisabile, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità della stessa a titolo di colpa omissiva, concretatasi nell'omesso controllo, per sua negligenza, degli accadimenti sociali, incombente su chi rivesta la qualifica di amministratore - nel caso di che trattasi amministratore unico -, non potendo abbandonare la gestione a comportamenti arbitrari od illeciti di terzi senza opporre alcun minimo tentativo di resistenza o diniego.
La causa, istruita con produzioni documentali e con prove testimoniali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In linea generale viene innanzitutto in rilievo l'art. 6, comma terzo della legge 24.11.1981, n. 689, che disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che, qualora la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.
3 Inoltre, l'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508; più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777; Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5,
4.07.2003, n. 10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I, 21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (Cass. civ., Sez. Lav., 7.09.2006, n. 19242; la S.C., nel caso esaminato, ha confermato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza - ingiunzione, che gli aveva inflitto sanzioni amministrative per violazioni contestate a una s.r.l. della quale era amministratore unico alla data di consumazione delle stesse violazioni). Con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287; Cass. civ., 25.05.2001, n. 7143).
Per le stesse ragioni deve escludersi che la presenza di un amministratore di fatto determini automaticamente l'esonero da responsabilità dell'amministratore di diritto, potendo al più rappresentare un elemento che, unito alla prova dell'assenza di colpa e del corretto adempimento dei doveri di controllo, può contribuire ad escludere la sua responsabilità per gli illeciti amministrativi commessi.
Per escludere la propria responsabilità, dunque, l'amministratore di diritto non può limitarsi ad allegare la propria estraneità alla gestione effettiva della società, dovendosi ritenere che l'amministratore di diritto risponda delle violazioni amministrative commesse durante il suo mandato anche quando la gestione effettiva sia stata esercitata da altri soggetti, in quanto, lo stesso, in ragione della carica formalmente assunta, mantiene una posizione di garanzia e ha il dovere di vigilare sulla corretta gestione della società.
4 Neppure la delega di funzioni a terzi esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore di diritto per gli illeciti amministrativi, dovendo questi verificare l'idoneità tecnica e professionale del delegato e vigilare sull'effettivo esercizio delle funzioni delegate, in modo tale da poter intervenire in caso di irregolarità riscontrate.
D'altro canto, la responsabilità dell'amministratore in carica può concorrere con quella dell'amministratore di fatto.
Tale impostazione rigorosa mira evidentemente a garantire l'effettività del sistema sanzionatorio amministrativo e a tutelare gli interessi pubblici sottesi alle norme violate, responsabilizzando chi assume formalmente cariche sociali.
La ratio è quella di evitare che l'utilizzo di amministratori formali possa costituire uno strumento per eludere le responsabilità amministrative, imponendo a chi assume la carica di amministratore un effettivo dovere di vigilanza e controllo sulla gestione sociale.
In questo senso depone il tenore del sopra richiamato art. 3, laddove è previsto che ciascuno è responsabile non solo della propria azione, ma anche “della propria omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Non si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva, ma di una corretta applicazione della presunzione di colpa, a fronte della quale incombe sull'agente l'onere di provare di avere tenuto una condotta priva di profili di colpa, anche sub specie di violazione dei doveri inerenti alla carica ricoperta, mentre l'esimente della buona fede, alla stregua di errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
In proposito si è espressa anche la giurisprudenza di merito, qui condivisa, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per cui si è affermato che risponde dell'illecito anche l'amministratore di diritto non coinvolto nella gestione effettiva della società (c.d. “testa di legno”) in quanto “La responsabilità del prestanome o dell'uomo di paglia presuppone la mera colpa ed un mero contegno di coscienza del soggetto che abbia ricoperto la carica liberamente e non sotto costrizione. Ai fini dell'esclusione della responsabilità, si richiede non solo uno stato d'ignoranza sulla sussistenza dei relativi presupposti, ma anche l'assenza di colpevolezza non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nello specifico la buona fede rilevante quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero
5 possa essergli mosso” (Trib. Fermo, sentenza 7.11.2024, n. 285/2024, rinvenibile nella Banca Dati di
Merito pubblica).
Sulla scorta dei principi sopra esposti, deve escludersi che l'odierna ricorrente abbia dimostrato l'assenza di colpa o la sussistenza dell'esimente della buona fede in relazione alle violazioni amministrative per cui è causa, ovverosia di non avere potuto evitare la commissione dell'illecito nonostante il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta, pacificamente di rappresentante legale e amministratore unico della società Controparte_7
La aveva riferito al Pubblico Ministero che, fidandosi di tale , compagno Parte_1 Controparte_5
della sorella, attraverso il quale la ricorrente aveva poi conosciuto anche tale ella Persona_5
aveva acconsentito, dietro la promessa di un compenso di 500,00 euro mensili, a essere nominata amministratrice e legale rappresentante della e a firmare i documenti e pure gli assegni CP_7
che le venivano presentati di volta in volta dal . CP_5
È evidente pertanto la gravissima negligenza dell'odierna ricorrente, che in sostanza si è prestata a fare da “prestanome”, senza alcuna costrizione ma per un proprio tornaconto economico, omettendo di esercitare alcun doveroso controllo - possibile ed esigibile - sull'attività della società di cui era formalmente rappresentante legale, in ragione della asserita “fiducia” riposta nella persona del
. CP_5
In senso contrario non può essere utilmente richiamata la sentenza del Tribunale di Velletri del
3.07.2023, prodotta in giudizio dalla ricorrente, dove è stata esclusa la responsabilità penale dell'imputata in assenza di prova del dolo specifico richiesto dalle fattispecie penali tributarie contestate, secondo regole probatorie, peraltro, ben più stringenti, che, come è noto, presuppongono l'accertamento della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Qui si tratta, invece, della responsabilità per violazioni amministrative, per le quali, come si è visto,
è sufficiente la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, presunta in ragione della carica ricoperta coscientemente e volontariamente dalla Parte_1
Nel merito, non è stata contestata nel ricorso la sussistenza della violazione, né, se non in modo del tutto generico, la misura della sanzione applicata in concreto.
In proposito occorre rilevare che la legge n. 689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di annullamento dell'atto (causae petendi) debbono essere racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, 01.09.2020, n. 18158).
Devono pertanto ritenersi senza dubbio tardive le considerazioni in merito all'assenza di responsabilità della società amministrata dalla odierna ricorrente, presenti nelle note difensive
6 depositate il 24.01.2025, in quanto nel ricorso non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti oggettivi delle violazioni contestate dall' . CP_1
Ad ogni modo, si deve ritenere che l'istruttoria espletata in sede processuale abbia consentito di confermare quanto accertato e contestato in sede amministrativa, avendo le testimoni sentite all'udienza del 4.10.2024, e concordemente riferito che, Persona_2 Persona_4 Persona_3 pur essendo state formalmente assunte dalla la referente per l'organizzazione del Controparte_7 lavoro presso l'esercizio commerciale di via Bonn, in Oristano, era una donna cinese, tale IL, responsabile del punto vendita della Kaefu s.r.l., che predisponeva i turni di lavoro (la ha Per_2 precisato che era sempre IL a occuparsi anche delle sostituzioni), decideva quale fosse il giorno libero delle dipendenti e controllava lo svolgimento del lavoro all'interno del punto vendita.
Inoltre, la ha riferito che anche le richieste di permessi o ferie dovevano essere presentate Per_2
alla responsabile del punto vendita, dipendente della società Kaefu s.r.l..
Per_ La ha ricordato, in particolare, che “per i permessi e le ferie occorreva rivolgersi a LL dipendente della società o al NO . Pt_2 Controparte_6
Quanto alla figura dell' è emerso come egli avesse coadiuvato il legale rappresentante CP_6
della società Kaefu s.r.l. per l'assunzione del personale da adibire al punto vendita di Oristano, infatti tutte le testimoni sentite in giudizio hanno riferito di avere fatto con lui il colloquio di lavoro.
Lo stesso sentito il 10.11.2020 dagli ispettori del lavoro, aveva riferito che “l'unica forma CP_6
di collaborazione tra me ed il consorzio nello specifico le Cooperativa Rinascente ed CP_7
consisteva nella consegna di documentazione generica, ad esempio ho consegnato le buste paga ai lavoratori”; ha altresì negato di avere fatto colloqui di lavoro per conto della Controparte_7
Pers precisando in proposito che “ figlio della legale rappresentate della " mi chiese se io Parte_3
conoscessi delle persone adatte a lavorare nel punto vendita in Oristano Via Bonn di prossima apertura, poiché lui non era presente in loco, non conosce bene l'italiano, mi chiese di partecipare ai vari colloqui. Poiché io ero in possesso di vari curriculum, presa visione dei curriculum, io con il mio socio Dino Tegas abbiamo contattato i lavoratori per presentarsi un giorno stabilito e fare i colloqui
Pers anche alla mia presenza con Dai vari colloqui, effettuati presso una stanza dei miei Uffici
Pers Sindacali siti in Oristano Via Beato Angelico n. 54, ha deciso quali persone potessero essere idonee per la mansione richiesta e lavorare per loro”.
Pertanto, è emerso in modo evidente che si fosse occupata unicamente della Controparte_7
gestione amministrativa delle retribuzioni delle dipendenti ad essa formalmente riconducibili, ma le lavoratici sono state sottoposte nel corso del rapporto al potere direttivo, organizzativo e di controllo riconducibile unicamente alla società tanto che il legale rappresentante della Parte_2
7 medesima società, coadiuvato dal sig. ha anche di fatto scelto le persone che avrebbero dovuto CP_6
lavorare per lui presso il punto vendita di via Bonn.
Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata (causa di lavoro), al valore della causa in rapporto all'entità della sanzione (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa. Deve inoltre essere applicata una riduzione del 20% sui compensi altrimenti spettanti, ai sensi dell'art. 152 - bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 9 del d. lgs. 14.9.2015, n. 149, stante la difesa in giudizio dell'amministrazione resistente tramite propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' resistente, CP_1 che liquida nell'importo di Euro 4.310,40, interamente per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 31/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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