TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5726/2019
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Gianluca Sabatini, presso il cui studio elett. dom. in Aversa, alla via E. Montale n.
29
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Dario Marinuzzi, con cui elett. dom. in , alla Via Arena Loc. San Benedetto Pt_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2019 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820190000502810000, notificato in data 06.05.2019, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 15092,39 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativi al periodo luglio 2013 – maggio 2015.
L'opponente eccepiva l'intervenuto pagamento della contribuzione richiesta e la prescrizione delle somme relative al periodo luglio – settembre 2013; contestava, altresì, la legittimità dell'avviso di addebito relativamente alla quantificazione delle sanzioni trattandosi, nel caso di specie, non di una evasione ex art. 116, co. 8 lett. b) l. n. 388/2000, ma di omesso o ritardato pagamento di sanzioni ai sensi della lett. a) della medesima normativa. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, CP_1 concludendo per il rigetto della avversa domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione è sicuramente ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
I fatti di causa sono pacifici e non contestati.
La pretesa impositiva di cui all'avviso di addebito impugnato trae origine dalla sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.10.2013 n. 5392, confermata dalla sentenza n.
3295/2015 della Corte di Appello di Napoli, con la quale venivano dichiarati inefficaci i licenziamenti intimati in data 26.03.2010 e 20.06.2011 nei confronti della lavoratrice Parte_4
ed ordinata la reintegrazione di quest'ultima nel posto di lavoro con condanna dell'Ordine
[...] degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di al versamento dei Pt_3 contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino.
Con atto di diffida ad adempiere del 17.10.2018, successivo alla denuncia della lavoratrice del CP_ 16.10.2017, l' comunicava di “aver provveduto a quantificare per il periodo dal 31.03.2010 al
31.05.2015, nel rispetto della prescrizione quinquennale”, le somme dovute a titolo di contributi non versati in favore della sig.ra , richiedendo all'ente opponente il pagamento della somma Pt_4 di euro 10990,16 a titolo di contributi per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015, come analiticamente indicato nel prospetto contenuto nella lettera di invito all'adempimento (cfr doc. in atti).
L'ente opponente si attivava tempestivamente procedendo al pagamento degli importi richiesti dall' convenuto mediante versamento, a mezzo F24 effettuato in data 07.12.2018, della CP_2 somma di euro 10990,16.
La circostanza è provata dalla documentazione in atti oltre che non contestata.
Deve dunque ritenersi fatto certo e comprovato l'intervenuto pagamento delle poste contributive richieste dall'ente convenuto per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015. Pertanto, in relazione a tale periodo, la pretesa creditoria dell'ente previdenziale (a titolo di contribuzione) deve ritenersi integralmente soddisfatta ed estinta per intervenuto pagamento.
Residuano, con precipuo riferimento agli importi di cui all'avviso di addebito per cui è causa, le somme richieste a titolo di contributi per il periodo da luglio a settembre 2013, in relazione alle quali parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché gli importi richiesti a titolo di sanzioni rispetto ai quali viene contestato il regime di computo applicato dall'ente.
Quanto all'eccepita prescrizione si osserva che, in ossequio al consolidato orientamento della
Suprema Corte, la sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè “il dies a quo” della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, non configurandosi alcuna sospensione del decorso del termine di prescrizione per effetto della pendenza dei giudizi aventi ad oggetto la impugnativa del licenziamento (cfr. in tal senso, Cass. n. 21371/2018).
Il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato in quanto tale pronuncia ha immediata efficacia esecutiva non configurandosi, peraltro, alcuna sospensione nel decorso del termine per effetto della pendenza dei CP_ giudizi di impugnativa nei quali non era parte l' assumendo il dato della avvenuta impugnazione del licenziamento e dello svolgimento del relativo processo, la valenza di mero impedimento fattuale e non giuridico rispetto alla possibilità di far valere il credito contributivo.
Pertanto, nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione deve farsi coincidere con la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero ottobre 2013.
Va, tuttavia, considerato, che la prescrizione quinquennale del credito contributivo, che comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, si converte in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento (così Cass. n.
6722/2021).
Il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di reintegra estende, infatti, anche ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c. essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione appena citata, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.
Ovviamente la prescrizione decennale da actio iudicati prevista dall'art. 2953 c.c. presuppone pur sempre un diritto esistente ed azionabile su cui opera la conversione del termine prescrizionale da breve in ordinario.
Ebbene, venendo al caso di specie, alla data di formazione del giudicato, coincidente con la CP_ pronuncia della Corte di Cassazione intervenuta il 21.03.2017, il diritto dell' al pagamento dei contributi previdenziali doveva ritenersi ancora esistente (considerato il dies a quo del termine di prescrizione coincidente con la data della sentenza di primo grado pubblicata ad ottobre 2013).
Deve in conclusione ritenersi operante la conversione del termine prescrizionale da breve ad ordinario per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla reintegra ed al pagamento dei contributi previdenziali.
Operando il termine di prescrizione decennale, alla data dell'atto di diffida ad adempiere nonché alla data della notifica dell'avviso di addebito opposto, la pretesa creditoria dell'ente previdenziale con riguardo al periodo luglio – settembre 2013 non poteva ritenersi prescritta. Le somme a tale titolo richieste nell'avviso di addebito devono, dunque, ritenersi dovute non essendo maturata alcuna prescrizione ed essendo pacifico il mancato pagamento di tali importi da parte dell'ente ricorrente.
Venendo all'ulteriore motivo di doglianza di cui all'atto introduttivo, rileva il giudicante come, con riferimento agli importi richiesti a titolo di sanzioni, l'ente opponente non ne contesta la debenza in astratto quanto piuttosto evidenzia l'erroneità del metodo di calcolo in ragione del regime applicato dall'istituto previdenziale;
in particolare, l'ente sostiene che la quantificazione delle sanzioni andava operata ex art. 116, co. 8 lett. a) nei limiti del 40% e non ai sensi della lett. b) come disposto dall' e dunque entro il 60%. CP_1
Secondo l'Ordine, invero, nella fattispecie non può ritenersi integrata la fattispecie della evasione in quanto il rapporto di lavoro non è stato occultato, atteso che l'Ente provvedeva alla ricostituzione CP_ del rapporto di lavoro, comunicando all' i flussi Uniemens relativi al periodo oggetto di causa
(luglio 2013 – maggio 2015). CP_ Viceversa, l' sui contributi dovuti ha applicato il regime sanzionatorio della evasione contributiva in relazione al periodo luglio 2013 – maggio 2015.
Come è noto, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a) prevede che i datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
E' questa la fattispecie della omissione contributiva alla quale si affianca quella della evasione contributiva prevista dalla successiva lettera b) del medesimo art. 116, comma 8.
L'evasione contributiva è configurabile in caso di “registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero” ossia - chiarisce la medesima disposizione normativa – nel caso in cui il datore di lavoro “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. In tale evenienza la sanzione è aggravata perché è pari al 30 per cento dei contributi evasi nell'anno con la soglia massima del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Ciò posto, giova richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in controversie analoghe a quella in esame secondo il quale “In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre
2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva.”.
La Corte ha, dunque, chiarito che, in caso di sentenza dichiarativa della nullità del licenziamento - fattispecie rilevante nel presente giudizio – con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, deve trovare applicazione il regime della omissione contributiva di cui alla lett. a) dell'art. 116, comma 8 cit. in quanto in tal caso il rapporto di lavoro non può ritenersi mai interrotto limitandosi la sentenza ad un mero accertamento.
Nel caso in esame la pendenza dei giudizi di impugnativa del licenziamento nonché il comportamento dell'Ordine che inoltrando le denunce UNIEMENS non ha occultato il rapporto di lavoro, costituiscono elementi idonei ad escludere il dolo specifico che caratterizza l'evasione.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'avviso di addebito va annullato con riferimento alle somme richieste a titolo di contributi per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015 in quanto oggetto di pagamento da parte dell'Ordine, nonché, quanto CP_ alle sanzioni, per come quantificate, con onere per l' di rideterminare il relativo ammontare nella misura di cui all'art. 116, co. 8 lett. a) l. 388/2000 per l'intero periodo luglio 2013 – maggio
2015.
Va, viceversa, affermata la legittimità della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto con riferimento agli importi richiesti a titolo di contributi per il periodo luglio 2013 – settembre
2013.
La soccombenza reciproca e la controvertibilità e complessità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 32820190000502810000 come in parte motiva analiticamente specificato;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5726/2019
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Gianluca Sabatini, presso il cui studio elett. dom. in Aversa, alla via E. Montale n.
29
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Dario Marinuzzi, con cui elett. dom. in , alla Via Arena Loc. San Benedetto Pt_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2019 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820190000502810000, notificato in data 06.05.2019, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 15092,39 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativi al periodo luglio 2013 – maggio 2015.
L'opponente eccepiva l'intervenuto pagamento della contribuzione richiesta e la prescrizione delle somme relative al periodo luglio – settembre 2013; contestava, altresì, la legittimità dell'avviso di addebito relativamente alla quantificazione delle sanzioni trattandosi, nel caso di specie, non di una evasione ex art. 116, co. 8 lett. b) l. n. 388/2000, ma di omesso o ritardato pagamento di sanzioni ai sensi della lett. a) della medesima normativa. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, CP_1 concludendo per il rigetto della avversa domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione è sicuramente ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
I fatti di causa sono pacifici e non contestati.
La pretesa impositiva di cui all'avviso di addebito impugnato trae origine dalla sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.10.2013 n. 5392, confermata dalla sentenza n.
3295/2015 della Corte di Appello di Napoli, con la quale venivano dichiarati inefficaci i licenziamenti intimati in data 26.03.2010 e 20.06.2011 nei confronti della lavoratrice Parte_4
ed ordinata la reintegrazione di quest'ultima nel posto di lavoro con condanna dell'Ordine
[...] degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di al versamento dei Pt_3 contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino.
Con atto di diffida ad adempiere del 17.10.2018, successivo alla denuncia della lavoratrice del CP_ 16.10.2017, l' comunicava di “aver provveduto a quantificare per il periodo dal 31.03.2010 al
31.05.2015, nel rispetto della prescrizione quinquennale”, le somme dovute a titolo di contributi non versati in favore della sig.ra , richiedendo all'ente opponente il pagamento della somma Pt_4 di euro 10990,16 a titolo di contributi per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015, come analiticamente indicato nel prospetto contenuto nella lettera di invito all'adempimento (cfr doc. in atti).
L'ente opponente si attivava tempestivamente procedendo al pagamento degli importi richiesti dall' convenuto mediante versamento, a mezzo F24 effettuato in data 07.12.2018, della CP_2 somma di euro 10990,16.
La circostanza è provata dalla documentazione in atti oltre che non contestata.
Deve dunque ritenersi fatto certo e comprovato l'intervenuto pagamento delle poste contributive richieste dall'ente convenuto per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015. Pertanto, in relazione a tale periodo, la pretesa creditoria dell'ente previdenziale (a titolo di contribuzione) deve ritenersi integralmente soddisfatta ed estinta per intervenuto pagamento.
Residuano, con precipuo riferimento agli importi di cui all'avviso di addebito per cui è causa, le somme richieste a titolo di contributi per il periodo da luglio a settembre 2013, in relazione alle quali parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché gli importi richiesti a titolo di sanzioni rispetto ai quali viene contestato il regime di computo applicato dall'ente.
Quanto all'eccepita prescrizione si osserva che, in ossequio al consolidato orientamento della
Suprema Corte, la sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè “il dies a quo” della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, non configurandosi alcuna sospensione del decorso del termine di prescrizione per effetto della pendenza dei giudizi aventi ad oggetto la impugnativa del licenziamento (cfr. in tal senso, Cass. n. 21371/2018).
Il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato in quanto tale pronuncia ha immediata efficacia esecutiva non configurandosi, peraltro, alcuna sospensione nel decorso del termine per effetto della pendenza dei CP_ giudizi di impugnativa nei quali non era parte l' assumendo il dato della avvenuta impugnazione del licenziamento e dello svolgimento del relativo processo, la valenza di mero impedimento fattuale e non giuridico rispetto alla possibilità di far valere il credito contributivo.
Pertanto, nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione deve farsi coincidere con la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero ottobre 2013.
Va, tuttavia, considerato, che la prescrizione quinquennale del credito contributivo, che comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, si converte in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento (così Cass. n.
6722/2021).
Il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di reintegra estende, infatti, anche ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c. essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione appena citata, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.
Ovviamente la prescrizione decennale da actio iudicati prevista dall'art. 2953 c.c. presuppone pur sempre un diritto esistente ed azionabile su cui opera la conversione del termine prescrizionale da breve in ordinario.
Ebbene, venendo al caso di specie, alla data di formazione del giudicato, coincidente con la CP_ pronuncia della Corte di Cassazione intervenuta il 21.03.2017, il diritto dell' al pagamento dei contributi previdenziali doveva ritenersi ancora esistente (considerato il dies a quo del termine di prescrizione coincidente con la data della sentenza di primo grado pubblicata ad ottobre 2013).
Deve in conclusione ritenersi operante la conversione del termine prescrizionale da breve ad ordinario per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla reintegra ed al pagamento dei contributi previdenziali.
Operando il termine di prescrizione decennale, alla data dell'atto di diffida ad adempiere nonché alla data della notifica dell'avviso di addebito opposto, la pretesa creditoria dell'ente previdenziale con riguardo al periodo luglio – settembre 2013 non poteva ritenersi prescritta. Le somme a tale titolo richieste nell'avviso di addebito devono, dunque, ritenersi dovute non essendo maturata alcuna prescrizione ed essendo pacifico il mancato pagamento di tali importi da parte dell'ente ricorrente.
Venendo all'ulteriore motivo di doglianza di cui all'atto introduttivo, rileva il giudicante come, con riferimento agli importi richiesti a titolo di sanzioni, l'ente opponente non ne contesta la debenza in astratto quanto piuttosto evidenzia l'erroneità del metodo di calcolo in ragione del regime applicato dall'istituto previdenziale;
in particolare, l'ente sostiene che la quantificazione delle sanzioni andava operata ex art. 116, co. 8 lett. a) nei limiti del 40% e non ai sensi della lett. b) come disposto dall' e dunque entro il 60%. CP_1
Secondo l'Ordine, invero, nella fattispecie non può ritenersi integrata la fattispecie della evasione in quanto il rapporto di lavoro non è stato occultato, atteso che l'Ente provvedeva alla ricostituzione CP_ del rapporto di lavoro, comunicando all' i flussi Uniemens relativi al periodo oggetto di causa
(luglio 2013 – maggio 2015). CP_ Viceversa, l' sui contributi dovuti ha applicato il regime sanzionatorio della evasione contributiva in relazione al periodo luglio 2013 – maggio 2015.
Come è noto, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a) prevede che i datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
E' questa la fattispecie della omissione contributiva alla quale si affianca quella della evasione contributiva prevista dalla successiva lettera b) del medesimo art. 116, comma 8.
L'evasione contributiva è configurabile in caso di “registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero” ossia - chiarisce la medesima disposizione normativa – nel caso in cui il datore di lavoro “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. In tale evenienza la sanzione è aggravata perché è pari al 30 per cento dei contributi evasi nell'anno con la soglia massima del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Ciò posto, giova richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in controversie analoghe a quella in esame secondo il quale “In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre
2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva.”.
La Corte ha, dunque, chiarito che, in caso di sentenza dichiarativa della nullità del licenziamento - fattispecie rilevante nel presente giudizio – con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, deve trovare applicazione il regime della omissione contributiva di cui alla lett. a) dell'art. 116, comma 8 cit. in quanto in tal caso il rapporto di lavoro non può ritenersi mai interrotto limitandosi la sentenza ad un mero accertamento.
Nel caso in esame la pendenza dei giudizi di impugnativa del licenziamento nonché il comportamento dell'Ordine che inoltrando le denunce UNIEMENS non ha occultato il rapporto di lavoro, costituiscono elementi idonei ad escludere il dolo specifico che caratterizza l'evasione.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'avviso di addebito va annullato con riferimento alle somme richieste a titolo di contributi per il periodo da ottobre 2013 a maggio 2015 in quanto oggetto di pagamento da parte dell'Ordine, nonché, quanto CP_ alle sanzioni, per come quantificate, con onere per l' di rideterminare il relativo ammontare nella misura di cui all'art. 116, co. 8 lett. a) l. 388/2000 per l'intero periodo luglio 2013 – maggio
2015.
Va, viceversa, affermata la legittimità della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto con riferimento agli importi richiesti a titolo di contributi per il periodo luglio 2013 – settembre
2013.
La soccombenza reciproca e la controvertibilità e complessità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 32820190000502810000 come in parte motiva analiticamente specificato;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni