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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8635/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLANTE – ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
pagina 1 di 7 N.V.) - Sede secondaria e , Controparte_1 Controparte_2
(P. IVA ), (già rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2 Controparte_3
Daniela Giordano, Rosaria Pareo e Massimo Giordano.
(P.I. ), contumace. Controparte_4 P.IVA_3
contumace. CP_5
APPELLATI- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- rigettare l'originario appello di e, a conferma della sentenza del Tribunale di CP_4
Roma n.2915/2010, rigettare l'opposizione proposta da avverso Controparte_4
l'ordinanza-ingiunzione n. UCOFPL/VI/5989/ALL emessa dal in data 20.2.2004 Parte_1 per il pagamento dell'importo di E.119.771,26, oltre interessi;
- provvedere alla regola delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità, condannando
l' a rimborsare tali spese in favore del e condannando l'avv. Controparte_4 Parte_1
Giovanna Gallo alla restituzione dell'importo di E.18.706,21 ottenuto quale difensore antistatario dell'Ente.”.
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza n.
24554/2018, III Sezione Civile del 5.10.2018 resa inter partes dalla Suprema Corte di Cassazione, dato atto delle conclusioni rassegnate nel controricorso in cassazione dalla società comparente e per effetto della predetta pronuncia della Suprema Corte, dichiarare dovuto dal Parte_1
in persona del Ministro pro tempore il compenso e relativi accessori, tra cui le spese
[...] generali nella misura di legge, previsti per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in favore della società comparente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e, per l'effetto, condannare il predetto al relativo pagamento. Parte_1
pagina 2 di 7 Condannare altresì in favore del sottoscritto procuratore antistatario lo stesso al Parte_1 pagamento delle spese e del compenso per la ulteriore presente fase di giudizio, oltre accessori, tra cui le spese generali nella misura di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ed proponevano opposizione, Controparte_4 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
emessa dal per l'importo di € 119.771,26, oltre Parte_1
interessi, a titolo di restituzione di maggiori somme erogate all' in virtù di CP_4
finanziamento per venticinque progetti di formazione, con la partecipazione anche del Fondo
Sociale Europeo.
Difatti, all'esito della verifica amministrativo-contabile, erano state ritenute riconoscibili voci per un importo inferiore, poi aumentato a seguito di ricorso gerarchico.
La era obbligata in quanto si era resa garante con l'emissione di due Controparte_3
polizze fideiussorie.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2915/2010, rigettava entrambe le opposizioni e condannava l' a versare alla tutte le somme da questa pagate CP_4 Controparte_3
in virtù delle polizze.
3. Entrambe le parti proponevano appello.
L' lamentava l'errato rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto CP_4
erroneamente il termine di decorrenza era stato fatto coincidere con il 19.1.1998, data in cui era avvenuto l'accertamento dell'importo del contributo effettivamente dovuto.
Tale data però non era attendibile, in quanto l'atto non era stato portato a conoscenza dei destinatari e perché il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 3 Reg. CE n. 2988/1995 aveva durata quadriennale e decorreva dalla data di esecuzione di eventuali irregolarità.
pagina 3 di 7 Inoltre mancava la prova della indebita percezione del contributo in quanto il programma operativo era stato portato a termine e non rilevava la mancata documentazione di alcune spese.
L'appellante poi lamentava l'irritualità della chiamata in giudizio nei propri confronti da parte della compagnia assicurativa.
Rilevava infine che l'operatività delle polizze era ormai spirata.
Anche la compagnia assicurativa proponeva appello, reiterando le eccezioni di prescrizione del diritto di escussione e comunque di inefficacia delle polizze.
4. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4567/2016, accoglieva gli appelli e annullava di conseguenza l'ordinanza ingiunzione. Riteneva in particolare che le polizze fideiussorie garantissero il caso di omesso completamento dei progetti finanziati e non mere irrgolarità contabili.
5. Il proponeva ricorso in Cassazione. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24554/2018, riteneva infondate le doglianze relative alla valutazione del contenuto delle polizze, ma riteneva fondato il motivo di ricorso secondo cui tale valutazione lasciava impregiudicata la debenza della somma da parte del debitore principale, considerato che non risultava contestato che vi fossero delle irrgolarità
contabili da parte dell' tali da giustificare la ripetizione delle somme indebitamente CP_4
percepite e che lo stesso giudice d'appello aveva sotto questo profilo ritenuto la censura dell' inammissibile per genericità. La Corte quindi cassava con rinvio la sentenza CP_4
impugnata.
6. Il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi Controparte_6
alla Corte d'Appello.
e l' sono rimasti contumaci. CP_5 CP_4
Con riferimento in particolare all' si ritiene regolare la notifica eseguita nei CP_4
confronti dell'ultimo liquidatore conosciuto, il quale nell'atto introduttivo Persona_1
del primo grado di giudizio si era espressamente qualificato quale rappresentante legale dell' Controparte_4
pagina 4 di 7 Quanto alle visure depositate dal Ministero, si ritiene irrilevante la visura dell'
[...]
mentre non è dirimente che la visura a carico di in persona non CP_7 Persona_1
abbia fatto emergere la sua carica di liquidatore dell'associazione.
7. Passando quindi al merito dell'impugnazione dell' , si deve innanzitutto CP_4
confermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' dato che l'art. CP_4
3 del Reg. CE n. 2988/95 prevede che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità e che le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. L'ultimo comma comunque prevede che gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto.
E' fatto salvo quindi il termine ordinario decennale dell'azione di ripetizione di indebito previsto dall'art. 2946 c.c. il quale non può decorrere dal pagamento delle somme, poiché era espressamente prevista una verifica finale all'esito del completamento dei progetti per i quali erano stati anticipati i contributi. Pertanto il dies a quo correttamente coincide con l'esito della verifica, poiché da questo momento il diritto di ripetizione diviene esigibile a prescindere dalla comunicazione del verbale di verifica all' CP_4
Quanto poi al merito del credito restitutorio si rileva che l'appellante non ha contestato la inammissibilità di alcune voci di spesa, ma ha solo fatto riferimento alla circostanza non rilevante, e peraltro non contestata, della effettiva esecuzione dei progetti.
8. Pertanto, con riferimento all'opposizione dell' deve essere rigettato l'appello e CP_4
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, e l' deve essere condannato al pagamento CP_4
della somma richiesta in via riconvenzionale.
Rimane invece confermata, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione sul punto,
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento nei soli confronti dell' Controparte_1
nonché la statuizione della sentenza della Corte d'Appello n. 4567/2016 sulle spese di lite liquidate a carico del e in favore di Parte_1 [...]
er i primi due gradi giudizio. CP_1
pagina 5 di 7 Pure le spese di lite del giudizio in Cassazione seguono la soccombenza del nei Parte_1
confronti di mentre possono essere compensate le spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio di rinvio tra le predette parti, considerato che alcuna domanda è
stata proposta ulteriormente dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Nei rapporti tra ed pure le spese di lite seguono la soccombenza Parte_1 CP_4
dell' per i due giudizi d'appello e per il giudizio in Cassazione a carico di CP_4
quest'ultimo.
Deve essere quindi restituita dall'avv. Giovanna Gallo, difensore antistatario dell' CP_4
, la somma di € 18.706,21 ricevuta dal a titolo di spese di lite liquidate con la
[...] Parte_1
sentenza della Corte d'Appello poi cassata.
Difatti “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del
potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a
ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova
domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello
da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme
processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche
contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia
destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto
processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di
appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo
grado, benchè non evocato personalmente in giudizio.” . (Cass. 25247/2017, Rv. 646824 - 01).
Le spese di lite sono liquidate per ciascun grado di giudizio ai sensi del DM n. 55/2014,
tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di CP_4
contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Conferma la sentenza n. 4567/2016 della Corte d'Appello di Roma limitatamente alla statuizione in favore dell'appellante di annullamento dell'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 11093 del 19.4.2005 e di condanna del Parte_1
al rimborso delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1
2) Rigetta l'appello proposto da CP_4
3) Condanna il al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida per il giudizio in Cassazione in € 5.000,00 Controparte_1
per compensi, e per il primo giudizio di appello in € 9.000,00 per compensi ed € 602,74 per spese, oltre accessori di legge;
4) Compensa tra ed le Parte_1 CP_1 CP_1
spese di lite del giudizio di rinvio;
5) Condanna al pagamento in favore del CP_4 Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida per il giudizio in Cassazione in €
[...]
5.000,00 per compensi ed € 1.518,00 per spese, per il primo giudizio d'appello in € 9.000,00
per compensi e per il giudizio di rinvio in € 8.000,00 per compensi ed € 1.138,50 per spese,
oltre accessori di legge;
6) Condanna l'avv. Giovanna Gallo alla restituzione in favore del Parte_1
della somma di € 18.706,21.
[...]
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' di un ulteriore importo CP_4
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 7 di 7