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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 02/04/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4650/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giusta causa” TRA LI FR rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Cundari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caserta (Ce) al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE E
K–CITY S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sita in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 159
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 25/06/2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di aver lavorato, alle dipendenze della convenuta dal 21.08.2023, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Ispettore ed inquadrato nel II livello ex declaratoria dell'art. 113 del
CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, proponeva impugnazione avverso le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto, della multa e, infine, del licenziamento per giusta causa, irrogati irrogato con nota del 1° marzo 2024, notificata in data 7 marzo 2024, deducendo l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del predetto licenziamento ovvero delle impugnate sanzioni disciplinari, la inesistenza della giusta causa, la sproporzionalità del recesso nonché la violazione dell'art. 7 legge 300 del 1970.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare le sanzioni conservative del rimprovero scritto poiché illegittime;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza di giusta causa e/o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
e, per l'effetto, chiedeva di ordinare alla K-City di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con le stesse mansioni ovvero con mansioni equivalenti;
condannare la società resistente, così come rappresentata, a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, pari a tutte le mensilità non corrispostegli dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con
1 un minimo di 12 mensilità; condannare la resistente al pagamento/versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutto il periodo dell'allontanamento dal lavoro. In via subordinata, sempre previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio la K-
City S.r.l. che rimaneva, pertanto, contumace.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
*****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente propone impugnazione avverso le sanzioni conservative del rimprovero scritto e della multa nonché del licenziamento per giusta causa, intimati con missive dell' 01.02.2024, notificate in data
7.03.2025.
Le sanzioni conservative si fondano su due contestazioni disciplinari: la prima avente ad oggetto l'asserito rifiuto del ricorrente di accettare la divisa da lavoro e la seconda avente ad oggetto l'asserito rifiuto del ricorrente di accettare il “palmare”, necessario, a dire della società datrice, per l'espletamento delle mansioni affidategli (cfr. contestazioni disciplinare in atti del 14.02.2024) .
Il licenziamento per giusta causa si fonda, sempre su una terza contestazione disciplinare, sempre datata
14.02.2024, nella quale si contesta al ricorrente di non aver espletato le mansioni assegnate;
in particolare nella lettera di contestazione disciplinare si legge: “in data 10.02.2024, la scrivente ha tentato più volte di spiegarle le mansioni lavorative assegnate. Tuttavia, con fare arbitrario ed autoritario, disattendendo e disavvenendo (?) alle raccomandazioni aziendali, inviò una comunicazione a mezzo email con la quale precisava che avrebbe esteso la propria attività anche agli operatori della manutenzione ed altri eventuali servizi in capo all'azienda”. “Tutto sopra rappresentato, costituirebbe Sua violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. e destinata a minare irreparabilmente il vincolo fiduciario che tra datore di lavoro e lavoratore è posto alla base di qualsiasi rapporto di lavoro”(cfr. contestazione disciplinare in atti del 14.02.2024).
Preliminarmente il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per genericità e per insussistenza dei fatti contestati.
In punto di onere probatorio, si rileva come, a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava in capo al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (Cass.
2988/2011, conf. a Cass. 13352/1992).
Medesimo principio trova applicazione in relazione ai fatti contestati fondanti le sanzioni conservative impugnate.
2 Ebbene, nella fattispecie in esame, essendo contumace la parte resistente la stessa non ha assolto al detto onere probatorio.
Ne consegue che le sanzioni conservative impugnate e il licenziamento irrogati sono illegittimi per insussistenza dei fatti contestati.
E' documentato che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dalla società K–CITY S.r.l., in data
21.08.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché la sussistenza del requisito dimensionale in capo alla resistente (cfr. visura camerale in atti).
Nella specie, al rapporto di lavoro del ricorrente ed al licenziamento intimato trova, certamente, applicazione il regime delle “tutele crescenti” di cui al D.lgs. n. 23/2015 .
In punto di diritto giova evidenziare che l'art. 3 del D.lgs. n. 23/2015 testualmente prevede: “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni”
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare e per giusta causa, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia “direttamente” accertata “l'insussistenza del fatto materiale contestato”.
Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi, “ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
3 Quanto alla controversa interpretazione dell'espressione "in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore" occorre muovere da un dato che sembra incontestabile ovvero che la disposizione in esame non ha introdotto modifiche alla regola generale posta dall'art. 5 l. n. 604 del 1966, perché il decreto non esclude l'applicabilità dell'intera legge n. 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, se non con riferimento ad alcune specifiche disposizioni che non operano nei confronti dei nuovi assunti e tra le quali non è ricompresa la disposizione sulla ripartizione degli oneri probatori.
Resta quindi fermo il principio generale di cui all'art. 5 l. n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento.
Principio, peraltro, perfettamente in linea con la regola comune di cui all'art.2697 c.c.: ed infatti, poiché il licenziamento può essere intimato solo per giusta causa o giustificato motivo, la prova dei fatti costitutivi del recesso non può che incombere sul soggetto che lo abbia intimato.
Si è così sostenuto che (v., ad es., la sentenza n. 136 del 18.01.2018 del Tribunale di Milano), apparendo problematico addossare al lavoratore la prova diretta di un fatto negativo, l'unica interpretazione razionale e costituzionalmente orientata di tale normativa è quella secondo cui la mancata prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro equivarrebbe alla dimostrazione diretta dell'insussistenza del fatto materiale contestato.
In applicazione di questi principi la giurisprudenza (v., tra le altre, Corte d'Appello dell'Aquila n. 993 del
14.12.2017) ha ritenuto che, anche nel nuovo regime di cui al D.lgs. n. 23/2015, la condotta posta a base del licenziamento disciplinare non può nemmeno risolversi in un fatto materiale che non sia giuridicamente qualificabile come inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, atteso che il fatto materiale deve imprescindibilmente associarsi ad una qualificazione giuridica, dovendosi trattare di una condotta materiale del lavoratore intrinsecamente qualificata alla stregua di un inadempimento imputabile.
In considerazione di ciò, ha condivisibilmente sostenuto che l'insussistenza del fatto materiale contestato debba essere intesa ancora non solo nel senso di “non esistenza” del comportamento contestato, nella sua materialità, ma anche, appunto, in quello di irrilevanza disciplinare dello stesso, sotto il profilo giuridico.
E ciò trattandosi di "principi generali costituzionalmente orientati, e quindi plausibilmente applicabili anche nella vigenza del D.lgs. n. 23/2015".
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, come anticipato, la parte datoriale, nel presente procedimento, rimata contumace, non ha fornito adeguata prova della esistenza materiale delle condotte sopra descritte, nonché della giusta causa fondante l'intimato licenziamento.
Ne consegue che non può che ritenersi, in tale sede, direttamente accertata l'insussistenza materiale dei fatti contestati.
4 Detto vizio determina, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 ( jobs act)
l'applicazione della tutela reintegratoria.
Ne consegue che va dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari impugnate del rimprovero scritto e della multa, nonché del licenziamento intimato per giusta causa, e, per l'effetto va ordinato alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
la resistente va, altresì, condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento e fino all'effettiva reintegra e, comunque, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso previa dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, annulla le sanzioni conservative del rimprovero scritto e della multa ed il licenziamento per giusta causa per le ragioni indicate in parte motiva,
2) condanna la parte resistente a reintegrare il ricorrente nel precedente posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra e, comunque, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cundari
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
RICORRENTE E
K–CITY S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sita in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 159
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 25/06/2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di aver lavorato, alle dipendenze della convenuta dal 21.08.2023, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Ispettore ed inquadrato nel II livello ex declaratoria dell'art. 113 del
CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, proponeva impugnazione avverso le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto, della multa e, infine, del licenziamento per giusta causa, irrogati irrogato con nota del 1° marzo 2024, notificata in data 7 marzo 2024, deducendo l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del predetto licenziamento ovvero delle impugnate sanzioni disciplinari, la inesistenza della giusta causa, la sproporzionalità del recesso nonché la violazione dell'art. 7 legge 300 del 1970.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare le sanzioni conservative del rimprovero scritto poiché illegittime;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per insussistenza di giusta causa e/o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
e, per l'effetto, chiedeva di ordinare alla K-City di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con le stesse mansioni ovvero con mansioni equivalenti;
condannare la società resistente, così come rappresentata, a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, pari a tutte le mensilità non corrispostegli dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con
1 un minimo di 12 mensilità; condannare la resistente al pagamento/versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutto il periodo dell'allontanamento dal lavoro. In via subordinata, sempre previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio la K-
City S.r.l. che rimaneva, pertanto, contumace.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
*****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente propone impugnazione avverso le sanzioni conservative del rimprovero scritto e della multa nonché del licenziamento per giusta causa, intimati con missive dell' 01.02.2024, notificate in data
7.03.2025.
Le sanzioni conservative si fondano su due contestazioni disciplinari: la prima avente ad oggetto l'asserito rifiuto del ricorrente di accettare la divisa da lavoro e la seconda avente ad oggetto l'asserito rifiuto del ricorrente di accettare il “palmare”, necessario, a dire della società datrice, per l'espletamento delle mansioni affidategli (cfr. contestazioni disciplinare in atti del 14.02.2024) .
Il licenziamento per giusta causa si fonda, sempre su una terza contestazione disciplinare, sempre datata
14.02.2024, nella quale si contesta al ricorrente di non aver espletato le mansioni assegnate;
in particolare nella lettera di contestazione disciplinare si legge: “in data 10.02.2024, la scrivente ha tentato più volte di spiegarle le mansioni lavorative assegnate. Tuttavia, con fare arbitrario ed autoritario, disattendendo e disavvenendo (?) alle raccomandazioni aziendali, inviò una comunicazione a mezzo email con la quale precisava che avrebbe esteso la propria attività anche agli operatori della manutenzione ed altri eventuali servizi in capo all'azienda”. “Tutto sopra rappresentato, costituirebbe Sua violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. e destinata a minare irreparabilmente il vincolo fiduciario che tra datore di lavoro e lavoratore è posto alla base di qualsiasi rapporto di lavoro”(cfr. contestazione disciplinare in atti del 14.02.2024).
Preliminarmente il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per genericità e per insussistenza dei fatti contestati.
In punto di onere probatorio, si rileva come, a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava in capo al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (Cass.
2988/2011, conf. a Cass. 13352/1992).
Medesimo principio trova applicazione in relazione ai fatti contestati fondanti le sanzioni conservative impugnate.
2 Ebbene, nella fattispecie in esame, essendo contumace la parte resistente la stessa non ha assolto al detto onere probatorio.
Ne consegue che le sanzioni conservative impugnate e il licenziamento irrogati sono illegittimi per insussistenza dei fatti contestati.
E' documentato che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dalla società K–CITY S.r.l., in data
21.08.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché la sussistenza del requisito dimensionale in capo alla resistente (cfr. visura camerale in atti).
Nella specie, al rapporto di lavoro del ricorrente ed al licenziamento intimato trova, certamente, applicazione il regime delle “tutele crescenti” di cui al D.lgs. n. 23/2015 .
In punto di diritto giova evidenziare che l'art. 3 del D.lgs. n. 23/2015 testualmente prevede: “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni”
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare e per giusta causa, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia “direttamente” accertata “l'insussistenza del fatto materiale contestato”.
Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi, “ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
3 Quanto alla controversa interpretazione dell'espressione "in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore" occorre muovere da un dato che sembra incontestabile ovvero che la disposizione in esame non ha introdotto modifiche alla regola generale posta dall'art. 5 l. n. 604 del 1966, perché il decreto non esclude l'applicabilità dell'intera legge n. 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, se non con riferimento ad alcune specifiche disposizioni che non operano nei confronti dei nuovi assunti e tra le quali non è ricompresa la disposizione sulla ripartizione degli oneri probatori.
Resta quindi fermo il principio generale di cui all'art. 5 l. n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento.
Principio, peraltro, perfettamente in linea con la regola comune di cui all'art.2697 c.c.: ed infatti, poiché il licenziamento può essere intimato solo per giusta causa o giustificato motivo, la prova dei fatti costitutivi del recesso non può che incombere sul soggetto che lo abbia intimato.
Si è così sostenuto che (v., ad es., la sentenza n. 136 del 18.01.2018 del Tribunale di Milano), apparendo problematico addossare al lavoratore la prova diretta di un fatto negativo, l'unica interpretazione razionale e costituzionalmente orientata di tale normativa è quella secondo cui la mancata prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro equivarrebbe alla dimostrazione diretta dell'insussistenza del fatto materiale contestato.
In applicazione di questi principi la giurisprudenza (v., tra le altre, Corte d'Appello dell'Aquila n. 993 del
14.12.2017) ha ritenuto che, anche nel nuovo regime di cui al D.lgs. n. 23/2015, la condotta posta a base del licenziamento disciplinare non può nemmeno risolversi in un fatto materiale che non sia giuridicamente qualificabile come inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, atteso che il fatto materiale deve imprescindibilmente associarsi ad una qualificazione giuridica, dovendosi trattare di una condotta materiale del lavoratore intrinsecamente qualificata alla stregua di un inadempimento imputabile.
In considerazione di ciò, ha condivisibilmente sostenuto che l'insussistenza del fatto materiale contestato debba essere intesa ancora non solo nel senso di “non esistenza” del comportamento contestato, nella sua materialità, ma anche, appunto, in quello di irrilevanza disciplinare dello stesso, sotto il profilo giuridico.
E ciò trattandosi di "principi generali costituzionalmente orientati, e quindi plausibilmente applicabili anche nella vigenza del D.lgs. n. 23/2015".
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, come anticipato, la parte datoriale, nel presente procedimento, rimata contumace, non ha fornito adeguata prova della esistenza materiale delle condotte sopra descritte, nonché della giusta causa fondante l'intimato licenziamento.
Ne consegue che non può che ritenersi, in tale sede, direttamente accertata l'insussistenza materiale dei fatti contestati.
4 Detto vizio determina, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 ( jobs act)
l'applicazione della tutela reintegratoria.
Ne consegue che va dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari impugnate del rimprovero scritto e della multa, nonché del licenziamento intimato per giusta causa, e, per l'effetto va ordinato alla resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
la resistente va, altresì, condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento e fino all'effettiva reintegra e, comunque, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso previa dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, annulla le sanzioni conservative del rimprovero scritto e della multa ed il licenziamento per giusta causa per le ragioni indicate in parte motiva,
2) condanna la parte resistente a reintegrare il ricorrente nel precedente posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra e, comunque, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23.
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cundari
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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