Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7781 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale la XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di Milano - per la posizione della patrocinata, rendeva noto, in data 10 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia "comunicazione n. 2", la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di Roma;
- del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata il 10 dicembre 2024, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 per la professione di Avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale la XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato “sessione 2024”, istituita presso la Corte d’Appello di Milano, ha disposto la sua non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, al quale aveva partecipato presso la Corte di Appello di Roma.
1.1. – In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto:
- di aver redatto, durante la prova del 10 dicembre 2024, l’elaborato richiesto, dimostrando la propria profonda preparazione e la capacità di affrontare con rigore metodologico le questioni giuridiche;
- che tuttavia, nella seduta di correzione del 30 gennaio 2025, la Sottocommissione XVIII ha valutato la sua prova scritta n. -OMISSIS- (11^ in ordine di correzione) con il punteggio di 12/30;
- che tale valutazione di insufficienza, gravemente lesiva delle legittime aspettative della ricorrente, non è stata accompagnata da alcuna forma di motivazione descrittiva, precludendo l’ammissione alla prova orale;
- che a seguito di formale istanza di accesso agli atti, è emerso che nella seduta di correzione risalente al 30 gennaio 2025 della sottocommissione XVIII, nessun componente presente risultava competente in diritto penale, materia oggetto dell’elaborato della ricorrente;
- che dal verbale della medesima seduta si evincono altresì i tempi di correzione: sole 4 ore (dalle 14:45 alle 18:40) per un totale di 15 elaborati (dal n. -OMISSIS-), con una media di appena 27 minuti per elaborato. Tale tempistica, di per sé esigua, rende palese l’impossibilità di una valutazione approfondita e motivata;
- che la firma in calce al verbale e all’elaborato della ricorrente figurano esclusivamente quella del segretario e del presidente.
1.2. – In punto di diritto, la ricorrente ha articolato due motivi di censura.
I) Sull’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, dell'art. 46, comma 5, della Legge n. 247/2012, nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa (artt. 3, 97 Cost.) e del diritto di difesa (art. 113 Cost.).
Lamenta la ricorrente che il provvedimento di non ammissione alla prova orale si fonderebbe su una valutazione insufficiente (12/30) priva di qualsivoglia motivazione descrittiva o annotazione, configurando così un difetto assoluto di motivazione.
Costituirebbe, invece, principio cardine del nostro ordinamento che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione.
Peraltro, la Legge 247/2012, all’articolo 46, comma 5, avrebbe introdotto un obbligo di motivazione rafforzata, prevedendo che la commissione annoti "osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto numerico finale". Sebbene l'applicazione integrale di tale disposizione sia stata più volte differita (anche per la sessione 2023, tramite l'art. 4-quater del D.L. 51/2023), sarebbe comunque ormai pacifico che tale differimento non abbia avuto alcun effetto abrogativo sulla scelta legislativa di richiedere una motivazione ulteriore rispetto al solo voto numerico.
Il punto di svolta decisivo sarebbe rappresentato dal radicale mutamento del "substrato fattuale" dell'esame di abilitazione forense, che ha visto una riduzione del numero dei candidati e delle prove di esame.
Questo nuovo scenario avrebbe fatto venir meno la giustificazione storica per la motivazione esclusivamente numerica, così come statuito dal TAR Lombardia con le sentenze nn. 1400/2025, 1170/2025 e 1215/2025.
Sotto altro profilo, la ricorrente afferma l’illegittimità della valutazione attribuita al suo elaborato, risulterebbe pienamente coerente con la traccia assegnata, con esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche, a prova della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati e della capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni raggiunte, aderenti al prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario. L’elaborato si presenterebbe inoltre corretto nella forma grammaticale, sintattica ed ortografica con padronanza del lessico italiano e giuridico, chiaro, logico, completo, sintetico e non ridondante, secondo i criteri di correzione stabiliti dalla Commissione per l’esame di Avvocato - Sessione per l’anno 2024.
II) Sull'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e contraddittorietà dell'azione amministrativa .
Ad avviso della ricorrente, la valutazione negativa attribuita al suo elaborato sarebbe viziata da eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento.
Viene contestata, in particolare, una non corretta e paritetica applicazione dei criteri di valutazione richiamati nel verbale della Commissione centrale, in ordine alla valutazione di altri elaborati corretti nella stessa seduta del 30 gennaio 2025 dalla medesima sottocommissione XVIII e risultati idonei.
La ricorrente cita alcuni elaborati risultati idonei pur presentando anomalie di rilievo negli elementi essenziali, a prova di una concreta disparità nella valutazione.
La ricorrente si duole, inoltre, del fatto che tra i componenti della Commissione, presenti nella seduta del 30 gennaio 2025, in cui è stato corretto il suo elaborato di diritto penale, non vi fosse alcun commissario “competente in diritto penale”.
Eccessivamente breve sarebbe stata anche la tempistica di correzione degli elaborati nel corso della medesima sessione.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso
3. – Con ordinanza n. 4113/2025 del 31 luglio 2025 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per assenza del requisito del fumus boni juris .
L’ordinanza non è stata impugnata in appello.
4. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente non ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
5. – Il ricorso è infondato.
6. – Anzitutto infondato è il primo profilo di censura, concernente l’adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
6.1. – Al riguardo deve essere chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense ”) al titolo IV disciplina le modalità di accesso alla professione forense e, in particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge del 2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di proroga sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 della legge 2012 non trova applicazione in questa sede.
6.2. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
6.3. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dalla ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
6.4. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
6.5. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano la manifesta infondatezza delle argomentazioni della ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale possa essere messo in discussione alla luce delle mutate modalità di espletamento delle prove scritte e del numero di candidati ridotto rispetto alle passate sessioni.
7. – Non è fondato il secondo profilo di censura, a mezzo del quale si contesta l’insufficienza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto penale redatto dalla ricorrente.
7.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
7.2. – Nel caso di specie, la sussistenza di tali vizi non è concludentemente dimostrata dalla ricorrente, le cui deduzioni finiscono con il pretendere, invero inammissibilmente, la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
Ad ogni modo, ad avviso del Collegio, non è dato evincere nel giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione i citati vizi di eccesso di potere, considerato che l’elaborato redatto dalla candidata, inter alia , non risulta adeguatamente approfondire tutte le problematiche inerenti alla traccia (tra cui, ad esempio, la condotta volontaria qualificabile come percosse o lesioni), né appare trattare con il richiesto livello di approfondimento le tematiche giuridiche sottese alla traccia. Anche la trattazione e argomentazione dei vari profili rilevanti risulta non lineare.
Ciò comporta, ad avviso del Collegio, la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice, atteso che tra i criteri di correzione, vi è anche, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati, la “ Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali ” e la “ Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
7.3. – Per inciso, si osserva che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato della ricorrente non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
8. – Quanto all’affermata disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Nel caso di specie, non è affatto rinvenibile quell’identità di contenuto e di modalità di esposizione tra l’elaborato della ricorrente e quelli da stessa indicati in comparazione che potrebbero essere indice di una qualche disparità di trattamento nella correzione.
Si veda ad esempio l’elaborato n. 1384, dal quale emerge, al di là della soluzione adottata in punto di diritto, un’esposizione degli argomenti rilevanti alquanto differente rispetto all’elaborato della ricorrente.
Ad ogni modo non è condivisibile l’approccio “atomistico” con il quale la ricorrente ha individuato taluni presunti errori nei compiti di altri candidati ammessi alle prove orali, in quanto la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso.
Per di più, non può non osservarsi che, alla luce della non manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto al compito della ricorrente, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe comunque costituire una circostanza idonea di per sé a sanare gli errori o le carenze in cui è incorsa la ricorrente ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
9. – La censura inerente alla presunta carenza di competenza in diritto penale dei commissari presenti alla seduta in cui è stato corretto il suo elaborato si presenta, anzitutto, generica e, dunque, indimostrata.
In ogni caso, tale censura è anche non conducente, atteso che i commissari presenti nel corso della seduta di correzione del 30 gennaio 2025 erano due avvocati (uno dei quali Presidente) e un professore dell’Università degli Studi di Milano.
Tale composizione rispetta, dunque, pienamente i criteri indicati dall’art. 3, comma 1, del d.l. 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50, il quale richiede che “ Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ” siano composte da “ tre membri effettivi […] dei quali due […] sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo sono individuati tra magistrati […] o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche […]. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato ”.
10. – Non accoglibile si presenta, infine, la censura inerente ai tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione.
Non sono, infatti, sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160).
11. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
12. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PO MA RO, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
AL GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL GO | PO MA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.