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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 20890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati: Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20890/2024 promossa da: on il patrocinio dell'avv. BUMBACA LUISELLA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ALIA CARMELA in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025.
Per il PM:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.1.2024, parte ricorrente, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Torino n. 3147/2020. In particolare, la ricorrente ha domandato, formulando anche istanze istruttorie, di stabilire che la minore possa vedere il padre secondo i propri desiderata, nonché di disporre Per_1
a carico del padre un contributo al mantenimento della stessa pari a 1.000,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10.12.2024, il Giudice ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
1.4.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle Controparte_1 condizioni della sentenza di divorzio.
All'udienza del 1.4.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il Giudice Relatore ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata da entrambe le parti;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere.
Il Collegio ritiene di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata – e accolta dalle parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino n. 3147/2020, pubblicata il 21.9.2020 così provvede:
DISPONE che il contributo ordinario al mantenimento a favore della figlia venga aumentato Per_1
750 euro al mese a decorrere dal mese di aprile 2025; oltre al 50 % delle spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti danno atto che il padre provvederà al pagamento di 4 lezioni al mese di equitazione svolte dalla figlia a partire dal mese di aprile 2025; Per_1
DISPONE che la minore possa vedere liberamente il padre, tenuto conto dell'età.
DÀ ATTO che le parti danno atto che si impegnano – nel rispetto della bigenitorialità – ad informarsi reciprocamente sulle scelte ed impegni della minore
CONFERMA nel resto;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 maggio
2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati: Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20890/2024 promossa da: on il patrocinio dell'avv. BUMBACA LUISELLA, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. D'ALIA CARMELA in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025.
Per il PM:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.1.2024, parte ricorrente, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Torino n. 3147/2020. In particolare, la ricorrente ha domandato, formulando anche istanze istruttorie, di stabilire che la minore possa vedere il padre secondo i propri desiderata, nonché di disporre Per_1
a carico del padre un contributo al mantenimento della stessa pari a 1.000,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10.12.2024, il Giudice ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
1.4.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle Controparte_1 condizioni della sentenza di divorzio.
All'udienza del 1.4.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il Giudice Relatore ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata da entrambe le parti;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere.
Il Collegio ritiene di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata – e accolta dalle parti – in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento della stessa.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino n. 3147/2020, pubblicata il 21.9.2020 così provvede:
DISPONE che il contributo ordinario al mantenimento a favore della figlia venga aumentato Per_1
750 euro al mese a decorrere dal mese di aprile 2025; oltre al 50 % delle spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti danno atto che il padre provvederà al pagamento di 4 lezioni al mese di equitazione svolte dalla figlia a partire dal mese di aprile 2025; Per_1
DISPONE che la minore possa vedere liberamente il padre, tenuto conto dell'età.
DÀ ATTO che le parti danno atto che si impegnano – nel rispetto della bigenitorialità – ad informarsi reciprocamente sulle scelte ed impegni della minore
CONFERMA nel resto;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 maggio
2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento