Articolo 1 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1966
Art. 1.
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
all'articolo 3 della legge citata.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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