Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
F Controparte_1 P.IVA_1
Rilevato che, con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 a chiesto, Parte_1
ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di Controparte_1 P.IVA_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentite le parti all'udienza del 9 aprile 2025, nella quale la società debitrice non è comparsa nonostante la regolare notifica e il Giudice riservava la decisione al Collegio;
sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Ai sensi dell'art. 33 CCII è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata del debitore, la cui attività risulta cessata in data 06/06/2024, allorquando è stata cancellata dal registro delle imprese.
Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € i, in forza di sentenza n. 1970/2023 del 19.09.2023, pubblicata il 02.10.2023, resa dalla Corte di appello di Firenze, cui faceva seguito un tentativo di esecuzione forzata con esito negativo.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia
Delle Entrate e INPS per circa 80.000
Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII. ln considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma Il CCII.
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 1 25, 356 e 358
CCII; visti gli artt. l , 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 1 21 , 1 50, 268 e ss. CCII;
P.Q.M.
sussistendone i presupposti di legge
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Genova (GE) Via Giuseppe Macaggi 23/3 CAP 16121
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Cristina
Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Riservata al GD – ove necessaria- la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie.
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4
CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/04/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini