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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3419/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALFONSO Parte_1
PIETRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA SARA Controparte_1
ALFONSINA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto in udienza dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori, da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza telematico;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 14/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Leporano in data 19/08/2000 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
e entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Persona_2
chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava, da parte del marito, reazioni eccessive, fonti di accesi litigi, dovute ad una morbosa e infondata gelosia. Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente non si opponeva né alla domanda di separazione, né alla richiesta di contributo di mantenimento in favore del coniuge Parte_2
e della figlia , stante la mancanza di indipendenza economica delle Persona_2
stesse. Si opponeva tuttavia alla richiesta di mantenimento in favore del figlio
, in quanto economicamente autosufficiente ed esercitante Persona_1
stabile attività lavorativa dal giugno 2024.
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori e da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori in data 09/04/2025 e da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3419/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
ZOFINGEN (SVIZZERA) il 29/04/1969, uniti in matrimonio in Leporano in data
19/08/2000 (trascritto con atto n. 11, p. 2, s. A, dell'anno 2000);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1 nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori all' udienza del
09/04/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Leporano.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3419/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALFONSO Parte_1
PIETRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA SARA Controparte_1
ALFONSINA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto in udienza dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori, da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza telematico;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 14/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Leporano in data 19/08/2000 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
e entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Persona_2
chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava, da parte del marito, reazioni eccessive, fonti di accesi litigi, dovute ad una morbosa e infondata gelosia. Chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente non si opponeva né alla domanda di separazione, né alla richiesta di contributo di mantenimento in favore del coniuge Parte_2
e della figlia , stante la mancanza di indipendenza economica delle Persona_2
stesse. Si opponeva tuttavia alla richiesta di mantenimento in favore del figlio
, in quanto economicamente autosufficiente ed esercitante Persona_1
stabile attività lavorativa dal giugno 2024.
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori e da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto in udienza dalle parti e dai rispettivi difensori in data 09/04/2025 e da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale d'udienza, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3419/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
ZOFINGEN (SVIZZERA) il 29/04/1969, uniti in matrimonio in Leporano in data
19/08/2000 (trascritto con atto n. 11, p. 2, s. A, dell'anno 2000);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1 nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori all' udienza del
09/04/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Leporano.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara