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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1953/2025 depositato il
25/07/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono e si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249032878190/000, notificata il 25.10.2024, per un importo di € 97.830,28, relativo a tributi erariali e locali (IRPEF, IVA, TARI, TARES) di varie annualità.
Motivi del ricorso:
- Omessa notifica delle cartelle sottese.
- Prescrizione e decadenza dei crediti.
- Difetto di motivazione dell'intimazione.
- Mancata sottoscrizione dei ruoli.
- Richiesta di sospensione cautelare.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
AD produceva prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi.Sosteneva la prescrizione decennale per tributi erariali e accessori, contestava il difetto di motivazione, ritenendo l'intimazione conforme ai modelli
La parte ricorrente depositava memoria Illustrativa rilevando:
- La tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
- La mancata prova della notifica delle cartelle.
- La prescrizione quinquennale dei tributi e degli accessori.
- La violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
- Il difetto di motivazione dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla notifica delle cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Le notifiche risultano regolarmente effettuate, anche a mani del contribuente. Le contestazioni della ricorrente, basate su presunte irregolarità, non sono supportate da elementi probatori idonei a superare la presunzione di regolarità degli atti notificati.
Sulla prescrizione. La giurisprudenza consolidata (Cass. 10549/2019, 8713/2022, 1692/2024) stabilisce che i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti alla prescrizione decennale, non potendo essere considerati prestazioni periodiche.
Inoltre, sono stati notificati atti interruttivi (intimazioni e richieste di compensazione) e si applica la sospensione dei termini per emergenza ID (DL 18/2020), che proroga i termini di prescrizione.
Pertanto, non risulta maturata alcuna prescrizione.
Sulla legittimazione passiva. La legittimazione passiva, contrariamente a quanto dedotto da ADER è esclusa per gli enti impositori, in quanto gli atti prodromici l'intimazione sono costituiti da cartelle emesse e notificate dall'agente della riscossione. Sul difetto di motivazione. L'intimazione impugnata è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali: riferimenti alle cartelle, importi, tributi, date di notifica. La giurisprudenza (Cass. 28772/2021,
8700/2020) ritiene sufficiente il rinvio agli atti precedenti regolarmente notificati. Non è necessaria l'allegazione delle cartelle.
Deve altresì ritenersi l'infondatezza anche della contestazione mossa in ordine alla mancata sottoscrizione del ruolo, prevista al comma IV dell'art 12 DPR 602/73 come condizione dell' esecutività del ruolo stesso.
Si deve rilevare che a norma dell'ar. 1 comma 5 ter lettera e) del d.l. 15 giugno 2005 n. 106 conv. nella legge 156/2005, le disposizioni contenute nel comma IV, si interpretano nel senso che i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori se dovuti. Palermo, 21.07.2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032878190000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1953/2025 depositato il
25/07/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono e si riportano ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249032878190/000, notificata il 25.10.2024, per un importo di € 97.830,28, relativo a tributi erariali e locali (IRPEF, IVA, TARI, TARES) di varie annualità.
Motivi del ricorso:
- Omessa notifica delle cartelle sottese.
- Prescrizione e decadenza dei crediti.
- Difetto di motivazione dell'intimazione.
- Mancata sottoscrizione dei ruoli.
- Richiesta di sospensione cautelare.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
AD produceva prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi.Sosteneva la prescrizione decennale per tributi erariali e accessori, contestava il difetto di motivazione, ritenendo l'intimazione conforme ai modelli
La parte ricorrente depositava memoria Illustrativa rilevando:
- La tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
- La mancata prova della notifica delle cartelle.
- La prescrizione quinquennale dei tributi e degli accessori.
- La violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
- Il difetto di motivazione dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla notifica delle cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Le notifiche risultano regolarmente effettuate, anche a mani del contribuente. Le contestazioni della ricorrente, basate su presunte irregolarità, non sono supportate da elementi probatori idonei a superare la presunzione di regolarità degli atti notificati.
Sulla prescrizione. La giurisprudenza consolidata (Cass. 10549/2019, 8713/2022, 1692/2024) stabilisce che i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti alla prescrizione decennale, non potendo essere considerati prestazioni periodiche.
Inoltre, sono stati notificati atti interruttivi (intimazioni e richieste di compensazione) e si applica la sospensione dei termini per emergenza ID (DL 18/2020), che proroga i termini di prescrizione.
Pertanto, non risulta maturata alcuna prescrizione.
Sulla legittimazione passiva. La legittimazione passiva, contrariamente a quanto dedotto da ADER è esclusa per gli enti impositori, in quanto gli atti prodromici l'intimazione sono costituiti da cartelle emesse e notificate dall'agente della riscossione. Sul difetto di motivazione. L'intimazione impugnata è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali: riferimenti alle cartelle, importi, tributi, date di notifica. La giurisprudenza (Cass. 28772/2021,
8700/2020) ritiene sufficiente il rinvio agli atti precedenti regolarmente notificati. Non è necessaria l'allegazione delle cartelle.
Deve altresì ritenersi l'infondatezza anche della contestazione mossa in ordine alla mancata sottoscrizione del ruolo, prevista al comma IV dell'art 12 DPR 602/73 come condizione dell' esecutività del ruolo stesso.
Si deve rilevare che a norma dell'ar. 1 comma 5 ter lettera e) del d.l. 15 giugno 2005 n. 106 conv. nella legge 156/2005, le disposizioni contenute nel comma IV, si interpretano nel senso che i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori se dovuti. Palermo, 21.07.2025