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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 00754/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UE Autotrasporti S.r.l., Inerti UE S.r.l., Immobiliare UE S.a.s. di UE ES & C., ES UE, RO UE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon, Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Giacon in San Bonifacio, via Camporosolo, n. 26;
contro
Comune di Legnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES ES in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza Sindacale n. 118 del 16.04.2018 del Comune di Legnago avente a oggetto “deposito incontrollato di rifiuti interrati in via Libero Grassi n. 1 nell'area in disponibilità delle ditte UE Autotrasporti S.r.l., Immobiliare UE s.a.s. di UE ES;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 26/8/2021:
- della Determinazione dirigenziale n. 414 del 07.06.2021 del Comune di Legnago avente a oggetto “Area di via libero grassi, 1. Presa d'atto degli esiti della conferenza dei servizi del 12 maggio 2021. Approvazione dell'intervento di messa in sicurezza operativa con prescrizioni”;
dell'Ordinanza Sindacale n. 208 del 07.07.2021 del Comune di Legnago avente a oggetto “Deposito incontrollato di rifiuti nell'area di via Libero Grassi n. 1. Obbligo di rimozione dei rifiuti presenti nell'area”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnago;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto - impregiudicata ogni considerazione in ordine alle plurime eccezioni di rito sollevate dalla P.A.- gli atti impugnati appaiono prima facie immuni dalle censure dedotte, emergendo dagli approfondimenti istruttori svolti dalla P.A. la natura di rifiuti (anche pericolosi) dei materiali interrati e la responsabilità ambientale delle parti ricorrenti;
A un sommario esame tipico della presente fase di giudizio, la rimozione dei rifiuti interrati appare l’unica soluzione concretamente idonea per fronteggiare il rischio ambientale generato dalla creazione della discarica abusiva e procedere alla bonifica del sito contaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO