Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5567 / 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Spina come da procura come in Parte_1
atti ;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere affetta da “Sindrome di IT (Iperaldo-steronismo primitivo) con diarrea cronica, trattata farmacologicamente;
Pregresso adenoma mammario operato;
Tachicardia e palpitazioni a segui-to di dispnea per sforzi lievi-moderati (3° classe NYHA); Pregresso fibroa-denoma alla ghiandola
Ricovero con diagnosi di Sindrome di IT e diarrea acuta e sindrome dell'intestino irritabile;
Depressione maggiore su base fisiogena con marcata componente ansiosa in terapia farmacologica;
Sindrome ansiosa-depressiva con turbe del ritmo sonno-veglia; Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Cefalea quotidiana;
Astenia generalizzata”, esponeva:
- di avere inoltrato in data 31/10/2022 domanda alla competente Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile di , onde essere sottoposta a visita medica CP_1
collegiale per il riconoscimento della pensione di invalidità civile o, in subordine, dell'assegno;
- di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica , in seguito a visita CP_1
espletata con verbale del 27/03/2023 “ INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale: 60%”;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 12421/23 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 68%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, in seguito alle osservazioni critiche alla CTU dove veniva evidenziato che nella CTU non era stato considerato il certificato di visita cardiologica dell'U.O. di
Cardiologia del P.O. Policlinico “G. Rodolico” che presenta una classificazione di Classe
NYHA III^, il consulente erroneamente aveva ritenuto che la patologia cardiologica non sarebbe rilevante perché risalente al 12/04/2021 e, comunque, la stessa certificazione evidenzierebbe soltanto una riferita dispnea per sforzi lievi-moderati per cui la stessa, in assenza di obiettività clinico-strumentale, non costituirebbe documentazione valida;
- che tali considerazioni non potevano condividersi;
- che, in ogni caso, risultava errata l'attribuzione dei codici nosologici di cui al D.M.
05/02/1992 in riferimento alle patologie riscontrare e, non si era provveduto, all'aumento del
5% per l'incidenza delle predette sulla capacità lavorativa semi specifica del ricorrente;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di infermità tali da ri-durre la propria capacità di lavoro in misura pari al 100% ovvero, in subor-dine, in misura non inferiore al
74%; - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente a per-cepire la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della Legge n° 118/71 ovvero, in subordine, l'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 118/71, a far data dalla data della domanda amministrativa (31.10.2022), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, o in subordine all'assegno.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente è soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68%.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “ Sulla scorta dei dati obiettivi, anamnestici e strumentali, emersi nel corso del presente accertamento medico-legale, è possibile affermare che la signora è affetta da: “Sindrome di IT in terapia medica;
Parte_1
Sindrome ansioso-depressiva; artrosi cervicale a lieve incidenza funzionale;
ipoacusia bilaterale”.
La perizianda è affetta da una malattia genetica rara. La sindrome di IT che è causata da difetti ereditari dei tubuli renali che provocano l'escrezione da parte dei reni di quantità eccessive di elettroliti (potassio, sodio e cloruro), comportando anomalie della crescita e alterazione degli elettroliti sierici e urinari. In assenza di terapia medica le manifestazioni cliniche sono:
ipokaliemia alcalosi metabolica ipomagnesemia
ipocalciuria debolezza muscolare, crampi, tetania e parestesie dolori addominali e diarrea condrocalcinosi
nei casi più gravi: disturbi cardiaci (associati all'ipokaliemia e all'ipomagnesemia)
Nel caso specifico, la perizianda nel 2015/2016 ha presentato un periodo di diarrea cronica, crampi muscolari, sintomi che hanno condotto al ricovero della perizianda ed alla prescrizione i supplementazione di magnesio e potassio, da allora, per via orale. Nel lungo periodo di tempo non sono stati necessari ulteriori ricoveri e le condizioni generali e di nutrizione sono buone in assenza anche di complicazioni cardiacheLa patologia predetta può essere valutata, in riferimento al codice
9334 della Tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992, nella misura del 43%.
La perizianda, inoltre, è affetta da una Sindrome ansioso depressiva ( 2 sole visite mediche una nel
2019 ed un'altra a gennaio 2023), che per la storia clinica e l'obiettività rilevata può essere valutata per gravità facendo riferimento al codice 2207 nella misura del 15%. La predetta, inoltre è affetta da una sintomatologia dolorosa al collo in assenza di limitazioni funzionali che, in riferimento al codice 7002 ( che fa riferimento ad un quadro clinico-disfunzionale molto più grave di quello di cui
è affetta la perizianda), può essere valutata nella misura del 15%.Ancora. La perizianda è affetta da una ipoacusia bilaterale che in riferimento al codice 4005, nel caso specifico, può essere valutata nella misura del 22,5.
In conclusione la perizianda presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 68% e ciò a far data dalla domanda presentata alla Commissione Medica in data 31 ottobre 2022”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. In tal senso appaiono esaustive anche le risposte offerte dal
CTU alle osservazioni critiche di parte dove, in particolare, il consulente ha così evidenziato: “ Nel caso specifico, la perizianda nel 2015/2016 ha presentato un periodo di diarrea cronica, crampi muscolari, sintomi che hanno condotto al ricovero della perizianda ed alla prescrizione di supplementazione cronica di magnesio e potassio per via orale. Nel lungo periodo di tempo non sono stati necessari ulteriori ricoveri e le condizioni generali e di nutrizione sono buone in assenza anche di qualsiasi complicazioni cardiache, così come si evince dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo. Come già detto, la patologia predetta può essere valutata, in riferimento al codice 9334 della Tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992, nella misura del 43%. La perizianda, inoltre, è affetta da Ansia e Depressione la cui gravità clinica in atto è lieve. Tale gravità si evince dalla storia clinica ( 2 sole visite mediche specialistiche una nel 2019 ed un'altra a gennaio 2023) e dall'esame obiettivo rilevato ( buono lo stato di nutrizione, buona la concentrazione, l'attenzione, l'umore). Per quanto sopra detto tale quadro clinico può essere valutato facendo riferimento al codice 2207 nella misura del 15%. La predetta, inoltre è affetta da una sintomatologia dolorosa al collo in assenza di limitazioni funzionali che, in riferimento al codice 7002 ( che fa riferimento ad un quadro clinico- disfunzionale molto più grave di quello di cui è affetta la perizianda), può essere valutata nella misura del 15%. Ancora. La perizianda è affetta da una ipoacusia bilaterale che in riferimento al codice
4005, nel caso specifico, può essere valutata nella misura del 22,5”.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 12421/23; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso