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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14647 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 56830/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IU IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Sig.ra (già ) coniugata nata in [...] in data [...] (C.F. Pt_1 CP_1 Pt_2 Pt_3
), il Sig. , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_4
), il Sig. nato in [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24 presso lo studio C.F._3 degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen, dai quali sono rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_2 CP_3 dello Stato // non costituito;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Persona_1 esplicava la propria sovranità) in data 1.07.1933 e deceduto in Israele il 27.06.2015 e dalla Sig.ra Per_
o coniugata , nata a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Per_3 Pt_2 esplicava la propria sovranità) nel 1938 e deceduta in Israele il 12.10.2020, successivamente emigrati in Israele ed ivi deceduti senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito. CP_2
Hanno dedotto che gli avi italiani erano nati e vissuti in Libia e, successivamente si erano trasferiti in
Israele; che i discendenti avevano acquisito automaticamente la cittadinanza israeliana in base alla
“Legge del ritorno”, ma non avevano mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che la cittadinanza straniera non era stata acquisita con atto volontario e, pertanto, non aveva potuto comportare la perdita della cittadinanza italiana.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti risulta che gli attori sono nati in Libia, da cittadini italiani di religione ebraica.
Essi, infatti, godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in
Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno
d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana.
Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo-libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di Libia (7 ottobre 1951), Persona_4 abbiano acquistato la cittadinanza libica.
Né rileva, quale circostanza ostativa, la successiva acquisizione della cittadinanza israeliana.
In effetti, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della
“spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib
Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Sussistono giusti motivi, stante la eccezionalità del caso di specie, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025.
il Giudice
IU IC
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IU IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Sig.ra (già ) coniugata nata in [...] in data [...] (C.F. Pt_1 CP_1 Pt_2 Pt_3
), il Sig. , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_4
), il Sig. nato in [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24 presso lo studio C.F._3 degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen, dai quali sono rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_2 CP_3 dello Stato // non costituito;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Persona_1 esplicava la propria sovranità) in data 1.07.1933 e deceduto in Israele il 27.06.2015 e dalla Sig.ra Per_
o coniugata , nata a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Per_3 Pt_2 esplicava la propria sovranità) nel 1938 e deceduta in Israele il 12.10.2020, successivamente emigrati in Israele ed ivi deceduti senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito. CP_2
Hanno dedotto che gli avi italiani erano nati e vissuti in Libia e, successivamente si erano trasferiti in
Israele; che i discendenti avevano acquisito automaticamente la cittadinanza israeliana in base alla
“Legge del ritorno”, ma non avevano mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che la cittadinanza straniera non era stata acquisita con atto volontario e, pertanto, non aveva potuto comportare la perdita della cittadinanza italiana.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti risulta che gli attori sono nati in Libia, da cittadini italiani di religione ebraica.
Essi, infatti, godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in
Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno
d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana.
Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo-libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di Libia (7 ottobre 1951), Persona_4 abbiano acquistato la cittadinanza libica.
Né rileva, quale circostanza ostativa, la successiva acquisizione della cittadinanza israeliana.
In effetti, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della
“spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib
Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Sussistono giusti motivi, stante la eccezionalità del caso di specie, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025.
il Giudice
IU IC