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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8883 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. 17097/2022r.g.
Oggi 07/10/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
- per nella qualità di erede di l'Avv.Guido Di Parte_1 Persona_1
OL per delega dell'Avv. Di OL Pietro;
- per l'Avv. Paolo Controparte_1
Porcaro per delega dell'Avv. Nicoletta Pescatore;
I procuratori si riportano alle comparse conclusionali depositate e chiedono la decisione della causa.
Il giudice si ritira in camera in consiglio
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2051 - 2043 c.c.”, e vertente
TRA
, (c.f. , nella sua qualità di erede di Parte_2 C.F._1 Per_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Di OL Pietro,
[...]
giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA) alla via Cavour n.
4, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
n sigla , (c.f. ), in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore sig. dr. Ing. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pescatore Nicoletta, giusta procura in atti, presso il cui
[...]
studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale
isola A2 int. 17
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., o,
[...]
comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 2.11.2021.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 08.00 circa, in Napoli, dopo aver posto l'auto
Contr nel parcheggio della stazione “Policlinico” della società adiacente all'Ospedale Policlinico Federico II, la sig.ra si apprestava, unitamente alla figlia Persona_1 Parte_2
Contr e la Sig.ra a scendere la scalinata che dal parcheggio della conduce Parte_3
verso l'ingresso dell'ospedale, allorquando improvvisamente la porzione esterna del gradino di detta scala cedeva al passaggio, subendo una frantumazione al calpestio e determinandone la perdita di equilibrio e la caduta al suolo.
A seguito della caduta, veniva trasportata, a mezzo autombulanza, presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale C.T.O. ove le veniva diagnosticata la frattura dell'omero sinistro.
Tanto premesso, chiedeva, in definitiva, previa declaratoria di responsabilità, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura provata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'accaduto al soddisfo;
con vittoria di spese diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
1.1.Si costituiva la deducendo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza CP_1
dell'avversa domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
1.3. A seguito del decesso di parte attrice, avvenuto in data 17.08.2022, con comparsa di intervento volontario si costituiva , in qualità di successore iure hereditatis;
il Parte_2
giudice, preso atto del dichiarato decesso, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi;
ammessa ed espletata prova testimoniale e svolta c.t.u. medico legale,
la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Subentrato questo giudice in data 15.09.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Venendo al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice invoca, nel caso di specie, la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Diversi sono i presupposti costitutivi delle disposizioni richiamate atteso che, nell'ipotesi di responsabilità delle cose in custodia, secondo l'art.2051 c.c. – come si dirà meglio nel prosieguo
– sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., spetta all'attore dare la prova anche del profilo del comportamento del custode – che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. – essendo necessario che il danneggiato provi l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante ( cfr. da ultimo Cass.n.8306/2024; Cass. n.16225/2023).
La domanda azionata, per come prospettata, va qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, della società convenuta nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.
2.2. Ciò posto, occorre preliminarmente operare un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità da cose in custodia.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943
del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è ormai indubbio che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode». Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità
dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n.
2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità
speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato,
secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. come elaborata nell'interpretazione giurisprudenziale della causalità concorrente o esclusiva.
3. Applicando gli enunciati principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che l'odierna attrice avrebbe dovuto dare una rigorosa dimostrazione del fatto storico e del nesso causale fra il pregiudizio subito e l'evento dedotto.
Tanto premesso rileva il Tribunale che l'onere probatorio posto a carico della parte attrice non sia stato assolto.
Dalle dichiarazioni testimoniali, rese da e , non risulta Parte_3 Testimone_1
provata la dinamica del sinistro per l'estrema contraddittorietà delle stesse.
Innanzitutto, resta incerto il luogo del sinistro, avendo la teste, dichiarato Parte_3
“Stavamo scendendo le scale che portano verso il CUP del Policlinico, dove dovevamo
prenotare una visita medica per la signora ”, diversamente, in citazione, si fa Per_1
Contr riferimento ad una scala del parcheggio dell' .
Ulteriori elementi di contraddittorietà emergono raffrontando le dichiarazioni rese dai due testimoni, entrambi presenti al momento dei fatti: la teste ha dichiarato che le scale Pt_3
erano munite di corrimano laterali, mentre il teste : “Non c'erano corrimano sui lati della Tes_1
scala e mi sembra neppure centralmente”; quanto all'insidia, la teste ha dichiarato: Pt_3
(…). Era un pezzo piuttosto grande. Ritendo che, nell'appoggiarvi sopra il piede, il pezzo di
scala predetto si sia staccato anche se io ne constatai la presenza dei gradini dopo la caduta
(…)”, mentre il ha affermato“Ricordo di aver visto un pezzo di marmo piccolino, grigio Tes_1
scuro o nero, non so di che forma, che si era staccato dal rivestimento della scala. Il pezzo non
lo vidi rompersi al passaggio della signora, lo vidi solo a terra sulla scala (…)”;la poi Pt_3
ha dichiarato “ …. scese insieme alla mamma camminando a braccetto con lei. Pt_2
Scendevano al centro della scala ed io le seguivo più dietro” mentre l'altro teste ha sul punto riferito“… La signora scendeva le scale sulla destra, guardando la scala dal punto in cui mi
trovavo io. Anzi, chiedo scusa, la signora era sulla mia sinistra”. Risulta evidente che le dichiarazioni rese dai testi presentano plurimi elementi di contrasto che minano alle fondamenta la stessa ricostruzione del fatto allegato e depongono per la mancata prova della dinamica del fatto e del nesso di causalità.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, Dott. , abbia Persona_2
ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modalità del trauma subito da Per_1
e le lesioni riportate, in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo
[...]
orientata nel seguente modo: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni
tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre
autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio
acquisito”.
Peraltro, la valutazione del C.T.U. è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, incombendo sul danneggiato fornire la prova del nesso eziologico.
In definitiva, questo giudice ritiene non assolto l'onere di prova relativo alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, ai fini dell'art. 2051 c.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Quanto alle spese della c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.17097/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna nella qualità di erede di al pagamento in Parte_2 Persona_1 favore dell' delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 2.540,00 oltre CP_1
rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.
c) pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_2
Così deciso in Napoli il 07.10.2025
Il Giudice dott.ssa Nunzia Tesone