Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 08/04/2025 N. 870/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to NAPOLI Parte_1
FRANCESCA MARIA SARA nonchè l'Avv.to NAPOLI PIERLUCIO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione l'Avv.to Napoli, per parte ricorrente, dava atto che il capitale richiesto era stato integralmente pagato da;
e che residua tuttavia il pagamento degli CP_1
interessi decorrenti dalla data della revoca del beneficio;
chiedeva altresì il pagamento delle spese.
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
120 giorni di legge;
e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.
Solo in via subordinata l'Avv.to Tarzia chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
IN DIRITTO
La ricorrente ha convenuto in giudizio chiedendo al giudice di dichiarare il proprio diritto CP_1
alla pensione di inabilità con la maggiorazione sociale all'indennità di accompagnamento da
Marzo 2023 e di condannare al pagamento delle prestazioni di legge oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione con vittoria di spese la distrarre il favore nel difensore.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e domande delle quali CP_1
chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente ai pagamenti di Marzo 2025; con vittoria di spese
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Le parti hanno dato atto che ha provveduto al pagamento degli arretrati dovuti a seguito CP_1 dell'accertamento della condizione di invalidità della ricorrente tale da giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Ciò ha fatto tra gennaio e marzo 2025.
ha contestato che parte ricorrente ha agito per il recupero dei crediti prima del decorso CP_1
dei 120 giorni di legge.
In data 22.10.2024 è stato notificato ad il decreto di omologa unitamente alle altre CP_1
certificazioni richiesta dalla legge.
Il ricorso è stato depositato in data 23.1.25 dopo poco più di tre mesi.
ha poi pagato l'assegno in data 20.1.25 e gli altri arretrati il 3.2.25 ed a marzo 2025. CP_1
E' certo vero che l'art. 14 comma 1 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esercizio di azioni esecutive a carico di (Recita infatti la norma: 1. Le amministrazioni CP_1
dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le Controparte_2 procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).
2/3 Dott. Riccardo Atanasio Però tale norma prevede appunto che entro quel termine l debba completare le CP_1
procedure per provvedere ai pagamenti del dovuto.
Ed ha completato i pagamenti degli arretrati dovuti entro il mese di marzo. CP_1
Tuttavia, si deve ritenere del tutto intempestivo l'esercizio del diritto da parte dell'attore tenuto conto che alla data del 23.1.25 i 120 giorni non erano ancora trascorsi.
Sicchè se è vero che va condannato a pagare gli interessi di legge maturati e non CP_1 ancora pagati, tuttavia l'esercizio anticipato del diritto da parte dell'attore giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al capitale rivendicato dalla parte ricorrente per i titoli di cui al ricorso;
condanna a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi maturati sul capitale. CP_1
Spese integralmente compensate tra le parti.
Milano, 08/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio