Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3184/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 31 maggio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3184 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avvocato Anita Verduci (C.F.
[...]
) e dall' avv. Alessandro Dentamaro (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso come da documentazione in atti;
E_
Appellante, appellata in via incidentale
C O N T R O
(C.F.: , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], ed elettivamente domiciliata in IN AN (TA) al Viale dei
Lecci n. 56, presso e nello studio legale dell'Avv. Gianfranco Muschio Schiavone (C.F.
che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._4
Appellato, appellante incidentale
Ove all'udienza del 24 gennaio 2025 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1
marzo 2025 e del 14 aprile 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. evocava la spa davanti Controparte_1 E_
al Giudice di Pace di IN AN (Ta) chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di sorte capitale portato da due Buoni Fruttiferi Postali della serie AA5 emessi in data
26-11-2002 per il valore nominale di euro 1000 cadauno e sottoscritti presso l'Ufficio Postale di
IN AN (Ta) che aveva negato successivamente il chiesto rimborso sulla scorta della prescrizione assertivamente maturata del diritto de quo.
Deduceva l'attore che nessuna indicazione in merito alla prescrizione risultava dal tenore del documento e che nessuna informazione era stata resa dal personale delle all'atto E_
della sottoscrizione.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, E_
col ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 121/2022 emessa in data 27 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
837/2021 r.g., il Giudice di Pace di IN AN (Ta) così stabiliva:
[1) accoglie la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva, e condanna E_
al rimborso dei buoni fruttiferi a termine serie AA5 emessi in data 26.11.2002 per un totale di €
[...]
2000,00 oltre gli interessi contrattualmente previsti a partire dal 26.11.2002 sino alla scadenza del settimo anno e comunque nei limiti di € 5000;
2) condanna l pagamento delle spese processuali, che liquida in € 732….da Controparte_2
distrarsi al procuratore antistatario.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti E_
conclusioni:
2 [a) riformare la sentenza n. 121/2022 emessa in data 27 aprile 2022 e depositata in data 29 aprile
2022 dal Giudice di Pace di IN AN in persona della Dottoressa ND Di AS nel giudizio distinto al numero RG 837/2022, notificata al procuratore costituito in data 16 maggio 2022;
b) per l'effetto rigettare la domanda attorea dichiarando che nulla è dovuto in favore del signor in quanto i titoli agitati in giudizio si sono prescritti e con essi i relativi Controparte_1
crediti con condanna della signora alla restituzione di quanto medio Controparte_1
tempore corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado oggi E_
appellata;
- C) condannare il signora al pagamento in favore di Controparte_1 E_
delle spese di lite del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'appellante : E_
[ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
TRASPARENZA E INFORMAZIONE.
Premesso che i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (sul punto
SS. UU.) ,a cui pertanto non va applicata la regola della cartolarità, emessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti e collocati da in esclusiva sul mercato (D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 06 E_
giugno 2002), quindi, sono titoli dello Stato, regolati da leggi ordinarie emesse da quest'ultimo, la prescrizione degli stessi è disciplinata ex art. 8 del D.M. 19/12/2000 e opera a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Come già ribadito nei precedenti scritti difensivi, gli obblighi informativi relativi al buono oggetto del contendere erano stati rispettati ed espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (D.M Tesoro
del 29 marzo 2001) attraverso il quale è avvenuta l' emissione della specifica serie di appartenenza ove erano indicate le caratteristiche dei titoli appartenenti a quella specifica serie , nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, principio ribadito e consacrato con la sentenza della Corte di
Cassazione a SS.UU. n. 3963/2019, con la quale il Giudice delle Leggi con significativo intervento
3 nomofilattico ha statuito tra l'altro i principi generali e di informazione posti alla base dei buoni fruttiferi postali.
Infatti, tutta la normativa richiamata da controparte e gli obblighi a cui fa riferimento non si applicano assolutamente ai buoni fruttiferi postali che sono titoli di stato regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione.
Vige anche per questa tipologia, trattandosi sempre di buoni fruttiferi postali, il principio riconosciuto dalla Suprema Corte dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c.da cui si evince che “i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente….. Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Il diritto vantato da parte appellata al rimborso del buono fruttifero per cui è causa si è prescritto nella data puntuale indicata in quanto la ridetta parte ne ha richiesto il rimborso quando il medesimo buono fruttifero postali era già prescritto EX LEGE che non lascia alcun margine discrezionale a sulla possibilità, anche volendo, di rinunciare a tale diritto. E_
Ove ciò non bastasse, si evidenzia che sul buono compariva in maniera chiara la dicitura “A
TERMINE” e la sua emissione, comprensiva dei rendimenti e scadenza, è stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, determinando una presunzione di conoscenza erga omnes;
di talchè nulla puo' essere opposto alla anche in base ai noti principi” IGNORANTIA E_
LEGIS NON EXCUSAT” e “ERRANTIBUS NON DORMIENTIBUS IURA SUCCURRUNT” , men che mai a titolo di violazione di OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, DI CORRETTEZA E DI BUONA FEDE!
Nel caso che ci occupa, i buoni di che trattasi, considerato che risulterebbero emessi in data 26
novembre 2002 sono evidentemente disciplinati dal D.M. Tesoro del 12 settembre 2002 istitutivo
4 della serie a termine contrassegnata dalla sigla AA5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.221 del
20.90.2002 (cifra doc. 1 del fascicolo di primo grado). Avendo la durata massima di 7 anni , detti buoni sono scaduti il 26.11.2009, sono rimasti vigenti sebbene improduttivi di interessi sino al
26.11.2019 e il relativo credito (montante ed interessi) si è prescritto a decorrere dal 27 .11.2019
in favore dell'emittente (ovvero ovvero il e non di Controparte_3 CP_4 E_
che svolge funzione di mero collocatore
[...]
L'art. 8 di tale D.M. dispone ,tra l'altro, che “…Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40 % del capitale sottoscritto.”
Sempre ex del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 2/03/2001/2000 stabiliva altresì nuove condizioni generali per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, in particolare l'art. 6, rubricato
"Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, al primo comma sanciva che: “ E_
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
Peraltro, in attuazione dell'art. 5 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato sulla G.U. 2 ottobre
2003, n. 299, S.O.) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 05 dicembre 2003, varò il
Decreto (pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2003, n. 288, S.O.) relativo alla trasformazione della
Cassa Depositi e Prestiti in S.p.A. disponendo altresì:
- l'assegnazione alla nascente compagine sociale della titolarità delle sole Serie di Buoni emessi dal
14 aprile 2001;
- il subentro, a Depositi e Prestiti, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei CP_3
rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse garanzie ed accessori derivanti dai Buoni
Fruttiferi Postali e relativi a tutte le serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001.
Nel contesto normativo sopra delineato, e per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA5, di competenza di si evidenzia che, ai sensi della previsione recata dalla Legge Controparte_3
5 23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dal 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al , istituito dalla CP_5
medesima Legge, gestito dalla Società “ . Ai sensi dell'art 4 della Circolare del CP_6
Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili.
Ancora, sempre sulla base della normativa suddetta, i buoni fruttiferi in argomento –, trasferiti nella
Contr titolarità del – sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme ad essi applicabili, tra cui il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico” ed è proprio l'art. 23 del prefato decreto che dispone il rinvio, per quanto riguarda la prescrizione, alle norme del Codice
Civile, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici nonché la tutela degli interessi generali,
e per evitare ogni discrezionalità in merito.
Contr Pertanto, il sia per i titoli di Stato sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai buoni fruttiferi postali, conformemente a quanto disposto dal Codice Civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso
Al di là della credibilità e/o verosimiglianza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure ,
[...]
ha posto in essere numerose e concrete azioni volte ad evitare che i propri clienti/utenti Pt_1
(anche quelli più distratti e negligenti) incorressero nelle scadenze oggi lamentate degli attori.
Nelle bacheche di tutti gli uffici postali d'Italia sono pubblicati degli avvisi che mettono espressamente in guardia la clientela/utenza sui rischi derivanti dall'inerzia nell'esercizio dei diritti
Con connessi ai titoli postali in generale e ai in particolare (prescrizione) .
Tali avvisi avevano il seguente letterale tenore: AVVISO ALLA CLIENTELA BUONI FRUTTIFERI
POSTALI emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea
Ai sensi della Legge Finanziaria del 2006 (L. 266/05), gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni
Fruttiferi Postali, emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea, che non sono stati rimborsati entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono versati al costituito presso il CP_5
6 Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale,
restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo.
Si invita pertanto la Clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale.
Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it.”
Ordunque Italiane, come la Cassa Depositi e Prestiti che dei buoni è l'emittente, non era Pt_1
tenuta a inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo atteso che il sottoscrittore ha acquistato i Buoni per cui è causa volontariamente senza costrizione alcuna.
Ciò nonostante , dal canto suo, ha comunque adempiuto agli obblighi di trasparenza, E_
come già detto, con esposizione presso tutti gli uffici postali degli avvisi contenenti le condizioni generali praticate alla clientela, avvisi rinvenibili anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale ai seguenti link:
- https://www.poste.it/faq-buoni-e-
libretti.html?wt. ; Email_1
https://www.poste.it/files/1476466245185/avviso-buoni-fruttiferi-dormienti.pdf.
Inoltre, come già ribadito in precedenza ,all'epoca dell'emissione dei , oggetto del presente Pt_2
contenzioso, come disposto per legge, gli obblighi informativi oltre che con la consegna dei rispettivi fogli informativi, erano rispettati ed espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei
Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei buoni fruttiferi postali ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, principio ribadito e consacrato con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3963/2019.
7 Sul punto relativo all'asserita mancata consegna del foglio informativo si evidenzia che, il Collegio
di Coordinamento dell'Arbitrato Bancario, con la decisione n° 17814/2019 ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga Parte_3
richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione”; ed ancora, conformemente anche l'Arbitrato
Bancario di Bari ha stabilito che: “la mancata consegna del Foglio Informativo, in linea generale,
non incide sulla prescrizione dei titoli,”; Decisone n. 14211 del 07 giugno 2019.
Inoltre, come riportato nella sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 3963/2019, i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente.
Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'opposto, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità
dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali,
legislativamente stabilita (in tal senso vedi anche Trib. Bergamo 2019, n. 2051).
Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore,
giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS.UU., n.
3963/2019). Ciò posto in linea astratta, nel caso in commento, fu consegnato il FIA che si esibisce sub doc.
3. Si ribadisce che le disposizioni contenute nel più volte citato D.M. 19/12/2000
prevedevano anche che: espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso E_
sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a le E_
informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le
8 comunicazioni della depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate CP_3
mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.” (art. 6)
AIla sottoscrittrice fu dunque consegnato, contestualmente al titolo, il Foglio Informativo Analitico riportante le condizioni contrattuali della forma di risparmio prescelta (FIA serie AA5) e dove è ben chiaro e leggibile che “i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza”.
CONTRARIAMENTE a quanto argomentato in sentenza, ha assolto in pieno agli E_
obblighi su di se incombenti sia attraverso l'esposizione al pubblico degli avvisi previsti dalla normativa di riferimento sia attraverso la consegna del foglio informativo riepilogativo delle caratteristiche dei titoli sottoscritti
Con riguardo alla questione relativa alla consegna del foglio illustrativo, deve evidenziarsi che l'odierna parte appellata non ha nemmeno allegato la mancata consegna dello stesso, essendosi limitata a dichiarare di non averlo ricevuto.
Tale dichiarazione non può certamente costituire idonea allegazione, né tantomeno può fondare un accertamento circa tale asserita mancata consegna.
Appare peraltro opportuno segnalare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2697 c.c., a norma del quale l'onere probatorio grava su colui che intende far valere in giudizio un diritto, non è derogato in caso di prova di fatti negativi (come nel caso di specie è la prova della mancata consegna del foglio informativo).
Sul tema si riporta la recente ordinanza della Corte di Cassazione che, confermando l'orientamento già manifestato in passato, così si è espressa: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere,
gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non
9 avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass.
14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n. 14854)”. (Cass. Civ., Sez. VI,
ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2527).
Nel caso di specie, come detto, non è stato provato in alcun modo che controparte non abbia ricevuto il foglio informativo.
Orbene, essendo tale mancata consegna qualificabile come fatto costitutivo della pretesa, non competerà di certo alla parte convenuta l'onere della prova della stessa.
Pertanto, , come la Cassa Depositi e Prestiti che dei buoni è l'emittente, non erano E_
tenute a inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo.
Sul punto si veda Sent. 1433/2019 del Tribunale di Reggio Calabria .
Da ciò ne consegue che avendo adempiuto alla consegna del foglio informativo al E_
momento della sottoscrizione dei buoni, sarebbe spettato a parte appellata dimostrare Parte_4
il contrario.Nonostante ciò sia accaduto nella fattispecie in esame, parte attrice non ha tenuto conto di tale più favorevole disposizione a lei certamente nota ed è rimasta inerte per oltre dieci anni dalla scadenza dei suoi titoli.
SULL'ESISTENZA DI UNA NEGLIGENTE CONDOTTA DELLA SIG .RA TAMBURRANO MARTINO L'ID
PLERUMQUE ACCIDIT, RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1227, I E II COMMA, C.C. CP_8
Risulta, quindi, assorbente la responsabilità dell' odierna appellata per avere, necessariamente,
secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, con grave negligenza e colpa, creato le condizioni necessarie e sufficienti per la prescrizione dei buoni oggetti di causa.
A tutto voler concedere, nella denegata ipotesi di mancata consegna del foglio informativo (sulla quale circostanza lo scrivente patrocinio ha già abbondantemente dedotto), che è adempimento non necessario, controparte al momento della sottoscrizione dei buoni oggetto di causa e della loro conseguente consegna da parte dell'operatore postale, nulla ha eccepito in ordine alla mancata
10 /incompleta indicazione egli elementi caratteristici dei ridetti buoni ( tra l'altro rendimenti e scadenza) sui buoni medesimi evidentemente ritenendo di averne piena conoscenza e comunque di poterli conoscere stante la avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della
AA5 a cui appartengono i buoni medesimi.
Dalla condotta gravemente colposa di controparte , scaturisce, anche ai sensi del II comma dell'art. 1227 c.c., richiamato anche dall'art. 2056, I comma, c.c., l'imputazione a loro esclusivo carico delle perdite riportate a seguito della prescrizione dei buoni.
In subordine, non può disconoscersi che il comportamento gravemente negligente dell'appellato abbia quantomeno concorso a cagionare il danno per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, il risarcimento andrebbe, comunque diminuito, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
SULLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI . E_
Si impugna e contesta, alla luce di tutte le difese sin qui svolte, ogni addebito di responsabilità si tenta di addossare all'appellante convenuta in primo grado ritendendo il comportamento assunto dalla stessa in palese violazione degli articolo 1175 e 1375 c.c..
La modifica normativa disposta con D.M. 19/12/2000 è imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, per cui sono soggetti a modifiche di legge, ex art. 2002 c.c. (Cass. 6242/87 e Cass. 798/81) e per ogni titolo vale esclusivamente il decreto ministeriale di emissione che si applica d'imperio ex art. 1339 c.c. come chiarito anche ultimamente dalla sentenza di Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 3963 dell'11
febbraio 2019. E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni alla sopravvivenza dei decreti ministeriali volti a fissare il tasso degli interessi e che tanto trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..; riguardo all'art. 1339 c.c. è di recente intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza n.20/2020 a conferma della legittimità delle modifiche imposte
11 dai decreti ministeriali. Riguardo alla prescrizione nella fattispecie è quindi evidente che il D.M.
19/12/2000 all'art. 8 esplicita con chiarezza che il termine di decorrenza della prescrizione inizia dalla data puntuale di scadenza, e quindi se il beneficiario del buono si fosse presentato allo sportello per la riscossione entro le scadenze stabilite avrebbe senz'altro conseguito la riscossione,
significando che non risulta alcun rifiuto da parte di prima della suddetta data, di E_
avvenuto decorso della prescrizione decennale.
Quindi, anche per la fattispecie che ci occupa va considerata la sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite nr. 3963/2019 dell'11/02/2019, con la quale il Giudice delle Leggi con significativo intervento nomofilattico ha statuito tra l'altro i principi generali e di informazione posti alla base dei buoni fruttiferi postali, che come detto ha espressamente chiarito che tutta la normativa sugli obblighi informativi non si applicano assolutamente ai buoni fruttiferi postali che sono titoli di stato regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione e vige anche per questa tipologia, trattandosi sempre di buoni fruttiferi postali, il principio riconosciuto dalla Suprema Corte
dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c..
Sui buoni emessi dopo l'intervento del D.M. 2000, e quindi appartenenti alla stessa tipologia e serie
AA3 si riporta recentissima sentenza del Tribunale di Avellino nel proc. iscritto al R.G. nr. 3821/2019
del 03/03/2020 la quale tra l'altro ha statuito che : “Ai fini della conoscenza delle condizioni, inoltre,
come più volte si è ribadito in particolare nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisioni nn. 7778/15; 4900/13; 5708/13; 2728/14) ma anche in parte motiva nella sentenza della Corte di
Cassazione, sez. un. 2019, n. 3963, i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente”.
Importante pure l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola nel proc. iscritto al R.g. nr. 1398/2019 del
08/07/2019 con la quale si è concluso che: “essendo indicato espressamente nel retro del buono che le condizioni risultano regolate dal D.M. 19.12.2000, secondo le disposizioni in precedenza
12 richiamate, ed essendo indicato il numero di serie 18N (rispondente alla scadenza in 18 mesi) appare pacifico che la data di scadenza degli stessi vada collocata in data 6 aprile 2008, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso al decorso dei dieci anni successivi ( dunque in data 6 aprile 2018).
D'altra parte anche a voler qualificare la richiesta formulata dalla parte a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sulle si E_
osserva che la domanda non può trovare accoglimento. Ed invero a fronte della inequivoca indicazione sul retro del buono della serie di riferimento (riferibile alla scadenza dei 18 mesi), deve peraltro ricordarsi che la Corte di Cassazione ha di recente statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito) della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. SS.UU.
nr. 3693 del 2019)”.
All'uopo si richiama ancora, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore ordinanza cron.
72/2020 del 08/01/2020 nel proc. Rg 679/2018: “I titoli di cui è causa, infatti, sono appartenenti alla serie AD, istituita con decreto pubblicato in gazzetta ufficiale n. 221 del 22/9/1987, i quali prevedevano una particolare redditività per cui il valore raddoppiava, al lordo delle ritenute di legge,
dopo sette anni e triplicava dopo undici anni. Tanto è espressamente previsto dal titolo stesso, in forma chiara ed intellegibile. Sicché il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 8DM 19
dicembre 200 non può che decorrere dalla scadenza indicata dal tiolo stesso e dal relativo
Ancora, la pronuncia del Tribunale di Napoli ordinanza del 15/11/2019: “Sul fronte di entrambi i
Buoni Postali esibiti dai ricorrenti si legge chiaramente la dicitura “A Termine” circostanza che rende applicabile ai titoli la norma prevista per tale tipologia e non già la disciplina dei Buoni ordinari.
Sebbene nei buoni non sia indicata la serie di appartenenza, l'indicazione della natura di buoni a termine, e non di buoni ordinari, rende applicabili agli stessi le disciplina prevista dal D.M. 23.7.1987 richiamata da poste nella propria comparsa di costituzione. Come affermato recentemente anche dalle SU della Cassazione con la sentenza del 11/02/2019 n. 3963 la pubblicazione nella GU dei rendimenti dei Buoni costituisce un adempimento sufficiente per rende noto ai possessori dei titoli
13 la disciplina applicabile agli stessi….L'errore in cui sono caduti gli attori non è, pertanto, giustificato,
tenuto conto dell'esistenza di una chiara indicazione della natura “A termine” dei titoli e dell'assenza di qualsiasi riferimento alla serie ordinaria “Q”.
Sempre Tribunale di Napoli ordinanza nel proc. Rg 33199/2018: “Orbene tutto ciò premesso e potendo sintetizzare i principi sopra esposti con l'assunto dell'eterointegrazione del buono fruttifero postale, quale titolo di legittimazione ed in base ai decreti ministeriali (di variazione) applicazione dei tassi successivamente intervenuti e di variazione dei termini di prescrizione, esso va adeguato al caso oggetto del presente giudizio. Se è quello or ora menzionato il principio da applicare va ritenuta
Con fondata la tesi di parte resistente per la quale con riguardo ai va applicato proprio il termine decennale della scadenza prevista sul retro dei titoli in oggetto come previsto dall'art.8 del DM
19.12.00, anche se sopravvenuto alla loro emissione (termine peraltro più favorevole al possessore rispetto a quello originario quinquennale).
Ancora, si è già pronunciato favorevolmente alla opponente Società anche il Tribunale di Catanzaro
con sentenza nr. 1285/2015 con la quale viene statuito che: “Ciò posto, ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Ed invero i buoni postali oggetto di causa appartengono ad una serie istituita con D.M. del 13.06.1986 recante la relativa disciplina richiamata dalle disposizioni a tergo degli stessi. …… “Il termine di prescrizione del diritto al rimborso
è stato modificato in dieci anni dal D.M. 19.12.2000, il cui art. 10 ha previsto espressamente l'applicazione del nuovo e più ampio termine quando, come nel caso di specie, esso non era ancora maturato alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato”.
Poi, dapprima, Tribunale di Avellino con sentenza nr.1294/2019 del 28/06/2019 e sentenza nr.
222/2019 del 06/02/2019 che ha statuito tra l'altro: “il credito vantato è prescritto….risulta senza alcun dubbio l'appartenenza degli stessi alla serie “a termine”. Quindi, secondo le originarie previsioni la prescrizione era finanche quinquennale. In virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo.”
Conforme ed univoco l'orientamento del Giudice di Pace di Salerno con sentenza nr. 5183/2018 del
14 Con 04/10/2018 che tra l'altro ha statuito che: “Pertanto, il rimborso del richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale appare fondante, dunque negato, nel pieno rispetto della legge”.
Ancora, sentenza nr. 2970/2018 del 21/05/2018: “Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme del c.c. che prevedono un periodo di prescrizione decennale alla scadenza del titolo”.
Anche l'Arbitrato Bancario e Finanziario su un buono serie AA1 emesso 19/02/2001 (in vigenza del
DM 19/12/2000), su supporto cartaceo delle vecchie serie ma senza alcun timbro relativo alla durata ed ai rendimenti per il quale controparte contestava – tra l'altro - sia la mancanza sul retro del timbro con i rendimenti, che la mancata consegna del F.I, ha rilevato che sul retro è presente (due volte) la dicitura “A termine”.
Pertanto in base a ciò il Collegio ha respinto il ricorso affermando che“…il ricorrente avrebbe potuto in ogni momento recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e chiedere delucidazioni in merito alla durata ed alla fruttuosità del titolo in suo possesso…”.
Inoltre, Con tale pronuncia il Collegio ha confermato anche la “benemissione” di questa tipologia di titoli e la corretta applicazione, da parte di , del quadro normativo per essi vigente. Pt_1
ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA IN ORDINE AGLI EFFETTI PRESCRIZIONE.
Diversamente da quanto riportato dal Giudice di Pace di IN AN , i buoni oggetto di giudizio si sono prescritti e pertanto, come diffusamente prima argomentato, con essi il relativo credito di talchè alcuna somma andrà riconosciuta al signor né a TITOLO DI SORTE Controparte_1
CAPITALE , men che mai A TITOLO DI INTERESSI CONVENZIONALI relativamente al periodo
26.11.2002 al 26.11.2009 per non aver esercitato essa medesima richiesta di rimborso nel periodo di vigenza dei titoli .]
Si costituiva con comparsa di risposta in appello il sig. rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[In via preliminare: 1) dichiarare la domanda inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
15 2) dichiarare la domanda inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Nel merito: 3) rigettare la domanda giudiziale ex adverso formulata, nei confronti del Sig. , perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto; 4) confermare la
Sentenza n. 121/2022 emessa dal Giudice di Pace di IN AN, in persona dell'Avv. A. Di AS,
pubblicata in data 29.04.2022; In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame, in accoglimento del presente atto di appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata: 5) riconoscere il diritto del Sig. a vedersi Controparte_1
risarcito il danno derivante dal mancato rimborso dei titoli indicati in narrativa, per colpa dell'intermediario convenuto in giudizio e, per l'effetto, condannare in persona E_
del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno subito e subendo, l'importo di € 2.000,00 oltre interessi dagli stessi maturati dalla sottoscrizione alla data di effettivo rimborso, o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con svalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, il tutto comunque ed in ogni caso, nei limiti della competenza per valore del Sig. Giudice di Pace adito, con espressa rinuncia all'esubero; 6) condannare E_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali
[...]
successivi alla domanda in favore del Sig. ; In ogni caso: 7) condannare Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e E_
competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. In estremo subordine: 8) nella denegata ipotesi di rigetto del gravame proposto dal Sig. o di accoglimento del gravame proposto da Controparte_1 [...]
compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi. E_
Così argomentava le proprie richieste processuali : Controparte_1
[I. Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Art. 348 bis c.p.c.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Nel caso di specie è evidente l'infondatezza della domanda proposta in appello dalla
[...]
E_
16 Nel caso de qua l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento in quanto è prima facie infondato, da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia, che non sono illimitate (vedasi Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2,
2013, con nota di Insussistente altresì il fumus boni iuris, strumentalmente necessario ai Pt_5
fini della trattazione dell'appello. Se dunque il fumus boni iuris viene definito come l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie, nel caso che ci occupa il diritto preteso non appare verosimile, non sussistendo alcun elemento di prova a sostegno della domanda (Si vedano le linee guida della Corte di Appello di Milano, rese note il 10.10.2012, secondo cui “in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris”. Nel medesimo senso , Diritto processuale civile, Padova, 2013, 459). Pt_6
Anche in merito alla sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa dell'appellante, si rileva che la domanda non è confortata da precedenti giurisprudenziali conformi
(vedasi Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, in La Nuova Procedura Civile.com, 2013;
Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, in La Nuova Procedura Civile, 3,
2013, 201).
Pertanto, risultando smentita “per tabulas” la ricostruzione fattuale di cui all'atto di appello, la domanda va dichiarata inammissibile.
L'appello così come proposto è inammissibile. II. Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. Art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la deducente difesa eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. Art. 342 (Forma dell'appello), il quale modificato a seguito della
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, ha stabilito che l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello
17 deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La nuova disposizione prevede, dunque, che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che s'intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appellante non ha indicato in maniera puntuale quali parti del provvedimento decisorio sono state impugnate, né le espresse modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto e/o della decisione, compiuta dal giudice di primo grado. L'appellante si è limitato a indicare esclusivamente le parti del
P.Q.M.
relative alla condanna, senza alcuna digressione in merito alle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge. Sul punto si precisa: “Anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità dell'appello non è quella di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”, devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l'appellante sostiene essere incorso il primo giudice”
(Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080).
Non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c. deve contenere una parte “rescindente ed una rescissoria”, ovvero sia criticare e sia costruire. Invero, l'art. 342 c.p.c. è
passato dalla pretesa degli “specifici motivi” a quella della “motivazione”. E in questa direzione si è
espressa la prima ed autorevolissima giurisprudenza (Corte di Appello di Roma, sezione lavoro,
sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013; tesi espressa in VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, 23; Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 1111, in
Overlex.com, 2012; Tribunale di Verona Sent. n.66968 del 28-05-2013; Corte d'Appello di Roma, sez.
lavoro, Sent. n.377 del 15-01- 2013; Corte d'Appello di Salerno, Sent. n.139 del 1-02-2013), secondo
18 cui l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato (Corte d'Appello di Salerno, Sent. n.139 del 1-02-2013), quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. La citata Corte d'Appello di Salerno,
richiamando la Sentenza della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma n. 377 del 2013, ha ricordato che la nuova norma “obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado”
L'appello così come proposto è inammissibile.
4. INFONDATEZZA DELL'APPELLO
Nulla di quanto ex adverso dedotto ed eccepito ha fondamento.
L'odierna questione riguarda i doveri di trasparenza e di informazione – soprattutto relativi al termine di scadenza – cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei B.F.P.
Il Sig. chiedeva, essenzialmente, la condanna dell'intermediario al rimborso dei Controparte_1
buoni postali fruttiferi oggetto di ricorso, asserendo di essere incorsa in errore incolpevole circa la durata degli stessi buoni, non essendoci sui titoli alcuna indicazione in merito alla scadenza e,
l'intermediario, non aveva provveduto a rimediare a tale deficit informativo in altro modo e, in particolare, nel momento della sottoscrizione.
L'intermediario, pertanto, con questa omissione, non ha messo il Sig. nelle Controparte_1
condizioni di computare correttamente la decorrenza del termine di prescrizione.
L'intermediario non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai propri doveri informativi, circostanza acclarata ed incontestabile, dalla quale discende l'infondatezza dell'atto di appello ex adverso proposto sulla scorta di un unico motivo.
Nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, osserva quanto segue.
19 MOTIVI DI APPELLO Infondato l'unico “motivo” di appello.
Contrariamente a quanto affermato da la Sentenza, che richiama principi E_
consolidati, è ben motivata e coerente con le risultanze documentali, istruttorie e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia.
Come bene evidente peraltro, le doglianze espresse dall'appellante non costituiscono un vero e proprio motivo di appello, quanto semmai la riproposizione di tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, già validamente vagliati dal Giudice di primo gradi e ritenuti infondati.
L'erroneo presupposto di partenza (ed anche finale) dal quale muove è che le E_
comunicazioni nei confronti dei titolari dei buoni fruttiferi non debbano avere natura personalizzata.
Il motivo è infondato.
assume siano state erroneamente applicate le norme in ordine alla violazione degli E_
obblighi di trasparenza ed informazione. Preliminare all'esame della disciplina che si ritiene violata,
è l'esame materiale del buono fruttifero oggetto di causa.
Contrariamente a quanto affermato da , sul BFP non vi è scritto proprio nulla. La sigla E_
AA5 è stata vergata a mano e la stampigliatura, che rimanda al tasso di interesse e D.M.
astrattamente applicabili non indica alcuna Gazzetta Ufficiale di riferimento.
Dette indicazioni in nessun modo permettono all'investitore di definire con certezza le condizioni economiche sottoscritte.
È la stessa alla pag. 6 dell'atto di appello a richiamare l'art. 6 del FD.M. 19.12.2000 E_
che, in ordine alla “Pubblicità e comunicazioni”, al primo comma sanciva che “ E_
pone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Privo di pregio il richiamo ai successivi decreti, atteso che gli stessi non hanno affatto eliso l'obbligo
20 di consegna del foglio informativo, come più avanti si avrà modo di chiarire e non si occupano dell'emissione dei BFP AA5 ma della trasformazione della e Prestini in S.p.A. CP_3
Contrariamente a quanto affermato da , non vi è alcun obbligo per i sottoscrittori di E_
recarsi presso le per prendere visione degli avvisi, spesso minuscoli e illeggibili, affissi nelle Pt_1
bacheche. Così come nessuno ha richiesto l'invio di una comunicazione relativa alla scadenza del titolo, atteso che detto obbligo informativo incombeva al momento della sottoscrizione e non successivamente.
Detto obbligo non è mai stato assolto da E_
Parziale la lettura fornita da in relazione alle recenti pronunce della S.C. e del E_
Collegio di Coordinamento dell'Arbitrato Bancario.
Ed infatti la richiamata giurisprudenza afferma che anche qualora fosse permesso all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito, «resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione».
Evidente la rilevanza strutturale della consegna del foglio informativo.
è mai stato consegnato alla Sig. da Controparte_9 Controparte_1 [...]
tantomeno quello ex adverso tardivamente prodotto. Detto documento è peraltro E_
privo di firma per ricevuta. Sin dalla proposizione della domanda il Sig. ha Controparte_1
tempestivamente allegato di non aver ricevuto il Foglio Informativo Analitico.
Sul punto è chiara la ripartizione dell'onere probatorio che, all'onere di allegazione dell'investitore oppone l'onere probatorio di di aver proceduto alla consegna del FIA. Detta E_
prova non è mai stata fornita.
Su detto allegato non si accetta alcun contraddittorio.
Grave l'errore prospettico di li dove intende attribuire all'inerzia dell'investitore E_
21 una rilevanza assorbente, o anche solo preponderante, in punto di determinazione del danno risarcibile: tanto in termini della interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., quanto in termini di riduzione del risarcimento per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2, c.c.
Anche volendo prescindere dal fatto che la natura colposa dell'inerzia del titolare del buono andrebbe qui comunque valutata anche alla luce della verifica dell'esistenza o meno di un affidamento ragionevole circa una durata dell'inerzia superiore a quella dell'investimento sommato al decennio prescrizionale successivo, va ricordato che nel caso degli intermediari, trattasi di un adempimento informativo in funzione di trasparenza, e specificamente alla logica che vuole gli obblighi di questo genere istituzionalmente orientati verso il polo dell'effettiva messa a disposizione
– come strumentale all'effettiva conoscenza – delle informazioni inerenti al rapporto, tanto più
quando esse hanno dimensione costitutiva della decisione di investimento. Se ciò è corretto, diventa improprio depotenziare tale obbligo enucleando un indiscriminato onere di attivazione dell'investitore, facendo leva su un principio di autoresponsabilità che, all'interno dell'ecosistema normativo che governa il rapporto tra intermediario e investitore, non può̀ essere applicato in maniera meccanica.
VII
Alcuna delle pronunce ex adverso richiamate nell'atto di appello appare aderente alla casistica per cui è causa. Si intende invece porre l'attenzione su una recente sentenza del Tribunale di Termini
Imerese, la Sentenza n. 306/2020 pubbl. il 20/05/2020 (che si allega), con la quale il Tribunale, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da , ritenendo che, poiché i buoni non E_
riportano: “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo,
avendo l'intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest'ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest'ultima che non può
essere sufficiente a ritenere assolto l'obbligo personale di informazione di cui sopra), non è
22 possibile ritenere dalla documentazione prodotta che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione,
adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo. Così, il Tribunale ha ribadito il:
“principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione”.
Alla luce di quanto innanzi, evidenziate brevemente le erronee argomentazioni e doglianze di
[...]
, al fine di correttamente inquadrare la questione, si osserva quanto segue. Pt_1
Riferimenti normativi
Dal punto di vista della normativa primaria, l'evocata ridefinizione dell'assetto disciplinare delle operazioni del risparmio postale, e con esso dei buoni fruttiferi, ha preso corpo, in apice, nella norma dell'art. 2, co. 2, d.lgs. 284/1999, che ha incaricato il Ministro del Tesoro di stabilire «le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e [di] altri prodotti finanziari», come pure di emanare
«le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori».
Quanto al primo polo della delega contenuta nel d.lgs. 284/1999 (caratteristiche dell'operazione),
nel decreto MEF 19 dicembre 2000 viene stabilito che i buoni postali fruttiferi, «emessi dalla Cassa
depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da sono nominativi, non E_
cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale» (art. 1), e che «l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario» (art. 2).
Quanto al secondo (pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche), nel menzionato decreto risulta una norma relativa al rapporto negoziale diretto tra risparmiatore e collocatore (le Pt_1
23 ), in base alla quale «per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da Pt_1
documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento» (mentre per il collocamento di quelli non rappresentati da documento cartaceo è stabilito che i contratti «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione») (art. 3);
e una norma in punto di comunicazioni pubblicitarie: « espone nei propri locali E_
aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che
[...]
i sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi CP_10
postali». Per quanto attiene, invece, alle comunicazioni in corso di rapporto provenienti dall'emittente ( , si trova prescritto che esse «sono effettuate mediante Controparte_3
avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico» (art. 6). Non facendosi riferimento alcuno a modifiche in corso di rapporto, è da stimarsi così soppresso il precedente meccanismo di variazione per decreto dei tassi.
Un successivo decreto ministeriale (d.m. MEF 6 ottobre 2004), nei fatti sostituendosi a quello del
2000, è poi intervenuto ad attribuire alla Cassa Depositi e Prestiti, in vece del Ministero, il potere di
«defini[re] condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti» (art. 1, co. 3). Invariato
invece l'impianto di fondo proprio del precedente decreto, che il nuovo viene a riproporre: così, si stabilisce che «i buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno» (art. 4, co. 1); che «per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito», i.e. il foglio informativo (art. 6, co. 2).
Infine, in punto di comunicazioni dell'emittente ai titolari dei buoni, è previsto che «le comunicazioni della ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di CP_11
appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della (co. 4). CP_11
La disciplina della trasparenza
24 Apparentemente la disciplina relativa ai BFP si mostra priva di ogni richiamo e riferimento a quel blocco normativo che, nell'ordinamento interno, è propriamente inteso a regolare – sul piano dei rapporti tra cliente e intermediario – le operazioni di raccolta del risparmio di matrice bancaria
(come identificata, cioè, dall'art. 11 t.u.b.).
In realtà così non è, atteso che, almeno dal punto di vista sostanziale, i BFP vi rientrano a pieno titolo,
atteso che:
• o la e che è l'emittente dei buoni postali fruttiferi, è un ente che per CP_3 CP_3
legge svolge un'attività di intermediazione creditizia (raccolta del risparmio in funzione degli impieghi): cfr. l'art. 1 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 (per quanto essa sia sottratta all'applicazione della direttiva CRD IV: cfr. art. 2, par. 5, punto 12 della direttiva);
• o l'ABF mantiene la competenza sui buoni postali, pure affermandoli sottratti alle
(Disposizioni e quindi, implicitamente, alla) normativa di trasparenza (cfr. la nota 1 delle
Disposizioni). A dimostrazione dell'insostenibilità di questa divergenza, basta però segnalare che l'ABF è un istituto della trasparenza bancaria (essendo previsto dall'art. 128-bis t.u.b., che è interno al Titolo VI), al punto che il perimetro della relativa competenza decisionale coincide il perimetro applicativo del Titolo VI.
Il riferimento corre, ovviamente, alla disciplina di trasparenza bancaria (legge 17 febbraio 1992, n.
154, poi versata nel Titolo VI t.u.b. e in quel contesto evolutasi).
L'individuazione della disciplina applicabile trova un momento di complessità nella circostanza – già
evocata supra, n. 1 – che la normativa speciale in materia di buoni postali fissa una disciplina della conclusione del contratto di collocamento che si mostra derogatoria rispetto alla norma – cardine della disciplina di trasparenza21 – dell'art. 117 t.u.b., che notoriamente prevede requisiti di forma
(co. 1 – 3) e di forma-contenuto (co. 4) dei contratti.
Più precisamente, in materia di collocamento dei buoni postali il contenuto precettivo dell'art. 117 è sostituito da una sequenza materiale costituita da: (a) consegna del titolo, il quale però non reca le caratteristiche economiche dell'operazione (in particolare, non vi sono indicati la durata, il tasso
25 d'interesse, la disciplina del rimborso anticipato;
e (b) consegna del «foglio informativo», che invece contiene «il regolamento del prestito»22 e costituisce pertanto l'unico documento da consegnarsi al cliente, che dà conto del contenuto del rapporto contrattuale.
Tanto posto, sembra allora corretto definire il rapporto tra l'art. 117 t.u.b. e l'art. 6, co. 2 del d.m.
6 ottobre 2004 nei termini dell'equivalenza o, per meglio dire, della fungibilità dei coelementi della fattispecie legale rispetto all'obiettivo della trasparenza in funzione di tutela dell'investitore: se da un lato si prevede la redazione per iscritto di un contratto indicativo di ogni condizione praticata,
un esemplare del quale va consegnato al cliente, dall'altro si prevede l'obbligo di consegna di un duplice – ma concettualmente unitario – documento, dal quale comunque devono emergere tutte le condizioni del prodotto.
Come si nota, la differenza tra le due strutture attiene alle forme di manifestazione del consenso e correlativa regola di appropriazione dell'atto con imputazione del relativo contenuto;
non, invece al momento «informativo-documentale», i.e. al momento del contenuto richiesto al documento
(qui, il foglio informativo che deve recare tutte le condizioni praticate), come pure degli adempimenti in funzione di trasparenza (consegna del foglio informativo unitamente al buono).
Nei fatti, la disciplina del collocamento del buono postale elide la rilevanza della sottoscrizione ai fini della formazione dell'accordo e riferibilità del documento, in favore di una condotta materiale (il presentarsi allo sportello postale, per lì domandare e ottenere un buono), che il legislatore viene a ritenere egualmente significativa sul piano della volontà e dell'imputazione. Resta però invariato,
rispetto all'art. 117 t.u.b., il profilo del «formalismo» strettamente strumentale al perseguimento della funzione di trasparenza (contenuto e obbligo di 23 consegna del documento)(Sul piano analitico della fattispecie, a una simile dissociazione – interna al requisito formale – tra il momento della manifestazione del consenso e quello della informazione-documentazione si richiama anche la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 16 gennaio 2018, n. 898, in Contratti, 2018,
133, con commenti di , La «forma» del contratto-quadro ex art. 23 TUF non è prescritta Parte_7
ad substantiam actus, di S. Forma o modalità di un'informazione materializzata? Le Parte_8
SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice dell'art. 23 T.U.F., e di R. AMAGLIANI, Nota breve a
26 margine di Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898).
Poste di fronte all'interrogativo circa la conformità o meno al precetto dell'art. 23 t.u.f. (come pure dell'art. 117 t.u.b.: cfr. Cass., 21 giugno 2018, n. 16406) del contratto non recante la sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite sono venute ad affermare che «il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità». Nel caso di specie, il richiamato requisito formale – con la conseguente sanzione di nullità – trova fondamento nella volontà del legislatore di «assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è
l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è
proprio dello specifico settore del mercato finanziario». A sua volta, dalla ricostruzione della ratio della prescrizione nei termini che precedono discende che «è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale,
alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati».
27 Come si nota, un simile paradigma argomentativo distingue nettamente la forma manifestativa della volontà negoziale (forma ad substantiam in senso proprio), dalla «forma» protettiva a connotato documentale-informativo (forma-modulo): ma allora, se l'art. 117 t.u.b. detta – anche o solo, a seconda della funzione che si riferisca alla sottoscrizione del cliente (se di presa d'atto della ricezione o di vestimentum della volontà: sul punto, cfr. D'AMICO, op. cit., 142) – una regola di forma-
modulo la cui violazione (sub specie della mancata consegna del documento recante le condizioni contrattuali) è autonoma causa di invalidità del contratto, non sussistono ostacoli alla suggerita integrazione tra disciplina dei buoni e trasparenza, la nullità riconducendosi alla violazione del requisito di una «forma-modulo» che non contempla sottoscrizioni.
L'operato parallelismo tra le fattispecie normative in questione permette allora di evidenziare che,
in realtà, la «sostituzione» dell'art. 117 t.u.b., operata dalla lex specialis dei buoni postali fruttiferi,
è solo parziale, nella misura in cui la norma del decreto ministeriale ferma il precetto (: consegna del buono e del foglio informativo in vece di sottoscrizione e consegna del contratto e indicazione di tutte le condizioni praticate), ma non si esprime sulle conseguenze derivanti dalla relativa violazione.
Quindi, nell'ottica di una lettura della disciplina del risparmio postale «coerentizzante» rispetto alla normativa di trasparenza bancaria (secondo una necessità già suggerita, sul piano sistematico generale, dagli artt. 3 e 47 Cost.), sembra giusto assumere che la disciplina mancante vada ricostruita poggiandosi sul richiamo applicativo alla normativa di trasparenza bancaria di cui al t.u.b., contenuto nell'art. 2, co. 3 e 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (cfr. supra, n. 1).
Da una simile integrazione conseguirebbero, nel caso di specie, delle conseguenze disciplinari di non poco momento. In particolare, ne deriverebbe l'applicazione del co. 3 dell'art. 117 t.u.b., il quale –
secondo una lettura già suggerita in dottrina e ora pure accolta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 898/2018 – attrae la consegna del documento (lì, il modulo sottoscritto dal cliente) alla «forma prescritta», la cui «inosservanza» attiva il rimedio invalidante della nullità (tanto più che nel caso dei buoni postali il momento della sottoscrizione è espunto dalla fattispecie formativa);
come pure l'inderogabilità in pejus del precetto e, soprattutto, la natura «protettiva» della nullità
conseguente alla relativa violazione (art. 127 t.u.b.).
28 Impostazione prospettica del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario
Nella casistica in cui rientra anche il presente giudizio, il Collegio di Milano, muovendo dall'assunto per cui «finché si permanga in una prospettiva di ius strictum» non vi è altra soluzione se non quella di arrendersi all'estinzione dell'obbligazione, ha dunque paventato l'ammissibilità di una «paralisi»
dell'eccezione di prescrizione, sulla base dell'«applicabilità ai casi come quello di specie dell'istituto di diritto sostanziale denominato exceptio doli generalis, idoneo a neutralizzare gli effetti dell'esercizio di una pretesa o di un potere formalmente fondati allorché, il darvi corso si rivelasse,
alla luce delle circostanze concrete, contrario a buona fede (oggettiva)».
In particolare, secondo la prospettazione del Collegio territoriale «la violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo legale di consegnare il Foglio Informativo consentirebbe al medesimo di trarre vantaggio da un proprio pregresso inadempimento approfittando del deficit di conoscenza (la durata dei titoli) cagionato all'investitore, cui è stata tolta la possibilità di usufruire di una compiuta e immediatamente accessibile rappresentazione dei termini della operazione».
Secondo il Collegio anche qualora fosse permesso all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito, «resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione».
Appare evidente che il Collegio assuma come strutturalmente rilevante la consegna del foglio informativo.
Sotto il profilo probatorio poi non si possono nutrire dubbi circa il fatto della piena correttezza e ragionevolezza della soluzione che assuma la sufficienza dell'allegazione del cliente, onerando l'intermediario della prova della consegna.
La regola di condotta dell'impresa porta con sé infatti un dovere organizzativo strumentale ad assicurare e poter verificare, sul piano dell'intera attività d'impresa svolta (di tutti e ciascuno i
29 rapporti d'impresa), l'effettività dell'adempimento.
Risarcimento del danno e decorrenza della prescrizione
In limine, va rilevato che, in tema di tema di individuazione del momento della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, l'indicazione che sul punto si ritrae dal formante giurisprudenziale appare inequivoca: muovendo dalla distinzione concettuale tra danno-evento e danno-conseguenza, l'effetto di attivare il decorso della prescrizione viene riferita all'attualità di quest'ultimo, in virtù della «correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 c.c., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile» (Cass., 18 febbraio 2016, n. 3176, in Foro It., 2016,
I, 1678).
Quanto invece alla risarcibilità del danno invece viene in rilievo un parametro costituzionale specifico sotteso all'obbligo inadempiuto, e cioè la tutela del risparmio (art. 47 Cost.), alla quale è
direttamente strumentale la norma che mira a dotare gli investitori della disponibilità effettiva e costante delle condizioni del rapporto – rendimento atteso, durata del contratto, disciplina del disinvestimento anticipato, etc. –, con superamento del requisito della mera «conoscibilità» ex art. 1341, co. 1, c.c., e correlativa negazione di un prescritto non spetta la condictio (art. 2940 c.c.).
Così correttamente inquadrata la questione, appare del tutto evidente l'errore prospettico commesso da il quale intende così riversare sul comune investitore le E_
conseguenze della propria inerzia e della violazione degli obblighi di informazione e di trasparenza.
In particolare, ci si dovrebbe domandare come mai il fatto dell'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale dei buoni postali si ponga con riferimento ad un robusto numero di investitori,
comunque deviante – in termini quantitativi – rispetto alla generalità dei prodotti di investimento,
in cui non consta che il problema assuma dimensioni neanche lontanamente comparabili.
L'appello è meritevole di rigetto.
AN DEBEATUR - FASE ISTRUTTORIA 6. DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA IN PRIMO GRADO
30 Non è stata espletata alcuna prova in primo grado, non sussistendone la necessità attesa la mancata prova da parte della dell'aver adempiuto agli obblighi informativi prescritti dalla E_
legge.
L'appello è totalmente sfornito di prova.
7. DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE - IMPOSTAZIONE PROSPETTICA
La sentenza appellata va confermata.
La stessa appare chiara e motivata e, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla
[...]
la stessa è pienamente rispondente alle risultanze istruttorie. E_
Si ribadisce infatti che la non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto in E_
primo grado. Così come alcun sostegno probatorio hanno le doglianze espresse nell'atto di appello.
Benché il giudice di secondo grado abbia il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, la generica deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non supportata da valide argomentazioni che supportino la stessa confutando la sentenza sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, è inammissibile.
8. APPELLO INCIDENTALE
La sentenza appellata andrebbe in effetti riformata, ma non nel senso invocato da . E_
La Sig. infatti, in primo grado, in via subordinata, chiedeva riconoscersi in Controparte_1
proprio favore “il diritto a vedersi risarcito il danno derivante dal mancato rimborso dei titoli indicati in narrativa, per colpa dell'intermediario convenuto in giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig. E_
, a titolo di risarcimento del danno subito e subendo, l'importo di € 2.000,00 Controparte_1
oltre interessi dagli stessi maturati dalla sottoscrizione alla data di effettivo rimborso”.
Pertanto, in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della
Sentenza oggetto di gravame, la deducente difesa impugna a sua volta, in via incidentale,
31 subordinata e condizionata, la Sentenza n. 121/2022 emessa dal Giudice di Pace di IN AN,
in persona dell'Avv. A. Di AS pubblicata in data 29.04.2022 per i seguenti
MOTIVI Estratto della sentenza impugnato
Con il presente scritto difensivo s'impugna la suddetta sentenza nella parte in cui il Giudice ha accolto la domanda in via principale senza nulla argomentare in merito alla subordinata con la quale il Sig.
rivendicava il proprio diritto al risarcimento del danno. Controparte_1
Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
Si chiede pertanto, in caso di riforma anche parziale della Sentenza impugnata, la modifica di tale parte in favore di una pronuncia che affermi: “La domanda risarcitoria avanzata da parte del Sig.
, ricorrendo tutte le necessarie condizioni, deve trovare accoglimento;
va infatti Controparte_1
stigmatizzata l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità E_
precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione. Detto risarcimento, uniformato ad un parametro costituzionale specifico sotteso all'obbligo inadempiuto, e cioè la tutela del risparmio (art. 47 Cost.),
non può che quantificarsi nell'importo nominale dei BFP, maggiorato degli interessi legali dal di della sottoscrizione all'effettivo soddisfo”.
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge
L'eventuale riforma della Sentenza impugnata in senso sfavorevole al Sig. non Controparte_1
potrà mai non tener conto dell'iniziale esborso dalla stessa sostenuto per la sottoscrizione deli BFP e del fatto che, e l'emittente – e quindi lo Stato italiano: E_ Controparte_3
cfr. infatti l'assimilazione dei buoni ai titoli del debito pubblico (art. 21 del t.u. del debito pubblico) –
continua a beneficiare dell'effetto di provvista fino al versamento, dovuto ex lege, della somma al fondo dei c.d. «depositi dormienti».
Trattasi di una cc.dd. “piccola risparmiatrice” cui è rivolta la protezione prevista dall'art. 47 della
Costituzione essendo incontestabile che, per quanto attiene i BFP la collocazione di tali titoli trova larga (recte: esclusiva) adesione da parte di piccoli risparmiatori che li sottoscrivono perché nutrono
32 fiducia nella “sicurezza” dell'investimento e non certo perché siano (o vengano) preventivamente e dettagliatamente informati sulle caratteristiche del prodotto. Ciò anche nella prospettiva dell'esistenza di un effettivo affidamento dell'investitore, conseguente alla mancata trasmissione delle informazioni di cui al foglio, in ordine a un più esteso termine del buono. Sottoscrittore cui il significato di sigle del tipo AA5 è sicuramente sconosciuto (recte: è incomprensibile), così come alla maggioranza dei sottoscrittori. ]
Motivi della decisione
I.- Il primo dei due Buoni Postali oggetto del giudizio reca sul verso la stampigliatura “Buono postale fruttifero a termine – – emesso a favore di 13.05.1980 Controparte_3 Controparte_1
INAN”, e sul retro la stampigliatura “ 26 nov 2002 IN AN Succ. 1 € 1000,00” e con l'annotazione a penna “AA5”.
Il secondo dei due Buoni Postali oggetto del giudizio reca sul verso la stampigliatura “Buono postale fruttifero a termine – – emesso a favore di 13.05.1980 Controparte_3 Controparte_1
INAN”, e sul retro la stampigliatura “ 26 nov 2002 IN AN Succ. 1 € 1000,00” e con l'annotazione a penna “AA5”.
Nessuna altra indicazione è contenuta sui documenti de quibus.
Si riproduce il contenuto dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di lite, come estratti dal fascicolo di primo grado dell'appellato prodotto in formato telematico: Controparte_1
33 34 Il Regio Decreto Legge n. 2106 emesso il 26 dicembre 1924 ed avente ad oggetto l' “emissione di buoni postali di risparmio nominativi” ( Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 304 del 31 dicembre
1924) convertito con legge n. 597 del 21 marzo 1926 ( Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del
35 21 aprile 1926) , così disponeva:
Art. 1 1.-Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti. 2.- La misura dell'interesse che sara' corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 3.- Tanto il capitale quanto gli interessi dei buoni anzidetti esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura, sono inoltre insequestrabili e non cedibili salvo il trasferimento per successione a termini di legge. 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.
Art.2 1.- I buoni postali di risparmio devono portare bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale dei servizi postali.
2.- All'atto del rilascio da parte dell'ufficio postale sono firmati dal capo dell'ufficio e contrassegnati col bollo a data.
Art.3 1.- Il limite massimo del valore di emissione di detti buoni non potra' superare, per ciascun intestatario la somma di L. 30,000 ma e' data facolta' al Ministro per le finanze di variare tale limite con suo decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
2.- Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti al servizio suddetto.
Art. 5.- 1.- Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
2.- Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, i buoni fruttiferi postali furono costituiti dal Legislatore al di fuori di ogni logica e disciplina negoziale, non essendo rimesso alle parti il potere di determinarne il contenuto secondo quelli che nell'art. 1322 del futuro codice civile del 1942
36 sarebbero stati i poteri inerenti l'autonomia privata dei soggetti di diritto.
Ancor più la prestazione qualificante dell'emittente, consistente nella corresponsione degli interessi corrispettivi, era rimessa dal Regio Decreto Legge n. 2106/1924 esclusivamente all'autorità governativa ministeriale dall'art. 1 comma 2 (2.- La misura dell'interesse che sara' corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.) che ne riconosceva pure lo ius variandi nel corso della esecuzione del rapporto.
Nessun potere era attribuito al sottoscrittore e, ancor più, nessun accenno alla necessità che il buono fosse munito di un contenuto minimo ad validitatem e vincolante, ancorchè predeterminato unilateralmente dall' emittente;
anzi, meglio, nessuna previsione di un contenuto minimo del buono all'atto della emissione, oltre quelli formali del bollo a data e della firma del direttore dell'ufficio, era previsto.
Al successivo decreto del Ministero delle Finanze era rimessa dall'art. 4 la sola organizzazione del servizio dei buoni fruttiferi postali (Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.) con esclusione di profili sostanziali inerenti il titolo ed il rapporto giuridico che da questo sarebbe sorto.
La totale assenza di un contenuto minimo ulteriore rispetto a quello meramente formale ( data di emissione, bollo, importo, firma del direttore dell'ufficio ) escludeva non solo i requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza con cui erano connotati i titoli di credito, ma la stessa valenza negoziale del buono fruttifero postale.
I Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dal sig. sembrano possedere tutti i requisiti Controparte_1
richiesti dal R.D. 2106/1924.
Dai predetti connotati la giurisprudenza sconosciuta e non famosa riconosceva nella emissione dei buoni fruttiferi postali le caratteristiche del cd prestito obbligazionario proprio delle società commerciali di grandi dimensioni ( società anonime nel codice di commercio del 1865, e società per azioni nel codice civile del 1942 ) riconducendone la natura al cd contratto ad oggetto pubblico:
{…. il tasso di interesse corrisposto in favore dei sottoscrittori dei buoni postali è sottoposto allo ius variandi dell'emittente che può essere esercitato anche con effetto retroattivo nei confronti delle
37 emissioni anteriori.
Ne consegue che chi sottoscrive un buono fruttifero postale accetta ipso iure le conseguenze del possibile esercizio dello ius variandi, e non può vantare posizioni giuridiche tutelabili in quanto la norma primaria dell'ordinamento non prevede neppure la possibilità di recesso del sottoscrittore a fronte di una possibile variazione in peius delle condizioni contrattuali.
Evidente la differenza con i rapporti regolamentati dal D.Lvo 385/1993 ( c.d. T.U. bancario ) ove l'art. 118 prevede, si, la possibilità che la banca, se così stabilito in contratto, eserciti lo ius variandi in peius rispetto al cliente, ma assicura a quest'ultimo il diritto di recedere entro un determinato termine dalla presa conoscenza della modifica.
L'emissione dei buoni postali è infatti assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
I contratti ad evidenza pubblica non debbono necessariamente essere complessi potendo anche manifestarsi, in forma semplificata, in un provvedimento amministrativo autoritativo, quale indubbiamente è il decreto del Ministro, il quale assommi in se l'effetto della delibera di contrattare, colla quale la figura soggettiva della PP.AA. fa emergere l'interesse pubblico che intende canonizzare con il negozio stipulando, e l'atto di approvazione del contratto insito nella conformità
del contenuto dei buoni emittendi colle prescrizioni del decreto medesimo, così cumulandosi nell'unico provvedimento i due estremi della cd serie pubblicistica che affianca quella negoziale privatistica in quella caratteristica strada ferrata cui da vita la procedura di evidenza pubblica, con le rotaie affiancate che proseguono parallele all'infinito portando ognuna di essa una delle due serie di atti giuridici tra loro eterogenei ma con i relativi effetti destinati a concorrere nel perseguimento dell'interesse pubblico.
38 Si spiega così perché i buoni fruttiferi postali siano incedibili, a differenza di altri titoli di Stato, e che non diano diritto al rimborso anticipato sub specie di recesso.
Ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellato dirette a censurare il difetto di pubblicità della reformatio in peius del tasso di interesse per mancanza di idonea comunicazione,
non potendo il titolare del buono recedere e chiedere il rimborso anticipato e neppure cedere a terzi il titolo sul cd mercato secondario.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale emesse ai sensi dell'art. 136 della
Costituzione colle quali sia stato dichiarato in tutto o in parte illegittimo l'art. 173 del dpr 156/73
nella parte in cui non prevede il diritto del sottoscrittore di recedere o chiedere il rimborso anticipato o cedere il titolo.
In ogni caso non può dimenticarsi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è la più alta forma di pubblicità legale prevista dall'ordinamento, cui pure fanno riferimento fenomenologìe giuridiche ove parimenti è presente l'esigenza di una conoscibilità effettiva e non solo potenziale, quali ad esempio le cessioni in massa di crediti che trovino il loro paradigma nell'art. 58 del T.U. bancario (
D.Lvo 385/1993), ove la pubblicazione sulla G.U. sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 del codice civile provocando una conoscenza nel debitore ceduto della mutata titolarità del diritto………- omissis -…….. E l'art. 173 comma 3 del dpr 156/1973 ricorda: . “3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Ne consegue l'assoluta assenza nei buoni fruttiferi postali dei requisiti di letteralità, autonomia ed astrattezza che connotano invece la diversa categoria dei titoli di credito e, conseguenzialmente,
l'impossibilità di fondare pretese che dagli aspetti formali del titolo si contrappongano alla disciplina dettata dalla legge e dai DDMM attuativi.} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa in data 27 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3638/2019
r.g. Tribunale di Taranto).
39 { I.- L'emissione dei buoni postali è assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
L'emittente è infatti un soggetto istituzionale quale la mentre la spa Controparte_3 [...]
è il soggetto collocatore sul mercato. Pt_1
I contratti ad evidenza pubblica non debbono necessariamente essere complessi potendo anche manifestarsi, in forma semplificata, in un provvedimento amministrativo autoritativo, quale indubbiamente è il decreto del Ministro, il quale assommi in se l'effetto della delibera di contrattare, colla quale la figura soggettiva della PP.AA. fa emergere l'interesse pubblico che intende canonizzare con il negozio stipulando, e l'atto di approvazione del contratto insito nella conformità
del contenuto dei buoni emittendi colle prescrizioni del decreto medesimo, così cumulandosi nell'unico provvedimento i due estremi della cd serie pubblicistica che affianca quella negoziale privatistica in quella caratteristica strada ferrata cui da vita la procedura di evidenza pubblica, con le rotaie affiancate che proseguono parallele all'infinito portando ognuna di essa una delle due serie di atti giuridici tra loro eterogenei ma con i relativi effetti destinati a concorrere nel perseguimento dell'interesse pubblico.
II.- Nel Libro IV del Codice Civile il Titolo V, rubricato “Dei titoli di credito”, presenta l'interessante art. 2001 cc che, sotto la rubrica “rinvio a disposizioni speciali”, così dispone: “1.-
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. 2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.”
Segue l'art. 2002 cc che, sotto la rubrica “documenti di legittimazione e titoli impropri”, così dispone: “1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare
40 l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”
Difetta nel Titolo V del codice civile la previsione dei buoni fruttiferi postali come titoli di credito, suddivisi in titoli al portatore, all'ordine o nominativi, né consta l'esistenza di Leggi o di altri atti cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di legge che abbiano attribuito ai buoni fruttiferi postali la qualità di titoli di credito.
Ne consegue che ai predetti buoni fruttiferi non si applicano le disposizioni codicistiche in materia di titoli di credito, sia in quanto titoli del debito pubblico e quindi sottoposti al comma 2 dell'art. 2001 cc (“2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.”) sia in quanto privi delle qualità di autonomia, letteralità ed astrattezza attribuite ai titoli di credito dalla legge e, quindi, meri documenti di legittimazione sottoposti all'art. 2002 del codice civile (“1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”).} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 04 aprile 2024 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3997/2021
r.g. Tribunale di Taranto).
In conclusione con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali si pone in essere un contratto ad oggetto pubblico mediante la cd procedura di evidenza pubblica semplificata, nota nella dottrina di e che riconosceva un atto amministrativo di ammissione nell'acquisto di un Parte_9 Pt_10
biglietto della ferrotramvia urbana.
Il contratto ricorda lo schema del prestito obbligazionario deliberato dalle società commerciali di diritto privato.
Il contratto vede la P.A. in posizione di supremazia esplicitata dallo ius variandi esercitabile in relazione agli interessi corrispettivi maturati a favore del sottoscrittore che resta in una posizione di
41 soggezione.
In caso di divergenza tra le indicazioni contenute sul documento e la regolamentazione dettata dagli atti amministrativi della P.A. sotto forma di Decreti Ministeriali, quest'ultima prevale sulle prime,
anche retroattivamente.
A carico del sottoscrittore del buono milita un onere di diligenza nel comprendere il significato ed il contenuto della regolamentazione del prestito obbligazionario, assicurato dalla conoscibilità degli atti mediante la Gazzetta Ufficiale.
II.- L'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 fissava il termine di prescrizione del diritto in trenta anni ( 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio. ).
La norma dettata in tema di prescrizione dei buoni fruttiferi postali era del tutto conforme alla regola generale dettata nell'allora vigente articolo 2135 del Codice Civile del 1865 il quale, sotto la rubrica
“Delle prescrizioni di trenta anni e di dieci anni” così disponeva: “Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.”
La generalità del termine trentennale di prescrizione era ribadita dall'art. 2147 del Codice Civile del
1865 che disponeva: “Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.”
L'art. 248 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318 (“Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 91 del 17 aprile
1942, così disponeva: “1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali del risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. 2.- Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.”
42 Per effetto dell'art. 248 del Regio Decreto 318/1942, la prescrizione trentennale cui erano assoggetti i Buoni Fruttiferi Postali dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 in conformità colla regola generale dettata dall'art. 2135 del Codice Civile del 1865 è rimasta immutata e non ha subito abrogazioni implicite determinate dalla entrata in vigore dell'art. 2946 del codice civile del 1942 che, sotto la rubrica “prescrizione ordinaria”, così disponeva e dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Tale regolamentazione era modificata a seguito dell'entrata in vigore del dpr 156/1973
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”.) che così stabiliva nel suo articolo 176 (“Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”): “1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. 4.- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. 5.- Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.”
La norma giuridica, di eguale rango primario a quelle dettate dal Regio Decreto 2106/1924, era parzialmente retroattiva stabilendo l'applicazione del nuovo regime ai buoni emessi nell'atto 1939 e e seguenti, temperandone tuttavia gli effetti col comma 5 per il quale l'interruzione della prescrizione estintiva compiuta ai sensi del Regio Decreto 2106/1924 per i buoni emessi dall'anno 1939 in poi rimaneva salva ed efficace se attuata in conformità a questa normativa, con decorrenza del termine prescrizionale di trenta anni dal 01 gennaio successivo all'atto interruttivo della prescrizione compiuto a norma dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924.
I Buoni Fruttiferi per cui è causa sono stati emessi per l'importo nominale di euro 1000,00 cadauno in favore del sig. , e reca il timbro di emissione con data 26 nov 2002 e la Controparte_1
dicitura “a termine” con la sigla dell'impiegato dell'ufficio e l'annotazione vergata a mano “AA5”.
Nessuna altra indicazione si rinviene a verso o a tergo.
43 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 , n. 284 ( “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”) così ha disposto nel comma 2 dell'articolo
2: “2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonche' emanate le norme in materia di pubblicita', trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.”
Il medesimo Decreto Legislativo n. 284/1999 così ha disposto nel suo articolo 7 comma 3: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalita' di applicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori.”
Ne consegue che i Buoni Fruttiferi Postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 284/1999 sono sottoposti quanto al regime di prescrizione, agli effetti prodotti dall'abrogazione dell'articolo 176 del medesimo dpr 156/1973 che sanciva e sancisce ( per i rapporti cui è applicabile):
“1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. 4.- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. 5.- Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.”
44 Ai sensi dell'art. 176 commi 1,2 e 3 del dpr 156/1973, “1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.”
Con l'abrogazione dell'art. 176 dpr 156/1973 si ha la reviviscenza dell'art. 4 del RD 2106/1924
L'art. 1 comma 4 del Regio Decreto Legge n. 2106 /2024 così disponeva e dispone tutt'oggi per i rapporti in cui sia ancora applicabile:
Art.1 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.
Il predetto Regio Decreto 2106/1924 veniva convertito con Legge n. 597 del 21 marzo 1926 (
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del 21 aprile 1926).
La norma dettata in tema di prescrizione dei buoni fruttiferi postali era del tutto conforme alla regola generale dettata nell'articolo 2135 del Codice Civile del 1865 il quale, sotto la rubrica “Delle prescrizioni di trenta anni e di dieci anni” così disponeva: “Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.”
La generalità del termine trentennale di prescrizione era ribadita dall'art. 2147 del Codice Civile del
1865 che disponeva: “Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.”
L'art. 248 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318 (“Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 91 del 17 aprile
1942, così disponeva: “1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali del risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. 2.- Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.”
45 Per effetto dell'art. 248 del Regio Decreto 318/1942, la prescrizione trentennale cui erano assoggetti i Buoni Fruttiferi Postali dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 in conformità colla regola generale dettata dall'art. 2135 del Codice Civile del 1865 è rimasta immutata e non ha subito abrogazioni implicite determinate dalla entrata in vigore dell'art. 2946 del codice civile del 1942 che, sotto la rubrica “prescrizione ordinaria”, così disponeva e dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Ne consegue che i Buoni Fruttiferi Postali come quelli per cui è causa, emessi il 6 novembre 2002, sono soggetti alla prescrizione trentennale in forza del combinato disposto dell'art. 2135 del Codice
Civile del 1865, dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924, dell'art. 248 del Regio Decreto
n. 318 del 1942.
Il Regio Decreto n. 2106/1924 è stata abrogato espressamente dal Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 con efficacia ex nunc, ed ha prodotto diritto sino a tale data.
Il predetto Regio Decreto n. 2106/1924, se non derogato da una norma di pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto, disciplina così tutte le emissioni di Buoni Fruttiferi Postali verificatesi prima della sua abrogazione, ovverosia prima del 22 dicembre 2008.
Avendo nella gerarchia delle fonti del diritto il rango di norma primaria, può essere derogata e/o modificata solo da un'altra legge o altro atto cui la Costituzione attribuisca forza ed efficacia di legge che sia intervenuta successivamente: lex posterior derogat priori.
Si è visto che l'entrata in vigore dell'art. 2946 del Codice Civile del 1942 non aveva prodotto una abrogazione dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 per la salvezza espressa disposta dall'art. 248 del Regio Decreto n. 318/1942 (Norme per l'attuazione e transitorie del Codice Civile del 1942).
Nessuna forza modificatrice o abrogatrice possono invece avere i Decreti Ministeriali emessi in subiecta materia a cui il Regio Decreto Legge n. 2106/1924 conferiva una funzione assai limitata:
Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Gli artt. 3, 5, 6,7, 10, 35 e 36 dello Statuto del Regno di Sardegna ( c.d. Statuto Albertino perché promulgato dal Re di OI ) approvato il 04 marzo 1848 a Torino a seguito dei moti Persona_1 che precedettero la Prima Guerra d'Indipendenza, esteso al Regno d'Italia nel 1861 e vigente quando fu emanato il R.D. 2106/2024 così disponevano:
46 “3.- Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere;
il Senato e quella dei Deputati.”
“5.- Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato;
Comanda tutte le forze di terra e di mare;
dichiara la guerra;
fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.”
“6.- Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato;
e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.”
“7.—Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.”
“10.- La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.”
“35.- co1 Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominata per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione;
e poi presentata alla sanzione del Re. 35 co2 Le discussioni si faranno articolo per articolo.
“36.- Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.”
Il Regio Decreto Legge 2106/2024 era così un atto della cd normazione primaria dell'ordinamento giuridico del Regno, successivamente pure convertito in Legge formale n. 597 del 21 marzo 1926 (
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del 21 aprile 1926).
L'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942, emanato nella vigenza dello Statuto fondamentale del Regno di Sardegna ( Statuto Albertino ), sotto la rubrica “limiti della potestà regolamentare” così disponeva e dispone tutt'oggi: “1.- I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. 2.- I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.”
I Decreti emessi dal Ministro delle Finanze o dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non potevano così derogare all'art. 1 comma 4 del Regio
47 Decreto 2106/1924 che aveva rango, forza ed efficacia di Legge e, pertanto, erano inidonei a sancire termini prescrizionali dei buoni fruttiferi postali che fossero inferiori ai 30 anni sanciti dalla predetta norma di legge.
Inoltre i predetti Decreti emesso dal Ministro delle Finanze e dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) , in quanto emessi nell'ambito di un contratto ad oggetto pubblico e riconducibili alla cd evidenza pubblica semplificata, vanno considerati come atti espressi non dallo Stato-Comunità ma dallo Stato-parte contrattuale o
Stato-apparato, essendo il contraente ad evidenza pubblica nei confronti del privato sottoscrittore dei buoni;
come tali i predetti decreti sono quindi “atti di parte”.
Ebbene ai decreti de quibus si applica anche l'articolo 2936 del Codice Civile del 1942 che, sotto la rubrica “inderogabilità delle norme sulla prescrizione”, così dispone: “E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”.
La disciplina della prescrizione può quindi essere dettata solo da Leggi o atti cui la Costituzione della
Repubblica Italiana e, prima d'essa, lo Statuto del Regno di Sardegna ottriato il 04 marzo 1848 a
Torino e divenuto Statuto del Regno d'Italia nel 1861, attribuiscono forza ed efficacia di Legge nella gerarchia delle fonti del diritto.
Atteso che la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente all'abrogazione dell'art. 176 del dpr 156/1973 e sino al 22 dicembre 2008 è regolamentata dall'art. 1 comma 4 del
Regio Decreto n. 2106/1924 nel termine trentennale, nessun Decreto Ministeriale, da qualunque
Ministero emesso, potrebbe mai modificare il termine trentennale disposto dal Regio Decreto Legge, non solo in base alle già esaminate regole sulla gerarchia delle fonti del diritto, ma anche per il divieto comminato dall'art. 2936 del Codice Civile del 1942 nei confronti di tutti gli atti delle parti di atti giuridici, tra le quali ben rientra la parte pubblica, rappresentata dai Ministeri, nei contratti ad oggetto pubblico sottoposti alla cd evidenza pubblica semplificata che viene stipulato con la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali.
Sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio di appello, non sembra E_ aver allegato la Legge o l'atto avente forza ed efficacia di Legge che abbia modificato il termine di prescrizione ordinaria trentennale sancito per tutti i Buoni Fruttiferi Postali, senza distinzione di sorta, dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106 del 26 dicembre 1924, soggetto a reviviscenza per effetto del DLvo 284/1999.
Ne consegue che, essendo i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritto da il 26 Controparte_1
48 novembre 2002, sono integralmente soggetti alle disposizioni normative dell'art. 1 comma 4 del
Regio Decreto n. 2106/1924 e, di conseguenza, il termine di prescrizione è pari a trenta anni e scadrà il 26 novembre 2032 in difetto di disposizioni di Legge o di altro atto cui la Costituzione attribuisce forza ed efficacia di Legge che sanciscano diversamente.
Ne consegue che tempestiva è stata sia la richiesta di rimborso sia la proposizione della domanda giudiziale accolta dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata da che deve così E_
essere confermata previa reiezione del gravame.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare su ai sensi dell'art. 91 cpc. E_
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 121/2022 emessa in data E_
27 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 837/2021 r.g. dal Giudice di Pace di IN
AN (Ta);
b) condanna la spa a rifondere spese e competenze del giudizio di appello in favore E_
di , liquidandole in euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_1
come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 aprile 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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