Art. 16. Valutazione dell'anzianita' per gli avanzamenti di carriera
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 .
((Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 .
((Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".