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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11076/2024
Il Giudice VA RA SA, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to GERONIMO MICHELE
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la liquidazione dei danni da mancato riposo riconosciuti con sentenza di condanna intervenuta tra le stesse parti.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di aver ottenuto statuizione favorevole di questo Tribunale di riconoscimento del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti a causa della mancata fruizione del riposo settimanale in determinate occasioni analiticamente indicate e di condanna dell' CP_2 convenuta al risarcimento del danno nella misura pari ad una giornata lavorativa per ogni mancata fruizione del riposo settimanale, previa quantificazione dei crediti spettanti nella complessiva somma di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023, agiva in giudizio per la condanna dell'azienda resistente al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 6.074,08 o di altra somma maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese processuali da distrarsi.
Domandava la nomina di CTU contabile in caso di contestazione degli importi pretesi.
Sebbene ritualmente convenuta non si costituiva né compariva nel corso del giudizio l'azienda resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Ebbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
1. Sulla natura dell'intrapresa azione giudiziale
Innanzitutto, occorre chiarire che il presente giudizio è da qualificarsi correttamente di accertamento dell'inottemperanza del debitore alla statuizione giudiziale di condanna al risarcimento dei danni arrecati dall' resistente alla parte ricorrente nella misura pari ad una CP_2 giornata lavorativa festiva per ogni mancata fruizione del riposo settimanale e di liquidazione degli stessi maturati dalla parte ricorrente e già accertati in sede giudiziale con la pronuncia di questo
Tribunale n. 970/2024 intervenuta tra le stesse parti1.
Pag. 2 di 6 1.2. A fronte della chiara statuizione giudiziale condannatoria dell' resistente al risarcimento del danno nella misura pari alla CP_2 retribuzione spettante nella giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto in favore del lavoratore odierna parte ricorrente per non aver fruito di riposo in determinate settimane, ogni altra verifica dell'an debeatur deve ritenersi estranea al presente giudizio, limitato all'accertamento in concreto dei crediti risarcitori ed alla loro determinazione quantitativa.
1.3. Ed infatti, è dato oggettivo oltre che documentato che tra le parti sia intervenuta la sentenza di questo Tribunale n. 970/2024.
Ebbene, nella motivazione della pronuncia in esame alla pag.11 è stato così statuito: “… (omissis)… Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto. … (omissis)…”.
Nel dispositivo della stessa sentenza è stato così disposto: “…
(omissis)… - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione … (omissis)…”.
Altrettanto pacifica deve ritenersi l'inottemperanza dell'azienda resistente alla statuizione giudiziale per non aver provveduto spontaneamente al pagamento in favore della parte ricorrente del risarcimento spettante.
La parte resistente, infatti, rimasta contumace in questo giudizio, non ha allegato né ha provato fatti estintivi o modificativi sopravvenuti dei diritti di credito vantati dalla parte ricorrente ed accertati in sede giudiziale ed anzi ha contestato quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Pag. 3 di 6 1.4. Ebbene, ingiustificata è la condotta datoriale inadempiente alla statuizione giudiziale condannatoria al risarcimento dei danni riconosciuti alla parte ricorrente dalla sentenza di questo Tribunale n.
970/2024 per non avere l'azienda resistente dato prova di aver provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto.
Si consideri, infatti, che, per espressa previsione legislativa, le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive, ai sensi dell'art. 431, comma 1 c.p.c., e che solo il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno ai sensi dell'art. 431, comma 3 c.p.c.
2. Sui criteri di computo dei crediti risarcitori contesi
Per quel che riguarda, invece, la liquidazione dei crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione di riposo settimanale, occorre concludere per la correttezza dei calcoli operati dalla parte ricorrente per aver utilizzato come parametri di calcolo le retribuzioni spettanti per giornata lavorativa in forza dell'inquadramento professionale e dell'anzianità nel ruolo, secondo quanto facilmente desumibile dalle buste-paga prodotte, in ossequio a quanto disposto dalle disposizioni della contrattazione collettiva richiamata succedutesi nel tempo.
Tanto premesso, deve essere dichiarato che i crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione del riposo settimanale accertati con la sentenza n. 970/2024 di questo Tribunale ammontano alla somma complessiva di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023.
Pag. 4 di 6 Va condannata, di conseguenza, l' resistente al pagamento in CP_2 favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre
2014 ed il 5 febbraio 2023.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia desunto in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che i crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione del riposo settimanale accertati con la sentenza n. 238/2024 di questo Tribunale ammontano alla somma complessiva di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della complessiva somma di
€ 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.108,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,16/10/2025 Il Giudice del lavoro
VA RA SA
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11076/2024
Il Giudice VA RA SA, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to GERONIMO MICHELE
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la liquidazione dei danni da mancato riposo riconosciuti con sentenza di condanna intervenuta tra le stesse parti.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di aver ottenuto statuizione favorevole di questo Tribunale di riconoscimento del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti a causa della mancata fruizione del riposo settimanale in determinate occasioni analiticamente indicate e di condanna dell' CP_2 convenuta al risarcimento del danno nella misura pari ad una giornata lavorativa per ogni mancata fruizione del riposo settimanale, previa quantificazione dei crediti spettanti nella complessiva somma di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023, agiva in giudizio per la condanna dell'azienda resistente al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 6.074,08 o di altra somma maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese processuali da distrarsi.
Domandava la nomina di CTU contabile in caso di contestazione degli importi pretesi.
Sebbene ritualmente convenuta non si costituiva né compariva nel corso del giudizio l'azienda resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Ebbene, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
1. Sulla natura dell'intrapresa azione giudiziale
Innanzitutto, occorre chiarire che il presente giudizio è da qualificarsi correttamente di accertamento dell'inottemperanza del debitore alla statuizione giudiziale di condanna al risarcimento dei danni arrecati dall' resistente alla parte ricorrente nella misura pari ad una CP_2 giornata lavorativa festiva per ogni mancata fruizione del riposo settimanale e di liquidazione degli stessi maturati dalla parte ricorrente e già accertati in sede giudiziale con la pronuncia di questo
Tribunale n. 970/2024 intervenuta tra le stesse parti1.
Pag. 2 di 6 1.2. A fronte della chiara statuizione giudiziale condannatoria dell' resistente al risarcimento del danno nella misura pari alla CP_2 retribuzione spettante nella giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto in favore del lavoratore odierna parte ricorrente per non aver fruito di riposo in determinate settimane, ogni altra verifica dell'an debeatur deve ritenersi estranea al presente giudizio, limitato all'accertamento in concreto dei crediti risarcitori ed alla loro determinazione quantitativa.
1.3. Ed infatti, è dato oggettivo oltre che documentato che tra le parti sia intervenuta la sentenza di questo Tribunale n. 970/2024.
Ebbene, nella motivazione della pronuncia in esame alla pag.11 è stato così statuito: “… (omissis)… Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto. … (omissis)…”.
Nel dispositivo della stessa sentenza è stato così disposto: “…
(omissis)… - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione … (omissis)…”.
Altrettanto pacifica deve ritenersi l'inottemperanza dell'azienda resistente alla statuizione giudiziale per non aver provveduto spontaneamente al pagamento in favore della parte ricorrente del risarcimento spettante.
La parte resistente, infatti, rimasta contumace in questo giudizio, non ha allegato né ha provato fatti estintivi o modificativi sopravvenuti dei diritti di credito vantati dalla parte ricorrente ed accertati in sede giudiziale ed anzi ha contestato quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Pag. 3 di 6 1.4. Ebbene, ingiustificata è la condotta datoriale inadempiente alla statuizione giudiziale condannatoria al risarcimento dei danni riconosciuti alla parte ricorrente dalla sentenza di questo Tribunale n.
970/2024 per non avere l'azienda resistente dato prova di aver provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto.
Si consideri, infatti, che, per espressa previsione legislativa, le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive, ai sensi dell'art. 431, comma 1 c.p.c., e che solo il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno ai sensi dell'art. 431, comma 3 c.p.c.
2. Sui criteri di computo dei crediti risarcitori contesi
Per quel che riguarda, invece, la liquidazione dei crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione di riposo settimanale, occorre concludere per la correttezza dei calcoli operati dalla parte ricorrente per aver utilizzato come parametri di calcolo le retribuzioni spettanti per giornata lavorativa in forza dell'inquadramento professionale e dell'anzianità nel ruolo, secondo quanto facilmente desumibile dalle buste-paga prodotte, in ossequio a quanto disposto dalle disposizioni della contrattazione collettiva richiamata succedutesi nel tempo.
Tanto premesso, deve essere dichiarato che i crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione del riposo settimanale accertati con la sentenza n. 970/2024 di questo Tribunale ammontano alla somma complessiva di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023.
Pag. 4 di 6 Va condannata, di conseguenza, l' resistente al pagamento in CP_2 favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre
2014 ed il 5 febbraio 2023.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia desunto in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che i crediti risarcitori spettanti alla parte ricorrente per mancata fruizione del riposo settimanale accertati con la sentenza n. 238/2024 di questo Tribunale ammontano alla somma complessiva di € 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della complessiva somma di
€ 6.074,08 per il periodo compreso tra il 29 settembre 2014 ed il 5 febbraio 2023, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.108,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,16/10/2025 Il Giudice del lavoro
VA RA SA
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.