Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 23
(Consulente tecnico)
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu' consulenti.
2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.
3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . Possono altresi' essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio.
4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e' stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.
Commentari • 21
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ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE II Presidente Regione ...OMISSIS... Oggetto Regione ...OMISSIS...-...OMISSIS... - Affidamento in house del servizio idrico integrato. Richiesta di parere. UPREC-CONS-0120-2025-FC FUNZ CONS 32-2025 In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 27 giugno 2025, acquisita al prot. Aut. n. 95199, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva approvato con Delibera n. 297 del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni. Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine …
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Giurisprudenza • 174
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 12/01/2022, n. 5Provvedimento: […] La predetta nomina si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 del richiamato codice della giustizia contabile, laddove la stessa norma esclude che possano essere nominati consulenti “coloro che prestano attività in favore delle parti in giudizio”. Evidenzia l'appellante come risulti, anche ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. n.Leggi di più...
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